CASS
Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello ius postulandi e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2023, n. 31443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31443 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14154/2019 R.G. proposto da: ON SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOLO' TARTAGLIA 11, presso lo studio dell’avvocato MARCOCCIA UC ([...]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOLCHITTO ROBERTO ([...]) -ricorrente- contro COMUNE VITERBO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE CU CI E OC (-) rappresentato e difeso dall'avvocato SCIPIO GIOIA MARIA ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 31443 Anno 2023 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 13/11/2023 2 di 5 -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6904/2018 depositata il 30/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Presidente dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA La s.r.l. RM evocava il Comune di Viterbo avanti il Tribunale della stessa città, ai sensi dell’art. 2932 c.c., domandando l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare, a suo tempo sottoscritto dall’Ente territoriale il 1° luglio 1982 con la IF s.n.c., dante causa dell’attrice. Senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, il giudice adito respingeva la domanda. Su gravame della soccombente, con sentenza n. 6904 depositata il 30 ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado rilevava che l’originaria controparte IF s.n.c. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Viterbo, senza aver adempiuto ai propri obblighi di versamento degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune. D’altronde, la disciplina fallimentare avrebbe attribuito al curatore il subentro in tutti i rapporti giuridici, compreso quello di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto della proprietà ed, in mancanza, il decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione avrebbe trasferito il solo diritto di superficie. Contro la predetta sentenza, la s.r.l. RM ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Viterbo. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 di 5 In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione dell’art. 72 R.D. n. 267/42, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il diritto di superficie da trasformare in diritto di proprietà era intervenuto l’8 luglio 1982, con il contratto fra IF e Comune di Viterbo. Essendo la successione dei rapporti giuridici limitata esclusivamente a rapporti in corso di esecuzione, l’errore della sentenza impugnata sarebbe consistito nel non considerare che, al momento della proposizione della domanda, piena ed esclusiva titolare del diritto già della IF sarebbe stata la RM s.r.l., mentre nessuna titolarità sarebbe residuata in capo alla curatela. 2) Attraverso la seconda censura, la RM lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. costituito dal contratto del 1982 e dalle sue applicazioni. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso qualunque valutazione e ricerca circa la comune intenzione delle parti contrattuali. 4) Questa Corte deve però delibare l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune controricorrente, secondo cui la procura speciale allegata al ricorso di RM s.r.l., sia pur rilasciata a due procuratori, di cui uno cassazionista (avv. Folchitto), sarebbe stata autenticata da procuratore non iscritto all’apposito Albo dei patrocinatori dinanzi alle Magistrature superiori (avv. Marcoccia). L’eccezione è fondata e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 di 5 È infatti inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello "ius postulandi" e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto (Sez. 6- 1, n. 20468 del 12 ottobre 2015; Sez. 3, n. 16915 del 21 luglio 2009). A nulla rileva che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell'albo di patrocinanti in Cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Viterbo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a 5 di 5 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Viterbo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a 5 di 5 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda