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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
.R.G. 74744/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 74744/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
, , , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di elettivamente domiciliati in Roma, Via G. De Vecchi Pieralice n. Persona_1
20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Profazio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI contro
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv.
Edoardo Molinari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo il chiedeva al Parte_4
Tribunale di Roma di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti di , Parte_1
ed per la complessiva somma di euro 18.798,18, oltre interessi legali Pt_2 Parte_3
maturati e maturandi sino al dì del pagamento, nonché le spese e i compensi del procedimento.
Il Condominio - Roma esponeva: che era Parte_4 Parte_1 usufruttuaria, mentre ed erano proprietari dell'unità immobiliare sita Pt_2 Parte_3 nel Condominio ricorrente;
che, all'esito dell'assemblea tenutasi il 28.9.2020, venivano approvati il bilancio consuntivo relativo alla gestione ordinaria dell'anno 2018 ed il bilancio consuntivo relativo alla gestione ordinaria dell'anno 2019 (unitamente ai pedissequi prospetti di riparto), i bilanci consuntivi afferenti la gestione riscaldamento relativi agli anni 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 (unitamente ai pedissequi prospetti di riparto), il bilancio consuntivo inerente la gestione “lavori terrazzo ZZ (unitamente al relativo piano di riparto), il bilancio preventivo relativo alla gestione riscaldamento “dal 14/11/2020 al 31/10/2021” (unitamente al pedissequo prospetto di riparto); che i resistenti maturavano un'esposizione debitoria nei confronti del Condominio pari ad euro 18.798,18.
Con decreto ingiuntivo n. 17530/2021, il Tribunale di Roma ingiungeva a , Parte_1
ed di pagare, in favore del Parte_2 Parte_3 Parte_4
la somma di euro 18.798,18, gli interessi come da domanda e le spese della procedura
[...]
di ingiunzione, liquidate in euro 830,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
, ed convenivano in giudizio il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo la revoca del d.i. opposto;
in via riconvenzionale, domandavano il
[...]
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà, quantificati nella misura complessiva di euro 152.980,00, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto al Parte_4
Gli opponenti esponevano: di aver provveduto al pagamento degli oneri condominiali afferenti la gestione ordinaria per la complessiva somma pari ad euro 5.747,76 (di cui € 5.250,76 pagati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto); di non aver provveduto, invece, al pagamento dei restanti oneri condominiali in ragione dell'esistenza di un credito vantato nei riguardi del riferibile a danni riconducibili alla presenza di fenomeni infiltrativi, Parte_4
verificatisi tra il 2012-2019 ed il 2020, nell'appartamento di loro proprietà, subordinando il pagamento degli stessi alla preventiva definizione delle proprie richieste di “indennizzo e risarcimento” per gli eventi anzidetti;
che la incaricava l'Arch. di Parte_1 Per_2
eseguire una perizia nell'immobile interessato;
che, all'esito della perizia, il tecnico rilevava che vi erano state “diffuse infiltrazioni a soffitto e a parete dal lastrico sovrastante nei seguenti ambienti: n° 2 camere lato Via delle Mimose, un ambiente lato , un disimpegno, la Parte_4 cucina e il bagno adiacente”; che le cause dell'evento dannoso erano riconducibili alla “perdita di impermeabilizzazione del sovrastante lastrico e dei relativi bocchettoni di scarico per il cui rifacimento il è intervenuto tardivamente”; che nel 2020 si erano verificavate Parte_4 nuove infiltrazioni in quattro stanze dell'appartamento; che per tali ragioni, ed al fine di sottoporre all'assemblea condominiale la propria richiesta risarcitoria relative alle surriferite circostanze, omettevano di corrispondere gli oneri condominiali dovuti.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, la Parte_4 concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché, in subordine, l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di euro 13.050,42; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in subordine, l'accertamento della concorrente responsabilità degli opponenti nella verificazione dell'evento con conseguente diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c.
Il Condominio eccepiva: la legittimità del proprio credito, approvato e ripartito dall'assemblea condominiale con verbale del 28.9.2020 mai impugnato e dunque esecutivo;
l'infondatezza sia nell'an che nel quantum del credito opposto in compensazione dagli opponenti;
l'insussistenza del nesso causale tra danno ed evento;
che era inverosimile la tolleranza degli opponenti (oltre
10 anni) in merito alle presunte condizioni dell'immobile.
Con ordinanza del 24.11.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 13.050,42.
Con memoria del 19.9.2024, gli opponenti documentavano il pagamento della somma di euro
13.050,42.
Con ordinanza del 26.9.2024, questo Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Deve anzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla opposizione, residuando la valutazione della domanda riconvenzionale.
Invero, il ha riconosciuto il pagamento delle somme oggetto del decreto Parte_4
ingiuntivo opposto nelle more del presente giudizio, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa.
In ordine alle spese di lite si deve ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e, quindi, necessita verificare quale delle parti in astratto sarebbe risultata vittoriosa nella lite.
Al riguardo, seppure si deve dichiarare la soccombenza virtuale di parte opponente come sopra in ordine alla domanda principale, le spese di lite vanno compensate per le motivazioni che seguono.
È invero consolidato l'orientamento secondo cui il giudizio di opposizione dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale – sovrapponendosi al procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo – quale vero e proprio procedimento di cognizione – non presenta alcuna autonomia rispetto al giudizio monitorio.
Del resto, ragionando diversamente, il creditore sarebbe ingiustamente penalizzato, in quanto, nonostante il pagamento tardivo, successivo alla messa in mora del proprio debitore, sarebbe gravato delle spese legali della fase monitoria.
Infatti, una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno eseguito il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto soltanto dopo l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal A tale Parte_4 iniziativa, e quindi a sostenere le spese, l'ente gestorio è stato costretto perché l'opponente non ha provveduto spontaneamente né ha allegato l'esistenza di oggettive circostanze che abbiano impedito o reso difficoltoso l'adempimento, limitandosi ad opporre in compensazione del credito di euro 13.050,42 (relativo ai lavori straordinari approvati con la delibera del 28.9.2020) un presunto credito vantato nei confronti del a titolo di risarcimento danni da Parte_4
infiltrazioni.
Ora -seppure gli opponenti hanno avanzato anche una domanda riconvenzionale, la quale va disattesa- tuttavia è giustificato un assetto delle spese di giudizio che tenga conto di alcune valutazioni.
Nel merito della riconvenzionale in relazione al danno patrimoniale lamentato da
[...]
(quantificato in € 9.980,00) per riparazione pavimenti, solai e pareti, da un lato Parte_1
gli opponenti non hanno documentato se a seguito degli interventi di risanamento e ripristino comunque eseguiti dal nel 2019 siano stati effettuate riparazioni all'interno Parte_4 dell'immobile sicchè non risulta possibile effettuare una CTU al fine di verificare la consistenza dei danni poiché lo stato dei luoghi sarebbe modificato;
nè sarebbe stato possibile a tal fine utilizzare le fotografie versate in atti (cfr. doc. 4 cit.) da parte del perito in quanto non datate;
dall'altro gli opponenti non hanno prodotto alcuna quietanza relativa alle spese di rifacimento dell'immobile rispetto di cui disporre il ristoro. Esso dunque non può essere riconosciuto.
Da notarsi che con riferimento alla persistenza attuale di fenomeni infiltrativi (dopo i lavori del
2019) la stessa perizia di parte versata in atti (Studioragno all. 4 ric. pag 3 ) ne nega l'assunto, rappresentando a seguito di sopralluogo del 7.3.19 come “attualmente non si rilevano infiltrazioni in quanto sono stati portati a termine i lavori di rifacimento delle impermealizzazioni ..”. In relazione al danno non patrimoniale subito da (quantificato in € Parte_1
36.000,00), è noto che attualmente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., si tende a riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale ove si riscontri la lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato. Ove un tale diritto sia leso, si ammette che vada accordato al soggetto danneggiato un risarcimento da liquidare in modo unitario ed “onnicomprensivo”, tenendo conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.
Ne consegue che ogni vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cass. sent. n. 901/2018).
Fatte queste premesse, nel caso di specie, gli opponenti lamentano una lesione del diritto di proprietà consistente nella diminuzione nel godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni a muro e a parete (cfr. pag. 7 cit.).
