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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai SInori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: comunione e nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° condominio spese condominiali
277 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa sub R.G. 280 dell'anno 2024.
T R A
cf - residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Urso del foro di Trieste con domicilio dichiarato in Trieste via San Nicolò n° 10
presso lo studio del difensore come da mandato citato in citazione datata 26.7.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagl'avv. Elena Predonzani e Fabrizia Balestra del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste Gall. Protti n° 2 presso lo studio dei difensori come da mandato citato in comparsa depositata il 9.11.2024;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
E – cf – residente in [...]rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesa dall'avv. Giuseppe Politi del foro di Catania con domicilio eletto in Catania presso lo studio del difensore in via Umberto n° 297 come da mandato citato nella comparsa depositata il 9.12.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
– cf – residente in [...]non costituita, Controparte_3 CodiceFiscale_5
cf – residente in [...]non costituito;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
CAUSA iscritta sub R.G. 280 del 2024
T R A
– cf – residente in [...]rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesa dall'avv. Giuseppe Politi del foro di Catania con domicilio eletto in Catania presso lo studio del difensore in via Umberto n° 297 come da mandato citato nella citazione notificata il 24.7.2024;
ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
cf - residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Urso del foro di Trieste con domicilio dichiarato in Trieste via San Nicolò n° 10
presso lo studio del difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 19.11.2024;
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagl'avv. Elena Predonzani e Fabrizia Balestra del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste Gall. Protti n° 2 presso lo studio dei difensori come da mandato citato in comparsa depositata il 18.11.2024;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
E
– cf – residente in [...]non costituita, Controparte_3 CodiceFiscale_5 cf – residente in [...]non costituito;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: comunione e condominio spese condominiali, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n° 11482/24 resa dalla Corte di Cassazione il 29.2 – 29.4.2024.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 17.12.2024.
CONCLUSIONI
Del Devescovi: IN VIA PRINCIPALE:
- confermare la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 882/2011, depositata il 21.12.2011, nella causa R.G. n. 768/2009, respingendo pertanto le domande tutte proposte dall'appellante SI.ra
, in quanto inammissibili, precluse, infondate e non provate;
Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande della sig.
, condannare il Dott. a manlevare e/o tenere indenne l'Avv. CP_2 CP_1 Parte_1 delle conseguenze per esso pregiudizievoli derivate dall'evento e, pertanto, condannarlo a rifondergli quanto egli fosse tenuto a corrispondere alla SI. o a tenere a suo carico. CP_2
Spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti la Suprema Corte di cassazione. IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi CTU il quale, oltre alla documentazione già agli atti, presa visione delle informazioni scritte date dal Comune di Trieste di cui al procedimento di primo grado sub R.G. n.
2674/2008 (con riferimento alla delibera n. 88 della Giunta dd. 02.03.2006 relatore servizio Area Per_1
Lavori Pubblici), concernente le opere di consolidamento del versante di via Udine meglio descritte in narrativa, acquisita, anche presso terzi, inclusi enti pubblici quale il Comune Trieste, tutta la documentazione sopravvenuta ritenuta opportuna (con riferimento alle opere successivamente eseguite), disposto sopralluogo ed effettuati tutti i rilievi, anche fotografici, ritenuti opportuni, individui le cause dello scalzamento del muro avvenuto in data 18.01.2004. Con riserva di nomina di un consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.
: rigettare perché infondata la domanda di nonché di Controparte_5 Parte_1 CP_1
e di rimborso pro quota delle spese asseritamente fatte per la messa in
[...] Parte_2 sicurezza e per il ripristino dell'area, o per qualsiasi altra ragione in esito al crollo verificatosi il 18 gennaio 2004 di cui in atti, agli interventi e alle opere da loro realizzate a rimedio o per altri fini;
accertare e dichiarare che nulla è a costoro dovuto dalla SInora CP_2 accogliere la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., e per lo effetto dire obbligati e condannare nonché – solidalmente – e Parte_1 CP_1 Parte_2
al pagamento in favore di delle somme ad oggi
[...] Controparte_2 indebitamente trattenute, per le rispettive causali, e nell'ammontare rispettivamente specificato nella parte IV del presente atto, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti fino all'effettivo soddisfo;
condannare nonché – solidalmente - e Parte_1 CP_1 Parte_2
alla refusione in favore di delle spese processuali
[...] Controparte_2 concernenti:
-i due gradi del giudizio di merito pregresso;
-il primo giudizio di Cassazione;
-il primo giudizio di rinvio;
-il secondo giudizio di Cassazione;
-il presente secondo giudizio di rinvio;
nell'ammontare delle note spese depositate in atti, e comunque conforme ai Parametri vigenti.
ei consorti IN VIA PRINCIPALE: Parte_3
- confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 882/2011, depositata il 21.12.2011, nella causa R.G. n. 768/2009 - che ha confermato la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 992/09 dd. 31.08.2009 detratto l'importo di € 7.672,21 relativo ai costi di ATP per i quali è cessata la materia del contendere – respingendo pertanto le domande tutte proposte dall'appellante CP_2
, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
[...]
- per l'effetto disporre le relative restituzioni di quanto nelle more versato dalle parti in forza della Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 614/18 IN VIA SUBORDINATA
- nella non creduta ipotesi di mancata conferma della prima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, riformarsi la seconda sentenza della Corte d'Appello n. 614/2018 con riduzione della percentuale dell'eventuale responsabilità degli autori del lavori in misura inferiore al 20%;
- in ogni caso, respingersi in toto la domanda di manleva formulata dal ei confronti del dott. perché inammissibile, infondata Parte_1 CP_1
e non provata. IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi CTU anche con riconvocazione dell'ing. a chiarimenti Persona_2 affinché, rivalutate la risultanze probatorie già acquisite ed assunta ogni utile informazione e/o documentazione sopravvenuta ritenuta opportuna anche presso terzi inclusi enti pubblici e tenuto conto della tipologia interventi eseguiti ed attualmente in corso, fornisca in via integrativa ulteriori elementi tecnici e valutativi in ordine all'accertamento delle cause riconducibili al crollo del muro in questione.
