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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4755/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
UN Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20240002162980122104414 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Società_1 srl.
Ricorrente_1La ricorrente sas si è costituita in giudizio il 12/3/25. La resistente è rimasta contumace.
Ha poi dispiegato intervento volontario UN PA.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione. Il presidente di sezione ha fissato per la trattazione collegiale l'udienza del 23/9/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Rilevata la competenza del Giudice monocratico, il procedimento è stato rimesso al presidente di sezione che ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del
9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno
2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dalla pretesa, il difetto di legittimazione attiva di Società_1 srl, il difetto di motivazione dell'atto e la prescrizione del tributo.
UN PA evidenzia che l'atto impugnato è stato da essa emesso e non da NOV srl;
quindi, deduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato a mezzo pec.
Con una memoria illustrativa la ricorrente insiste nei motivi di impugnazione evidenziando la nullità della notifica dell'avviso d accertamento per la mancanza della firma del destinatario.
Il ricorso è inammissibile. Invero, l'art. 21 D.L.vo 546/92 dispone che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”, mentre l'art 20 precisa che “il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”.
Nel caso di specie non risulta rispettato il predetto termine per impugnare dato che, sebbene il sollecito di pagamento sia stato chiaramente emesso da UN PA (come si evince inequivocamente dal tenore letterale dell'atto, in cui “UN PA…sollecita il debitore ad effettuare il pagamento…” e dal fatto che, coerentemente, l'atto risulta sottoscritto dal dr. Nominativo_1 “per UN PA”), il ricorso è stato proposto avverso Società_1 srl e a quest'ultima notificato.
Pertanto, non essendo stato notificato a UN PA nei termini di legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 in favore di UN PA, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM IS
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4755/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Sas -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
UN Spa - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20240002162980122104414 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
Società_1 srl.
Ricorrente_1La ricorrente sas si è costituita in giudizio il 12/3/25. La resistente è rimasta contumace.
Ha poi dispiegato intervento volontario UN PA.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione. Il presidente di sezione ha fissato per la trattazione collegiale l'udienza del 23/9/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. Rilevata la competenza del Giudice monocratico, il procedimento è stato rimesso al presidente di sezione che ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del
9/12/25.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna il sollecito di pagamento di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno
2020 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la decadenza dalla pretesa, il difetto di legittimazione attiva di Società_1 srl, il difetto di motivazione dell'atto e la prescrizione del tributo.
UN PA evidenzia che l'atto impugnato è stato da essa emesso e non da NOV srl;
quindi, deduce che l'avviso di accertamento è stato ritualmente notificato a mezzo pec.
Con una memoria illustrativa la ricorrente insiste nei motivi di impugnazione evidenziando la nullità della notifica dell'avviso d accertamento per la mancanza della firma del destinatario.
Il ricorso è inammissibile. Invero, l'art. 21 D.L.vo 546/92 dispone che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”, mentre l'art 20 precisa che “il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”.
Nel caso di specie non risulta rispettato il predetto termine per impugnare dato che, sebbene il sollecito di pagamento sia stato chiaramente emesso da UN PA (come si evince inequivocamente dal tenore letterale dell'atto, in cui “UN PA…sollecita il debitore ad effettuare il pagamento…” e dal fatto che, coerentemente, l'atto risulta sottoscritto dal dr. Nominativo_1 “per UN PA”), il ricorso è stato proposto avverso Società_1 srl e a quest'ultima notificato.
Pertanto, non essendo stato notificato a UN PA nei termini di legge, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 in favore di UN PA, oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM IS