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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. IN LI PO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. GI De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SABATO MARCO appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BRUNO BIAGIO;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
TA SA;
(C.F. Controparte_2
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LATERZA ENRICA appellati
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/1/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3215/2019 del 14/6/2019, con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato le sue domande di accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso, liquidazione della quota e rimborso di finanziamenti n.q. di socio accomandatario di
[...]
e contestualmente accolto le domande riconvenzionali proposte dalle due socie CP_2
accomandanti, rispettivamente di , volta a ottenere la condanna della Parte_2
società e di al pagamento dei compensi dovuti per l'attività lavorativa svolta Parte_1
presso il ristorante gestito dalla società, e di , per la condanna Controparte_1
di al risarcimento del danno cagionato alla società in violazione dei propri Parte_1
doveri di accomandatario amministratore.
e costituendosi, hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto;
nel Pt_2 CP_1
corso del giudizio, e hanno vicendevolmente dichiarato tra loro Parte_1 CP_1
cessata la materia del contendere, rinunciando a tutte le domande reciprocamente formulate.
Si è costituita anche (in luogo del curatore speciale nominato Controparte_2
dal Tribunale durante il primo grado di giudizio, dunque oramai privo di legittimazione stante il venire meno della situazione di potenziale conflitto, essendo il liquidatore soggetto diverso dall'accomandatario poi receduto), contestando integralmente il gravame.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso. appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria;
accogliere il presente atto di appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, meglio indicata in epigrafe: nel merito. in via principale, ritenere e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa, esercitato dal SI. , con efficacia ex nunc a far data dalla Parte_1
formalizzazione dello stesso avvenuta il 28 aprile 2015, o, in linea subordinata, ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c., con efficacia a far data dal 1agosto 2015; ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalle controparti;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 in linea subordinata, rigettare le medesime domande riconvenzionali avversarie in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di qualsivoglia prova, anche alla luce degli accordi espressamente intervenuti tra le parti ed esplicitamente ammessi dall'appellata, SI.ra ; in via ulteriormente Parte_2
gradata, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall'appellata nei CP_1
limiti dell'eventuale minor somma che sarà liquidata all'esito del presente grado di giudizio, tenendo comunque conto delle risultanze contabili versate in atti che dimostrano l'insussistenza di qualsivoglia condotta distrattiva da parte dell'odierno
Appellante. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, inclusi quelli relativi alla C.T.U. contabile disposta in prime cure. Salvo ogni altro diritto.”.
appellata : “Con le presenti note di trattazione scritta si ribadisce che, CP_1
nelle more del presente giudizio, è cessata la materia del contendere tra la SI.ra
e il SI. , con la conseguenza che si chiede darsi Controparte_1 Parte_1
atto di tale intervenuta circostanza in ordine a tutte le domande reciprocamente formulate tra dette parti;
per il resto, si conclude insistendo in quanto già dedotto, eccepito e richiesto nella Comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2020 e si chiede che la causa venga decisa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o argomentazioni nuove e/o su nuova documentazione.”. appellata : “VOGLIA LA CORTE ECC.MA RITENERE E DICHIARARE Pt_2
infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 3215/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14 giugno
2019. E per l'effetto: CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
della somma di euro 12.909,58, oltre interessi legali a decorrere dalla data Pt_2
della pubblicazione della sentenza (28 giugno 2019) nonché delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA. FISSARE i termini ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese anche del presente giudizio di secondo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 grado.” appellata : “si Controparte_2
insiste in quanto dedotto e negli atti e nei verbali di causa, contestando le avverse difese, richiamando in toto le domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Si chiede, pertanto, che la causa sia decisa.”.
Indi, giusta ordinanza del 13 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame, per quanto ancora in discussione, è fondato, per le seguenti sintetiche ragioni.
Con il primo motivo di appello, chiede che venga censurata la sentenza del Parte_1
Tribunale risultando contrasto tra parte motiva e dispositiva, in quanto, sebbene il giudice di prime cure avesse, nello svilupparsi del suo ragionamento, riconosciuto la legittimità dell'esercizio del diritto del recesso da parte dell'odierno appellante – statuendo che fosse
“certamente applicabile nel caso di specie (stante il richiamo contenuto nell'art. 2315
c.c.) l'ipotesi invocata di parte attrice in via subordinata (vale a dire l'ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c.) – ha poi, nel dispositivo della medesima sentenza, rigettato tutte le domande avanzate dall'attore.
Il motivo è fondato. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.
27/06/2017, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass.
17/10/2018, n. 26074). In particolare, presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l'insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro” (Cass. 26/06/2025, n. 17275). Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso la domanda pur avendo ritenuta fondata la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 prospettazione dell'odierno appellante sul recesso, e non rilevando che all'esito dello scambio degli atti difensivi tra le parti si potesse dire non più controversa la questione riguardante il recesso esercitato da , ormai riconosciuto legittimo da tutte le Parte_1
parti in causa e rimasto sullo sfondo della vicenda. Anche in questa sede, peraltro, è stato dato atto dalle appellate del recesso esercitato da , che deve intendersi, per Parte_1
come pure da quest'ultimo indicato, efficace dal 1° agosto 2015, come affermato nella parte motiva della statuizione di prime cure, riprendendo le allegazioni delle parti, in questa sede non oggetto di specifiche censure, atteso che il motivo di appello principale si incentra, come detto, sullo scarto tra la parte motiva (che a detta data si riferisce) e il dispositivo della statuizione.
Perciò, in riforma della impugnata statuizione, va dichiarato che cessata è la materia del contendere sull'avvenuto recesso di , precisandosi che esso è Parte_1
efficace dal 1° agosto 2015.
Col secondo motivo, quest'ultimo contesta l'accoglimento di entrambe le domanda proposte in via riconvenzionale dalle socie accomandanti e in quanto CP_1 Pt_2
infondate e comunque inammissibili.
Devesi innanzitutto evidenziare che e hanno Controparte_1 Parte_1
rappresentato di avere raggiunto accordo, con la conseguenza della cessazione tra loro la materia del contendere: di guisa che rispetto a questo rapporto processuale va appunto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Questo esito comporta l'assorbimento del terzo motivo, non risultando irrilevante la questione dell'ammissibilità della produzione di ulteriore documentazione contabile, il cui vaglio era funzionale a contrastare la domanda di . Controparte_1
Resta quindi da esaminare, rispetto ai motivi di gravame (che non attengono il rapporto processuale con la società), quello relativo alla domanda riconvenzionale della socia Quest'ultima ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale la condanna di Pt_2 Parte_1
– unico socio accomandatario – al pagamento € 12.909,58 oltre interessi a titolo di retribuzione per il lavoro svolto a beneficio dell'impresa sociale (attività di ristorazione)
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dall'apertura ad aprile 2014.
Ebbene, quanto alle censure di inammissibilità della domanda, queste devono essere disattese. Da un lato, non meritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla carenza di connessione oggettiva (tra la domanda riconvenzionale di e quella che aveva Pt_2
proposto in prime cure Internicola): basti a tal riguardo rammentare che il Supremo
Collegio ha affermato che “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il “simultaneus processus” secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (Cass. Civ., 533/2020).
Pure infondata è la censura di inammissibilità della riconvenzionale ai sensi dell'art. 2304 c.c.: rispetto al beneficium excussionis che tale norma riconosce in capo al socio accomandatario, ancora la Suprema Corte ha rilevato che tale beneficio “ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio” (Cass. Civ. n. 22629/2020).
Tanto premesso, meritevole di accoglimento è la censura di infondatezza della medesima domanda. Costituendosi in primo grado, ha chiesto in linea Parte_2
riconvenzionale la condanna della società e di quale socio accomandatario al Parte_1
pagamento di compensi asseritamente spettanti per l'attività lavorativa svolta presso il ristorante gestito dalla società. Il Tribunale ha accolto la domanda, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da teste che ha confermato lo svolgimento, da parte della socia dell'attività lavorativa descritta in comparsa, poi quantificando il Pt_2
dovuto tramite consulenza contabile
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Tuttavia, devesi evidenziare che già dalle allegazioni di primo grado dell'odierna appellata risulta incontroversa l'esistenza di accordo intercorso tra i soci in forza del quale ciascuno di essi (e il coniuge della estraneo alla compagine sociale) Pt_2
avrebbero apportato il loro contributo alla società prestando attività lavorativa, in parte remunerata con ammontare prestabilito.
In sintesi, dal tenore complessivo delle prospettazioni emerge chiaramente che la signora prestasse il proprio apporto lavorativo all'attività sociale non quale Pt_2
lavoratrice dipendente – risultando assolutamente indimostrata l'esistenza di un qualsivoglia rapporto di subordinazione che giustificasse una simile qualificazione – quanto, invece, quale socia accomandante che offriva il proprio contributo per l'attività aziendale. Segnatamente, il testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
28/2/2017, ha così riferito (nei passaggi qui di interesse): “Io però frequentavo, sia pure non assiduamente, il locale dinanzi al quale passavo spesso visto il luogo in cui abito e, per questo, ho avuto modo di constatare personalmente quale fosse il ruolo della signora nel ristorante. Anche la sua esperienza nel settore vinicolo, derivante pure da una sua tradizione famigliare, mi consta personalmente in ragione del mio rapporto di conoscenza con la stessa. ADR: Preciso di avere visto sempre la signora servire ai Pt_2
tavoli e in cucina ad aiutare la signora . Non so dire chi si occupasse di Pt_3
predisporre i menù. Cap. 2): Non sono in grado di riferire quali fossero gli orari di lavoro della signora. Posso solo ribadire che ogni volta che andavo nel locale o vi passavo nelle vicinanze la vedevo.”.
Questa deposizione dà conto dell'attività espletata da nel locale: che questa Pt_2
(attività) sia da ricollegare a contratto di lavoro subordinato è invece non solo indimostrato, ma in contrasto con le stesse allegazioni delle parti. Quest'ultima ha fatto riferimento alla remunerazione dell'attività svolta quale socia, affermando (cfr. comparsa conclusionale in prime cure) che “il trattamento riservato alla odierna comparente era caratterizzato da una assoluta disparità di trattamento, stante che gli altri Soci venivano remunerati per l'attività lavorativa svolta, per come meglio di seguito precisato, mentre
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 la SI.ra non ha mai percepito alcun compenso”, e ancora che “ienne Parte_2
convenuto che, poiché nel Ristorante l'attività lavorativa veniva svolta anche dai tre Soci della oltre che dai dipendenti che di seguito vengono indicati, ai Soci CP_2 [...]
, , e , nonché al di Lei coniuge SI. Parte_1 Controparte_4 Parte_2
spettava un compenso di Euro 600,00/700,00 per ciascuna delle due Persona_1
coppie di per l'attività lavorativa prestata, il che effettivamente ebbe puntuale Pt_4
esecuzione nel primo periodo di funzionamento del .”, in questo modo Parte_5
prospettando diversità di ruoli tra i soci e i dipendenti. E ciò viene ulteriormente evidenziato laddove evoca la (diversa) vicenda processuale della dipendente Pt_2 Pt_3
– quella menzionata dal teste – che fece valere le sue ragioni dinanzi al giudice del lavoro.
In definitiva, è rimasto indimostrato che abbia svolto mansioni quale dipendente Pt_2
della società e quindi che possa maturato diritto a retribuzione, oltre a quanto derivante nella divisione degli utili sociali, dei quali la somma mensile di circa € 600,00/700,00 può considerarsi un anticipo. Pertanto, incontestata l'esistenza dell'accordo remunerativo nel solco del contratto societario, deve dirsi infondata la domanda riconvenzionale proposta da in primo grado e, conseguentemente accolto il motivo di appello con cui Parte_2
chiede la riforma della sentenza sul punto. Parte_1
Quanto alle spese processuali, l'esito della lite giustifica la compensazione per il primo ed il presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e le Parte_1
appellate e;
per quella relative al rapporto Controparte_1 Controparte_2
processuale con la convenuta-appellata può disporsi la compensazione per quelle Pt_2
del primo grado del giudizio, considerando la condotta processuale sulla domanda di accertamento e la complessità della questione sul rapporto di lavoro. Le spese di CTU, infine, vanno poste a carico definitivamente a carico di . Parte_1
Per il presente grado, invece risulta soccombente, e va condannata al Parte_2
pagamento delle spese in favore di , liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 24/01/2020 avverso la sentenza n. 3215/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 14/06/2019, e in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento del recesso di , efficace dal 1° agosto 2015; dichiara cessata la materia del Parte_1
contendere sulla domanda riconvenzionale di rigetta la domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta da . Parte_2
Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti, e pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di . Parte_1
Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
2.200,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
compensa le spese (sempre di questo grado) tra le altre parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
GI De EG IN LI PO
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. IN LI PO Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. GI De EG Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SABATO MARCO appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. BRUNO BIAGIO;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
TA SA;
(C.F. Controparte_2
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LATERZA ENRICA appellati
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/1/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 3215/2019 del 14/6/2019, con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato le sue domande di accertamento del legittimo esercizio del diritto di recesso, liquidazione della quota e rimborso di finanziamenti n.q. di socio accomandatario di
[...]
e contestualmente accolto le domande riconvenzionali proposte dalle due socie CP_2
accomandanti, rispettivamente di , volta a ottenere la condanna della Parte_2
società e di al pagamento dei compensi dovuti per l'attività lavorativa svolta Parte_1
presso il ristorante gestito dalla società, e di , per la condanna Controparte_1
di al risarcimento del danno cagionato alla società in violazione dei propri Parte_1
doveri di accomandatario amministratore.
e costituendosi, hanno contestato il gravame, chiedendone il rigetto;
nel Pt_2 CP_1
corso del giudizio, e hanno vicendevolmente dichiarato tra loro Parte_1 CP_1
cessata la materia del contendere, rinunciando a tutte le domande reciprocamente formulate.
Si è costituita anche (in luogo del curatore speciale nominato Controparte_2
dal Tribunale durante il primo grado di giudizio, dunque oramai privo di legittimazione stante il venire meno della situazione di potenziale conflitto, essendo il liquidatore soggetto diverso dall'accomandatario poi receduto), contestando integralmente il gravame.
Rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dall'appellante, senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso. appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa avversaria;
accogliere il presente atto di appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, meglio indicata in epigrafe: nel merito. in via principale, ritenere e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa, esercitato dal SI. , con efficacia ex nunc a far data dalla Parte_1
formalizzazione dello stesso avvenuta il 28 aprile 2015, o, in linea subordinata, ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c., con efficacia a far data dal 1agosto 2015; ritenere e dichiarare l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalle controparti;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 in linea subordinata, rigettare le medesime domande riconvenzionali avversarie in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di qualsivoglia prova, anche alla luce degli accordi espressamente intervenuti tra le parti ed esplicitamente ammessi dall'appellata, SI.ra ; in via ulteriormente Parte_2
gradata, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dall'appellata nei CP_1
limiti dell'eventuale minor somma che sarà liquidata all'esito del presente grado di giudizio, tenendo comunque conto delle risultanze contabili versate in atti che dimostrano l'insussistenza di qualsivoglia condotta distrattiva da parte dell'odierno
Appellante. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, inclusi quelli relativi alla C.T.U. contabile disposta in prime cure. Salvo ogni altro diritto.”.
appellata : “Con le presenti note di trattazione scritta si ribadisce che, CP_1
nelle more del presente giudizio, è cessata la materia del contendere tra la SI.ra
e il SI. , con la conseguenza che si chiede darsi Controparte_1 Parte_1
atto di tale intervenuta circostanza in ordine a tutte le domande reciprocamente formulate tra dette parti;
per il resto, si conclude insistendo in quanto già dedotto, eccepito e richiesto nella Comparsa di costituzione e risposta del 12.11.2020 e si chiede che la causa venga decisa con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e/o argomentazioni nuove e/o su nuova documentazione.”. appellata : “VOGLIA LA CORTE ECC.MA RITENERE E DICHIARARE Pt_2
infondato in fatto ed in diritto l'atto di appello e conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 3215/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14 giugno
2019. E per l'effetto: CONDANNARE al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
della somma di euro 12.909,58, oltre interessi legali a decorrere dalla data Pt_2
della pubblicazione della sentenza (28 giugno 2019) nonché delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA. FISSARE i termini ex art. 190 c.p.c. Con vittoria di spese anche del presente giudizio di secondo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 grado.” appellata : “si Controparte_2
insiste in quanto dedotto e negli atti e nei verbali di causa, contestando le avverse difese, richiamando in toto le domande tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta.
Si chiede, pertanto, che la causa sia decisa.”.
Indi, giusta ordinanza del 13 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
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Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame, per quanto ancora in discussione, è fondato, per le seguenti sintetiche ragioni.
Con il primo motivo di appello, chiede che venga censurata la sentenza del Parte_1
Tribunale risultando contrasto tra parte motiva e dispositiva, in quanto, sebbene il giudice di prime cure avesse, nello svilupparsi del suo ragionamento, riconosciuto la legittimità dell'esercizio del diritto del recesso da parte dell'odierno appellante – statuendo che fosse
“certamente applicabile nel caso di specie (stante il richiamo contenuto nell'art. 2315
c.c.) l'ipotesi invocata di parte attrice in via subordinata (vale a dire l'ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, c.c.) – ha poi, nel dispositivo della medesima sentenza, rigettato tutte le domande avanzate dall'attore.
Il motivo è fondato. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, “il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione è causa di nullità della sentenza quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (Cass.
27/06/2017, n. 16014), ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass.
17/10/2018, n. 26074). In particolare, presupposto indefettibile della prospettata nullità della sentenza è l'insanabilità del contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto rechino affermazioni del tutto antitetiche tra loro” (Cass. 26/06/2025, n. 17275). Nel caso in esame, il Tribunale ha disatteso la domanda pur avendo ritenuta fondata la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 prospettazione dell'odierno appellante sul recesso, e non rilevando che all'esito dello scambio degli atti difensivi tra le parti si potesse dire non più controversa la questione riguardante il recesso esercitato da , ormai riconosciuto legittimo da tutte le Parte_1
parti in causa e rimasto sullo sfondo della vicenda. Anche in questa sede, peraltro, è stato dato atto dalle appellate del recesso esercitato da , che deve intendersi, per Parte_1
come pure da quest'ultimo indicato, efficace dal 1° agosto 2015, come affermato nella parte motiva della statuizione di prime cure, riprendendo le allegazioni delle parti, in questa sede non oggetto di specifiche censure, atteso che il motivo di appello principale si incentra, come detto, sullo scarto tra la parte motiva (che a detta data si riferisce) e il dispositivo della statuizione.
Perciò, in riforma della impugnata statuizione, va dichiarato che cessata è la materia del contendere sull'avvenuto recesso di , precisandosi che esso è Parte_1
efficace dal 1° agosto 2015.
Col secondo motivo, quest'ultimo contesta l'accoglimento di entrambe le domanda proposte in via riconvenzionale dalle socie accomandanti e in quanto CP_1 Pt_2
infondate e comunque inammissibili.
Devesi innanzitutto evidenziare che e hanno Controparte_1 Parte_1
rappresentato di avere raggiunto accordo, con la conseguenza della cessazione tra loro la materia del contendere: di guisa che rispetto a questo rapporto processuale va appunto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Questo esito comporta l'assorbimento del terzo motivo, non risultando irrilevante la questione dell'ammissibilità della produzione di ulteriore documentazione contabile, il cui vaglio era funzionale a contrastare la domanda di . Controparte_1
Resta quindi da esaminare, rispetto ai motivi di gravame (che non attengono il rapporto processuale con la società), quello relativo alla domanda riconvenzionale della socia Quest'ultima ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale la condanna di Pt_2 Parte_1
– unico socio accomandatario – al pagamento € 12.909,58 oltre interessi a titolo di retribuzione per il lavoro svolto a beneficio dell'impresa sociale (attività di ristorazione)
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dall'apertura ad aprile 2014.
Ebbene, quanto alle censure di inammissibilità della domanda, queste devono essere disattese. Da un lato, non meritevole di accoglimento è la doglianza relativa alla carenza di connessione oggettiva (tra la domanda riconvenzionale di e quella che aveva Pt_2
proposto in prime cure Internicola): basti a tal riguardo rammentare che il Supremo
Collegio ha affermato che “qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il “simultaneus processus” secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (Cass. Civ., 533/2020).
Pure infondata è la censura di inammissibilità della riconvenzionale ai sensi dell'art. 2304 c.c.: rispetto al beneficium excussionis che tale norma riconosce in capo al socio accomandatario, ancora la Suprema Corte ha rilevato che tale beneficio “ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio” (Cass. Civ. n. 22629/2020).
Tanto premesso, meritevole di accoglimento è la censura di infondatezza della medesima domanda. Costituendosi in primo grado, ha chiesto in linea Parte_2
riconvenzionale la condanna della società e di quale socio accomandatario al Parte_1
pagamento di compensi asseritamente spettanti per l'attività lavorativa svolta presso il ristorante gestito dalla società. Il Tribunale ha accolto la domanda, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da teste che ha confermato lo svolgimento, da parte della socia dell'attività lavorativa descritta in comparsa, poi quantificando il Pt_2
dovuto tramite consulenza contabile
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Tuttavia, devesi evidenziare che già dalle allegazioni di primo grado dell'odierna appellata risulta incontroversa l'esistenza di accordo intercorso tra i soci in forza del quale ciascuno di essi (e il coniuge della estraneo alla compagine sociale) Pt_2
avrebbero apportato il loro contributo alla società prestando attività lavorativa, in parte remunerata con ammontare prestabilito.
In sintesi, dal tenore complessivo delle prospettazioni emerge chiaramente che la signora prestasse il proprio apporto lavorativo all'attività sociale non quale Pt_2
lavoratrice dipendente – risultando assolutamente indimostrata l'esistenza di un qualsivoglia rapporto di subordinazione che giustificasse una simile qualificazione – quanto, invece, quale socia accomandante che offriva il proprio contributo per l'attività aziendale. Segnatamente, il testimone , escusso all'udienza del Testimone_1
28/2/2017, ha così riferito (nei passaggi qui di interesse): “Io però frequentavo, sia pure non assiduamente, il locale dinanzi al quale passavo spesso visto il luogo in cui abito e, per questo, ho avuto modo di constatare personalmente quale fosse il ruolo della signora nel ristorante. Anche la sua esperienza nel settore vinicolo, derivante pure da una sua tradizione famigliare, mi consta personalmente in ragione del mio rapporto di conoscenza con la stessa. ADR: Preciso di avere visto sempre la signora servire ai Pt_2
tavoli e in cucina ad aiutare la signora . Non so dire chi si occupasse di Pt_3
predisporre i menù. Cap. 2): Non sono in grado di riferire quali fossero gli orari di lavoro della signora. Posso solo ribadire che ogni volta che andavo nel locale o vi passavo nelle vicinanze la vedevo.”.
Questa deposizione dà conto dell'attività espletata da nel locale: che questa Pt_2
(attività) sia da ricollegare a contratto di lavoro subordinato è invece non solo indimostrato, ma in contrasto con le stesse allegazioni delle parti. Quest'ultima ha fatto riferimento alla remunerazione dell'attività svolta quale socia, affermando (cfr. comparsa conclusionale in prime cure) che “il trattamento riservato alla odierna comparente era caratterizzato da una assoluta disparità di trattamento, stante che gli altri Soci venivano remunerati per l'attività lavorativa svolta, per come meglio di seguito precisato, mentre
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 la SI.ra non ha mai percepito alcun compenso”, e ancora che “ienne Parte_2
convenuto che, poiché nel Ristorante l'attività lavorativa veniva svolta anche dai tre Soci della oltre che dai dipendenti che di seguito vengono indicati, ai Soci CP_2 [...]
, , e , nonché al di Lei coniuge SI. Parte_1 Controparte_4 Parte_2
spettava un compenso di Euro 600,00/700,00 per ciascuna delle due Persona_1
coppie di per l'attività lavorativa prestata, il che effettivamente ebbe puntuale Pt_4
esecuzione nel primo periodo di funzionamento del .”, in questo modo Parte_5
prospettando diversità di ruoli tra i soci e i dipendenti. E ciò viene ulteriormente evidenziato laddove evoca la (diversa) vicenda processuale della dipendente Pt_2 Pt_3
– quella menzionata dal teste – che fece valere le sue ragioni dinanzi al giudice del lavoro.
In definitiva, è rimasto indimostrato che abbia svolto mansioni quale dipendente Pt_2
della società e quindi che possa maturato diritto a retribuzione, oltre a quanto derivante nella divisione degli utili sociali, dei quali la somma mensile di circa € 600,00/700,00 può considerarsi un anticipo. Pertanto, incontestata l'esistenza dell'accordo remunerativo nel solco del contratto societario, deve dirsi infondata la domanda riconvenzionale proposta da in primo grado e, conseguentemente accolto il motivo di appello con cui Parte_2
chiede la riforma della sentenza sul punto. Parte_1
Quanto alle spese processuali, l'esito della lite giustifica la compensazione per il primo ed il presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e le Parte_1
appellate e;
per quella relative al rapporto Controparte_1 Controparte_2
processuale con la convenuta-appellata può disporsi la compensazione per quelle Pt_2
del primo grado del giudizio, considerando la condotta processuale sulla domanda di accertamento e la complessità della questione sul rapporto di lavoro. Le spese di CTU, infine, vanno poste a carico definitivamente a carico di . Parte_1
Per il presente grado, invece risulta soccombente, e va condannata al Parte_2
pagamento delle spese in favore di , liquidate come in dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 24/01/2020 avverso la sentenza n. 3215/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 14/06/2019, e in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento del recesso di , efficace dal 1° agosto 2015; dichiara cessata la materia del Parte_1
contendere sulla domanda riconvenzionale di rigetta la domanda Controparte_1
riconvenzionale proposta da . Parte_2
Compensa le spese di giudizio tra tutte le parti, e pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di . Parte_1
Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 Parte_1
spese processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in complessivi €
2.200,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
compensa le spese (sempre di questo grado) tra le altre parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 27 novembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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