Orbene, si rileva, che la diminuzione di godimento non è stata dimostrata, in mancanza di prova della invivibilità ed insalubrità dell'appartamento per la esistenza di lesioni, muffe alla pareti etc, dovendosi considerare ex art 1227 cc l'obbligo comunque del danneggiato di attivarsi per emendare le problematiche ed. evitare il danno laddove possibile come nel caso di specie a proprie spese (con interventi di rifacimento) salvo poi pretenderne il rimborso.
Parimenti in relazione al danno non patrimoniale di natura biologica, pur comprendendo che la eventuale stato patologico degli istanti (età avanzata, malattie) possa essere stata condizionata in parte dal degrado ambientale, tale circostanza doveva essere provata anche a mezzo di certificazioni mediche specialistiche che attestassero con indagini diagnostiche il nesso di causalità tra l'ingravescenza delle patologie e le denunciate condizioni abitative.
In relazione invece al danno morale subito dagli opponenti, anche iure hereditatis, inteso come pecunia doloris, ovvero come disagio transeunte per essere stati costretti a vivere in ambienti fatiscenti per le condizioni dei muri, esso sarebbe stato astrattamente spettante (in una somma da liquidarsi in via equitativa e comunque inferiore a quanto richiesto) se gli attori avessero dimostrato con stringente precisione di avere in effetti sollecitato plurime volte l'amministratore del Condominio (asseritamente per 7 anni) senza esito, e di non avere potuto attivarsi essi stessi come sopra ad emendare il danno (intervento per rimuovere le muffe, ovvero per dotare le pareti/soffitti di materiale impermealizzante, salvo rimborso) sì da essere costretti a vivere nelle lamentate condizioni.
Nel caso di specie invece gli opponenti non hanno dimostrato di essersi attivati nel sollecitare il a porre rimedio alle infiltrazioni verificatesi nell'immobile. Infatti, pur Parte_4 risultando versate in atti alcune comunicazioni indirizzate all'amministratore che Pt_5 documentano perdite nell'appartamento degli opponenti (cfr. all. B doc. 4 nonché docc. 3, 5, 7 cit.), non vi è prova che le medesime siano pervenute effettivamente a conoscenza del
Condominio, che infatti lo ha contestato (ricevute pec? Presenza solo di mail semplici). Allo stesso modo, non vi è prova che, quand'anche ricevute dal questi sia stato Pt_5
amministratore del condominio per il periodo asseritamente interessato dalle infiltrazioni
(2012-2019), non avendo gli opponenti fornito prove dalle quali possa emergere con certezza tale qualità, ad esclusione della perizia del 2019. Invero, sarebbe stato onere degli opponenti documentare la corrispondenza tra il destinatario delle comunicazioni e l'amministratore effettivo del Parte_4
Ad abundantiam, gli opponenti sostengono di aver subordinato, fin dal 2019, in occasione di una assemblea condominiale, il pagamento delle quote relative ai lavori straordinari alla previa o contestuale definizione delle richieste di indennizzo e risarcimento. Tuttavia, è assente in atti qualsiasi documento idoneo a dimostrare tale assunto. Nell'unico verbale assembleare allegato al presente giudizio (cfr. doc. 1 c.r.) non vi è alcuna menzione della pretesa sostenuta dagli opponenti.
In conclusione, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Si ritiene però equo compensare le spese di giudizio, posto che è indubbio che vi siano stati fenomeni infiltrativi (essendosi infatti il attivato nel 2019 per la manutenzione Parte_4 straordinaria, altrimenti non necessaria) e che un qualche disagio l'appartamento degli istanti lo abbia sofferto (cfr fotografie acquisite nel contraddittorio nel corso di perizia stragiudiziale studioragno) prima degli interventi evidentemente tardivi del 2019 (tardivi in quanto altrimenti quei danni non sarebbero stati così visibili), sebbene gli attori non siano stati in grado di dimostrare come sopra motivato l'entità/ durata del danno morale sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione; -compensa le spese di giudizio come da motivazione.
Roma, 3.1.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 74744/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
TRA
, , , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di elettivamente domiciliati in Roma, Via G. De Vecchi Pieralice n. Persona_1
20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Profazio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTI contro
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv.
Edoardo Molinari, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo il chiedeva al Parte_4
Tribunale di Roma di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti di , Parte_1
ed per la complessiva somma di euro 18.798,18, oltre interessi legali Pt_2 Parte_3
maturati e maturandi sino al dì del pagamento, nonché le spese e i compensi del procedimento.
Il Condominio - Roma esponeva: che era Parte_4 Parte_1 usufruttuaria, mentre ed erano proprietari dell'unità immobiliare sita Pt_2 Parte_3 nel Condominio ricorrente;
che, all'esito dell'assemblea tenutasi il 28.9.2020, venivano approvati il bilancio consuntivo relativo alla gestione ordinaria dell'anno 2018 ed il bilancio consuntivo relativo alla gestione ordinaria dell'anno 2019 (unitamente ai pedissequi prospetti di riparto), i bilanci consuntivi afferenti la gestione riscaldamento relativi agli anni 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 (unitamente ai pedissequi prospetti di riparto), il bilancio consuntivo inerente la gestione “lavori terrazzo ZZ (unitamente al relativo piano di riparto), il bilancio preventivo relativo alla gestione riscaldamento “dal 14/11/2020 al 31/10/2021” (unitamente al pedissequo prospetto di riparto); che i resistenti maturavano un'esposizione debitoria nei confronti del Condominio pari ad euro 18.798,18.
Con decreto ingiuntivo n. 17530/2021, il Tribunale di Roma ingiungeva a , Parte_1
ed di pagare, in favore del Parte_2 Parte_3 Parte_4
la somma di euro 18.798,18, gli interessi come da domanda e le spese della procedura
[...]
di ingiunzione, liquidate in euro 830,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
, ed convenivano in giudizio il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
chiedendo la revoca del d.i. opposto;
in via riconvenzionale, domandavano il
[...]
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalle infiltrazioni verificatesi nell'immobile di loro proprietà, quantificati nella misura complessiva di euro 152.980,00, da compensarsi con quanto eventualmente dovuto al Parte_4
Gli opponenti esponevano: di aver provveduto al pagamento degli oneri condominiali afferenti la gestione ordinaria per la complessiva somma pari ad euro 5.747,76 (di cui € 5.250,76 pagati successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto); di non aver provveduto, invece, al pagamento dei restanti oneri condominiali in ragione dell'esistenza di un credito vantato nei riguardi del riferibile a danni riconducibili alla presenza di fenomeni infiltrativi, Parte_4
verificatisi tra il 2012-2019 ed il 2020, nell'appartamento di loro proprietà, subordinando il pagamento degli stessi alla preventiva definizione delle proprie richieste di “indennizzo e risarcimento” per gli eventi anzidetti;
che la incaricava l'Arch. di Parte_1 Per_2
eseguire una perizia nell'immobile interessato;
che, all'esito della perizia, il tecnico rilevava che vi erano state “diffuse infiltrazioni a soffitto e a parete dal lastrico sovrastante nei seguenti ambienti: n° 2 camere lato Via delle Mimose, un ambiente lato , un disimpegno, la Parte_4 cucina e il bagno adiacente”; che le cause dell'evento dannoso erano riconducibili alla “perdita di impermeabilizzazione del sovrastante lastrico e dei relativi bocchettoni di scarico per il cui rifacimento il è intervenuto tardivamente”; che nel 2020 si erano verificavate Parte_4 nuove infiltrazioni in quattro stanze dell'appartamento; che per tali ragioni, ed al fine di sottoporre all'assemblea condominiale la propria richiesta risarcitoria relative alle surriferite circostanze, omettevano di corrispondere gli oneri condominiali dovuti.
Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, la Parte_4 concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché, in subordine, l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., con condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di euro 13.050,42; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e, in subordine, l'accertamento della concorrente responsabilità degli opponenti nella verificazione dell'evento con conseguente diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c.
Il Condominio eccepiva: la legittimità del proprio credito, approvato e ripartito dall'assemblea condominiale con verbale del 28.9.2020 mai impugnato e dunque esecutivo;
l'infondatezza sia nell'an che nel quantum del credito opposto in compensazione dagli opponenti;
l'insussistenza del nesso causale tra danno ed evento;
che era inverosimile la tolleranza degli opponenti (oltre
10 anni) in merito alle presunte condizioni dell'immobile.
Con ordinanza del 24.11.2022, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 13.050,42.
Con memoria del 19.9.2024, gli opponenti documentavano il pagamento della somma di euro
13.050,42.
Con ordinanza del 26.9.2024, questo Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
Deve anzitutto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rispetto alla opposizione, residuando la valutazione della domanda riconvenzionale.
Invero, il ha riconosciuto il pagamento delle somme oggetto del decreto Parte_4
ingiuntivo opposto nelle more del presente giudizio, con la conseguenza che la presente decisione non è più idonea ad incidere concretamente sulla res litigiosa.
In ordine alle spese di lite si deve ricorrere al criterio della soccombenza virtuale e, quindi, necessita verificare quale delle parti in astratto sarebbe risultata vittoriosa nella lite.
Al riguardo, seppure si deve dichiarare la soccombenza virtuale di parte opponente come sopra in ordine alla domanda principale, le spese di lite vanno compensate per le motivazioni che seguono.
È invero consolidato l'orientamento secondo cui il giudizio di opposizione dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale – sovrapponendosi al procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo – quale vero e proprio procedimento di cognizione – non presenta alcuna autonomia rispetto al giudizio monitorio.
Del resto, ragionando diversamente, il creditore sarebbe ingiustamente penalizzato, in quanto, nonostante il pagamento tardivo, successivo alla messa in mora del proprio debitore, sarebbe gravato delle spese legali della fase monitoria.
Infatti, una volta in mora, gravano sul debitore tutte le conseguenze della propria inadempienza.
Nel caso in esame, gli opponenti hanno eseguito il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto soltanto dopo l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal A tale Parte_4 iniziativa, e quindi a sostenere le spese, l'ente gestorio è stato costretto perché l'opponente non ha provveduto spontaneamente né ha allegato l'esistenza di oggettive circostanze che abbiano impedito o reso difficoltoso l'adempimento, limitandosi ad opporre in compensazione del credito di euro 13.050,42 (relativo ai lavori straordinari approvati con la delibera del 28.9.2020) un presunto credito vantato nei confronti del a titolo di risarcimento danni da Parte_4
infiltrazioni.
Ora -seppure gli opponenti hanno avanzato anche una domanda riconvenzionale, la quale va disattesa- tuttavia è giustificato un assetto delle spese di giudizio che tenga conto di alcune valutazioni.
Nel merito della riconvenzionale in relazione al danno patrimoniale lamentato da
[...]
(quantificato in € 9.980,00) per riparazione pavimenti, solai e pareti, da un lato Parte_1
gli opponenti non hanno documentato se a seguito degli interventi di risanamento e ripristino comunque eseguiti dal nel 2019 siano stati effettuate riparazioni all'interno Parte_4 dell'immobile sicchè non risulta possibile effettuare una CTU al fine di verificare la consistenza dei danni poiché lo stato dei luoghi sarebbe modificato;
nè sarebbe stato possibile a tal fine utilizzare le fotografie versate in atti (cfr. doc. 4 cit.) da parte del perito in quanto non datate;
dall'altro gli opponenti non hanno prodotto alcuna quietanza relativa alle spese di rifacimento dell'immobile rispetto di cui disporre il ristoro. Esso dunque non può essere riconosciuto.
Da notarsi che con riferimento alla persistenza attuale di fenomeni infiltrativi (dopo i lavori del
2019) la stessa perizia di parte versata in atti (Studioragno all. 4 ric. pag 3 ) ne nega l'assunto, rappresentando a seguito di sopralluogo del 7.3.19 come “attualmente non si rilevano infiltrazioni in quanto sono stati portati a termine i lavori di rifacimento delle impermealizzazioni ..”. In relazione al danno non patrimoniale subito da (quantificato in € Parte_1
36.000,00), è noto che attualmente, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., si tende a riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale ove si riscontri la lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato. Ove un tale diritto sia leso, si ammette che vada accordato al soggetto danneggiato un risarcimento da liquidare in modo unitario ed “onnicomprensivo”, tenendo conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.
Ne consegue che ogni vulnus arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (Cass. sent. n. 901/2018).
Fatte queste premesse, nel caso di specie, gli opponenti lamentano una lesione del diritto di proprietà consistente nella diminuzione nel godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni a muro e a parete (cfr. pag. 7 cit.).
Orbene, si rileva, che la diminuzione di godimento non è stata dimostrata, in mancanza di prova della invivibilità ed insalubrità dell'appartamento per la esistenza di lesioni, muffe alla pareti etc, dovendosi considerare ex art 1227 cc l'obbligo comunque del danneggiato di attivarsi per emendare le problematiche ed. evitare il danno laddove possibile come nel caso di specie a proprie spese (con interventi di rifacimento) salvo poi pretenderne il rimborso.
Parimenti in relazione al danno non patrimoniale di natura biologica, pur comprendendo che la eventuale stato patologico degli istanti (età avanzata, malattie) possa essere stata condizionata in parte dal degrado ambientale, tale circostanza doveva essere provata anche a mezzo di certificazioni mediche specialistiche che attestassero con indagini diagnostiche il nesso di causalità tra l'ingravescenza delle patologie e le denunciate condizioni abitative.
In relazione invece al danno morale subito dagli opponenti, anche iure hereditatis, inteso come pecunia doloris, ovvero come disagio transeunte per essere stati costretti a vivere in ambienti fatiscenti per le condizioni dei muri, esso sarebbe stato astrattamente spettante (in una somma da liquidarsi in via equitativa e comunque inferiore a quanto richiesto) se gli attori avessero dimostrato con stringente precisione di avere in effetti sollecitato plurime volte l'amministratore del Condominio (asseritamente per 7 anni) senza esito, e di non avere potuto attivarsi essi stessi come sopra ad emendare il danno (intervento per rimuovere le muffe, ovvero per dotare le pareti/soffitti di materiale impermealizzante, salvo rimborso) sì da essere costretti a vivere nelle lamentate condizioni.
Nel caso di specie invece gli opponenti non hanno dimostrato di essersi attivati nel sollecitare il a porre rimedio alle infiltrazioni verificatesi nell'immobile. Infatti, pur Parte_4 risultando versate in atti alcune comunicazioni indirizzate all'amministratore che Pt_5 documentano perdite nell'appartamento degli opponenti (cfr. all. B doc. 4 nonché docc. 3, 5, 7 cit.), non vi è prova che le medesime siano pervenute effettivamente a conoscenza del
Condominio, che infatti lo ha contestato (ricevute pec? Presenza solo di mail semplici). Allo stesso modo, non vi è prova che, quand'anche ricevute dal questi sia stato Pt_5
amministratore del condominio per il periodo asseritamente interessato dalle infiltrazioni
(2012-2019), non avendo gli opponenti fornito prove dalle quali possa emergere con certezza tale qualità, ad esclusione della perizia del 2019. Invero, sarebbe stato onere degli opponenti documentare la corrispondenza tra il destinatario delle comunicazioni e l'amministratore effettivo del Parte_4
Ad abundantiam, gli opponenti sostengono di aver subordinato, fin dal 2019, in occasione di una assemblea condominiale, il pagamento delle quote relative ai lavori straordinari alla previa o contestuale definizione delle richieste di indennizzo e risarcimento. Tuttavia, è assente in atti qualsiasi documento idoneo a dimostrare tale assunto. Nell'unico verbale assembleare allegato al presente giudizio (cfr. doc. 1 c.r.) non vi è alcuna menzione della pretesa sostenuta dagli opponenti.
In conclusione, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
Si ritiene però equo compensare le spese di giudizio, posto che è indubbio che vi siano stati fenomeni infiltrativi (essendosi infatti il attivato nel 2019 per la manutenzione Parte_4 straordinaria, altrimenti non necessaria) e che un qualche disagio l'appartamento degli istanti lo abbia sofferto (cfr fotografie acquisite nel contraddittorio nel corso di perizia stragiudiziale studioragno) prima degli interventi evidentemente tardivi del 2019 (tardivi in quanto altrimenti quei danni non sarebbero stati così visibili), sebbene gli attori non siano stati in grado di dimostrare come sopra motivato l'entità/ durata del danno morale sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione; -compensa le spese di giudizio come da motivazione.
Roma, 3.1.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della presente è stata redatta dal dott. Emanuele Gualtieri