CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 3677/2023 del 07/12/2023 Oggetto: benefici ex lege 104/1992
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore Dott. Amato Carbone Consigliere Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, iscritta al n°406/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRELLI ANTONIO Parte_1 APPELLANTE e rappresentato e difeso dall'avv GRAZIUSO SALVATORE e CP_1 APPELLATO
Considerato che l'appellante, a mezzo del suo procuratore, ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio di appello;
rilevato che tale atto deve essere inteso come rinunzia all'impugnazione;
rilevato che la rinuncia all'impugnazione non necessita di accettazione della controparte ed è immediatamente efficace, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione;
rilevato che pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello;
rilevato che, ai fini delle spese, va comunque applicato il criterio di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c.
(v. Cass. n.11034/2022);
osservato che l'appellante non è tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato, in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità improcedibilità dell'impugnazione), insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (sul punto,
Cass. nn. 23175 e 19560/2015).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 04/06/2024 da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del 07/12/2023 n.3677/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 247,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Così deciso in Lecce, il 10/12/2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore Dott. Amato Carbone Consigliere Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, iscritta al n°406/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRELLI ANTONIO Parte_1 APPELLANTE e rappresentato e difeso dall'avv GRAZIUSO SALVATORE e CP_1 APPELLATO
Considerato che l'appellante, a mezzo del suo procuratore, ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio di appello;
rilevato che tale atto deve essere inteso come rinunzia all'impugnazione;
rilevato che la rinuncia all'impugnazione non necessita di accettazione della controparte ed è immediatamente efficace, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione;
rilevato che pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello;
rilevato che, ai fini delle spese, va comunque applicato il criterio di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c.
(v. Cass. n.11034/2022);
osservato che l'appellante non è tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato, in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità improcedibilità dell'impugnazione), insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (sul punto,
Cass. nn. 23175 e 19560/2015).
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 04/06/2024 da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del 07/12/2023 n.3677/2023 del Tribunale di Lecce, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 247,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto. Così deciso in Lecce, il 10/12/2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi