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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9700 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12023/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12023/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to PUNZO ALESSANDRA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to LA GIOIA FLAVIO, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.02.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 6261/2023, pubblicata il 19.04.2023, il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Ciò premesso, con ricorso depositato il 14.02.2022, Parte_1 nel chiedere che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio contratto in Roma, in data 29 settembre 1996, con
[...]
deduceva: che dalla loro unione era nata la figlia (n. il 21 CP_1 Per_1 gennaio 2000); di vivere ininterrottamente separato dalla moglie in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 11428/2020 pubbl. il 06.08.2020 la quale aveva statuito che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, che avrebbe dovuto a , a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia , l'assegno mensile di € 400,00, da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, ponendo integralmente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche per la figlia e che la casa familiare, sita in Roma Via Monte delle Capre n. 70, sarebbe Per_1 stata assegnata alla;
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione CP_1 materiale e spirituale tra i coniugi;
che la condizione economica del ricorrente, dal
2015 ad oggi, era mutata in pejus;
di essere disoccupato dal 2020 e non possedere né autoveicoli né immobili;
di dipendere, attualmente economicamente dalla sua compagna.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva che, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio: fosse disposto che il avrebbe dovuto corrispondere a titolo Parte_1 di contributo per il mantenimento della figlia € 100,00 mensili, somma da Per_1 rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT e che le spese sarebbero state divise al
50% tra i genitori come da Protocollo del Foro di Roma e che fosse dichiarato che la era economicamente autonoma ed avrebbe provveduto al proprio CP_1 mantenimento.
Si costituiva deducendo: che dal giorno in cui il Controparte_1 si era trasferito a vivere in Spagna (gennaio 2017) aveva versato solo il Parte_1 mantenimento per la figlia disposto dal Tribunale sino al febbraio 2020, non Per_1 avendo mai contribuito alle spese straordinarie per la figlia;
che le spese straordinarie per figlia erano state sostenute grazie all'intervento della nonna materna e Per_1 dello zio materno;
che dal Febbraio 2020 il non aveva più provveduto Parte_1 neppure a versare il contributo al mantenimento ordinario nonostante lo stesso avesse incassato dalla ex coniuge per l'acquisto del suo 50% dell'immobile di Via Torcegno
n. 29 la somma complessiva di € 65.000,00 oltre ad € 20.000,00 sempre corrispostegli dalla a rate mensile come da accordi;
di essere orafa e di CP_1 aver lavorato fino al 2015 presso la gioielleria del marito;
di essere disoccupata dal
2019, non svolgendo alcuna attività nel proprio campo lavorativo, essendosi invece adeguata in questi anni, nonostante l'età, a fare tantissimi lavoretti;
di aver acquistato con l'aiuto della propria famiglia di origine che ne ha pagato l'integrale prezzo nel febbraio 2020 il 50% dell'immobile di via Torcegno 29 dell'ex coniuge, con l'intento di garantirsi per il futuro una rendita per far fronte alle esigenze proprie e della figlia di aver percepito pochi canoni di locazione per il menzionato immobile che era Per_1 andato distrutto per un incendio appiccato da ignoti;
che il era stato in Parte_1 grado di accumulare e trasferire attraverso bonifici bancari dal proprio conto corrente
2 a quello della compagna e della sorella oltre Controparte_2 Persona_2
140.000,00; che controparte era comproprietario dell'immobile sito in Roma Via
Brentonico n. 87 in comproprietà con la madre sig.ra e le sorelle Parte_2
e che da una visura camerale della aggiornata al Per_2 Per_3 Parte_3
20.06.2022 risulta essere “APODERADO Cargo attivo” ovvero Parte_1 procuratore della società con carica attiva dal 30.10.2017 ancora ad oggi.
La resistente, perciò, chiedeva il rigetto della richiesta di riduzione del mantenimento della figlia poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il mantenimento Per_1 disposto per la figlia dal Tribunale con sentenza di separazione e che fosse Per_1 invece accolta la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 13.07.2022, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Presidente, in via provvisoria ed urgente, ha confermato i provvedimenti della separazione come vigenti ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
All'udienza del 26.02.2025 i difensori precisavano le conclusioni come da scritti difensivi, ed il Giudice, dato atto, riserva la decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame delle ulteriori questioni controverse.
Mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne Per_1
Quanto alla figlia oggi studentessa di infermieristica presso l'Università la Per_1
Sapienza e tirocinante presso il Policlinico Umberto I, il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di contribuzione al mantenimento ad € 100,00 e pur avendo dichiarato, successivamente, in sede di udienza presidenziale di essere disposto a corrispondere l'importo di € 200,00, ha da ultimo insistito sull'importo di € 100,00; la resistente ha, invece, chiesto che la somma statuita in sede di separazione pari ad €
400,00 restasse invariata;
quanto alle spese straordinarie entrambe le parti concordano che siano suddivise al 50%. Il padre inoltre asserisce la figlia lavori stabilmente presso Burger King, presso il centro commerciale Maximo, mentre la madre ha dichiarato che la figlia ha solo fatto delle saltuarie sostituzioni nei fine settimana.
Quanto alla situazione reddituale e patrimoniale di che vive in Parte_1
Spagna già ai tempi della separazione quando risultava disoccupato, egli ha prodotto in atti una dichiarazione resa avanti ad un Notaio in Spagna nella quale afferma di essere ancora oggi disoccupato e di non aver presentato dichiarazione dei redditi negli anni 2019, 2020 e 2021 (quanto al 2021 produce anche una dichiarazione dell'agenzia tributaria spagnola per la quale il ricorrente non avrebbe presentato dichiarazione nell'anno indicato) egli dichiara, altresì, di non essere titolare di veicoli e immobili in
Spagna. La in merito alla situazione economica della controparte, ha CP_1
3 depositato in atti la copia dell'assegno bancario di € 10.000 del 2019 e dei due assegni circolari recanti l'importo di € 25.000,00 e 30.000,00 del 2020 tutti emessi da lei in favore del per la vendita dell'immobile comune di via Torcegno n. Parte_1
29 presso cui svolgevano la comune attività di orafi/gioiellieri; parte resistente produce, altresì, un prospetto delle entrate e uscite del ricorrente dal 2017 al 2019, volto a provare che il ricorrente abbia effettuato cospicui trasferimenti di somme in favore della compagna e dei familiari, da cui non si evince, però, né la provenienza, né a quale conto corrente si riferisca di cui, pertanto, non può tenersi conto nel presente giudizio;
che però dei trasferimenti economici sono stati accertati nella sentenza di separazione che ha rilevato che “risultano effettuati versamenti dal conto del a quello della attuale compagna per euro Parte_1 Controparte_2
66.000,00, di cui euro 6.000,00 a marzo 2017 ed euro 60.000,00 ad agosto 2017, dopo che lo stesso ha ricevuto euro 50.000,00 dai genitori a luglio 2017 e versato nello stesso mese sul medesimo conto euro 10.000,00”; parte resistente produce altresì una visura ipotecaria del 2021 in cui risulta ancora proprietario Parte_1 oltre che dell'immobile di via Torcegno, venduto alla resistente, anche della quota di
200/800 di un immobile sito in via Bretonico 87 e 89, il ha altresì Parte_1 ammesso in udienza di risultare ancora procuratore della società spagnola da lui in precedenza gestista ma di non conoscere gli altri amministratori.
Deve osservarsi che nel presente giudizio il ha tenuto una condotta Parte_1 omissiva valutabile ai sensi dell'art. 116 c.2, c.p.c., quanto a maggiori redditi percepiti;
invero nel corso del giudizio nulla ha riferito in ordine ad eventuali proprietà o redditi in Italia, avendo reso dichiarazione esclusivamente in merito alla sua situazione economica in Spagna;
invero nel 2021 risultava proprietario pro quota di un immobile in via Bretonico che, presumibilmente, o è produttivo di redditi oppure è stato venduto determinando un ricavo in suo vantaggio;
il pur Parte_1 dichiarandosi a carico della compagna non ha fatto alcun cenno in merito alla situazione economica e lavorativa della stessa, inoltre, egli risulta, dalle visure in atti e come dallo stesso ammesso, procuratore della società che asserisce essere stata rilevata da terzi e, comunque, si è avvantaggiato negli anni dei cospicui introiti summenzionati.
La , artigiana orafa, è anch'essa disoccupata, svolge lavoretti saltuari ed è CP_1 sostenuta economicamente dalla famiglia di origine che l'ha ampiamente aiutata a far fronte alle spese straordinarie di come dichiarato dalla stessa . Per_1 CP_1
La resistente è altresì piena proprietaria della casa di abitazione dove vive con la figlia , e non sostiene pertanto spese abitative, nonché del negozio sito in Roma Per_1
Via Torcegno n. 29/29A, già di proprietà di ambo le parti, per aver acquistato dal coniuge la di lui quota, pari al 50%, dietro il corrispettivo che è stato ceduto in locazione prima che lo stesso venisse incendiato nel febbraio 2022 e che oggi, a distanza di oltre 3 anni dall'evento, si presume che sia stato o stia per essere messo a reddito.
4 Il Collegio, ritenuto che il padre non ha dimostrato, nel presente giudizio, che la figlia svolga attività lavorativa stabile ed a tempo pieno tale da averne determinato il raggiungimento dell'autonomia economica e che la madre ha, comunque, dichiarato che la figlia saltuariamente lavori presso Burger King per delle sostituzioni e considerate le accresciute esigenze di reputa equo disporre che il padre Per_1 [...] dovrà corrispondere alla madre , a far data dalla Parte_1 Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 472,00, ossia pari alla somma statuita in sede di separazione e rivalutata secondo gli indici Istat, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie, visto la sostanziale concorde richiesta delle parti, dovranno essere poste nella misura del 50% su ciascuna parte.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso
5 strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione, la natura e l'oggetto del giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Statuisce che dovrà corrispondere a Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento della figlia comune (nata il [...]), a far data dalla Per_1 pubblicazione della presente sentenza, l'assegno mensile di euro 472,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2. pone integralmente a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con Per_1 le specificazioni di cui in motivazione;
3. ciascuna delle parti provvederà al proprio mantenimento;
4. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
17.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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