Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/06/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 264/2022
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Marra, presso il cui studio sito in Pisa, al Lungarno Pacinotti n. 26 elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in proprio e quale mandatario e procuratore (ai sensi dell'art. 13 della L. P.IVA_1
n. 448/98) della in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Alessandro Funari e Massimiliano Minicucci, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.2025.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.3.2022, il ricorrente ha impugnato l'AVA n. 387 2021
00012864 50 000, notificato in data 11 febbraio 2022, con il quale si era ingiunto il pagamento della somma di € 8.864,31, a titolo di contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione Separata, con riferimento ai mesi da gennaio a dicembre 2014. A tal fine
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“esattamente osservato le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la professione di dottore commercialista ed il sistema previdenziale di tali lavoratori.
Difatti, come si è esposto e documentato, nel 2014 il Sig. era regolarmente Pt_1 iscritto all'Albo dei tirocinanti dell'Ordine dei dottori commercialisti di Pisa, iscrizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio professionale, obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista. Come pure si è esposto e documentato, che in quanto iscritto all'Albo dei tirocinanti commercialisti, nel periodo di causa il ricorrente era legittimamente e del tutto coerentemente iscritto alla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti. Come pure è documentato che la pre -iscrizione alla Cassa può avvenire a condizione che il richiedente non sia iscritto
<<per la stessa attivit ad altro ente di previdenza obbligatoria>>. Ed è del pari documentato che per l'anno 2014 il ricorrente abbia regolarmente versato i contributi all'Ente previdenziale di categoria, con le modalità e nella misura corrispondente a quella stabilita dal regolamento di tale Ente, contributi computati anche ai fini del trattamento pensionistico”.
2. Con memoria depositata in data 16.9.2022 si è costituito l' in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, il quale ha evidenziato come “la
[...]
con Controparte_3
nota Prot. n. 132413/22 del 14/09/2022 (doc. 6) inviata in risposta ad una richiesta di informazioni della Sede di Pisa, ha precisato quanto segue: “… si certifica che il CP_1
Dottor (cod. fiscale ), nato a [...]_1 C.F._1
il 05/01/1988, è stato pre-iscritto alla Cassa dal 01/01/2013 al 31/12/2016. E' opportuno precisare che l'istituto della pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio esclusivamente in caso di iscrizione ordinaria
Pag. 2 di 7 alla Cassa, qualora abbia decorrenza entro il secondo anno successivo al termine del tirocinio stesso. Nel caso specifico, gli anni di pre-iscrizione non sono stati convalidati dalla Cassa (Regolamento Unitario - art. 2, commi 4 e 5) tenuto conto che il dottor non si è iscritto alla Cassa entro il termine previsto ed ha chiesto e Parte_1 ottenuto la cancellazione con restituzione (Regolamento Unitario – artt. 2 e 12)”.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Secondo l'orientamento condivisibile del giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. “come già affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018), in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche
Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell'iscrizione all'assicurazione previdenziale ma variabile perché subordinato all'esercizio effettivo dell'attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito;
11. pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935); 12. nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 435 del 2001, nel testo ratione temporis vigente (anteriore alla modifica apportata dall'art. 37, co.11 d.l.n.233 del 2006, conv.inI.n.248 del 2006), al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
13. la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la
Pag. 3 di 7 condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019); 14.
l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 20 giugno e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, CP_1
valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l'epoca temporale per detto adempimento;
15. correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto prescritto il diritto dell'ente previdenziale ai contributi pretesi con la cartella esattoriale, per essere pervenuto, all'attuale intimato, il primo atto interruttivo (l'avviso bonario di pagamento in data 12 luglio 2010) quando ormai era decorso il termine di prescrizione quinquennale” (così,
Cass. civ., 21472/2020).
3.2. Nella fattispecie in esame, risulta pacifico che il termine per il pagamento del saldo dei contributi relativi al 2014 scadeva il 16/06/2015. Tale termine pertanto costituisce anche il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale che sarebbe dovuto spirare il
16.6.2020.
Deve, al riguardo, rilevarsi come ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Da ciò discende che il termine di prescrizione quinquennale che sarebbe dovuto maturare il 16/06/2020, per effetto della sospensione di cui sopra è slittato al
23/10/2020 (dies ad quem che risulta computando 129 giorni dal 16/06/2020).
Pag. 4 di 7 In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'avviso bonario notificato il 18.9.2020 (all.5 bis al fascicolo di parte resistente) abbia validamente interrotto il corso della prescrizione.
4. Quanto alle altre questioni di merito, valore dirimente assume quanto disposto dall'art.
l'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, secondo cui il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 deve essere inteso nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono CP_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Ciò posto con riguardo alla perimetrazione dell'ambito oggettivo di esplicazione dell'obbligo contributivo alla c.d. gestione separata, deve evidenziarsi come ai sensi dell'art. 20 bis, comma 6, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti “La contribuzione versata negli anni di pre-iscrizione concorre esclusivamente alla formazione di annualità di iscrizione utili a tutti gli effetti ai fini previdenziali e confluisce nel montante individuale di cui all'art. 10, c. 1, del presente Regolamento – con effetto dalla data di ciascun versamento e con rivalutazione ai sensi dell'art. 10, c.
2 del presente Regolamento – soltanto nel caso in cui, entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione, il soggetto presenti domanda di iscrizione ordinaria alla
Cassa ai sensi dell'art. 22 L. 21/86. Nel periodo di pre-iscrizione i contributi versati sono accreditati provvisoriamente sulla posizione individuale ai sensi dell'art. 4, lett. b) del presente Regolamento. Qualora non intervenga ordinaria iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'art. 22 L. 21/86, la contribuzione di pre-iscrizione sarà restituita all'interessato o ai suoi aventi causa, su richiesta, ai sensi medesimo art. 4, lettera b) del presente Regolamento”.
A tal punto, occorre rilevare come costituisca circostanza non contestata che “Nel caso specifico, gli anni di pre-iscrizione non sono stati convalidati dalla Cassa
(Regolamento Unitario - art. 2, commi 4 e 5) tenuto conto che il dottor Pt_1
Pag. 5 di 7 non si è iscritto alla Cassa entro il termine previsto ed ha chiesto e ottenuto Pt_1 la cancellazione con restituzione (Regolamento Unitario – artt. 2 e 12)” (così, comunicazione della a favore dei dottori Parte_3
commercialisti prot. 132413/2022).
Pertanto, in considerazione della mancata iscrizione ordinaria alla Cassa, deve ritenersi che il ricorrente sia rimasto, ancorché retroattivamente, privo di copertura contributiva di guisa che non può essere messa in discussione la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento dei contributi nella Gestione Separata . CP_1
5. Con un ulteriore ordine di censure, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art.116, comma 8, lett. b) della legge 388/2000 nel calcolo delle sanzioni.
Tuttavia, proprio l'avvenuta restituzione dei contributi già corrisposti alla
[...]
le cui somme Controparte_3 sono perciò rientrate nella disponibilità del ricorrente, è circostanza da cui desumere l'intenzione specifica di non versare i contributi in esame.
6. Priva di rilevanza infine è la censura relativa alla asserita violazione dell'art. 25 del d.lgs. 46/1999 tenuto conto dell'orientamento del giudice della nomofilachia secondo il quale “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella” (così, Cass. civ., 1558/2020).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a
Pag. 6 di 7 26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1 processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA come per legge. giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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