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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8774 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1967/ 2024
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...] Petrarca 203 C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'Avv. nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con studio in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 73; C.F._2 Ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] n. 2 isolato E2 sc C Piano 2 int 5 quartiere Posillipo, n.q. di erede della signora Per_1 di DA Margherita;
[...]
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1 2006 euro 600,00 mensili, poi aumentati sino a euro 900,00; di avere goduto, ogni anno, di un periodo di ferie retribuite di 30 giorni. Tanto premesso, ritenuto applicabile il livello BS del contratto collettivo IC (conviventi), assumeva di avere un credito pari ad euro 216.785,44 per differenze retributive e euro 36.951,20 per tfr. Nonostante la regolare notifica per l'udienza del 10 ottobre 2024, il convenuto CP_2
, nella qualità, non si costituiva.
[...] Previo deposito di documenti (certificato integrale di stato di famiglia;
visura catastale del convenuto) e note, il giudice invitava la parte ricorrente a fornire chiarimenti sulla qualità di erede del convenuto. All'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Va preliminarmente osservato che, quanto alle successioni mortis causa, è noto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e' di per se' sola sufficiente all'acquisto della qualita' di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualita' di erede, la quale non puo' desumersi dalla mera chiamata all'eredita', non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredita', espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita' (Cass. 21436 /2018). Il principio espresso impone, dunque, a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualita' di erede del soggetto chiamato in causa.
3 Nel caso di specie, la ricorrente ai fini dell'assolvimento del suo onere ha depositato, nel corso del processo, il certificato di famiglia - dal quale risulta che il convenuto è figlio di colei che è stata individuata come datrice di lavoro - e visura catastale del convenuto;
da tali documenti, tuttavia, non risulta nemmeno implicitamente l'assunzione della qualità di erede del convenuto che, pertanto, è privo della legittimazione passiva. Non è, poi, risolutiva ai fini della decisione la pronuncia allegata dalla parte ricorrente n. 17445/19, per cui “Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”. Trattasi, invero, di un'ipotesi di prosecuzione del processo nei confronti dei successori in seguito al decesso della parte ex articolo 303 cpc, differente dal caso in esame, relativo all'instaurazione di una controversia giudiziaria nei confronti di colui che è stato indicato come erede. 4 La domanda va, pertanto, rigettata. La parte ricorrente non è tenuta alla refusione delle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Napoli 27.11.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 26.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della madre del convenuto, di DA Persona_2 (deceduta il 12.08.2023) dal 03.10.2001 al 12.08.2023, espletando mansioni di collaboratrice domestica e dama di compagnia. A tal fine deduceva di essere stata assunta dalla signora di Persona_2 DA e di avere lavorato, in modo costante e continuativo, presso la sua abitazione sita in Napoli alla Via Petrarca n. 203, ove aveva convissuto;
di avere ricevuto parziale copertura previdenziale ed assicurativa, attesa la regolarizzazione del rapporto lavorativo limitatamente al periodo 18.05.2017/14.08.2023; di avere espletato mansioni di dama di compagnia e di collaboratrice domestica;
di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 15.00 alle 20.00 e la domenica dalle 08.00 alle 20.00) dalle 7,00 alle 22,00, per complessive 88 ore settimanali (pari a 378,40 mensili), con pernottamento presso l'abitazione della sig.ra di avere ricevuto dal 2001 al Per_2
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1967/ 2024
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...] Petrarca 203 C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso, dall'Avv. nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con studio in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 73; C.F._2 Ricorrente CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...] n. 2 isolato E2 sc C Piano 2 int 5 quartiere Posillipo, n.q. di erede della signora Per_1 di DA Margherita;
[...]
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1 2006 euro 600,00 mensili, poi aumentati sino a euro 900,00; di avere goduto, ogni anno, di un periodo di ferie retribuite di 30 giorni. Tanto premesso, ritenuto applicabile il livello BS del contratto collettivo IC (conviventi), assumeva di avere un credito pari ad euro 216.785,44 per differenze retributive e euro 36.951,20 per tfr. Nonostante la regolare notifica per l'udienza del 10 ottobre 2024, il convenuto CP_2
, nella qualità, non si costituiva.
[...] Previo deposito di documenti (certificato integrale di stato di famiglia;
visura catastale del convenuto) e note, il giudice invitava la parte ricorrente a fornire chiarimenti sulla qualità di erede del convenuto. All'odierna udienza, la causa viene decisa con sentenza contestuale pubblicamente letta.
2 Va preliminarmente osservato che, quanto alle successioni mortis causa, è noto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non e' di per se' sola sufficiente all'acquisto della qualita' di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 485 c.c.. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualita' di erede, la quale non puo' desumersi dalla mera chiamata all'eredita', non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredita', espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualita' (Cass. 21436 /2018). Il principio espresso impone, dunque, a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualita' di erede del soggetto chiamato in causa.
3 Nel caso di specie, la ricorrente ai fini dell'assolvimento del suo onere ha depositato, nel corso del processo, il certificato di famiglia - dal quale risulta che il convenuto è figlio di colei che è stata individuata come datrice di lavoro - e visura catastale del convenuto;
da tali documenti, tuttavia, non risulta nemmeno implicitamente l'assunzione della qualità di erede del convenuto che, pertanto, è privo della legittimazione passiva. Non è, poi, risolutiva ai fini della decisione la pronuncia allegata dalla parte ricorrente n. 17445/19, per cui “Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione”. Trattasi, invero, di un'ipotesi di prosecuzione del processo nei confronti dei successori in seguito al decesso della parte ex articolo 303 cpc, differente dal caso in esame, relativo all'instaurazione di una controversia giudiziaria nei confronti di colui che è stato indicato come erede. 4 La domanda va, pertanto, rigettata. La parte ricorrente non è tenuta alla refusione delle spese di lite, attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Napoli 27.11.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 26.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della madre del convenuto, di DA Persona_2 (deceduta il 12.08.2023) dal 03.10.2001 al 12.08.2023, espletando mansioni di collaboratrice domestica e dama di compagnia. A tal fine deduceva di essere stata assunta dalla signora di Persona_2 DA e di avere lavorato, in modo costante e continuativo, presso la sua abitazione sita in Napoli alla Via Petrarca n. 203, ove aveva convissuto;
di avere ricevuto parziale copertura previdenziale ed assicurativa, attesa la regolarizzazione del rapporto lavorativo limitatamente al periodo 18.05.2017/14.08.2023; di avere espletato mansioni di dama di compagnia e di collaboratrice domestica;
di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì alla domenica (con riposo il giovedì dalle 15.00 alle 20.00 e la domenica dalle 08.00 alle 20.00) dalle 7,00 alle 22,00, per complessive 88 ore settimanali (pari a 378,40 mensili), con pernottamento presso l'abitazione della sig.ra di avere ricevuto dal 2001 al Per_2