- Spese di lite interamente rifuse per i due gradi di giudizio di merito pregresso e per il presente giudizio di rinvio.
Fatti di causa
ebbe ad evocare, avanti il Tribunale di Trieste, i comproprietari Parte_1
– assieme a lui – del fondo sub particelle 327 e 335 del C.C. di Trieste, posto che aveva eseguito e pagato i lavori di rifacimento del muro di contenimento del terreno de quo, che era parzialmente crollato, sicché chiedeva ai comunisti la restituzione della loro quota da lui anticipata.
Resistettero tutti i soggetti evocati ed il Giudice tergestino, ad esito della fase istruttoria consistita in acquisizione di documenti e dell'espletato accertamento tecnico preventivo, escussione di testi e svolgimento di consulenza tecnica, dato atto che le altre questioni agitate in causa erano state definite tra le parti, aveva disciplinato esclusivamente la domanda originaria di rimborso del e Parte_1
quella connessa di rimborso proposta anche dei consorti Parte_3
Difatti il giudice giuliano condannò la ed i consorti Parte_4 Parte_5
a pagare delle somme al ed ai consorti a titolo di Parte_1 Parte_3
rimborso delle spese sostenute per la rimessa in pristino del muro di contenimento comune.
Gravava la sentenza la , contestando la statuizione di sua debenza del Parte_4
concorso alle spese sostenute dagli altri comunisti poiché il crollo addebitabile alle opere edili - comportanti aumento del peso sul muro già pericolante di suo – fatte dai creditori.
Anche i consorti proposero impugnazione incidentale in punto Controparte_6
ridotto riconoscimento del rimborso rispetto alle spese effettivamente sostenute e documentate in causa per la ricostruzione del muro crollato.
Rimasero contumaci i consorti , mentre il si limitava Controparte_7 Parte_1
a contestare il gravame mosso dalla . Parte_4
La Corte tergestina, quale Giudice d'appello, accolse il gravame principale in relazione alla quantificazione dell'effettivamente dovuto al mentre Parte_1
rigettò l'impugnazione incidentale dei consorti regolando le Parte_3
spese.
La interpose ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla Corte Parte_4
tergestina e resistette il solo mentre gli altri intimati non ebbero a Parte_1
resistere in sede di legittimità.
La Suprema Corte accolse l'impugnazione rilevando come la Corte aveva applicato in modo astratto principio desunto dalla materia in tema di danno iatrogeno senza in effetti valutare l'incidenza della condotta posta in esser dal quale Parte_1
ragione efficiente del crollo del muro comune, specie sotto il profilo cautelare del preventivo accertamento delle conseguenze delle opere edili che avevano intenzione di eseguire.
Il provvide a riassumere la lite avanti il Giudice di rinvio e resistette la Parte_1
sola , mentre tutti gli altri comunisti rimasero contumaci. Parte_4
Questa Corte, quale Giudice di rinvio, ritenuto che le fosse stata demandata solo la quantificazione del dovuto e, non anche il riesame della debenza del chiesto concorso, provvide a riquantificare l'importo dovuto dalla ai comunisti Parte_4
e consorti a titolo di rimborso spese per la cura del Parte_1 Parte_3
bene comune.
La propose, nuovamente, ricorso per la cassazione della sentenza resa Parte_4
dalla Corte tergestina e, resistendo il solo mentre gli altri soggetti Parte_1
chiamati rimanevano intimati, la Suprema Corte accolse nuovamente il ricorso precisando come il Giudice di rinvio non aveva proceduto ad esaminare la questione sotto il profilo del preventivo accertamento della capacità del muro comune di sopportare l'ulteriore peso conseguente alle opere edili eseguite dal limitandosi ad operare moderazione del rimborso dovuto. Parte_1
Sia Il che la hanno provveduto a riassumere la causa avanti Parte_1 Parte_4
questo Giudice di rinvio e in ambedue le causa si sono costituiti a resistere i mentre i sono rimasti contumaci. Parte_3 Parte_5
Le due cause erano chiamate all'udienza collegiale del 17.12.2024 e il Collegio
provvedeva a riunirle;
quindi le parti hanno precisate le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione nei termini ex art 190 cod. proc. civ ridotto il primo a giorni venti.
Depositate le scritture finali, questo Collegio ha provveduto a decidere la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione La domanda restitutoria delle spese, anticipate nell'interesse anche dei comunisti,
proposta dal risulta priva di fondamento e va rigettata, siccome quella Parte_1
omologa svolta dai consorti Parte_3
Appare opportuno al Collegio definire precisamente il perimetro del giudizio di rinvio considerate le conclusioni fissate dalle parti.
Anzitutto va osservato come, a seguito dell'annullamento disposto dal Supremo
Collegio non possa essere oggetto di questo giudizio di rinvio le decisioni assunte nei precedenti gradi e fasi del giudizio, bensì questa Corte quale giudice del -
ulteriore – rinvio dovrà accogliere o respingere la domanda originariamente proposta e dal e dai consorti verso la . Parte_1 Parte_3 Parte_4
A sua volta, quest'ultima ebbe a proporre domanda riconvenzionale verso i citati comunisti per aver ristorato il danno conseguito al crollo - in misura modesta -
anche della parte di muro a contenimento del suo pastino, poiché correlato direttamente ai lavori con ricarico di peso sul preesistente muro già instabile eseguiti dal Parte_1
Tuttavia tale ultima domanda non risulta più proposta nelle conclusioni fissate nell'atto autonomo di riassunzione e nella comparsa di risposta nel procedimento riassunto dal sicché oramai non fa più parte del contendere che, Parte_1
dunque, si limita alla domanda iniziale del e quella riconvenzionale di Parte_1
Parte_3
Quanto alla domanda di garanzia, originariamente, esposta dal verso il Parte_1
e riprodotta anche nelle conclusioni fissate in questa sede di rinvio, la CP_1
stessa s'appalesa inammissibile e, comunque, priva di fondamento.
Difatti il primo Giudice del rinvio ebbe a ridurre la quota di spese attribuibili alla
, sicché s'attivava la domanda di garanzia proposta dal nche Parte_4 Parte_1
per l'ipotesi di parziale quota di spese da “tenere a suo carico”.
Tuttavia la Corte, quale Giudice di rinvio, alcuna statuizione ebbe ad adottare su detta domanda così implicitamente rigettandola. Tuttavia il non impugnò detta statuizione implicita con ricorso per Parte_1
cassazione sula punto, sicché nemmeno può riproporre la domanda in questa fase di giudizio rescissorio conseguente ai limiti derivanti dalla decisione assunta in sede rescindente.
Inoltre il non ebbe a puntualmente specificare con le necessarie Parte_1
allegazioni e deduzioni probatorie il titolo giuridico e la condotta fattuale, su cui fonda la sua domanda di garanzia verso il che dunque comunque CP_1
s'appalesa priva di fondamento.
Il nuovo annullamento risulta adottato dai Supremi Giudici sull'osservazione che il primo dictum, reso dalla Corte di legittimità, non era stato rispettato dal Giudice
del – primo – rinvio, il quale aveva ritenuto che gli fosse stato demandato solo la quantificazione del dovuto tenuto conto del concorso delle accertate concause atte a produrre l'evento crollo.
In realtà la prima decisone di annullamento aveva posto in evidenza come la soluzione adottata dal Giudice d'appello si fondasse su principio valido in materia di danno iatrogeno, posto che non era stata indagata la concorrenza di concausa determinata dal fatto che i richiedenti i rimborsi alla comunista non Parte_4
avevano effettuata alcuna verifica prima di porre in essere i lavori cui conseguì
ricarico di peso sul muro già in precarie condizioni statiche.
In tale prospettiva il sostiene che non risulti comprovato in causa che Parte_1
egli ebbe ad effettuare lavori con riporto di materiale ulteriore di aggravio sul muro, ma detta circostanza fattuale risulta già acquisita in causa, anche se rimane incerto la quantità effettiva di detto riporto di terreno.
Difatti non solo la prima decisione della Suprema Corte – Sent. n° 3884/17 -
riposta l'inciso che il sovraccarico del muro risultava “ incontestato seppur di incerta consistenza “, non solo il consulente tecnico dott. ing. ricorda come Per_2
nessuna parte “ ha mai messo in discussione “ l'esecuzione dei movimenti terra,
ma soprattutto la questione fattuale ha formato oggetto di apposito accertamento espletato dall'ing. nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Per_3 Difatti il tecnico, a pagina 20 del suo elaborato, dà atto che il provvedimento autorizzativo comunale per le opere da eseguire sul pastino a cura del Parte_1
non prevedeva movimento terra, ma segnala pure come detto movimento di terra vi fu anche se “ non esattamente quantificabile “.
L'ing. poi illustra i dati fattuali confortanti detta sua conclusione, ossia i Per_3
rilievi del terreno eseguiti prima dell'intervento edile – D.I.A. del 1999 – e quelli eseguiti nel corso della consulenza che palesano delle sensibili differenze di quotazione - da 50 cm a 75 cm di sollevamento - del piano di campagna.
Dunque l'odierna contestazione del non solo è tardiva, ma pure Parte_1
smentita dai dati fattuali e documentali riportati dall'ing. dott. in sede di Per_3
accertamento tecnico preventivo, ritualmente versato in causa.
Il tecnico poi ha accertato anche per il pastino in uso ai che vi Parte_3
furono movimenti di terra non previsti nei progetti consegnati al Comune per la pratica edilizia, anche se, in dipendenza dello scavo della piscina, detto movimenta di terra non avrebbe aumentato il peso complessivo del terreno contro il muro.
Quanto poi all'incidenza causale della mancata valutazione di natura geologica prima di eseguire lavori edili, che comportavano movimento di terra a ridosso del preesistente muro di contenimento – prospettiva da indagare già a seguito del
dictum reso la prima volta dalla Corte di legittimità – la stessa appare in tutta la sua evidenza.
Difatti da tutta la documentazione acquista in causa compreso la valutazione –
successiva ai fatti – estesa dai tecnici comunali, appare evidente che l'intera zona,
per la sua conformazione litologica – arenaria – e morfologica – scapata accentuata – nonché tipologia di costruzione del muro di contenimento – per parte non ancorato a strato litico oramai vetusto e di scadente modalità di costruzione
– e carenza di manutenzione delle piante allignanti in loco, appariva assai fragile e quindi sensibile anche a modeste variazioni dell'esistente.
Appariva dunque necessaria una specifica valutazione specialistica circa l'impatto anche di non rilevanti - per quantità - movimenti di terra in prossimità del muro e della sua sopraelevazione con cordolo – non indicato nei progetti depositati al
Comune - che collegava più parti dello stesso – il muro pertinente al pastino AS
appare esser caduto proprio perché collegato con detto cordolo a quello del
-. Parte_1
Detta – per prudenza – necessaria valutazione specialistica non risulta esser stata effettuata – non assume al riguardo rilievo che il sia geologo poiché alcuna CP_1
valutazione risulta comprovatamente d'aver effettuato in tale veste - anche perché
i progetti presentati al Comune di Trieste in relazione alle opere che il Parte_1
ed i intendevano eseguire - come ricorda l'ing. – non Parte_3 Per_3
prevedevano la movimentazione di terra, in effetti poi effettuata.
