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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 15473/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Vincenzo Piscitelli e Antonio Piscitelli, domiciliato Parte_1 presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
-in persona del legale rappresentante- con l'avv.to Paolo Caneschi, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, n. 86
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 19.4.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• È stato assunto in data 24.10.2022 da con contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato “full time”, per svolgere mansioni di “addetto alla manutenzione del verde, nonché addetto al controllo chimico e/o meccanico della vegetazione infestante”, con orario 7.30 – 12- 30 e 13.30 – 16:30, inquadrato al 3° livello del
“Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro dell'RA”;
• nel mese di dicembre 2023 gli è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro;
• nel corso del rapporto si è occupato “della distribuzione di antiparassitari, applicazione di tecniche di prevenzione, diserbo del verde con mezzi specifici, utilizzo di mezzi/macchinari agricoli, altresì provvedeva alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari utilizzati” inquadrabili al secondo livello del CCLN RA;
• gli sono state assegnate mansioni “difformi e di livello superiore rispetto alla propria
• qualifica…si occupava della distribuzione di antiparassitari, applicazione di tecniche di prevenzione, diserbo del verde con mezzi specifici, utilizzo di mezzi/macchinari agricoli, altresì provvedeva alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari utilizzati”, corrispondenti al 2° livello”;
• non ha ricevuto retribuzioni e T.F.R. proporzionati alla qualità e quantità del lavoro svolto. Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro come documentato in atti;
CP_2
e pertanto,
b) Condannare la società resistente a corrispondere al sig. , per tutte le Parte_1 motivazioni esposte, la somma di € 13.502,30 a titolo di differenze retributive, ratei, ferie, permessi non goduti nonché € 839,00 a titolo di TFR, così come risulta dai conteggi
1 riportati nella consulenza, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U..”.
costituitasi in giudizio con articolata memoria, ha contestato il ricorso, CP_1 formulando le seguenti conclusioni:
“…dichiarare la nullità del ricorso e comunque la sua infondatezza in fatto e diritto”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
1. Il ricorso non può trovare accoglimento. In primo luogo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato che “Il rapporto fra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale…né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati.” Cass., sez. L, sentenza n. 9052 del 19.4.2006; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. del 14914 del 25.6.2009). Nello specifico, come eccepisce parte resistente, l'atto introduttivo del giudizio invoca erroneamente il CCLN RA (in atti di parte ricorrente), atteso che il contratto individuale (altresì allegato da parte ricorrente) prevede l'applicazione del “Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro dell'RA” (allegato da parte resistente). Inoltre sostiene, nella parte narrativa del ricorso stesso, di avere svolto Parte_1 mansioni di livello superiore (il secondo) rispetto a quello assegnato (il terzo), ma non precisa quale sia il livello di inquadramento posto a base della domanda (ciò neppure nelle conclusioni sopra riportate). D'altro canto (come ancora eccepisce parte resistente) il ricorrente, a fronte delle argomentazioni volte a far valere il suo diritto al superiore inquadramento, allega
(contraddittoriamente) conteggi che richiamano il terzo livello del CCLN di riferimento (e comunque non valgono a sanare le carenze di allegazione dell'esposizione introduttiva). In definitiva le complessive deduzioni di parte ricorrente (anche contraddittorie, quanto a quelle da ultimo esaminate) impongono il rigetto della domanda (restano assorbite ulteriori questioni).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.001,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di liquidate in Parte_1 CP_1
€ 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 15473/2024
R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Vincenzo Piscitelli e Antonio Piscitelli, domiciliato Parte_1 presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
-in persona del legale rappresentante- con l'avv.to Paolo Caneschi, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, n. 86
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha depositato -in data 19.4.2024- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) poi Parte_1 ritualmente notificato, con il quale ha esposto quanto segue:
• È stato assunto in data 24.10.2022 da con contratto di lavoro a tempo CP_1 determinato “full time”, per svolgere mansioni di “addetto alla manutenzione del verde, nonché addetto al controllo chimico e/o meccanico della vegetazione infestante”, con orario 7.30 – 12- 30 e 13.30 – 16:30, inquadrato al 3° livello del
“Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro dell'RA”;
• nel mese di dicembre 2023 gli è stata comunicata la cessazione del rapporto di lavoro;
• nel corso del rapporto si è occupato “della distribuzione di antiparassitari, applicazione di tecniche di prevenzione, diserbo del verde con mezzi specifici, utilizzo di mezzi/macchinari agricoli, altresì provvedeva alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari utilizzati” inquadrabili al secondo livello del CCLN RA;
• gli sono state assegnate mansioni “difformi e di livello superiore rispetto alla propria
• qualifica…si occupava della distribuzione di antiparassitari, applicazione di tecniche di prevenzione, diserbo del verde con mezzi specifici, utilizzo di mezzi/macchinari agricoli, altresì provvedeva alla manutenzione, alla messa a punto e a piccole riparazioni di macchinari utilizzati”, corrispondenti al 2° livello”;
• non ha ricevuto retribuzioni e T.F.R. proporzionati alla qualità e quantità del lavoro svolto. Il ricorrente, all'esito di ulteriori argomentazioni in punto di diritto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente è intercorso un rapporto di lavoro come documentato in atti;
CP_2
e pertanto,
b) Condannare la società resistente a corrispondere al sig. , per tutte le Parte_1 motivazioni esposte, la somma di € 13.502,30 a titolo di differenze retributive, ratei, ferie, permessi non goduti nonché € 839,00 a titolo di TFR, così come risulta dai conteggi
1 riportati nella consulenza, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U..”.
costituitasi in giudizio con articolata memoria, ha contestato il ricorso, CP_1 formulando le seguenti conclusioni:
“…dichiarare la nullità del ricorso e comunque la sua infondatezza in fatto e diritto”. Acquisita la documentazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
MOTIVI DELLLA DECISIONE
1. Il ricorso non può trovare accoglimento. In primo luogo si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato che “Il rapporto fra contratti collettivi - come è da qualificare anche il contratto aziendale - di diverso livello deve essere risolto in base non già al principio della subordinazione del contratto collettivo locale a quello nazionale…né di quello cronologico (della prevalenza del contratto posteriore nel tempo), ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti operanti in area più vicina agli interessi disciplinati.” Cass., sez. L, sentenza n. 9052 del 19.4.2006; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. del 14914 del 25.6.2009). Nello specifico, come eccepisce parte resistente, l'atto introduttivo del giudizio invoca erroneamente il CCLN RA (in atti di parte ricorrente), atteso che il contratto individuale (altresì allegato da parte ricorrente) prevede l'applicazione del “Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro dell'RA” (allegato da parte resistente). Inoltre sostiene, nella parte narrativa del ricorso stesso, di avere svolto Parte_1 mansioni di livello superiore (il secondo) rispetto a quello assegnato (il terzo), ma non precisa quale sia il livello di inquadramento posto a base della domanda (ciò neppure nelle conclusioni sopra riportate). D'altro canto (come ancora eccepisce parte resistente) il ricorrente, a fronte delle argomentazioni volte a far valere il suo diritto al superiore inquadramento, allega
(contraddittoriamente) conteggi che richiamano il terzo livello del CCLN di riferimento (e comunque non valgono a sanare le carenze di allegazione dell'esposizione introduttiva). In definitiva le complessive deduzioni di parte ricorrente (anche contraddittorie, quanto a quelle da ultimo esaminate) impongono il rigetto della domanda (restano assorbite ulteriori questioni).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.001,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali di liquidate in Parte_1 CP_1
€ 2.108,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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