Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1259
Articolo 1
Versione
2 dicembre 1956
Art. 2.
Il concorso di cui all'articolo precedente dovra' essere bandito non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 2 dicembre 1956