Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Stigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto adottato il -OMISSIS-dal Questore di Taranto -OMISSIS-, notificato il 3 febbraio 2022, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con contestuale invito ad abbandonare volontariamente il territorio nazionale;
di ogni altro atto, anche non conosciuto, comunque connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare fondato, in quanto l’impugnato provvedimento (con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale invito ad abbandonare volontariamente il territorio nazionale) appare doverosamente e legittimamente fondarsi sulla presenza, a carico del cittadino nigeriano ricorrente, di una segnalazione ai fini della non ammissione inserita nel Sistema d’Informazione Schengen da parte della Danimarca, risultando lo stesso destinatario di una condanna penale emessa dalla Corte di Copenaghen per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, a seguito della quale è stato condannato a 60 gg di reclusione e successivamente espulso con divieto di ingresso nel Paese per 6 anni;
- ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche "Non è ammesso in Italia lo straniero(..) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali I 'Italia abbia sottoscritto accordi”;
- in presenza di una siffatta segnalazione ad opera di uno dei Paesi firmatari, l’Italia, al pari di ogni altro Stato aderente, è tenuta a non rilasciare un titolo di soggiorno al soggetto segnalato (e deve revocare il permesso, in caso di emissione già avvenuta: art. 5 comma 5 e 4 comma 3 D. Lgs. 286/1998), senza potere né dover verificare la legittimità della segnalazione medesima, in assenza di qualsivoglia spazio per valutazioni di carattere discrezionale;
- in tale fattispecie, in cui peraltro la Questura di Taranto ha debitamente esperito la procedura di consultazione con lo Stato segnalante (Danimarca), il provvedimento di diniego di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, risulta adeguatamente motivato mediante il richiamo della segnalazione, con indicazione degli estremi del Paese che l’ha disposta e delle ragioni dalle quali è originata (sicuramente riferibili alla persona del ricorrente); in tal modo è infatti garantita la tutela della posizione del destinatario, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria della non riferibilità a sé medesimo della segnalazione stessa (in tal senso, ex multibus: Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2013 n. 2978; TAR Lazio, Roma, I, 7 aprile 2011 n. 3105; 11 aprile 2014 n. 3974) che comunque assume carattere vincolante o semivincolante ai sensi dell'Accordo di Schengen (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 31 maggio 2013, n. 2978 e 25 settembre 2012, n. 5092);
Ritenuto, peraltro, che il decreto questorile impugnato risulta aver adeguatamente verificato anche l’insussistenza di vincoli familiari del predetto in Italia meritevoli di tutela e che, in ordine alla asserita lievità della condotta punita penalmente (che, comunque non appare rilevante non gravando sull’Amministrazione un particolare onere istruttorio e motivazionale in proposito), la stessa risulta indimostrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO