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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere -
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 337 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 641/2021(RG 1050/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. M. FRATINI
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore,Controparte 1 rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M.T. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto"
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza Con ricorso in appello depositato in data 6/9/2021 Parte 1 con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di rivalutazione contributiva ex art 13 comma 7 L 257/92, ritenendo non provata la malattia professionale riconducibile ad amianto.
Ha contestato la sentenza, per avere ritenuto che la malattia denominata “placche "riconosciuta dall'CP 2 non fosse riconducibile a placche pleuriche, che sono la tipica malattia collegata all'amianto, nonostante risultasse anche la prova di una esposizione qualificata alla sostanza cancerogena, per 470 settimane.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il pieno riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro.
L'appellato costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato. Il riconoscimento della esposizione all'amianto da parte dell'CP_2 per 470 settimane e il riconoscimento della malattia professionale denominata "placche", logicamente riconducibile alle placche pleuriche, hanno giustificato in appello lo svolgimento di una consulenza per accertare se la patologia riconosciuta dall'CP_2 attenesse proprio alle placche pleuriche come il nome suggeriva e comunque se il ricorrente fosse affetto da patologie legate all'esposizione documentata ad amianto. Il ctu ha concluso che il ricorrente è affetto da placche pleuriche, che è malattia asbesto correlata, in quanto inserita nella lista I tra le malattie riconducibili con elevata CP probabilità ad amianto. Nulla in contrario l' ha dedotto.
Pertanto al ricorrente spetta la rivalutazione dell'intero periodo lavorativo ai sensi dell'art 13 comma 7 L 257/92. Non si pongono altre questioni, dal momento che la questione della decadenza e CP della prescrizione sollevate dall' sono state superate dal giudice di primo grado con
CP motivazione congrua e non hanno formato motivo di appello incidentale da parte dell'
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro ai sensi dell'art 13 comma 7 L 257/92 e per l'effetto condanna 1CP a ricostituire il trattamento pensionistico in godimento, oltre accessori come per legge. Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP
primo grado in € 1500 e per il secondo in € 2000,00 oltre accessori come per legge e distrazione in
.CP favore del procuratore anticipante. Pone le spese di ctu liquidate con separato decreto sull'
Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere -
- Consigliere relatore 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 337 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 641/2021(RG 1050/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. M. FRATINI
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore,Controparte 1 rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M.T. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "Rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto"
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza Con ricorso in appello depositato in data 6/9/2021 Parte 1 con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha rigettato la sua domanda di rivalutazione contributiva ex art 13 comma 7 L 257/92, ritenendo non provata la malattia professionale riconducibile ad amianto.
Ha contestato la sentenza, per avere ritenuto che la malattia denominata “placche "riconosciuta dall'CP 2 non fosse riconducibile a placche pleuriche, che sono la tipica malattia collegata all'amianto, nonostante risultasse anche la prova di una esposizione qualificata alla sostanza cancerogena, per 470 settimane.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il pieno riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro.
L'appellato costituendosi ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato. Il riconoscimento della esposizione all'amianto da parte dell'CP_2 per 470 settimane e il riconoscimento della malattia professionale denominata "placche", logicamente riconducibile alle placche pleuriche, hanno giustificato in appello lo svolgimento di una consulenza per accertare se la patologia riconosciuta dall'CP_2 attenesse proprio alle placche pleuriche come il nome suggeriva e comunque se il ricorrente fosse affetto da patologie legate all'esposizione documentata ad amianto. Il ctu ha concluso che il ricorrente è affetto da placche pleuriche, che è malattia asbesto correlata, in quanto inserita nella lista I tra le malattie riconducibili con elevata CP probabilità ad amianto. Nulla in contrario l' ha dedotto.
Pertanto al ricorrente spetta la rivalutazione dell'intero periodo lavorativo ai sensi dell'art 13 comma 7 L 257/92. Non si pongono altre questioni, dal momento che la questione della decadenza e CP della prescrizione sollevate dall' sono state superate dal giudice di primo grado con
CP motivazione congrua e non hanno formato motivo di appello incidentale da parte dell'
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro ai sensi dell'art 13 comma 7 L 257/92 e per l'effetto condanna 1CP a ricostituire il trattamento pensionistico in godimento, oltre accessori come per legge. Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP
primo grado in € 1500 e per il secondo in € 2000,00 oltre accessori come per legge e distrazione in
.CP favore del procuratore anticipante. Pone le spese di ctu liquidate con separato decreto sull'
Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro