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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 388/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “Cessazione effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Vicari
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Controparte_1 C.F._2
AN
e con l'intervento del P.M. in sede (che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto)-
**** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 26.2.2025, e Parte_1 chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la pronuncia della Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto con rito concordatario a Modica
(RG) il 16.10.2002.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, chiedendo la sostituzione dell'udienza di comparizione del 22.2.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; la loro separazione consensuale è stata omologata pagina 1 di 3 con sentenza n. 672 del dì 11.4.2024, resa ex art. 473-bis.51 c.p.c., alle condizioni dalle parti concordate.
I ricorrenti hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(25.07.2003), (n. 07.9.2007) e (n. 18.02.2010), i primi due ormai maggiorenni Per_2 Per_3
( ha compiuto i diciotto anni in corso di causa). Per_2
I coniugi hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare, nonché di rinunciare a presenziare fisicamente all'udienza all'uopo fissata, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda;
2) La sig.ra continuerà ad abitare presso nell'immobile di vico Parte_1
Vindigni n. 1 in Modica di sua esclusiva proprietà;
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3 coniugi ma coabiteranno con la madre nell'abitazione di vico Vindigni n. 1 in Modica;
4) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti;
5) Il sig. si impegna ed obbliga a mantenere il figlio maggiore Controparte_1
, allo stato non completamente autosufficiente, nonché a corrispondere alla Persona_4 sig.ra la somma complessiva di € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore , nonché il 50% delle Per_3 spese straordinarie necessarie per i predetti minori per spese sanitarie, ricreative, scolastiche
e sportive mediante bonifici da effettuare al seguente codice IBAN Postepay Evolution della sig.ra : [...], mentre il Parte_1 Controparte_1 corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 alla figlia. Giurato dal Per_2 mese di agosto 2025, atteso che la precitata diventerà maggiorenne il 7 luglio 2025. Per_2
6) Il sig. autorizza sin d'ora la moglie a richiedere ad Persona_4 Parte_1
INPS in via esclusiva l'intero importo dell'assegno Unico per i minori e Persona_5 [...]
; Per_6
7) Il padre potrà avere con sé i figli minori, a settimane alterne dalle ore 10 alle ore
17:30 del sabato o dalle ore 10 alle ore 21:00 della domenica. Inoltre lo stesso potrà avere i minori con sé ad anni alterni, il giorno di Natale o la vigilia di Natale, la notte di S. Silvestro o
Capodanno, Pasqua o pasquetta, il 25 aprile o il primo maggio;
8) I coniugi si concedono sin d'ora reciproco nulla osta per il rilascio di passaporto per l'estero”.
Precisato che la figlia ha raggiunto la maggiore età in corso di causa, in data Per_2
7.9.2025, sicchè le disposizioni relative all'affidamento, collocamento e frequentazione del genitore non collocatario devono intendersi riferite all'unico figlio oggi minore della coppia,
, per il resto le superiori condizioni, concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai Per_3 relativi rapporti economici, possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi dei figli, né alla legge.
Per il resto, il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti. pagina 2 di 3 Nulla va disposto sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 388/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto con rito concordatario a Modica
(RG), il 16.10.2002 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 167, parte II, Serie A, anno 2002, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
Omologa le condizioni di divorzio, siccome concordate dalle parti e riportate in motivazione.
Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 28.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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