Quindi risulta accertato che il ebbe ad effettuare movimenti di terra a Parte_1
ridosso del vetusto muro di contenimento, siccome i consorti – Parte_3
che anche realizzarono una piscina - senza - come prudenza imponeva - nemmeno procedere a valutazione di professionista geologo circa gli effetti di dette opere sulla statica del vetusto manufatto.
E detta imprudenza ha posto bensì in essere una accertata concausa che ebbe a produrre l'evento dannoso, ma in causa si pone a monte delle altre concause poiché l'espletamento di apposta valutazione di specialista geologo – stante le già
ricordate criticità e fragilità palesate dal muro di contenimento e della scarpata –
avrebbe evidenziato il pericolo di crollo così sconsigliando le opere di movimento terra, che si ripete per altro – significativamente - non erano previste nei progetti depositati presso il Comune al fine della regolarità della pratica edilizia.
Di conseguenza se è ben vero che l'aggravio di peso si pone come concausa del crollo, tuttavia la mancata preventiva valutazione specialistica si pone come la principale ragione del generarsi della situazione di sensibile instabilità che portò al crollo del già fragile, per ragioni naturali e di tecnica costruttiva, muro di contenimento – Cass. sez. 3 n°5737/23 -.
Inoltre detta condotta appare aggravata dalla scelta di realizzare cordolo di unione tra le porzioni afferenti i diversi pastini – ragione del crollo anche del muro nella porzione dei AS-Fantacci ad opinione del dott. ing. ctu – che pure ha Per_2
aumentato il peso gravante sul già fragile manufatto.
Dunque l'evento dannoso va imputato per intero ai condomini che, in causa,
pretendono il rimborso, sicché non possono rivalersi pro quota sulla condomina
. Parte_4
Non assumono rilevanza in questa prospettiva le difese svolte dal Parte_1
ancora nelle scritture finali, tese ad individuare colpa di altri per il crollo ovvero necessità di ulteriore consulenza tecnica, posto che la condotta prudente, messa in rilievo dal primo arresto della Suprema Corte – accertamento di specialista geologo –, invece omessa, avrebbe consentito anche di valutare l'incidenza negativa sulla statica del muro dell'incolta vegetazione presente nei fondi dei condomini confinati lungo via Udine.
Quanto all'istanza istruttoria di procedere ad ulteriore consulenza tecnica a tale riguardo appare superflua posto che nella ricordata prospettiva d'esame, indicata dal Supremo Collegio, alcuna utilità porterebbe poiché la valutazione specialistica omessa era proprio finalizzata a valutare olisticamente la situazione esistente ed incidente sulla fragilità del manufatto crollato.
Ancora in questa sede il ed anche i fondano Parte_1 Parte_3
essenzialmente la loro difesa sulla concorrenza di più concause accertate del crollo,
ma non si confrontano – significativamente – sul punto focale di questo giudizio di rinvio ossia l'incidenza del mancata valutazione di specialista geologo prima di effettuare i lavori che ebbero con effetto l'aumento del peso gravante sul muro già, ex se, fragile per le altre concause.
Di conseguenza le originarie domande di rimborso mosse dal e dei Parte_1
e rivolte alla – unica questione ancora in causa – Parte_3 Parte_4
devono essere respinte.
Va accolta l'istanza della di aver restituite le somme dalla stessa pagate Parte_4
alle controparti costituite in ragione delle sentenze di merito e del Giudice di rinvio emesse nel corso del procedimento. La ha documentato di aver corrisposto al la somma di € Parte_4 Parte_1
30.558,85 a titolo di rimborso delle spese di messa in sicurezza e delle spese del giudizio di prime cure con assegno ricevuto il 18.1.2010, nonché l'importo di €
12.897,23 a titolo di spese del giudizio di rinvio pagate con bonifico del 15.5.2019.
Pertanto dette somme con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ.,
trattandosi di restituzione di somme ricevute per titolo poi non più valido, e non già per titolo negoziale, vanno restituite.
La ha documentato di aver versato ai consorti Parte_4 Controparte_6
l'importo di € 17.054,78 in dipendenza della sentenza del Tribunale con assegno di cui a quietanza del 13.1.2010, nonché la somma di € 14.089,96 a titolo di spese del giudizio d'appello con assegno incassato il 24.2.2012.
Anche dette somme con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ.,
trattandosi di restituzione di somme ricevute per titolo poi non più valido, vanno restituite.
Nel regolare la disciplina delle spese dell'intera lite osserva la Corte come il procedimento di specie risulta ancora regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile ante giugno 2006, poiché introdotta nel giugno 2005.
Pertanto, considerata la complessità tecnico-fattuale della questione palesata dallo stesso andamento articolato del procedimento, reputa il Collegio di avvalersi, ex art 92 cod. proc. civ., della facoltà di compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del procedimento.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico di tutte i soggetti in causa in parti uguali, siccome già stabilito dal Tribunale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
rigetta la domanda di pagamento somma svolta da verso la Parte_1
e di garanzia verso rispettivamente, con la citazione Parte_4 CP_1 notificata il 27.6.2005 ed all'udienza del 21.11.2005, siccome quella spiegata dai consorti verso la con la comparsa datata 31.10.2005. Controparte_6 Parte_4
Condanna a restituire alla la somma di € 43.456,08 Parte_1 Parte_4
con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 19.1.2010 sull'importo di
€ 30.558,85 e dal 16.5.2019 su quello di € 12.897,23.
Condanna, in solido fra loro, i consorti a restituire alla Parte_3 Parte_4
la somma di € 31.144,74 con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal
14.1.2010 sull'importo di € 17.054,78 e dal 25.2.2012 su quello di € 14.089,96.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico di tutti i soggetti in causa in parti uguali.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai SInori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: comunione e nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° condominio spese condominiali
277 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa sub R.G. 280 dell'anno 2024.
T R A
cf - residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Urso del foro di Trieste con domicilio dichiarato in Trieste via San Nicolò n° 10
presso lo studio del difensore come da mandato citato in citazione datata 26.7.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagl'avv. Elena Predonzani e Fabrizia Balestra del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste Gall. Protti n° 2 presso lo studio dei difensori come da mandato citato in comparsa depositata il 9.11.2024;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
E – cf – residente in [...]rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesa dall'avv. Giuseppe Politi del foro di Catania con domicilio eletto in Catania presso lo studio del difensore in via Umberto n° 297 come da mandato citato nella comparsa depositata il 9.12.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
– cf – residente in [...]non costituita, Controparte_3 CodiceFiscale_5
cf – residente in [...]non costituito;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
CAUSA iscritta sub R.G. 280 del 2024
T R A
– cf – residente in [...]rappresentata e Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesa dall'avv. Giuseppe Politi del foro di Catania con domicilio eletto in Catania presso lo studio del difensore in via Umberto n° 297 come da mandato citato nella citazione notificata il 24.7.2024;
ATTRICE in RIASSUNZIONE
E
cf - residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Emanuele Urso del foro di Trieste con domicilio dichiarato in Trieste via San Nicolò n° 10
presso lo studio del difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 19.11.2024;
CONVENUTO in RIASSUNZIONE
E
- cf - residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
cf – residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dagl'avv. Elena Predonzani e Fabrizia Balestra del foro di Trieste con domicilio eletto in Trieste Gall. Protti n° 2 presso lo studio dei difensori come da mandato citato in comparsa depositata il 18.11.2024;
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
E
– cf – residente in [...]non costituita, Controparte_3 CodiceFiscale_5 cf – residente in [...]non costituito;
Controparte_4 CodiceFiscale_6
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: comunione e condominio spese condominiali, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n° 11482/24 resa dalla Corte di Cassazione il 29.2 – 29.4.2024.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 17.12.2024.
CONCLUSIONI
Del Devescovi: IN VIA PRINCIPALE:
- confermare la sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 882/2011, depositata il 21.12.2011, nella causa R.G. n. 768/2009, respingendo pertanto le domande tutte proposte dall'appellante SI.ra
, in quanto inammissibili, precluse, infondate e non provate;
Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande della sig.
, condannare il Dott. a manlevare e/o tenere indenne l'Avv. CP_2 CP_1 Parte_1 delle conseguenze per esso pregiudizievoli derivate dall'evento e, pertanto, condannarlo a rifondergli quanto egli fosse tenuto a corrispondere alla SI. o a tenere a suo carico. CP_2
Spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio rifusi, ivi compreso quello avanti la Suprema Corte di cassazione. IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi CTU il quale, oltre alla documentazione già agli atti, presa visione delle informazioni scritte date dal Comune di Trieste di cui al procedimento di primo grado sub R.G. n.
2674/2008 (con riferimento alla delibera n. 88 della Giunta dd. 02.03.2006 relatore servizio Area Per_1
Lavori Pubblici), concernente le opere di consolidamento del versante di via Udine meglio descritte in narrativa, acquisita, anche presso terzi, inclusi enti pubblici quale il Comune Trieste, tutta la documentazione sopravvenuta ritenuta opportuna (con riferimento alle opere successivamente eseguite), disposto sopralluogo ed effettuati tutti i rilievi, anche fotografici, ritenuti opportuni, individui le cause dello scalzamento del muro avvenuto in data 18.01.2004. Con riserva di nomina di un consulente di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.
: rigettare perché infondata la domanda di nonché di Controparte_5 Parte_1 CP_1
e di rimborso pro quota delle spese asseritamente fatte per la messa in
[...] Parte_2 sicurezza e per il ripristino dell'area, o per qualsiasi altra ragione in esito al crollo verificatosi il 18 gennaio 2004 di cui in atti, agli interventi e alle opere da loro realizzate a rimedio o per altri fini;
accertare e dichiarare che nulla è a costoro dovuto dalla SInora CP_2 accogliere la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c., e per lo effetto dire obbligati e condannare nonché – solidalmente – e Parte_1 CP_1 Parte_2
al pagamento in favore di delle somme ad oggi
[...] Controparte_2 indebitamente trattenute, per le rispettive causali, e nell'ammontare rispettivamente specificato nella parte IV del presente atto, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti fino all'effettivo soddisfo;
condannare nonché – solidalmente - e Parte_1 CP_1 Parte_2
alla refusione in favore di delle spese processuali
[...] Controparte_2 concernenti:
-i due gradi del giudizio di merito pregresso;
-il primo giudizio di Cassazione;
-il primo giudizio di rinvio;
-il secondo giudizio di Cassazione;
-il presente secondo giudizio di rinvio;
nell'ammontare delle note spese depositate in atti, e comunque conforme ai Parametri vigenti.
ei consorti IN VIA PRINCIPALE: Parte_3
- confermare la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 882/2011, depositata il 21.12.2011, nella causa R.G. n. 768/2009 - che ha confermato la Sentenza del Tribunale di Trieste n. 992/09 dd. 31.08.2009 detratto l'importo di € 7.672,21 relativo ai costi di ATP per i quali è cessata la materia del contendere – respingendo pertanto le domande tutte proposte dall'appellante CP_2
, in quanto inammissibili, infondate e non provate;
[...]
- per l'effetto disporre le relative restituzioni di quanto nelle more versato dalle parti in forza della Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 614/18 IN VIA SUBORDINATA
- nella non creduta ipotesi di mancata conferma della prima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, riformarsi la seconda sentenza della Corte d'Appello n. 614/2018 con riduzione della percentuale dell'eventuale responsabilità degli autori del lavori in misura inferiore al 20%;
- in ogni caso, respingersi in toto la domanda di manleva formulata dal ei confronti del dott. perché inammissibile, infondata Parte_1 CP_1
e non provata. IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi CTU anche con riconvocazione dell'ing. a chiarimenti Persona_2 affinché, rivalutate la risultanze probatorie già acquisite ed assunta ogni utile informazione e/o documentazione sopravvenuta ritenuta opportuna anche presso terzi inclusi enti pubblici e tenuto conto della tipologia interventi eseguiti ed attualmente in corso, fornisca in via integrativa ulteriori elementi tecnici e valutativi in ordine all'accertamento delle cause riconducibili al crollo del muro in questione.
- Spese di lite interamente rifuse per i due gradi di giudizio di merito pregresso e per il presente giudizio di rinvio.
Fatti di causa
ebbe ad evocare, avanti il Tribunale di Trieste, i comproprietari Parte_1
– assieme a lui – del fondo sub particelle 327 e 335 del C.C. di Trieste, posto che aveva eseguito e pagato i lavori di rifacimento del muro di contenimento del terreno de quo, che era parzialmente crollato, sicché chiedeva ai comunisti la restituzione della loro quota da lui anticipata.
Resistettero tutti i soggetti evocati ed il Giudice tergestino, ad esito della fase istruttoria consistita in acquisizione di documenti e dell'espletato accertamento tecnico preventivo, escussione di testi e svolgimento di consulenza tecnica, dato atto che le altre questioni agitate in causa erano state definite tra le parti, aveva disciplinato esclusivamente la domanda originaria di rimborso del e Parte_1
quella connessa di rimborso proposta anche dei consorti Parte_3
Difatti il giudice giuliano condannò la ed i consorti Parte_4 Parte_5
a pagare delle somme al ed ai consorti a titolo di Parte_1 Parte_3
rimborso delle spese sostenute per la rimessa in pristino del muro di contenimento comune.
Gravava la sentenza la , contestando la statuizione di sua debenza del Parte_4
concorso alle spese sostenute dagli altri comunisti poiché il crollo addebitabile alle opere edili - comportanti aumento del peso sul muro già pericolante di suo – fatte dai creditori.
Anche i consorti proposero impugnazione incidentale in punto Controparte_6
ridotto riconoscimento del rimborso rispetto alle spese effettivamente sostenute e documentate in causa per la ricostruzione del muro crollato.
Rimasero contumaci i consorti , mentre il si limitava Controparte_7 Parte_1
a contestare il gravame mosso dalla . Parte_4
La Corte tergestina, quale Giudice d'appello, accolse il gravame principale in relazione alla quantificazione dell'effettivamente dovuto al mentre Parte_1
rigettò l'impugnazione incidentale dei consorti regolando le Parte_3
spese.
La interpose ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla Corte Parte_4
tergestina e resistette il solo mentre gli altri intimati non ebbero a Parte_1
resistere in sede di legittimità.
La Suprema Corte accolse l'impugnazione rilevando come la Corte aveva applicato in modo astratto principio desunto dalla materia in tema di danno iatrogeno senza in effetti valutare l'incidenza della condotta posta in esser dal quale Parte_1
ragione efficiente del crollo del muro comune, specie sotto il profilo cautelare del preventivo accertamento delle conseguenze delle opere edili che avevano intenzione di eseguire.
Il provvide a riassumere la lite avanti il Giudice di rinvio e resistette la Parte_1
sola , mentre tutti gli altri comunisti rimasero contumaci. Parte_4
Questa Corte, quale Giudice di rinvio, ritenuto che le fosse stata demandata solo la quantificazione del dovuto e, non anche il riesame della debenza del chiesto concorso, provvide a riquantificare l'importo dovuto dalla ai comunisti Parte_4
e consorti a titolo di rimborso spese per la cura del Parte_1 Parte_3
bene comune.
La propose, nuovamente, ricorso per la cassazione della sentenza resa Parte_4
dalla Corte tergestina e, resistendo il solo mentre gli altri soggetti Parte_1
chiamati rimanevano intimati, la Suprema Corte accolse nuovamente il ricorso precisando come il Giudice di rinvio non aveva proceduto ad esaminare la questione sotto il profilo del preventivo accertamento della capacità del muro comune di sopportare l'ulteriore peso conseguente alle opere edili eseguite dal limitandosi ad operare moderazione del rimborso dovuto. Parte_1
Sia Il che la hanno provveduto a riassumere la causa avanti Parte_1 Parte_4
questo Giudice di rinvio e in ambedue le causa si sono costituiti a resistere i mentre i sono rimasti contumaci. Parte_3 Parte_5
Le due cause erano chiamate all'udienza collegiale del 17.12.2024 e il Collegio
provvedeva a riunirle;
quindi le parti hanno precisate le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione nei termini ex art 190 cod. proc. civ ridotto il primo a giorni venti.
Depositate le scritture finali, questo Collegio ha provveduto a decidere la lite come illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione La domanda restitutoria delle spese, anticipate nell'interesse anche dei comunisti,
proposta dal risulta priva di fondamento e va rigettata, siccome quella Parte_1
omologa svolta dai consorti Parte_3
Appare opportuno al Collegio definire precisamente il perimetro del giudizio di rinvio considerate le conclusioni fissate dalle parti.
Anzitutto va osservato come, a seguito dell'annullamento disposto dal Supremo
Collegio non possa essere oggetto di questo giudizio di rinvio le decisioni assunte nei precedenti gradi e fasi del giudizio, bensì questa Corte quale giudice del -
ulteriore – rinvio dovrà accogliere o respingere la domanda originariamente proposta e dal e dai consorti verso la . Parte_1 Parte_3 Parte_4
A sua volta, quest'ultima ebbe a proporre domanda riconvenzionale verso i citati comunisti per aver ristorato il danno conseguito al crollo - in misura modesta -
anche della parte di muro a contenimento del suo pastino, poiché correlato direttamente ai lavori con ricarico di peso sul preesistente muro già instabile eseguiti dal Parte_1
Tuttavia tale ultima domanda non risulta più proposta nelle conclusioni fissate nell'atto autonomo di riassunzione e nella comparsa di risposta nel procedimento riassunto dal sicché oramai non fa più parte del contendere che, Parte_1
dunque, si limita alla domanda iniziale del e quella riconvenzionale di Parte_1
Parte_3
Quanto alla domanda di garanzia, originariamente, esposta dal verso il Parte_1
e riprodotta anche nelle conclusioni fissate in questa sede di rinvio, la CP_1
stessa s'appalesa inammissibile e, comunque, priva di fondamento.
Difatti il primo Giudice del rinvio ebbe a ridurre la quota di spese attribuibili alla
, sicché s'attivava la domanda di garanzia proposta dal nche Parte_4 Parte_1
per l'ipotesi di parziale quota di spese da “tenere a suo carico”.
Tuttavia la Corte, quale Giudice di rinvio, alcuna statuizione ebbe ad adottare su detta domanda così implicitamente rigettandola. Tuttavia il non impugnò detta statuizione implicita con ricorso per Parte_1
cassazione sula punto, sicché nemmeno può riproporre la domanda in questa fase di giudizio rescissorio conseguente ai limiti derivanti dalla decisione assunta in sede rescindente.
Inoltre il non ebbe a puntualmente specificare con le necessarie Parte_1
allegazioni e deduzioni probatorie il titolo giuridico e la condotta fattuale, su cui fonda la sua domanda di garanzia verso il che dunque comunque CP_1
s'appalesa priva di fondamento.
Il nuovo annullamento risulta adottato dai Supremi Giudici sull'osservazione che il primo dictum, reso dalla Corte di legittimità, non era stato rispettato dal Giudice
del – primo – rinvio, il quale aveva ritenuto che gli fosse stato demandato solo la quantificazione del dovuto tenuto conto del concorso delle accertate concause atte a produrre l'evento crollo.
In realtà la prima decisone di annullamento aveva posto in evidenza come la soluzione adottata dal Giudice d'appello si fondasse su principio valido in materia di danno iatrogeno, posto che non era stata indagata la concorrenza di concausa determinata dal fatto che i richiedenti i rimborsi alla comunista non Parte_4
avevano effettuata alcuna verifica prima di porre in essere i lavori cui conseguì
ricarico di peso sul muro già in precarie condizioni statiche.
In tale prospettiva il sostiene che non risulti comprovato in causa che Parte_1
egli ebbe ad effettuare lavori con riporto di materiale ulteriore di aggravio sul muro, ma detta circostanza fattuale risulta già acquisita in causa, anche se rimane incerto la quantità effettiva di detto riporto di terreno.
Difatti non solo la prima decisione della Suprema Corte – Sent. n° 3884/17 -
riposta l'inciso che il sovraccarico del muro risultava “ incontestato seppur di incerta consistenza “, non solo il consulente tecnico dott. ing. ricorda come Per_2
nessuna parte “ ha mai messo in discussione “ l'esecuzione dei movimenti terra,
ma soprattutto la questione fattuale ha formato oggetto di apposito accertamento espletato dall'ing. nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Per_3 Difatti il tecnico, a pagina 20 del suo elaborato, dà atto che il provvedimento autorizzativo comunale per le opere da eseguire sul pastino a cura del Parte_1
non prevedeva movimento terra, ma segnala pure come detto movimento di terra vi fu anche se “ non esattamente quantificabile “.
L'ing. poi illustra i dati fattuali confortanti detta sua conclusione, ossia i Per_3
rilievi del terreno eseguiti prima dell'intervento edile – D.I.A. del 1999 – e quelli eseguiti nel corso della consulenza che palesano delle sensibili differenze di quotazione - da 50 cm a 75 cm di sollevamento - del piano di campagna.
Dunque l'odierna contestazione del non solo è tardiva, ma pure Parte_1
smentita dai dati fattuali e documentali riportati dall'ing. dott. in sede di Per_3
accertamento tecnico preventivo, ritualmente versato in causa.
Il tecnico poi ha accertato anche per il pastino in uso ai che vi Parte_3
furono movimenti di terra non previsti nei progetti consegnati al Comune per la pratica edilizia, anche se, in dipendenza dello scavo della piscina, detto movimenta di terra non avrebbe aumentato il peso complessivo del terreno contro il muro.
Quanto poi all'incidenza causale della mancata valutazione di natura geologica prima di eseguire lavori edili, che comportavano movimento di terra a ridosso del preesistente muro di contenimento – prospettiva da indagare già a seguito del
dictum reso la prima volta dalla Corte di legittimità – la stessa appare in tutta la sua evidenza.
Difatti da tutta la documentazione acquista in causa compreso la valutazione –
successiva ai fatti – estesa dai tecnici comunali, appare evidente che l'intera zona,
per la sua conformazione litologica – arenaria – e morfologica – scapata accentuata – nonché tipologia di costruzione del muro di contenimento – per parte non ancorato a strato litico oramai vetusto e di scadente modalità di costruzione
– e carenza di manutenzione delle piante allignanti in loco, appariva assai fragile e quindi sensibile anche a modeste variazioni dell'esistente.
Appariva dunque necessaria una specifica valutazione specialistica circa l'impatto anche di non rilevanti - per quantità - movimenti di terra in prossimità del muro e della sua sopraelevazione con cordolo – non indicato nei progetti depositati al
Comune - che collegava più parti dello stesso – il muro pertinente al pastino AS
appare esser caduto proprio perché collegato con detto cordolo a quello del
-. Parte_1
Detta – per prudenza – necessaria valutazione specialistica non risulta esser stata effettuata – non assume al riguardo rilievo che il sia geologo poiché alcuna CP_1
valutazione risulta comprovatamente d'aver effettuato in tale veste - anche perché
i progetti presentati al Comune di Trieste in relazione alle opere che il Parte_1
ed i intendevano eseguire - come ricorda l'ing. – non Parte_3 Per_3
prevedevano la movimentazione di terra, in effetti poi effettuata.
Quindi risulta accertato che il ebbe ad effettuare movimenti di terra a Parte_1
ridosso del vetusto muro di contenimento, siccome i consorti – Parte_3
che anche realizzarono una piscina - senza - come prudenza imponeva - nemmeno procedere a valutazione di professionista geologo circa gli effetti di dette opere sulla statica del vetusto manufatto.
E detta imprudenza ha posto bensì in essere una accertata concausa che ebbe a produrre l'evento dannoso, ma in causa si pone a monte delle altre concause poiché l'espletamento di apposta valutazione di specialista geologo – stante le già
ricordate criticità e fragilità palesate dal muro di contenimento e della scarpata –
avrebbe evidenziato il pericolo di crollo così sconsigliando le opere di movimento terra, che si ripete per altro – significativamente - non erano previste nei progetti depositati presso il Comune al fine della regolarità della pratica edilizia.
Di conseguenza se è ben vero che l'aggravio di peso si pone come concausa del crollo, tuttavia la mancata preventiva valutazione specialistica si pone come la principale ragione del generarsi della situazione di sensibile instabilità che portò al crollo del già fragile, per ragioni naturali e di tecnica costruttiva, muro di contenimento – Cass. sez. 3 n°5737/23 -.
Inoltre detta condotta appare aggravata dalla scelta di realizzare cordolo di unione tra le porzioni afferenti i diversi pastini – ragione del crollo anche del muro nella porzione dei AS-Fantacci ad opinione del dott. ing. ctu – che pure ha Per_2
aumentato il peso gravante sul già fragile manufatto.
Dunque l'evento dannoso va imputato per intero ai condomini che, in causa,
pretendono il rimborso, sicché non possono rivalersi pro quota sulla condomina
. Parte_4
Non assumono rilevanza in questa prospettiva le difese svolte dal Parte_1
ancora nelle scritture finali, tese ad individuare colpa di altri per il crollo ovvero necessità di ulteriore consulenza tecnica, posto che la condotta prudente, messa in rilievo dal primo arresto della Suprema Corte – accertamento di specialista geologo –, invece omessa, avrebbe consentito anche di valutare l'incidenza negativa sulla statica del muro dell'incolta vegetazione presente nei fondi dei condomini confinati lungo via Udine.
Quanto all'istanza istruttoria di procedere ad ulteriore consulenza tecnica a tale riguardo appare superflua posto che nella ricordata prospettiva d'esame, indicata dal Supremo Collegio, alcuna utilità porterebbe poiché la valutazione specialistica omessa era proprio finalizzata a valutare olisticamente la situazione esistente ed incidente sulla fragilità del manufatto crollato.
Ancora in questa sede il ed anche i fondano Parte_1 Parte_3
essenzialmente la loro difesa sulla concorrenza di più concause accertate del crollo,
ma non si confrontano – significativamente – sul punto focale di questo giudizio di rinvio ossia l'incidenza del mancata valutazione di specialista geologo prima di effettuare i lavori che ebbero con effetto l'aumento del peso gravante sul muro già, ex se, fragile per le altre concause.
Di conseguenza le originarie domande di rimborso mosse dal e dei Parte_1
e rivolte alla – unica questione ancora in causa – Parte_3 Parte_4
devono essere respinte.
Va accolta l'istanza della di aver restituite le somme dalla stessa pagate Parte_4
alle controparti costituite in ragione delle sentenze di merito e del Giudice di rinvio emesse nel corso del procedimento. La ha documentato di aver corrisposto al la somma di € Parte_4 Parte_1
30.558,85 a titolo di rimborso delle spese di messa in sicurezza e delle spese del giudizio di prime cure con assegno ricevuto il 18.1.2010, nonché l'importo di €
12.897,23 a titolo di spese del giudizio di rinvio pagate con bonifico del 15.5.2019.
Pertanto dette somme con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ.,
trattandosi di restituzione di somme ricevute per titolo poi non più valido, e non già per titolo negoziale, vanno restituite.
La ha documentato di aver versato ai consorti Parte_4 Controparte_6
l'importo di € 17.054,78 in dipendenza della sentenza del Tribunale con assegno di cui a quietanza del 13.1.2010, nonché la somma di € 14.089,96 a titolo di spese del giudizio d'appello con assegno incassato il 24.2.2012.
Anche dette somme con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ.,
trattandosi di restituzione di somme ricevute per titolo poi non più valido, vanno restituite.
Nel regolare la disciplina delle spese dell'intera lite osserva la Corte come il procedimento di specie risulta ancora regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile ante giugno 2006, poiché introdotta nel giugno 2005.
Pertanto, considerata la complessità tecnico-fattuale della questione palesata dallo stesso andamento articolato del procedimento, reputa il Collegio di avvalersi, ex art 92 cod. proc. civ., della facoltà di compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del procedimento.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico di tutte i soggetti in causa in parti uguali, siccome già stabilito dal Tribunale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
rigetta la domanda di pagamento somma svolta da verso la Parte_1
e di garanzia verso rispettivamente, con la citazione Parte_4 CP_1 notificata il 27.6.2005 ed all'udienza del 21.11.2005, siccome quella spiegata dai consorti verso la con la comparsa datata 31.10.2005. Controparte_6 Parte_4
Condanna a restituire alla la somma di € 43.456,08 Parte_1 Parte_4
con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal 19.1.2010 sull'importo di
€ 30.558,85 e dal 16.5.2019 su quello di € 12.897,23.
Condanna, in solido fra loro, i consorti a restituire alla Parte_3 Parte_4
la somma di € 31.144,74 con gli interessi legali ex art 1284 comma 1 cod. civ. dal
14.1.2010 sull'importo di € 17.054,78 e dal 25.2.2012 su quello di € 14.089,96.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per tutti i gradi e fasi del procedimento.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico di tutti i soggetti in causa in parti uguali.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan