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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 835 e 841 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
in persona del suo procuratore speciale Dott. Parte_1
, C.F. - P.IVA come da procura speciale autenticata per Parte_2 P.IVA_1 atto Notaio da Roma del 22.06.2023, Rep. 180134 Racc. 12348, Persona_1 elettivamente domiciliato in Melendugno (LE) alla Via Matera n. 2, presso lo studio della Avv. Maria Grazia D'Aprile, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso in appello appellante/appellata e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellante/appellato e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia CP_2 C.F._1
Frontera e dall'Avv. Beniamina Magnesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Crotone, Via IV Novembre n.40, è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : (RG 835/24) < Controparte_3
e conseguentemente riformare la impugnata sentenza n. 56/2024 e Voglia così giudicare: - Riformarsi la sentenza n. 56/2024, pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott. Salvatore Marinò in data 26.01.2024 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. 1785/2022, per aver accolto l'opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento n. CP_2
13320229001159769000, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 43320120000188106000, 43320120000944941000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, 43320150000564802000 e 43320150000882921000 ad essa presupposti, dichiarando la estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa CP_ creditoria e condannando e l'Agente di Riscossione in solido al pagamento delle spese di lite. - E, per l'effetto, dichiarare che alcuna prescrizione è decorsa in riferimento ai sopra indicati atti per le motivazioni addotte nella narrativa 8 del presente ricorso in appello, consentendo così il recupero delle somme dovute, con integrale refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio>>; CP_ (RG 841/24) <<
1. Accogliere l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 56/2024, riformando così la sentenza impugnata e consentire pertanto il recupero delle somme dovute dal sig. ;
2. Con vittoria di spese e competenze>>; CP_2
CP_ per l' (RG 835/24) << accogliere l'appello di per i motivi sopra Parte_3 esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi>>; (R.G. 841/24) << accogliere il presente ricorso per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi.>>; per : (RG 835/24) << • in via preliminare, riunire i giudizi iscritti al CP_2
n.835/2024 R.G. e n. 841/2024 R.G., essendo oltremodo lapalissiano che sia l'
[...] CP_
sia l' abbiano proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza e per i medesimi motivi;
• nel merito, accogliere le richieste su precisate, e pertanto, confermare la sentenza n. 56/2024; • con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. • Si chiede altresì la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà della domanda proposta.>>; (R.G. 841/24) << • in via preliminare, riunire i giudizi iscritti al n.835/2024 R.G. e n. 841/2024 R.G., essendo oltremodo
Pag. 2 di 8 CP_ lapalissiano che sia l' sia l' abbiano proposto Parte_1 appello avverso la medesima sentenza e per i medesimi motivi;
• nel merito, accogliere le richieste su precisate, e pertanto, confermare la sentenza n. 56/2024; • con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. • Si chiede altresì la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà della domanda proposta.>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato il 26 luglio 2022 presso la cancellaria del CP_2
Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.13320229001159769000 (notificatagli in data 20/6/2022) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebiti n.43320120000188106000 (notificato il 23/4/2012), 43320120000944941000 (notificato il 10/12/2012), 43320130000577671000 (notificato il 21/11/2013), 43320130001148716000 (notificato l'11/2/2014), 43320140000379627000 (notificato l'11/6/2014), 43320140000939849000 (notificato il 23/10/2014), 43320140001656353000 (notificato il 9/2/2015), 43320150000564802000 (notificato il 12/11/2015) e 43320150000882921000 (notificato il 15/12/2015), deducendo che i crediti contributivi sarebbero prescritti e che non sarebbe chiara la modalità di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione indicati nell'intimazione di pagamento.
§2.1
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con e con l' “Dichiara Controparte_3
l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebiti n.43320120000188106000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320120000944941000, 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, 43320150000564802000, e 43320150000882921000, presupposti all'intimazione di pagamento. Rigetta la domanda di condanna delle parti CP_ resistenti per lite temeraria. Condanna l' e l in solido tra loro, al pagamento CP_4 delle spese di lite, liquidate in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione)”.
§2.2
Secondo il Tribunale <<… dagli atti di causa emerge che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta il 20/6/2022), il termine di prescrizione quinquennale era spirato con riferimento agli avvisi di addebito oggetto del CP_ presente giudizio (notificati tra il 2012 ed il 2015). L' e l' hanno dedotto nelle CP_4 rispettive memorie difensive di aver interrotto il termine prescrizionale con la notifica di
Pag. 3 di 8 un'intimazione di pagamento in data 3/5/2016. Anche volendo ritenere dimostrata tale circostanza, non vi è traccia nel fascicolo di ulteriori atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, con la conseguenza che i crediti contributivi per cui è causa devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione. L'intimazione di pagamento notificata in data 18/3/2017 non ha infatti interrotto il termine prescrizionale in quanto la notifica eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo - ipotesi ricorrente nel caso di specie - è nulla, in omaggio a quanto statuito da Cass., n.299/2020. Né vi è prova della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.13380201700000396000, perché l'“avviso di deposito di atti nella casa del comune” prodotto dall' non è compilato CP_4 proprio nella parte relativa all'attestazione di affissione, mentre nella fattispecie in esame ai fini del perfezionamento della notifica sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell'affissione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo del Comune, ai sensi dell'art.26 (co.4) d.p.R.602/1973. Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna delle parti resistenti per lite temeraria, non avendo la parte ricorrente provato di aver subito un danno per effetto dell'instaurazione del presente giudizio. Le spese di lite sono CP_ integralmente poste a carico dell' e dell' (in omaggio al principio della CP_4 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria)>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello, con separati ricorsi, da e Controparte_3 CP_ dall' con atti depositati, rispettivamente, il 24 ed il 26 luglio 2024.
Costituitesi in giudizio, le altre parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§4
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al
Pag. 4 di 8 principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_4 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_4 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§5
CP_ Con il proposto gravame, l' critica la sentenza per erroneità in punto di declaratoria di prescrizione in quanto: 1) l'intimazione di pagamento n. 13320179000037701/000, è stata validamente notificata il 18.3.2017; 2) il preavviso di fermo amministrativo n.13380201700000396000, è stato notificato il 17.1.2018, secondo la procedura prevista per i casi di “irreperibilità assoluta”, mediante deposito dell'atto presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto, con contestuale sua affissione al suo albo pretorio, ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, 3) la prescrizione non era maturata, poiché il relativo termine era stato sospeso per 311 giorni dagli artt. 37, comma 2, del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, ed 11 comma 9 del d.l. dicembre 2020, n. 183, convertito, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
§5.1
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, per gli avvisi di accertamento nn.43320120000188106000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320120000944941000, CP_ 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, l' ha prodotto, in allegato al fascicolo telematico di primo grado, l'intimazione di pagamento notificata il 3.5.2016; il termine di prescrizione, dunque, è stato interrotto e scadeva il 3.5.2021, in pieno periodo di cd. sospensione covid.
Gli ultimi due avvisi n. 43320150000564802000 e n 43320150000882921000, sono stati notificati, rispettivamente il 12/11/2015 e il 15/12/2015; anche in questo caso la prescrizione sarebbe decorsa in pieno periodo di sospensione covid (12.11.2020 e 15.12.2020).
§5.2
Ciò posto, si osserva che <La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che
Pag. 5 di 8 si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall Parte_1
, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in
[...] relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel corpo della motivazione la Corte chiarisce quanto segue:
<<
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_5
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
§5.3
Pag. 6 di 8 In sostanza, il Decreto Sostegni-bis (Decreto-legge n. 73/2021), convertito in Legge n. 106/2021, ha modificato il termine finale della sospensione delle attività di riscossione, spostandolo dal 30 aprile al 31 agosto 2021. Il decreto ha previsto la sospensione della riscossione di somme dovute all , Controparte_6 inclusi i termini per il versamento di somme relative ad atti di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
Il termine finale di questa sospensione è stato fissato al 31 agosto 2021, inizialmente previsto per il 30 aprile;
il periodo di sospensione non viene conteggiato nel calcolo del termine di prescrizione: pertanto, se un atto di riscossione era soggetto a prescrizione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della sospensione (1 settembre 2021); ove l'atto di riscossione fosse andato in prescrizione il 30 giugno 2021, in assenza della sospensione, il termine di prescrizione è stato posticipato al 30 novembre 2021 (30 giugno + 5 mesi di sospensione).
In sintesi, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una proroga alla sospensione della riscossione, che ha avuto l'effetto di posticipare i termini di prescrizione dei crediti oggetto di riscossione.
§5.4
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto interruttivo (intimazione di pagamento del 3 maggio 2016) per i primi sette avvisi di addebito e della data di notifica degli ultimi due (novembre e dicembre 2020) la prescrizione quinquennale sarebbe maturata nel periodo di sospensione compreso tra 8.3.2020 e 31.8.2021; pertanto, il decorso del termine è stato interrotto ed è ripartito il 1^.9.2021, sicché l'intimazione di pagamento del 20 giugno 2022 è tempestiva.
§6
In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello di Parte_1 CP_
, in accoglimento di quello dell' va respinta l'opposizione spiegata da
[...]
. CP_2
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché del carattere Parte_1 emergenziale della normativa applicata e della difficoltà delle questioni interpretative sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Parte_1 CP_
, con ricorso in data 24 luglio 2024, nonché dall' con ricorso depositato il
[...]
26 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 56/2024, resa in data 26 gennaio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
Pag. 7 di 8 CP_
2. Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione spiegata da;
CP_2
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Domenico Ottavio Siclari Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 835 e 841 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
in persona del suo procuratore speciale Dott. Parte_1
, C.F. - P.IVA come da procura speciale autenticata per Parte_2 P.IVA_1 atto Notaio da Roma del 22.06.2023, Rep. 180134 Racc. 12348, Persona_1 elettivamente domiciliato in Melendugno (LE) alla Via Matera n. 2, presso lo studio della Avv. Maria Grazia D'Aprile, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso in appello appellante/appellata e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Presidente in carica l.r. pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, Persona_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellante/appellato e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia CP_2 C.F._1
Frontera e dall'Avv. Beniamina Magnesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Crotone, Via IV Novembre n.40, è elettivamente domiciliato appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Obbligo contributivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : (RG 835/24) < Controparte_3
e conseguentemente riformare la impugnata sentenza n. 56/2024 e Voglia così giudicare: - Riformarsi la sentenza n. 56/2024, pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Crotone, nella persona del Giudice dott. Salvatore Marinò in data 26.01.2024 e pubblicata in pari data, nel giudizio R.G. 1785/2022, per aver accolto l'opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento n. CP_2
13320229001159769000, con riferimento agli avvisi di addebito nn. 43320120000188106000, 43320120000944941000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, 43320150000564802000 e 43320150000882921000 ad essa presupposti, dichiarando la estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa CP_ creditoria e condannando e l'Agente di Riscossione in solido al pagamento delle spese di lite. - E, per l'effetto, dichiarare che alcuna prescrizione è decorsa in riferimento ai sopra indicati atti per le motivazioni addotte nella narrativa 8 del presente ricorso in appello, consentendo così il recupero delle somme dovute, con integrale refusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio>>; CP_ (RG 841/24) <<
1. Accogliere l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 56/2024, riformando così la sentenza impugnata e consentire pertanto il recupero delle somme dovute dal sig. ;
2. Con vittoria di spese e competenze>>; CP_2
CP_ per l' (RG 835/24) << accogliere l'appello di per i motivi sopra Parte_3 esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi>>; (R.G. 841/24) << accogliere il presente ricorso per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi all'opposta intimazione o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi.>>; per : (RG 835/24) << • in via preliminare, riunire i giudizi iscritti al CP_2
n.835/2024 R.G. e n. 841/2024 R.G., essendo oltremodo lapalissiano che sia l'
[...] CP_
sia l' abbiano proposto appello avverso la medesima Parte_1 sentenza e per i medesimi motivi;
• nel merito, accogliere le richieste su precisate, e pertanto, confermare la sentenza n. 56/2024; • con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. • Si chiede altresì la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà della domanda proposta.>>; (R.G. 841/24) << • in via preliminare, riunire i giudizi iscritti al n.835/2024 R.G. e n. 841/2024 R.G., essendo oltremodo
Pag. 2 di 8 CP_ lapalissiano che sia l' sia l' abbiano proposto Parte_1 appello avverso la medesima sentenza e per i medesimi motivi;
• nel merito, accogliere le richieste su precisate, e pertanto, confermare la sentenza n. 56/2024; • con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. • Si chiede altresì la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà della domanda proposta.>>
FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato il 26 luglio 2022 presso la cancellaria del CP_2
Tribunale di Crotone, Giudice del lavoro, ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.13320229001159769000 (notificatagli in data 20/6/2022) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebiti n.43320120000188106000 (notificato il 23/4/2012), 43320120000944941000 (notificato il 10/12/2012), 43320130000577671000 (notificato il 21/11/2013), 43320130001148716000 (notificato l'11/2/2014), 43320140000379627000 (notificato l'11/6/2014), 43320140000939849000 (notificato il 23/10/2014), 43320140001656353000 (notificato il 9/2/2015), 43320150000564802000 (notificato il 12/11/2015) e 43320150000882921000 (notificato il 15/12/2015), deducendo che i crediti contributivi sarebbero prescritti e che non sarebbe chiara la modalità di calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione indicati nell'intimazione di pagamento.
§2.1
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con e con l' “Dichiara Controparte_3
l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebiti n.43320120000188106000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320120000944941000, 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, 43320150000564802000, e 43320150000882921000, presupposti all'intimazione di pagamento. Rigetta la domanda di condanna delle parti CP_ resistenti per lite temeraria. Condanna l' e l in solido tra loro, al pagamento CP_4 delle spese di lite, liquidate in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione)”.
§2.2
Secondo il Tribunale <<… dagli atti di causa emerge che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (intervenuta il 20/6/2022), il termine di prescrizione quinquennale era spirato con riferimento agli avvisi di addebito oggetto del CP_ presente giudizio (notificati tra il 2012 ed il 2015). L' e l' hanno dedotto nelle CP_4 rispettive memorie difensive di aver interrotto il termine prescrizionale con la notifica di
Pag. 3 di 8 un'intimazione di pagamento in data 3/5/2016. Anche volendo ritenere dimostrata tale circostanza, non vi è traccia nel fascicolo di ulteriori atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, con la conseguenza che i crediti contributivi per cui è causa devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione. L'intimazione di pagamento notificata in data 18/3/2017 non ha infatti interrotto il termine prescrizionale in quanto la notifica eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo - ipotesi ricorrente nel caso di specie - è nulla, in omaggio a quanto statuito da Cass., n.299/2020. Né vi è prova della notifica del preavviso di fermo amministrativo n.13380201700000396000, perché l'“avviso di deposito di atti nella casa del comune” prodotto dall' non è compilato CP_4 proprio nella parte relativa all'attestazione di affissione, mentre nella fattispecie in esame ai fini del perfezionamento della notifica sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell'affissione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo del Comune, ai sensi dell'art.26 (co.4) d.p.R.602/1973. Per quanto esposto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna delle parti resistenti per lite temeraria, non avendo la parte ricorrente provato di aver subito un danno per effetto dell'instaurazione del presente giudizio. Le spese di lite sono CP_ integralmente poste a carico dell' e dell' (in omaggio al principio della CP_4 soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria)>>.
§3
La sentenza è gravata d'appello, con separati ricorsi, da e Controparte_3 CP_ dall' con atti depositati, rispettivamente, il 24 ed il 26 luglio 2024.
Costituitesi in giudizio, le altre parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., previa riunione dei due incarti, decide nei termini che seguono.
§4
L'appello di , in quanto vertente unicamente sul capo di Parte_1 sentenza inerente alla declaratoria di prescrizione, è inammissibile, difettando il concessionario addetto alla riscossione di legittimazione ad agire con riferimento al merito della pretesa contributiva;
cfr., in tal senso, Cassazione Civile, ordinanza n. 7372 del 19.03.2024, “Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass SSUU n. 7514/2022)”.
“Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al
Pag. 4 di 8 principio dettato dall'art. 81 cpc, che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge”.
“Le doglianze formulate con il presente ricorso da vertono sul merito della pretesa CP_4 CP_ avanzata da e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione”.
“In merito alla prescrizione della pretesa, nessun interesse può riconoscersi ad CP_4 all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui”.
§5
CP_ Con il proposto gravame, l' critica la sentenza per erroneità in punto di declaratoria di prescrizione in quanto: 1) l'intimazione di pagamento n. 13320179000037701/000, è stata validamente notificata il 18.3.2017; 2) il preavviso di fermo amministrativo n.13380201700000396000, è stato notificato il 17.1.2018, secondo la procedura prevista per i casi di “irreperibilità assoluta”, mediante deposito dell'atto presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto, con contestuale sua affissione al suo albo pretorio, ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) del d.p.r. 29.9.1973 n. 600, 3) la prescrizione non era maturata, poiché il relativo termine era stato sospeso per 311 giorni dagli artt. 37, comma 2, del d.l. 17.3.2020 n. 18, convertito nella l. 24.4.2020 n. 27, ed 11 comma 9 del d.l. dicembre 2020, n. 183, convertito, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
§5.1
L'appello si presta ad essere accolto.
Orbene, per gli avvisi di accertamento nn.43320120000188106000, 43320130000577671000, 43320130001148716000, 43320120000944941000, CP_ 43320140000379627000, 43320140000939849000, 43320140001656353000, l' ha prodotto, in allegato al fascicolo telematico di primo grado, l'intimazione di pagamento notificata il 3.5.2016; il termine di prescrizione, dunque, è stato interrotto e scadeva il 3.5.2021, in pieno periodo di cd. sospensione covid.
Gli ultimi due avvisi n. 43320150000564802000 e n 43320150000882921000, sono stati notificati, rispettivamente il 12/11/2015 e il 15/12/2015; anche in questo caso la prescrizione sarebbe decorsa in pieno periodo di sospensione covid (12.11.2020 e 15.12.2020).
§5.2
Ciò posto, si osserva che <La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che
Pag. 5 di 8 si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall Parte_1
, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in
[...] relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)>> (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Nel corpo della motivazione la Corte chiarisce quanto segue:
<<
1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_5
1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
§5.3
Pag. 6 di 8 In sostanza, il Decreto Sostegni-bis (Decreto-legge n. 73/2021), convertito in Legge n. 106/2021, ha modificato il termine finale della sospensione delle attività di riscossione, spostandolo dal 30 aprile al 31 agosto 2021. Il decreto ha previsto la sospensione della riscossione di somme dovute all , Controparte_6 inclusi i termini per il versamento di somme relative ad atti di accertamento, cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
Il termine finale di questa sospensione è stato fissato al 31 agosto 2021, inizialmente previsto per il 30 aprile;
il periodo di sospensione non viene conteggiato nel calcolo del termine di prescrizione: pertanto, se un atto di riscossione era soggetto a prescrizione durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di cessazione della sospensione (1 settembre 2021); ove l'atto di riscossione fosse andato in prescrizione il 30 giugno 2021, in assenza della sospensione, il termine di prescrizione è stato posticipato al 30 novembre 2021 (30 giugno + 5 mesi di sospensione).
In sintesi, il Decreto Sostegni-bis ha introdotto una proroga alla sospensione della riscossione, che ha avuto l'effetto di posticipare i termini di prescrizione dei crediti oggetto di riscossione.
§5.4
Nel caso di specie, avuto riguardo all'atto interruttivo (intimazione di pagamento del 3 maggio 2016) per i primi sette avvisi di addebito e della data di notifica degli ultimi due (novembre e dicembre 2020) la prescrizione quinquennale sarebbe maturata nel periodo di sospensione compreso tra 8.3.2020 e 31.8.2021; pertanto, il decorso del termine è stato interrotto ed è ripartito il 1^.9.2021, sicché l'intimazione di pagamento del 20 giugno 2022 è tempestiva.
§6
In conclusione, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello di Parte_1 CP_
, in accoglimento di quello dell' va respinta l'opposizione spiegata da
[...]
. CP_2
In virtù dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sottesa dell'ambito della legittimazione passiva di , nonché del carattere Parte_1 emergenziale della normativa applicata e della difficoltà delle questioni interpretative sottese, si impone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Parte_1 CP_
, con ricorso in data 24 luglio 2024, nonché dall' con ricorso depositato il
[...]
26 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 56/2024, resa in data 26 gennaio 2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello di;
Parte_1
Pag. 7 di 8 CP_
2. Accoglie l'appello dell' e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione spiegata da;
CP_2
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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