Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2654/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PERRI EUGENIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha chiesto: l'accertamento negativo del diritto dell alla CP_1 ripetizione delle somme versate in suo favore –dall'1/3/2021 al 30/9/2021– a titolo di reddito di emergenza di cui agli artt.12 del d.l. n.41/2021 e 36 del d.l. n.73/2021 (richieste dall'Istituto con missive del 29/9/2022 e del 13/10/2022 in atti); vittoria di spese di lite (con distrazione). L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, oltre vittoria CP_1 di spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010). Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al
1
2 Ai sensi dell'art.82 (co.5) del d.l. n.34/2020, “Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza [pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età] di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”. Tornando alla fattispecie in esame, non può inoltre ritenersi che il valore del reddito del nucleo familiare della parte ricorrente nel mese di febbraio 2021 dovesse essere determinato al netto delle ritenute fiscali (circostanza che renderebbe legittima quantomeno l'erogazione del reddito di emergenza recuperato con la missiva del 29/9/2022, atteso che dalla busta paga di febbraio 2021 in atti si evince che Per_1 percepì in tale mensilità una retribuzione netta di euro 712 e, dunque,
[...] inferiore all'importo del reddito di emergenza), perché il tenore letterale dell'art.12 (co.1) del d.l. n.41/2021 non depone in tal senso. Quanto, infine, all'eccezione di irripetibilità delle somme recuperate dall' , trattasi CP_1 di una doglianza che non può essere scrutinata da questo Giudice in quanto non sollevata tempestivamente in ricorso, ma solo (tardivamente) nelle note scritte depositate telematicamente in data 17/3/2023: in ogni caso, pur volendola per assurdo scrutinare, trattasi di una lagnanza che non coglie nel segno perché è stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente, in relazione al reddito di emergenza, la ripetibilità dell'indebito qualora in seguito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti (art.82, co.9, d.l.34/2020), norma speciale che neanche viene menzionata dal Tribunale di Crotone nella sentenza n.185/2024 in atti (da cui questo Giudice ritiene per tale motivo di discostarsi). Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere formatosi in questo Tribunale (vedi sentenze n.80/2024 e 185/2024 in atti) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Crotone, 14/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3