TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 6 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 7 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Davide
Arnaldi, presso il cui studio in Milano, alla via Pietro Cossa n. 2, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen De Paola, presso il cui studio in
, alla Via Prato IV, è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUUTO
Oggetto: CESSIONE DI CREDITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 7.474.06 per sorte capitale dovuta a titolo di fatture non pagate alle società Edison CP_2
e Bronchi Combustibili srl;
chiedeva altresì il pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale maturati e maturandi, gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori per la somma di euro 1.381.20; ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs, 231/02 e succ. modifiche per mancato pagamento di n. 15 fatture euro 600.00; per interessi per ritardato pagamento di somme diverse da quelle relative alla sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora della nota di debito;
euro 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs, 231/02 e succ.modifiche ed infine chiedeva in via subordinata la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041c.c. Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda la predetta banca attrice assumeva una cessione di crediti pro soluto intervenuta con e con Bronchi Combustibili S.r.l. Controparte_3
perfezionata con scrittura autenticata dal notaio e debitamente notificante all'Ente comunale. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.02.2021, si costituiva in giudizio il convenuto , in persona del Sindaco p.t., contestando le Controparte_1
avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente convenuto eccepiva: la nullità dell'atto di citazione per violazione dei principi indicati dall'art. 163 c.p.c.; la mancanza di prova circa il rapporto sottostante la cessione, vista la mancata produzione del contratto di energia elettrica e delle relative fatture ed in ogni caso l'inopponibilità della cessione all'ente per mancata adesione della stessa alla cessione come previsto dalla disciplina derogatoria rispetto alle regole generali sulla cessione di crediti previste dal codice civile;
ed infine,
l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi legali di mora nonché di quelli anatocistici.
Pertanto, l'ente convento concludeva per il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 08.03.2021, il Giudice, rilevato che non risultava esperito l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, rinviava alla successiva udienza concedendo alle parti il termine di 15 giorni per provvedervi.
All'udienza del 22.11.2021, vista la richiesta delle parti di un rinvio allo stato in attesa del completamento del tentativo di negoziazione assistita, pendendo tra le parti trattive di bonario componimento della controversia, il Giudice rinviava all'udienza del
02.05.2022 per la verifica delle trattative.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., all'udienza del
07.02.2023, il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dal convenuto, CP_1
poiché del tutto generica e rinviava all'udienza del 04.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice rinviava all'udienza del 24.06.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art.163
c.p.c. posto che dallo stesso è chiaro evincere il petitum e la causa petendi, tanto da rendere possibile a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta documentalmente provata la stipula in data 26.06.2015 dell'atto di cessione pro soluto di crediti, presenti e futuri, tra e (doc. n. 6 in fascicolo parte Parte_2 Controparte_3
attrice) e la sottoscrizione in data 27.12.2018 della scrittura privata autentica per la cessione di crediti presenti e futuri tra e Parte_2 Controparte_4
aventi entrambe ad oggetto crediti derivanti da rapporti di fornitura tra le società
[...]
cedenti ed il Comune di . CP_1
Ciò posto, la questione controversa attiene all'opponibilità al Controparte_1
della cessione dei crediti.
In particolare, la difesa del ha eccepito l'inopponibilità delle Controparte_1
cessioni al per mancata accettazione espressa della cessione, ritenendo che la CP_1
cessione dei crediti relativi alle fatture azionate per essere valide, efficace ed opponibile al avrebbe dovuto rispettare gli oneri di forma e le condizioni CP_1
previste dal combinato disposto di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/23, artt. 9, allegato
E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima, tra i quali vi è la necessità che la cessione sia accettata dal debitore ceduto.
Secondo la Banca attrice, invece, alla cessioni dei crediti suddette non sarebbero applicabili le di disposizione del R.D. 2440/1993 in quanto agli Enti locali, quali il
Comune di , si applica la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici che, in CP_1
materia di cessione dei crediti derivati da uno dei contratti disciplinati dal Codice dei
Contratti Pubblici, stabilisce che la cessione è valida se redatta nelle forme dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata ed in seguito notificata alla PA ed opponibile se non viene contestata entro 45 giorni con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario. In definitiva, la attrice ritiene che le cessioni di credito oggetto della domanda, Pt_1
redatte per atto pubblico e per scrittura privata autenticata, debitamente notificata a mezzo posta elettronica certificata al Comune siano valide ed efficaci oltre che opponibili, in quanto il nei 45 giorni successivi alla notifica non Controparte_1
ha comunicato il proprio rifiuto alla cessione intervenuta.
Orbene, la risoluzione della questione, che risulta dirimente ed assorbente anche rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate, impone l'esame della normativa che disciplina i contratti pubblici e la loro cessione.
In materia di cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione occorre in primo luogo qualificare la fattispecie concreta oggetto di esame al fine di verificare se il regime giuridico applicabile debba essere ricostruito alla luce della disciplina di diritto comune, della disciplina di contabilità di Stato ovvero della disciplina in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratione temporis applicabile (art. 117
D. Lgs. n. 163/06).
Ed infatti, a seconda del regime concretamente invocabile, risultano differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile nei confronti dell'Amministrazione debitrice l'accordo di cessione inter alios concluso: in particolare, occorre distinguere se il rapporto base tragga origine da un contratto pubblico soggetto alla disciplina dei contratti pubblici ovvero derivi da altro negozio giuridico concluso al di fuori delle regole dell'evidenza pubblica o nell'ambito dei settori speciali.
Ed, infatti, la cessione di credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa altresì che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, come nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro;
in tale ultima ipotesi, sempre legittima, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito venga ad esistenza.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dall'ente pubblico “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art.
9. all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà
...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006). Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260
c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione in parola.
Facendo applicazione della normativa citata e dei principi giurisprudenziali richiamati al caso in esame si deve ritenere che i contrati stipulati dal con Controparte_1
e Bronchi Combustibili S.r.l. debbano essere qualificati come Controparte_3
contratti rientranti nell'ambito della normativa citata.
Inoltre, dalla circostanza per cui i crediti ceduti traggono origine da un contratto di durata in corso di esecuzione, come si evince dal tenore delle cessioni, deriva l'applicazione alla cessione dei crediti intercorsa tra e Parte_1
e Bronchi Combustibili S.r.l. della disciplina speciale con la Controparte_3
conseguenza che l'atto di cessione dei crediti non è efficace ed opponibile al
[...]
in mancanza di prova che l'amministrazione vi abbia aderito, né CP_1 l'accettazione espressa prevista dalla normativa prima citata può essere surrogata e sostituita dalla notifica della cessione al che produce effetti ai soli fini CP_1
dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Sul punto il ha offerto prova che la prestazione fosse ancora in corso posto CP_1
che ciò trova riscontro nelle stesse scritture di cessione del 28.12.2018 (Bronchi
Combustibili srl), del 29.06.2015 ( del 04.1.2018 (Estra Energia Controparte_3
srl) e del 02.07.2018 ( ove si conviene che alla cessionaria Controparte_5
siano trasferiti non solo i crediti già scaduti al momento della stipula contrattuale
(quelli di cui agli allegato dei rispettivi atti di cessione), ma anche quelli futuri fondati su fatture emesse dalla società fornitrice entro il biennio successivo.
Nel caso di specie parte attrice non può ritenere che la norma non trovi applicazione considerato che le fatture facessero riferimento a fornitura già erogata posta che la disciplina richiamata si riferisce espressamente a contratti in corso di svolgimento con esclusione della sola ipotesi in cui vi sia stata l'intera esecuzione del contratto.
Quanto alla domanda subordinata ex art.2041 c.c., osserva il Tribunale che “il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse considerare ammissibile tale domanda, la stessa risulta comunque infondata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in merito all'effettivo arricchimento del o al proprio depauperamento. CP_1
Orbene, è noto che l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve essere commisurato alla diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento e, dunque, deve essere pari alla minor somma tra l'arricchimento ed il correlato depauperamento.
Per quanto concerne i criteri di quantificazione dell'indennizzo, le S.U. con la sentenza n. 23385/2008, componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido (ossia delle spese e dei costi), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Ciò per due ordini di ragioni.
La prima è da ravvisare nella ratio dell'art. 2041 c.c., che consiste nell'impedire un ingiustificato arricchimento cui corrisponda un impoverimento, ossia una perdita patrimoniale e non, invece, un danno, in quanto è estranea alla norma di cui all'art. 2041 c.c. la logica riparatoria propria del rimedio risarcitorio.
Tuttavia, non avendo parte attrice specificato l'entità della diminuzione patrimoniale, ne consegue che la medesima non ha adempiuto sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente.
Per vero la stessa formulazione del petitum, a tal riguardo, con richiesta di parametrare l'indennizzo ex art 2041 c.c. alla misura del credito, senza alcun riferimento ai costi e spese della cessione, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate e degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., nella misura pari ad euro 3387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 6 maggio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 7 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Davide
Arnaldi, presso il cui studio in Milano, alla via Pietro Cossa n. 2, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen De Paola, presso il cui studio in
, alla Via Prato IV, è elettivamente domiciliato CP_1
CONVENUUTO
Oggetto: CESSIONE DI CREDITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio il , in persona Controparte_1
del Sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 7.474.06 per sorte capitale dovuta a titolo di fatture non pagate alle società Edison CP_2
e Bronchi Combustibili srl;
chiedeva altresì il pagamento degli interessi moratori sulla sorte capitale maturati e maturandi, gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori per la somma di euro 1.381.20; ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs, 231/02 e succ. modifiche per mancato pagamento di n. 15 fatture euro 600.00; per interessi per ritardato pagamento di somme diverse da quelle relative alla sorte capitale;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora della nota di debito;
euro 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs, 231/02 e succ.modifiche ed infine chiedeva in via subordinata la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041c.c. Il tutto con vittoria di spese di lite.
A sostegno della domanda la predetta banca attrice assumeva una cessione di crediti pro soluto intervenuta con e con Bronchi Combustibili S.r.l. Controparte_3
perfezionata con scrittura autenticata dal notaio e debitamente notificante all'Ente comunale. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 12.02.2021, si costituiva in giudizio il convenuto , in persona del Sindaco p.t., contestando le Controparte_1
avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, l'ente convenuto eccepiva: la nullità dell'atto di citazione per violazione dei principi indicati dall'art. 163 c.p.c.; la mancanza di prova circa il rapporto sottostante la cessione, vista la mancata produzione del contratto di energia elettrica e delle relative fatture ed in ogni caso l'inopponibilità della cessione all'ente per mancata adesione della stessa alla cessione come previsto dalla disciplina derogatoria rispetto alle regole generali sulla cessione di crediti previste dal codice civile;
ed infine,
l'infondatezza della richiesta di pagamento di interessi legali di mora nonché di quelli anatocistici.
Pertanto, l'ente convento concludeva per il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 08.03.2021, il Giudice, rilevato che non risultava esperito l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, rinviava alla successiva udienza concedendo alle parti il termine di 15 giorni per provvedervi.
All'udienza del 22.11.2021, vista la richiesta delle parti di un rinvio allo stato in attesa del completamento del tentativo di negoziazione assistita, pendendo tra le parti trattive di bonario componimento della controversia, il Giudice rinviava all'udienza del
02.05.2022 per la verifica delle trattative.
Concessi ed espletati i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., all'udienza del
07.02.2023, il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dal convenuto, CP_1
poiché del tutto generica e rinviava all'udienza del 04.07.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, il Giudice rinviava all'udienza del 24.06.2024 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima.
Dopo un ulteriore rinvio allo stato per esigenze di ruolo, la causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ex art.163
c.p.c. posto che dallo stesso è chiaro evincere il petitum e la causa petendi, tanto da rendere possibile a parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Dall'esame della documentazione versata in atti risulta documentalmente provata la stipula in data 26.06.2015 dell'atto di cessione pro soluto di crediti, presenti e futuri, tra e (doc. n. 6 in fascicolo parte Parte_2 Controparte_3
attrice) e la sottoscrizione in data 27.12.2018 della scrittura privata autentica per la cessione di crediti presenti e futuri tra e Parte_2 Controparte_4
aventi entrambe ad oggetto crediti derivanti da rapporti di fornitura tra le società
[...]
cedenti ed il Comune di . CP_1
Ciò posto, la questione controversa attiene all'opponibilità al Controparte_1
della cessione dei crediti.
In particolare, la difesa del ha eccepito l'inopponibilità delle Controparte_1
cessioni al per mancata accettazione espressa della cessione, ritenendo che la CP_1
cessione dei crediti relativi alle fatture azionate per essere valide, efficace ed opponibile al avrebbe dovuto rispettare gli oneri di forma e le condizioni CP_1
previste dal combinato disposto di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/23, artt. 9, allegato
E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima, tra i quali vi è la necessità che la cessione sia accettata dal debitore ceduto.
Secondo la Banca attrice, invece, alla cessioni dei crediti suddette non sarebbero applicabili le di disposizione del R.D. 2440/1993 in quanto agli Enti locali, quali il
Comune di , si applica la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici che, in CP_1
materia di cessione dei crediti derivati da uno dei contratti disciplinati dal Codice dei
Contratti Pubblici, stabilisce che la cessione è valida se redatta nelle forme dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata ed in seguito notificata alla PA ed opponibile se non viene contestata entro 45 giorni con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario. In definitiva, la attrice ritiene che le cessioni di credito oggetto della domanda, Pt_1
redatte per atto pubblico e per scrittura privata autenticata, debitamente notificata a mezzo posta elettronica certificata al Comune siano valide ed efficaci oltre che opponibili, in quanto il nei 45 giorni successivi alla notifica non Controparte_1
ha comunicato il proprio rifiuto alla cessione intervenuta.
Orbene, la risoluzione della questione, che risulta dirimente ed assorbente anche rispetto a tutte le altre eccezioni sollevate, impone l'esame della normativa che disciplina i contratti pubblici e la loro cessione.
