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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3375/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, con atto notificato a Agenzia delle entrate – IS e Resistente_1 1 S.p.a. in liquidazione, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520240035924754000, notificata il 07/02/2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 822,88, per la raccolta rifiuti anni 2008, 2011 e 2012.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE IS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite“.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME in liq. al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con ADER. Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3375/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035924754000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5954/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, con atto notificato a Agenzia delle entrate – IS e Resistente_1 1 S.p.a. in liquidazione, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29520240035924754000, notificata il 07/02/2025, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 822,88, per la raccolta rifiuti anni 2008, 2011 e 2012.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE IS preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite“.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna ATO ME in liq. al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con ADER. Messina 16/10/2025