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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 658/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 658/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BUSELLI STEFANIA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Casciana Terme-Lari (PI), il 15 ottobre 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme-Lari (PI), Anno 1995, Parte II,
Serie A, ufficio 1, n°17 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, , il 1° ottobre 1996 e Per_1
, il 7 novembre 2002. Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Casciana Terme-Lari (PI), il 15 ottobre 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme-Lari (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, ufficio 1, n°17, alle seguenti condizioni:
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
2) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3) La casa coniugale verrà venduta con atto notarile da redigere entro e non oltre il 2 aprile 2025
e l'intero ricavato sarà nella disponibilità esclusiva della IG , la quale provvederà Pt_1
ad estinguere il prestito ad oggi ancora attivo;
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente ad ogni tipo di assegno di mantenimento;
5) I coniugi danno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e non avere null'altro da pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
6) I figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9/04/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 658/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BUSELLI STEFANIA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Casciana Terme-Lari (PI), il 15 ottobre 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme-Lari (PI), Anno 1995, Parte II,
Serie A, ufficio 1, n°17 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, , il 1° ottobre 1996 e Per_1
, il 7 novembre 2002. Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Casciana Terme-Lari (PI), il 15 ottobre 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciana Terme-Lari (PI), Anno 1995, Parte II, Serie A, ufficio 1, n°17, alle seguenti condizioni:
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
2) I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
3) La casa coniugale verrà venduta con atto notarile da redigere entro e non oltre il 2 aprile 2025
e l'intero ricavato sarà nella disponibilità esclusiva della IG , la quale provvederà Pt_1
ad estinguere il prestito ad oggi ancora attivo;
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti rinunciando reciprocamente ad ogni tipo di assegno di mantenimento;
5) I coniugi danno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e non avere null'altro da pretendere reciprocamente ad alcun titolo;
6) I figli sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 9/04/2025 Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina