Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21168 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
DI RO PP rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Gaetano Santagata presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Marco della Volpe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
NONCHE'
INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Rossella Del Sarto presso la quale elettivamente domicilia, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
07120230087458537 000 per un totale di euro 394,34.
Tanto premesso, rilevando la violazione del principio nulla executio sine titulo per insussistenza, in capo al convenuto agente della riscossione, del diritto di preannunciare in suo danno l'esecuzione forzata per l'intervenuta caducazione del titolo;
assumendo invero che la suindicata cartella n. 07120230087458537000 è stata oggetto di rateazione in data
14.05.2024 e che pertanto sta provvedendo a pagare regolarmente tutte le rate;
evidenziando altresì la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 2 c.p.c. degli odierni resistenti, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato e “A)- In via principale dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento impugnate o in subordine la nullità e
l'illegittimità parziale dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
” Spese vinte, con richiesta altresì di condanna ex art. 96 comma 2 c.p.c.
Nel resistere alla domanda l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto chiedendone l'integrale rigetto. In via preliminare ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che nessuna delle contestazioni sollevate dal ricorrente è riferibile al suo operato e che pertanto alcuna responsabilità può essere addebitata, essendo l'Agenzia tenuta a procedere alla riscossione sulla base del ruolo trasmesso dall'ente impositore;
nel merito, ha evidenziato l'infondatezza della domanda attesa la regolarità della notifica e la legittimità del preavviso di fermo amministrativo.
Nel costituirsi in giudizio l'INAIL ha rappresentato l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto. in particolare, ha preliminarmente rilevato l'improponibilità del ricorso per assenza della preventiva domanda amministrativa;
inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto a seguito della notifica della cartella esattoriale;
ha poi rilevato che alcuna prescrizione è maturata nel caso di specie anche in considerazione della sospensione ex lege dei termini di prescrizione e decadenza nell'anno 2020 in conseguenza dell'emergenza da covid 19; ha infine evidenziato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata le cui somme non risultano contestate dal ricorrente.
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Preliminarmente vanno esaminate le spiegate eccezioni di difetto di legittimazione passiva di ADE-R.
In questa sede si controverte di un'opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo e, quindi ,avverso un atto successivo alla notifica della cartella in esso ( tra gli atri titoli) riportata, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADE-R, in quanto il ricorrente, ha dedotto l'illegittimità dell'atto, avendo chiesto ed ottenuto la rateizzazione dell'importo per cui si procede.
Pertanto, l'opposizione riguarda essenzialmente un atto formato e notificato unicamente da
ADE-R, incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L'eccezione risulta pertanto infondata.
Il motivo sotteso all'opposizione in esame è unico e riguarda l'asserita illegittimità del preavviso di fermo sull'assunto che parte ricorrente ha presentato un'istanza di rateizzo per la cartella n. 07120230087458537 per crediti dell'INAIL, che detta istanza è stata accolta e che sono tuttora in corso i pagamenti.
Ne consegue che risulta infondata la domanda principale, con cui il ricorrente ha chiesto “ di dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento” in quanto priva di alcuna motivazione.
Quanto alla subordinata, deve evidenziarsi che dalla documentazione depositata le circostanze allegate risultano confermate, in quanto la cartella di pagamento ( anch'essa per crediti dell'INAIL) per la quale l'istanza non è stata accolta per decadenza dal beneficio risulta essere un'altra e, segnatamente, la n. 071 2022 0172644938.
Ciò posto, al fine della presente decisione assumono rilevanza le seguenti circostanze: che il fermo amministrativo de quo, per come risulta dal medesimo atto opposto, afferisce ad una pluralità di posizioni creditorie, che non sono oggetto del presente giudizio;
che il fermo amministrativo, cui il preavviso è finalizzato, ha natura e finalità cautelare.
In particolare l'art. 86, comma 1, DPR n. 602/73 prevede che l'Agenzia delle entrate-
Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Prima di procedere viene inviato un preavviso per consentire al destinatario dell'atto di pagare le somme di cui è debitore o di chiederne la rateizzazione. In assenza di queste condizioni l'Agenzia delle
Entrate- riscossione procede quindi all'iscrizione del fermo amministrativo al PRA.
Va tuttavia evidenziato che non è sufficiente la sola istanza di rateizzo, ove accolta, per rendere illegittimo il preavviso di fermo, dal momento che il pagamento della prima rata ha come unico effetto la sospensione del fermo, ma non la sua revoca,
In particolare il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata ( cfr Cass 5469/2019; Cass 22018/2017)
Si tratta pertanto di una misura che ha natura cautelare i cui effetti si esauriscono unicamente con l'integrale pagamento del debito.
Venendo al caso di specie pertanto non è ravvisabile la denunciata illegittimità del preavviso di fermo, come del fermo che ne possa conseguire, dal momento che la cancellazione dell'iscrizione che, come si è visto, è una misura cautelare, potrà essere disposta solo all'esito del pagamento integrale del debito rateizzato, che, nella fattispecie, riguarda peraltro numerose altre posizioni debitorie del ricorrente ( non oggetto del presente giudizio), sussistendo la possibilità per il proprietario del veicolo di ottenere, nelle more, la sospensione degli effetti del fermo medesimo al fine di poter utilizzare il veicolo stesso.
Sospensione che non è oggetto del presente giudizio con cui è stata richiesta unicamente la declaratoria della nullità o illegittimità parziale dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo
In definitiva la rateizzazione del debito o più correttamente anche del debito portato nella cartella n. 07120230087458537 non ha precluso, di per sè , all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di adottare la misura cautelare in questione, determinando il pagamento in corso unicamente la sospensione degli effetti del fermo, nei limiti precisati.
Il ricorso pertanto va rigettato essendo infondata la dedotta illegittimità dell'atto opposto, sul solo assunto del pagamento rateale del credito, che non elimina le restrizioni imposte dal fermo amministrativo che vengono a cessare solo con la cancellazione della misura, che viene disposta al momento in cui il debito viene estinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione, b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di ADE-R e in complessivi € 341,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge in favore di INAIL
Napoli 02.04.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Ada Bonfiglio)