Decreto cautelare 27 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2025, proposto da Molto Buono s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Antonio Andreottola e Gabriele Romano, dell’Avvocatura Comunale, con domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“1) dell’ordinanza n. 72 del 11.03.2025, notificata il 14.03.2025 del Comune di Napoli – Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP, avente ad oggetto “ sospensione dell’attività di somministrazione, condotta dalla società MOLTO BUONO srl in Napoli, alla P.tta Rodinò 31, mediante la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente per i giorni 11-12-13-14-15-16-17 aprile c.a., in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napol i” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot n. PG//194187 del 28/2/2025;
2) del verbale del 7.2.2025 n. VV/24990019571 del Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Chiaia e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato;
3) del verbale del 15.2.2025 n. VV/24990019288 del Servizio Autonomo Polizia Locale U.O. Chiaia e di tutto quanto in esso rilevato e/o allegato;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluse le note PG/128508 del 10.1.2025 e la nota n.PG/152132 del 18/2/2025 di contenuto ignoto perché mai comunicate e notificate;”
5) nonché del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione Consiliare n. 75 del 5/12/22, se e qualora lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riferimento all’art. 18 e successivi.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa RO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato in data 27 marzo 2025, Molto Buono s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 72 dell’11 marzo 2025 del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli, avente ad oggetto “ sospensione dell’attività di somministrazione, condotta dalla società MOLTO BUONO srl in Napoli, alla P.tta Rodinò 31, mediante la chiusura temporanea dell’esercizio per giorni 7 (sette) e precisamente per i giorni 11-12-13-14-15-16-17 aprile c.a., in applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 del RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), secondo il disposto dell’art. 18 del Regolamento di Polizia di sicurezza urbana del Comune di Napol i” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la relativa comunicazione di avvio del procedimento prot n. PG//194187 del 28 febbraio 2025, nonché degli altri atti specificate in epigrafe;
VISTA la costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
CONSIDERATO che, all’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025, con ordinanza n. 824 del 18 aprile 2025 questa Sezione,
“ RITENUTO che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della misura cautelare, tenuto conto della natura dell’ordinanza impugnata n. 72 dell’11 marzo 2025 del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli;
RITENUTO opportuno, nel bilanciamento degli contrapposti interessi, sospendere nelle more l’efficacia della sola suddetta ordinanza, al fine di consentire la definizione del giudizio di merito re adhuc integra; ”,
ha accolto la domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia della sola ordinanza n. 72 dell’11 marzo 2025 del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico e Turismo – Servizio SUAP del Comune di Napoli ed ha fissato la prima udienza pubblica di gennaio 2026 per la discussione del ricorso nel merito;
CONSIDERATO che con atto depositato in data 3 dicembre 2025 parte ricorrente, premesso che nelle more del giudizio aveva cessato l’attività aziendale e che, per tale ragione, non aveva più interesse alla definizione del gravame proposto, ha chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente ricorso, con compensazione delle spese legali;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente si è riportato alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in data 3 dicembre 2025 chiedendo la compensazione delle spese; alla medesima camera di consiglio la causa è stata assegnata in decisione;
RITENUTO che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; TAR Napoli, Sez. III, 15 dicembre 2025, n. 8107, 14 ottobre 2024, n. 5396, 21 marzo 2022, n. 1839, 28 giugno 2021, n. 4452 e Sez. VIII, 5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464);
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto da parte ricorrente e della giurisprudenza sopra richiamata, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO MA IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RO AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO AN | LO MA IG |
IL SEGRETARIO