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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5090/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 762/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130011279969000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dai dott. Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Indirizzo_1 , impugna la sentenza n. 762/2022, adottata dalla C.T.P. di Siracusa all'udienza del 04/02/2022 e depositata il 09/02/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento n. 298 2020 90000075 29
000 dell'importo complessivo di € 1.261,87, relativa alla cartella di pagamento n. 298 2013 00112799 69
000. La C.T.P. rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese nella misura di € 250,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori.
Con l'atto di appello, l'appellante deduceva diversi motivi, tra cui:
– inesistenza o nullità della notifica della cartella;
– inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione;
– violazioni dell'art. 7 della L. 212/2000;
– prescrizione del credito;
– difetto di motivazione sugli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – SC non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione
L'appellante deduceva l'avvenuta prescrizione triennale, sostenendo che trattandosi di tassa automobilistica regionale (codice tributo 965T) sarebbe applicabile il termine di 3 anni. La doglianza è infondata.
Anche qualora il tributo fosse qualificabile come tassa automobilistica, la notifica della cartella risulta avvenuta il 23/10/2013, circostanza che interrompe il termine prescrizionale. L'intimazione è stata notificata il
23/01/2020, ma la disciplina applicabile — come correttamente valorizzato dal primo giudice — conduce alla conclusione che, nel caso concreto, non è maturata alcuna prescrizione utile per effetto della notifica di intimazioni intermedie.
2. Sulla notifica della cartella presupposta
La C.T.P. ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita il 23/10/2013 a mani della moglie convivente del contribuente. Inoltre già in primo grado ADER aveva fornito documentazioen relativa a atti interruttivi della prescrizione:
1) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 2987620150021153000, notificata il 10/11/2015;
2) Intimazione di pagamento n. 29820199000660768000, notifica ta il 8/7/2019;
Il motivo di appello è pertanto infondato.
3. Sulla notifica dell'intimazione via PEC
L'intimazione di pagamento è stata notificata tramite PEC. L'appellante lamenta inesistenza della notifica per assenza di firma digitale sul documento allegato. La censura è priva di pregio.
La giurisprudenza consolidata ritiene valida la notifica via PEC della copia informatica della cartella o dell'intimazione purché il messaggio PEC garantisca data, provenienza e integrità.
4. Sulla mancata allegazione degli atti presupposti La cartella del 2013 era già stata notificata al contribuente;
non vige alcun obbligo di reiterata allegazione.
Motivo, quindi, manifestamente infondato.
5. Sulla motivazione degli interessi
L'AER richiede interessi e compensi di riscossione per € 249,07.
La C.T.P. ha correttamente rilevato che il calcolo degli interessi segue criteri automatici previsti dalla legge.
Nessuna prova contraria è offerta dall'appellante.
6. Spese. Nulla sulle spese per effetto della mancata costituzione nel giudizio di secondo grado di ADER
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese
Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5090/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 762/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 09/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000007529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130011279969000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dai dott. Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Indirizzo_1 , impugna la sentenza n. 762/2022, adottata dalla C.T.P. di Siracusa all'udienza del 04/02/2022 e depositata il 09/02/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento n. 298 2020 90000075 29
000 dell'importo complessivo di € 1.261,87, relativa alla cartella di pagamento n. 298 2013 00112799 69
000. La C.T.P. rigettava il ricorso e condannava il contribuente alle spese nella misura di € 250,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori.
Con l'atto di appello, l'appellante deduceva diversi motivi, tra cui:
– inesistenza o nullità della notifica della cartella;
– inesistenza della notifica via PEC dell'intimazione;
– violazioni dell'art. 7 della L. 212/2000;
– prescrizione del credito;
– difetto di motivazione sugli interessi.
L'Agenzia delle Entrate – SC non si costituiva nel presente grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla prescrizione
L'appellante deduceva l'avvenuta prescrizione triennale, sostenendo che trattandosi di tassa automobilistica regionale (codice tributo 965T) sarebbe applicabile il termine di 3 anni. La doglianza è infondata.
Anche qualora il tributo fosse qualificabile come tassa automobilistica, la notifica della cartella risulta avvenuta il 23/10/2013, circostanza che interrompe il termine prescrizionale. L'intimazione è stata notificata il
23/01/2020, ma la disciplina applicabile — come correttamente valorizzato dal primo giudice — conduce alla conclusione che, nel caso concreto, non è maturata alcuna prescrizione utile per effetto della notifica di intimazioni intermedie.
2. Sulla notifica della cartella presupposta
La C.T.P. ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita il 23/10/2013 a mani della moglie convivente del contribuente. Inoltre già in primo grado ADER aveva fornito documentazioen relativa a atti interruttivi della prescrizione:
1) Comunicazione preventiva di ipoteca n. 2987620150021153000, notificata il 10/11/2015;
2) Intimazione di pagamento n. 29820199000660768000, notifica ta il 8/7/2019;
Il motivo di appello è pertanto infondato.
3. Sulla notifica dell'intimazione via PEC
L'intimazione di pagamento è stata notificata tramite PEC. L'appellante lamenta inesistenza della notifica per assenza di firma digitale sul documento allegato. La censura è priva di pregio.
La giurisprudenza consolidata ritiene valida la notifica via PEC della copia informatica della cartella o dell'intimazione purché il messaggio PEC garantisca data, provenienza e integrità.
4. Sulla mancata allegazione degli atti presupposti La cartella del 2013 era già stata notificata al contribuente;
non vige alcun obbligo di reiterata allegazione.
Motivo, quindi, manifestamente infondato.
5. Sulla motivazione degli interessi
L'AER richiede interessi e compensi di riscossione per € 249,07.
La C.T.P. ha correttamente rilevato che il calcolo degli interessi segue criteri automatici previsti dalla legge.
Nessuna prova contraria è offerta dall'appellante.
6. Spese. Nulla sulle spese per effetto della mancata costituzione nel giudizio di secondo grado di ADER
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese
Palermo 16.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE