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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione pronunciato la seguente a precetto
ZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5169/2024 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 5169/24 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 06.05.2025, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Santese del Parte_1
N. _______________
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 054/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato preso lo studio del difensore in
Montecorvino Rovella (Sa), Loc. Macchia, Via G. D'Aiutolo, n. 4; Discusso nel termine del 06.05.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc e
in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Deposito minuta
Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per _________________
Notar di Roma, elettivamente domiciliato presso la sede Per_1
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Opposto
__________________
Giudizio n. 5169/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 05.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.10.2024, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e proponeva opposizione al precetto notificato in data 27.09.2024 ad esso ricorrente da parte dell' per la somma di euro 9.581,75 per Tfr erogato agli ex CP_1
dipendenti della società Tecno Meccanica srl (titolo costituito dal D.I. n.
37/17 del Tribunale di Salerno); e chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 06.05.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione proposta da è inammissibile. Parte_1
Invero, in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L,
Giudizio n. 5169/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del
08/05/2014), dagli atti allegati dalle parti si evince che il titolo azionato dal creditore è stati richiesto e ottenuto nei confronti della società CP_1
Tecno Meccanica srl, con sede in Montecorvino Rovella, per il recupero del Tfr erogato dall' in favore dei dipendenti della società, in CP_1
particolare, il D.I. n. 37/17, emesso in data 08.01.2017, notificato alla società Tecno Meccanica in data 16.01.2017, e l'atto di precetto in data
02.09.2024, notificato alla società Tecno Meccanica srl, in persona del consigliere di amministrazione , in data 27.09.2024 Parte_1
(cfr. i fascicoli telematici di parte).
Invece l'atto di opposizione, di cui al presente giudizio, risulta proposto da personalmente ovvero in proprio (cfr. anche le Parte_1
argomentazioni svolte nel proposto ricorso), anziché nella qualità di consigliere di amministrazione della suddetta società debitrice e, quindi, per conto della società debitrice: ne consegue il difetto di legittimazione attiva ovvero di interesse ad agire ex art. 100 cpc in capo all'odierno opponente.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta inammissibile e, pertanto, va disattesa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della natura, meramente processuale, della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 11.10.2024
[...] CP_1
e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 5169/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 06.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5169/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_1