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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5852/2019, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Ascanio Ferrara, presso il cui studio, sito in Salerno al corso Garibaldi n.
47, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 06/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la sig.ra Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
938/2019, con cui è stata ingiunta al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 11.528,58, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento n. 3268060, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta non ha prodotto il piano di ammortamento (obbligatorio e parte integrante del contratto), né tantomeno i documenti di sintesi, anch'essi obbligatori, in quanto attestanti l'applicazione dei tassi di interesse, T.A.N. e di mora, concordati inizialmente tra le parti e che tramite consulenza tecnica di parte ha constatato che le è stato applicato un T.A.E.G. maggiore di quello contrattualmente indicato;
che tale discrasia integra una pratica commerciale scorretta ed ingannevole con conseguente violazione degli articoli 20, 21 e 33 del Codice del Consumo nonché dell'articolo 124, co. 5,
T.U.B. (nel testo vigente all'epoca dei fatti) con conseguente nullità della clausola relativa al T.A.E.G.; che, pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1419, comma 2, c.c., il tasso contrattuale deve essere sostituito dal tasso minimo dei “B.O.T.” del 2008 rilevati dal Ministero del Tesoro (2,63%); che la consulente tecnica di parte ha quindi riformulato il piano di ammortamento applicando il tasso “B.O.T.”. minimo dell'anno precedente la stipula del contratto (2008) e ne è scaturita una rata di €. 475,86 a fronte di quella prevista dal contratto di €. 582,40 (maggiorazione di oltre 100,00 euro mensili); quale secondo motivo di opposizione, che gli interessi moratori sarebbero usurari;
quale terzo motivo di opposizione, che la lettera esibita da controparte del 20/09/2016 manca della ricevuta di ritorno per cui, allo stato, non è dato saper se l'odierna opponente l'abbia mai ricevuta;
che evidenzia come siano state inviate alla cedente Consum.it - Monte dei
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza Paschi di Siena, da parte dei contraenti, innumerevoli comunicazioni in cui si reclamava la mancanza di collegamento alle rate del contratto di pagamenti effettuati a mezzo assegni, bonifici e quant'altro per tramite di altri Istituti bancari;
che è quindi necessario riconsiderare attentamente gli estratti conto esibiti da parte opposta e verificare quanto lamentato nelle missive dell'opponente a causa della deviazione dei pagamenti dedicati alla copertura delle rate del finanziamento per la chiusura di altre operazioni di conto corrente, ragion per cui occorre verificare se non vi siano state duplicazioni di pagamenti.
In virtù di quanto innanzi esposto la sig.ra ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 938/2019; via riconvenzionale, previo accertamento di quanto la stessa avrebbe dovuto effettivamente corrispondere, condannare la e per essa, quale Controparte_1
procuratore, della al versamento in suo favore delle Controparte_2
somme illegittimamente riscosse per il finanziamento oggetto di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato ASCANIO FERRARA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
procuratrice deducendo: che nel contratto di Parte_2
finanziamento posto alla base del ricorso monitorio non sono stati pattuiti né applicati interessi usurari, né corrispettivi né di mora;
che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non determina alcun fenomeno anatocistico;
che non è stato applicato un T.A.E.G. maggiore di quello contrattualmente indicato e che, in ogni caso, l'eventuale discrasia non inficerebbe, neppure parzialmente, la validità del contratto stesso;
che la domanda riconvenzionale dell'opponente volta ad ottenere la condanna della opposta alla restituzione delle somme asseritamente illegittimamente
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza percepite è inammissibile, essendo essa soltanto cessionaria del credito.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa quale Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: in Parte_2
via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 938/2019; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1
pagamento, in suo favore, della diversa, maggiore o minore
[...]
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava le parti provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010, ed a tanto provvedeva la parte opponente (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 18/6/2021 da parte opponente).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 06/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opponnete provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 18/6/2021).
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza 2 - Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che l'opposta non avrebbe prodotto il piano di ammortamento (obbligatorio e parte integrante del contratto), né tantomeno i documenti di sintesi, anch'essi obbligatori, in quanto attestanti l'applicazione dei tassi di interesse, T.A.N. e di mora, concordati inizialmente tra le parti e che tramite consulenza tecnica di parte ha constatato che le è stato applicato un
T.A.E.G. maggiore di quello contrattualmente indicato, con conseguente nullità parziale del contratto di prestito e rideterminazione del piano di ammortamento attraverso la sostituzione dei tassi ultralegali applicati con quelli “B.O.T.”.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che nel contratto di finanziamento prodotto dalla parte opposta, sottoscritto dall'odierna opponente, sono riportate sia le principali condizioni economiche, sia il piano di rimborso (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria)
Quanto poi alla dedotta divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello maggiore che sarebbe stato applicato, occorre rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'articolo 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/2010, né quella di cui all'articolo 125 bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'articolo 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/2010, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G. e, al comma 5, ricollegava l'applicazione del T.A.E.G. sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio”
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza sottesa all'istituto del T.A.E.G., ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del D.Lgs. n.
141/1010) dell'articolo 125 bis T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del T.A.E.G. o dell' configurandosi, pertanto, CP_3
tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del T.A.E.G. può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125 bis T.U.B., tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010, e, quindi, non al prestito in esame, stipulato il 07/7/2009 (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria).
E, al di fuori del perimetro applicativo dell'articolo 125 bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Civ., n. 39169/2021; Cass. Civ., n. 4597/2023).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un T.A.E.G. diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente
(ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il T.A.N.), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai
“tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al più, determinando la violazione di regole di condotta della Banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. Civ., n. 4597/2023): nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della società opposta, e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul T.A.E.G., a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Da tanto consegue, dunque, che non può tenersi conto di quanto appurato dall'ausiliario nominato.
3 - Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che gli interessi moratori sarebbero usurari.
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Secondo la prospettazione di parte opponente, il tasso di mora pattuito, pari al 15,96%, sarebbe superiore rispetto a quello c.d. “soglia” “ratione temporis” applicabile nel trimestre di stipulazione del contratto di finanziamento oggetto di causa, ricompreso tra Giugno e Settembre del 2009.
Infatti, esso risulta inferiore al tasso “soglia” per le operazioni di “PRESTITI
PERSONALI ED ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI
INTERMEDIARI NON BANCARI”, quale il contratto sottoscritto dalla sig.ra nel periodo di cui sopra, che è pari al 10,73% per i prestiti Parte_1
superiori ad € 5.000,00 aumentato della metà, dunque pari al 16,095%.
4 - Con il terzo ed ultimo motivo di opposizione l'opponente lamenta che la lettera esibita da controparte del 20/09/2016 manca della ricevuta di ritorno per cui, allo stato, non è dato saper se ella l'abbia mai ricevuta e che sono state inviate alla cedente Consum.it - Monte dei Paschi di Siena, da parte dei contraenti, innumerevoli comunicazioni in cui si reclamava la mancanza di collegamento alle rate del contratto di pagamenti effettuati a mezzo assegni, bonifici e quant'altro per tramite di altri Istituti bancari, ragion per cui sarebbe necessario riconsiderare attentamente gli estratti conto esibiti da parte opposta e verificare quanto lamentato nelle missive dell'opponente a causa della deviazione dei pagamenti dedicati alla copertura delle rate del finanziamento per la chiusura di altre operazioni di conto corrente, verificando se non vi siano state duplicazioni di pagamenti.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Per quanto riguarda la mancata prova della ricezione della comunicazione di cui all'allegato n. 6 della produzione della fase monitoria, essa è del tutto irrilevante, atteso che pacificamente la cessione del credito ha natura bilaterale, di talché produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza e dall'accettazione del debitore ceduto, essendo dunque irrilevante la mancata prova del ricevimento della raccomandata a/r da
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza parte del debitore ceduto, rilevando l'omessa notificazione e/o accettazione dell'intervenuta cessione solo ed esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 c.c., cioè per la liberazione del ceduto che adempia nei confronti del cedente e di conflitto tra più aventi causa dal medesimo cedente, ipotesi che non si sono configurate nella fattispecie concreta.
Quanto poi ai presunti pagamenti che l'opponente avrebbe effettuato per estinguere le rate del finanziamento posto alla base del ricorso monitorio e che non sarebbero stati conteggiati dall'opposta, non vi è alcuna prova documentale che essi abbiano avuto luogo, né in che misura, pur incombendo tale onere della prova sul debitore eccipiente (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/2001).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
938/2019 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la Parte_1
natura, il valore (€ 11.528,58, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della sig.ra
. Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo l'opposta partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opponente il 18/6/2021), essa va condannata al pagamento al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 938/2019;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
e per essa della procuratrice Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
;
[...]
4) Condanna e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello CP_2
Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Salerno il 12/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5852/2019 - Sentenza