TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 22614/2024 R.G.A.C. TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Checchi come in Parte_1 atti E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti
FATTO E DIRITTO La ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver diritto al pagamento dei ratei di assegno di invalidità dalla domanda amministrativa del 14.4.2022 in virtù di decreto di omologa del 5.12.2023, notificato all' il 27.12.2023, ha CP_1 convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei ratei CP_1 non corrisposti. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 avendo provve liquidare la prestazione contestata, i cui arretrati sono stati compensati con il debito, di pari importo, insorto nei confronti dell' . CP_2
La struita con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 5.3.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Nelle note scritte in sostituzione di udienza, l' ha chiesto dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuto pagamento della prestazione con valuta 3.3.2025, precisando che gli arretrati non sono dovuti, in quanto compensati con il debito di parte ricorrente. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità del recupero di un indebito che non la riguarda, rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione/contestazione relativamente al debito a suo carico, risultando piuttosto dalla documentazione prodotta dall' che il CP_1 debito riguarderebbe il reddito di cittadinanza attribuito al coniuge.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento al pagamento della prestazione a decorrere dal mese di marzo 2025, in ragione del pacifico pagamento da parte dell' . CP_2
Quanto agli arretrati, l' afferma che il pagamento non è dovuto in ragione CP_1 della compensazione c debito di parte ricorrente. Osserva, tuttavia, il Tribunale che, al fine di contestare la fondatezza della pretesa attorea, l' avrebbe innanzi tutto dovuto eccepire l'estinzione CP_1
(parziale) della ste r compensazione e poi dovuto provare l'esistenza del proprio credito opposto in compensazione, quantomeno producendo la nota di indebito. L' invece, nulla ha dedotto, limitandosi ad affermare di aver compensato CP_1
l'importo dovuto a titolo di arretrati con il debito di pari importo insorto nei confronti dell' , senza tuttavia provare la natura e la stessa esistenza di CP_2 tale debito, né tanto meno di averne dato comunicazione al ricorrente. In assenza di qualsivoglia allegazione sul punto, non può essere attribuito alcun rilievo alla documentazione allegata alla memoria, dalla quale, in ogni caso, risulta solo un generico riferimento a un “recupero per INV CIV”. Solo nelle note scritte in sostituzione di udienza (dunque, tardivamente) l' CP_1 ha prodotto documentazione dalla quale si evince che l'importo di arret stato recuperato “per indebito n. 19307866 per reddito di cittadinanza attribuito al coniuge”, senza precisare nulla al riguardo. Considerato, pertanto, l'accertamento del requisito sanitario dalla domanda amministrativa in virtù di decreto di omologa del 5.12.2023, la mancanza di contestazioni in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti per il pagamento della prestazione e il riconoscimento del debito a titolo di arretrati per il pacifico importo di € 12.030,75 l' va condannato al pagamento della CP_1 suddetta somma, oltre interessi. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda dei ratei di assegno di invalidità dal mese di marzo 2025; condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro CP_1
12.030,75 a titolo di arretrati di assegno di invalidità dalla domanda amministrativa, oltre interessi;
2 condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 06/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
3