In materia di cessione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione occorre in primo luogo qualificare la fattispecie concreta oggetto di esame al fine di verificare se il regime giuridico applicabile debba essere ricostruito alla luce della disciplina di diritto comune, della disciplina di contabilità di Stato ovvero della disciplina in tema di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratione temporis applicabile (art. 117
D. Lgs. n. 163/06).
Ed infatti, a seconda del regime concretamente invocabile, risultano differenti gli oneri formali e sostanziali da osservare per rendere opponibile nei confronti dell'Amministrazione debitrice l'accordo di cessione inter alios concluso: in particolare, occorre distinguere se il rapporto base tragga origine da un contratto pubblico soggetto alla disciplina dei contratti pubblici ovvero derivi da altro negozio giuridico concluso al di fuori delle regole dell'evidenza pubblica o nell'ambito dei settori speciali.
Ed, infatti, la cessione di credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa altresì che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, come nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro;
in tale ultima ipotesi, sempre legittima, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito venga ad esistenza.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dall'ente pubblico “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865
n. 2248, art.
9. all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà
...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ).
Ciò in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006). Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260
c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione in parola.
Facendo applicazione della normativa citata e dei principi giurisprudenziali richiamati al caso in esame si deve ritenere che i contrati stipulati dal con Controparte_1
e Bronchi Combustibili S.r.l. debbano essere qualificati come Controparte_3
contratti rientranti nell'ambito della normativa citata.
Inoltre, dalla circostanza per cui i crediti ceduti traggono origine da un contratto di durata in corso di esecuzione, come si evince dal tenore delle cessioni, deriva l'applicazione alla cessione dei crediti intercorsa tra e Parte_1
e Bronchi Combustibili S.r.l. della disciplina speciale con la Controparte_3
conseguenza che l'atto di cessione dei crediti non è efficace ed opponibile al
[...]
in mancanza di prova che l'amministrazione vi abbia aderito, né CP_1 l'accettazione espressa prevista dalla normativa prima citata può essere surrogata e sostituita dalla notifica della cessione al che produce effetti ai soli fini CP_1
dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Sul punto il ha offerto prova che la prestazione fosse ancora in corso posto CP_1
che ciò trova riscontro nelle stesse scritture di cessione del 28.12.2018 (Bronchi
Combustibili srl), del 29.06.2015 ( del 04.1.2018 (Estra Energia Controparte_3
srl) e del 02.07.2018 ( ove si conviene che alla cessionaria Controparte_5
siano trasferiti non solo i crediti già scaduti al momento della stipula contrattuale
(quelli di cui agli allegato dei rispettivi atti di cessione), ma anche quelli futuri fondati su fatture emesse dalla società fornitrice entro il biennio successivo.
Nel caso di specie parte attrice non può ritenere che la norma non trovi applicazione considerato che le fatture facessero riferimento a fornitura già erogata posta che la disciplina richiamata si riferisce espressamente a contratti in corso di svolgimento con esclusione della sola ipotesi in cui vi sia stata l'intera esecuzione del contratto.
Quanto alla domanda subordinata ex art.2041 c.c., osserva il Tribunale che “il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito (cfr., Cass. civ., ord. n. 11038/2018).
Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse considerare ammissibile tale domanda, la stessa risulta comunque infondata, non avendo parte attrice fornito alcuna prova in merito all'effettivo arricchimento del o al proprio depauperamento. CP_1
Orbene, è noto che l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve essere commisurato alla diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento e, dunque, deve essere pari alla minor somma tra l'arricchimento ed il correlato depauperamento.
Per quanto concerne i criteri di quantificazione dell'indennizzo, le S.U. con la sentenza n. 23385/2008, componendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido (ossia delle spese e dei costi), con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Ciò per due ordini di ragioni.
La prima è da ravvisare nella ratio dell'art. 2041 c.c., che consiste nell'impedire un ingiustificato arricchimento cui corrisponda un impoverimento, ossia una perdita patrimoniale e non, invece, un danno, in quanto è estranea alla norma di cui all'art. 2041 c.c. la logica riparatoria propria del rimedio risarcitorio.
Tuttavia, non avendo parte attrice specificato l'entità della diminuzione patrimoniale, ne consegue che la medesima non ha adempiuto sotto tale profilo, all'onere della prova sulla stessa incombente.
Per vero la stessa formulazione del petitum, a tal riguardo, con richiesta di parametrare l'indennizzo ex art 2041 c.c. alla misura del credito, senza alcun riferimento ai costi e spese della cessione, lascia emergere l'assoluta assenza dell'indicazione dell'indice del depauperamento tale da consentire la quantificazione dell'indennizzo di cui trattasi.
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte con applicazione dei minimi per la fase istruttoria e decisoria stante la semplicità delle questioni affrontate e degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore del , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., nella misura pari ad euro 3387,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco