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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13003/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000106 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22365/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
ZI RL e il Comune di Casoria.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio l'8/7/25. ZI RL si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di Casoria è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno 2015 deducendo il difetto di legittimazione attiva di ZI RL, il difetto di motivazione dell'atto, il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto dal 2018 si è trasferito a
Formia), la mancanza dell'avviso di accertamento prodromico e la prescrizione del tributo .
ZI RL evidenzia preliminarmente la sussistenza della propria legittimazione attiva;
quindi, controdeduce che l'avviso prodromico è stato ritualmente notificato e che non è maturata l'invocata prescrizione, anche per effetto della notifica di un successivo sollecito di pagamento;
infine, osserva che l'atto è adeguatamente motivato e che la pretesa impositiva attiene all'annualità 2015, per cui a nulla rileva il trasferimento a Formia avvenuto nel 2018.
In udienza il ricorrente eccepisce la tardività della costituzione di ZI RL.
Il ricorso è fondato. Invero, rileva questo Giudice che costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23
D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). Tuttavia la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte. Ne discende, quindi, che l'eventuale produzione documentale avvenuta in violazione di detto termine non può essere presa in esame stante l'avvenuta decadenza della parte.
Orbene, nel caso di specie la costituzione di ZI RL è avvenuta il 21/11/25 e, quindi, in violazione del predetto termine di 20 giorni prima dell'udienza del 10/12/25, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Va, pertanto, richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Poiché non è stata provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico (alla luce della citata inutilizzabilità della documentazione prodotta da ZI RL), si impone l'annullamento dell'atto impugnato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola ZI RL, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del comune di Casoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna ZI Srl al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato). Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO CO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13003/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 55142500000106 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22365/2025 depositato il 16/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
ZI RL e il Comune di Casoria.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio l'8/7/25. ZI RL si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di Casoria è rimasto contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe relativo alla TARI per l'anno 2015 deducendo il difetto di legittimazione attiva di ZI RL, il difetto di motivazione dell'atto, il proprio difetto di legittimazione passiva (in quanto dal 2018 si è trasferito a
Formia), la mancanza dell'avviso di accertamento prodromico e la prescrizione del tributo .
ZI RL evidenzia preliminarmente la sussistenza della propria legittimazione attiva;
quindi, controdeduce che l'avviso prodromico è stato ritualmente notificato e che non è maturata l'invocata prescrizione, anche per effetto della notifica di un successivo sollecito di pagamento;
infine, osserva che l'atto è adeguatamente motivato e che la pretesa impositiva attiene all'annualità 2015, per cui a nulla rileva il trasferimento a Formia avvenuto nel 2018.
In udienza il ricorrente eccepisce la tardività della costituzione di ZI RL.
Il ricorso è fondato. Invero, rileva questo Giudice che costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23
D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). Tuttavia la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte. Ne discende, quindi, che l'eventuale produzione documentale avvenuta in violazione di detto termine non può essere presa in esame stante l'avvenuta decadenza della parte.
Orbene, nel caso di specie la costituzione di ZI RL è avvenuta il 21/11/25 e, quindi, in violazione del predetto termine di 20 giorni prima dell'udienza del 10/12/25, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Va, pertanto, richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Poiché non è stata provata la notifica dell'avviso di accertamento prodromico (alla luce della citata inutilizzabilità della documentazione prodotta da ZI RL), si impone l'annullamento dell'atto impugnato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola ZI RL, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del comune di Casoria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna ZI Srl al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 232,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato). Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO CO