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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6088 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. FUSCO FRANCO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FUSCO FRANCO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita concluso in data 23.11.2017 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 7.9.2007, in Bracciano, alle seguenti condizioni:
A. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre sig.ra nell'abitazione sita in Parte_1
Roma alla via Giulio Aristide Sartorio n. 57. B. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. C. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : a) a settimane alterne il fine settimana prelevandola all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre la domenica sera o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica prelevandola presso l'abitazione della madre nella giornata del venerdì e ivi riaccompagnandola la domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana prelevandola da scuola con pernotto ed accompagnandola a scuola la mattina seguente;
c) durante i periodi di festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 dicembre (vigilia) ed il 25 dicembre (Natale) e dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre al primo pomeriggio del 6 gennaio, ciascun anno alternativamente con la madre o con il padre;
d) il periodo delle festività pasquali ciascun anno alternativamente con la madre o con il padre;
e) durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni con il padre e la cadenza di detto periodo sarà concordata tra i genitori il 31 maggio di ciascun anno. D. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia di € 400,00 (quattrocento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat entro Per_1 il giorno 7 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
i cui estremi sono già in possesso del predetto;
i genitori sosterranno altresì ci
[...]
50% delle spese straordinarie della figlia, così come stabiliti dal Protocollo Ordinario di intesa del Tribunale di Roma. E. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
F. Spese legali compensate.” . Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bracciano, il 07.09.2007, da e , alle condizioni riportate in parte Parte_1 Controparte_1 motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 18 , p II, s C, ufficio 1, anno 2007); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6088 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. FUSCO FRANCO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. FUSCO FRANCO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di accordo di negoziazione assistita concluso in data 23.11.2017 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 7.9.2007, in Bracciano, alle seguenti condizioni:
A. La figlia è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre sig.ra nell'abitazione sita in Parte_1
Roma alla via Giulio Aristide Sartorio n. 57. B. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. C. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : a) a settimane alterne il fine settimana prelevandola all'uscita di scuola il venerdì e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre la domenica sera o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica prelevandola presso l'abitazione della madre nella giornata del venerdì e ivi riaccompagnandola la domenica sera;
b) un pomeriggio a settimana prelevandola da scuola con pernotto ed accompagnandola a scuola la mattina seguente;
c) durante i periodi di festività natalizie, ad anni alterni con la madre, il 24 dicembre (vigilia) ed il 25 dicembre (Natale) e dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre e dal pomeriggio del 31 dicembre al primo pomeriggio del 6 gennaio, ciascun anno alternativamente con la madre o con il padre;
d) il periodo delle festività pasquali ciascun anno alternativamente con la madre o con il padre;
e) durante le vacanze estive un periodo di 15 giorni con il padre e la cadenza di detto periodo sarà concordata tra i genitori il 31 maggio di ciascun anno. D. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo al mantenimento della CP_1 Parte_1 figlia di € 400,00 (quattrocento) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat entro Per_1 il giorno 7 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1
i cui estremi sono già in possesso del predetto;
i genitori sosterranno altresì ci
[...]
50% delle spese straordinarie della figlia, così come stabiliti dal Protocollo Ordinario di intesa del Tribunale di Roma. E. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
F. Spese legali compensate.” . Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, avuto riguardo all'interesse della figlia minore, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bracciano, il 07.09.2007, da e , alle condizioni riportate in parte Parte_1 Controparte_1 motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 18 , p II, s C, ufficio 1, anno 2007); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi