Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 13/01/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2021, proposto da
AN OP, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. M_D ARM REG2021 36959 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto “ Recupero dell'indennità di aeronavigazione ” con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato l’avvio del recupero, ex artt. 2033 e 2946 c.c., nei confronti del ricorrene delle somme corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione per un importo complessivo di Euro 21.207,37;
nonché di qualsivoglia altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al provvedimento impugnato e incompatibile con richieste di cui al ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero della Difesa, con l’atto indicato in epigrafe, ha richiesto all’odierno ricorrente il “recupero” della somma di Euro 21.207,37, in quanto indebitamente corrisposta in favore dello stesso a titolo di indennità di aeronavigazione, per il periodo dal 26 giugno 2011 al 27 giugno 2014 e dal 19 agosto 2019 al 31 gennaio 2021.
A fondamento della richiesta il Ministero ha dato conto di avere riscontrato: a) “… una difformità di trattamento nella percezione dell’emolumento in questione, atteso che per 11 naviganti viene attribuita la 1° fascia dell’indennità, mentre per 8 la 2° fascia; ciò pur svolgendo tutti i 19 interessati attività di volo sul medesimo aeromobile, il T6A Texan II ”; b) “ la necessità di rimodulare il trattamento indennitario fin qui attribuito, considerato che – essendo il T6, secondo il manuale tecnico, un velivolo dotato di monomotore turboelica ed essendo impiegato per fini addestrativi – ai 19 istruttori di cui trattasi debba essere riconosciuta la 3° fascia dell’indennità di aeronavigazione… ”.
Avverso l’atto indicato in epigrafe il ricorrente ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. la richiesta di restituzione sarebbe illegittima in mancanza di un tempestivo atto di annullamento in autotutela, conforme alle previsioni dell’art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, dell’atto in forza del quale l’indennità di aeronavigazione è stata corrisposta; il diritto alla restituzione, poi, risulterebbe comunque prescritto, venendo in rilievo, nel caso di specie, un’ipotesi di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.;
2. in subordine, il ricorrente ha lamentato l’erroneità nel quantum degli importi chiesti in restituzione non potendo l’Amministrazione pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a cui gli importi corrisposti sono stati sottoposti “alla fonte”;
3. l’atto impugnato sarebbe illegittimo per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento in violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, l’Amministrazione non avendo tenuto conto delle esigenze di vita, personali e familiari del Militare e della presenza di eventuali cessioni del quinto, di pignoramenti, di trattenute familiari a vario titolo gravanti sullo stipendio del Militare (es. assegni di mantenimento, etc.), idonei a ridurre la “base imponibile” dalla quale detrarre gli importi da restituire a cadenza mensile;
4. secondo il ricorrente, poi, sussisterebbe incongruenza tra le tabelle in allegato alla l. n. 78 del 1983 e i registri di volo ove gli interessati, con avallo del Superiore gerarchico, inserivano i dati dai quali originano i pagamenti; il provvedimento sarebbe poi viziato per difetto di motivazione e istruttoria, l’Amministrazione non avendo accertato e valutato la fattispecie concreta relativa al ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 13 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’odierno ricorrente ha prestato servizio presso la RAMi di Sheppard (Texas - U.S.A.) in qualità di pilota e di istruttore di volo in forza all’Aeronautica Militare Italiana. Durante il periodo ricompreso tra il giorno 26 giugno 2011 e il 27 giugno 2014, e dal 19 agosto 2019 al 31 gennaio 2021, il militare ha effettuato attività di volo sull’aeromobile T6A Texan II. Pertanto, a fronte della citata attività di volo ha percepito la connessa indennità di aeronavigazione.
L’articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 78 ( Indennità operative del personale militare ), dispone che “ Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell’Arma aeronautica spetta l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell’annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo …”.
Occorre partire dal dato per cui la prestazione retributiva riconosciuta dall’Amministrazione al ricorrente ed oggetto di contestazione deve ritenersi oggettivamente indebita.
Come già rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (si vedano, al riguardo, Tar Puglia, sez. stacc. Lecce, 3 maggio 2023, n. 568; Tar Campania, sez. VII, 13 novembre 2024, n. 6218) le caratteristiche tecniche del velivolo in uso per l’attività di volo nel caso di specie (T-6°) erano quelle di velivolo di 3° fascia, e segnatamente, di velivolo monomotore caratterizzato dalla propulsione turboelica, come da estratto dal relativo manuale tecnico. Per tali caratteristiche, tale velivolo non può essere considerato come “Aviogetto” – inteso quest’ultimo come “Aereo con propulsione a getto”, secondo la terminologia utilizzata dalla Tab. 11 annessa alla l. n. 78/83 – e dunque come velivolo posto al vertice della gerarchia dei velivoli su cui presta servizio il personale militare dell’Aeronautica. Alla stessa stregua, il T-6° non può neanche essere considerato come “Velivolo ad elica plurimotore da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio”, e dunque, come velivolo di 2° fascia.
Trattasi, piuttosto, come detto, di velivolo di 3° fascia, con la conseguenza che al personale pilota della RAMi di Sheppard (U.S.), tra cui l’odierno ricorrente, doveva essere rimodulata l’indennità operativa fondamentale c.d. aeronavigazione, con l’attribuzione, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 78/1983, dell’indennità di 3° fascia, e non, invece delle più elevate indennità di 1° e 2° fascia, riservate rispettivamente ai piloti di aviogetti (1° fascia) e a quelli di velivoli plurimotori (2° fascia).
Quanto precede, pertanto, giustifica, in primo luogo, il rigetto dell’ultimo motivo di ricorso, in quanto infondato.
In quanto prestazione oggettivamente indebita, poi, correttamente l’Amministrazione ne ha disposto il recupero.
È infondata, infatti, l’eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dal ricorrente, atteso che per il personale navigante dell’aeronautica Militare, l’indennità di aeronavigazione costituisce non già elemento accessorio della retribuzione (tale da giustificare il ricorso alla prescrizione breve ex art. 2948 c.c.), ma elemento fondamentale della stessa, la qual cosa induce ad individuare il termine prescrizionale in quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., rispetto al quale il ricorrente non ha dedotto, né dimostrato, il mancato rispetto anche solo parziale.
Nello stesso senso, e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, l’Amministrazione non era tenuta ad adottare alcun preventivo atto di annullamento in autotutela delle precedenti determinazioni attributive di somme di danaro. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2033 c.c, nella fattispecie in esame vengono in rilievo non già atti a contenuto autoritativo, ma semplici atti paritetici, che giustificano senz’altro la ripetizione d’indebito, ove riconosciuti affetti da errore, come appunto nel caso di specie.
Per le stesse ragioni, l’Amministrazione non era tenuta ad adottare alcuna comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi – si ribadisce – di atti a contenuto paritetico, emessi con le modalità e i poteri propri del datore di lavoro.
In ordine, infine, alla quantificazione degli importi chiesti in restituzione, per i quali non si sarebbe tenuto conto delle trattenute e della tassazione già applicate, va rilevato che l’atto in contestazione costituisce una messa in mora con richiesta di pagamento, rispetto alla quale l’importo che potrà e dovrà formare oggetto di un eventuale recupero coattivo o, comunque, di un addebito da parte dell’Amministrazione, sarà solo quello al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, il ricorrente essendo tenuto alla restituzione dell’indennità entro detto limite, come già sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa più sopra menzionata.
Ne consegue che, in ogni caso, non è in questa sede che deve essere censurata l’indicazione al lordo dell’importo dovuto, ma, al più, dovrà essere oggetto di contestazione l’eventuale successivo atto di recupero che, anziché limitarsi agli importi netti, dovesse imputare al ricorrente l’importo al lordo delle ritenute.
A tal proposito, d’altronde, è la stessa Amministrazione resistente che nel presente giudizio ha depositato il cedolino del ricorrente dal quale risulta che l’addebito in busta paga non è commisurato alla rata “lorda”, pari ad Euro 530,18, indicata nell’atto in questa sede contestato, ma nell’importo, inferiore - in quanto, evidentemente, netto - pari a Euro 505,92.
Va sottolineato come, a fronte del rilievo che precede da parte dell’Amministrazione resistente, il ricorrente non abbia successivamente argomentato alcunché in senso contrario.
Non è, poi, utilmente invocabile in questa sede il principio di buona fede e di affidamento incolpevole, nonché il principio di proporzionalità, che, come ha sottolineato la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 8 del 2023, in caso di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. certamente vincolano il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore.
In applicazione di questo canone, ad esempio, il creditore deve rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto.
D’altronde, come detto, nel caso di specie viene in rilievo un mero atto di messa in mora, la censura che precede potendo e dovendo essere eventualmente sollevata avverso l’atto di recupero coattivo o di addebito a carico del militare che non sia conforme ai principi sopra affermati.
Ciò tanto più che l’Amministrazione, venendo incontro alle necessità del ricorrente, ha ritenuto di rateizzare il debito, indicando un importo rispetto al quale non sono stati dedotti e dimostrati dal ricorrente concreti elementi di incompatibilità rispetto alle proprie esigenze di vita.
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
In ragione della particolarità della controversia, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO