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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fasano in virtù di procura Parte_1
a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Falerna, Via Diego Menniti, 2;
appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Famularo in virtù Controparte_1 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Citriniti, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Pallone;
- appellato e
- ; CP_2
- appellato contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza ed in accoglimento dello spiegato appello, così provvedere:
1)riformare totalmente la sentenza impugnata con il presente gravame e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea formulata in primo grado;
2) porre definitivamente a carico di controparte le spese di CTU di primo grado;
3) con vittoria di spese e competenze di lite in entrambi gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. - Per l'appellato : Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione e/o domanda e/o istanza avversaria, così provvedere:
1)in via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità del proposto gravame, stante la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso;
2) in via subordinata e nel merito:
-rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da e ciò per le deduzioni, eccezioni ed argomentazioni svolte nella Parte_1 narrativa che precede;
-confermare, per l'effetto, la sentenza di primo grado oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
-in via ulteriormente subordinata ed in accoglimento della riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare che il convenuto
( ) ed il terzo chiamato ( ) sono tenuti, in solido tra Parte_1 CP_2 loro o pro quota, a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_1 capitale complessiva di €uro 15.585,00 o quella somma, maggiore o minore, che sia risultata provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, se ed in quanto previsti per legge, dal dovuto sino al saldo effettivo;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al fine di ottenere Parte_1 la condanna del medesimo al pagamento della somma complessiva di €uro 15.585,00
o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o conforme ad equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino al saldo effettivo.
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di aver eseguito, nell'interesse e per conto del , lavori di Parte_1 costruzione e di manutenzione straordinaria su due distinti fabbricati siti in Lamezia
Terme, rispettivamente in località Marinella e in via Armando Scarpino n. 8;
- che per l'esecuzione dei medesimi era stato pattuito un corrispettivo di €uro
59.700,00; - che, non avendo parte convenuta saldato interamente il corrispettivo de quo, risultava a carico della medesima un debito ammontante ad €uro 15.585,00 oltre iva.
Si costituiva come da comparsa di risposta in atti , deducendo Parte_1
l'infondatezza della domanda attorea, e chiedendone il rigetto.
Precisava parte convenuta che:
- le somme pattuite per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'attore erano state interamente versate;
- che gli accordi contrattuali stipulati tra le parti risultavano difformi dalle note contabili prodotte dal nel corso del giudizio;
CP_1
- che, in corso d'opera, aveva commissionato ulteriori lavori all'attore nell'immobile sito in via Armando Scarpino, per i quali non era stato pattuito alcun corrispettivo, e che anche suo figlio, , aveva dato incarico al di eseguire CP_2 CP_1 alcuni lavori presso la propria attività commerciale, provvedendo al loro saldo.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, autorizzata parte attrice a chiamare in causa (rimasto contumace), concessi i termini ex art. 183, CP_2 comma 6. n. 2., c.p.c., e provvedutosi come da ordinanza in atti in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti, nel prosieguo, la causa veniva istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica con la nomina del Dott. Persona_1
, al quale era conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito:
[...]
“Tenuto conto dei prezzi concordati dalle parti nei documenti allegati, nonché dei lavori eseguiti, quantifichi il CTU quale sia il corrispettivo dei suddetti lavori realmente effettuati, facendo riferimento, ove l'indicazione dei documenti dovesse risultare insufficiente, ai prezzi di mercato vigenti all'epoca dei lavori.”
All'esito, dunque, del deposito agli atti della relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulla base delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Con sentenza depositata in data 10-2-2017 n. 204, il Tribunale Civile di Lamezia
Terme, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attorea, condannava parte convenuta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma pari ad €uro 15.262,75 oltre iva come per legge e interessi al tasso legale, e delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia, previa richiesta della sospensione della sua esecutività, interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello Pt_1
, mediante atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le
[...] statuizioni con essa adottate per i motivi che di seguito si espongono. In primo luogo, l'appellante riteneva che il primo giudice avesse erroneamente valutato gli accordi sottoscritti prodotti in atti, nonché i documenti di pagamento di somme relativamente ai lavori eseguiti in località Marinella e alla via A. Scarpino n. di Lamezia Terme.
Più in particolare, di doleva a siffatto proposito che, con riferimento al terzo accordo datato 17-2-2005 e avente ad oggetto i lavori della località Marinella, in cui le parti avevano pattuito prezzi a misura, senza l'indicazione dell'ammontare finito, il giudicante si fosse conformato erroneamente alle risultanze della espletata Ctu, senza tenere in debita considerazione la documentazione allegata in giudizio dalle parti, il cui attento esame avrebbe condotto alla corretta determinazione dell'entità dei corrispettivi dovuti circa i lavori eseguiti.
Evidenziava che, a tal fine, il giudice avrebbe potuto fare ricorso ad una semplice operazione aritmetica, aggiungendo alla somma degli acconti versati da esso
, ossia €uro 27.000,00, l'importo di €uro 2.000,00 a titolo di saldo Parte_1 residuo indicato in atti dallo stesso per un totale dovuto, dunque, di non CP_1 superiore alla somma di €uro 29.000,00.
Con riferimento, invece, ai lavori eseguiti in Via Scarpino, il deduceva che Pt_1 il primo giudice aveva errato nella determinazione del quantum in €uro 24.752,28, detraendo dallo stesso la somma di €uro 12.115,00, anziché di €uro 13.115,00.
Rilevava, da ultimo, parte appellante l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nella pronuncia gravata in ordine alla questione da lui sollevata in merito al proprio difetto di legittimazione passiva circa i lavori commissionati dal figlio,
, al piano terra del suo immobile, sito alla Via Scarpino n. 8., CP_2 evidenziando al riguardo come al contrario si sarebbe dovuto qualificare il CP_2
come suo condebitore, avendo lo stesso commissionato lavori nel proprio
[...] esclusivo interesse, oltre che ritenere in conclusione l'avvenuta corresponsione da parte sua per gli stessi direttamente alla controparte una somma complessiva pari ad
€uro 44.115,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 7-7-2017, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame, di cui eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., e contestava comunque la fondatezza nel merito, sulla base dell'assunto, posta la condivisibilità della statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l'insussistenza di contestazioni circa l'an della pretesa creditoria, della correttezza dell'ammontare dei lavori eseguiti e del relativo importo determinato da parte della Ctu disposta dalla medesima autorità giudicante, considerata la discrepanza ravvisabile tra le avverse posizioni, chiedendone, pertanto, il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Per converso, l'appellato , malgrado ritualmente evocato in giudizio, CP_2 non si costituiva restando contumace.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate dalle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo come da provvedimenti in atti, in esito all'udienza collegiale del 9-7-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata da parte appellata, posto che, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. Civili n. 27199 del 16-
11-2017; Cass. Civ. n. 10409 dell'1-6-2020) i motivi di appello proposti dall'appellante meritano approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartaria, con il D.Lgs. n. 149 del 2022, che
“all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
La previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dal e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto superata, Controparte_1 laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348 ter c.p.c..
Quanto al merito, il proposto appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dal Parte_1
a sostegno del gravame avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della pretesa erroneità delle valutazioni in essa espresse in ordine al contenuto degli accordi sottoscritti dalle parti in causa e dei documenti di pagamento prodotti in atti relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla controparte su suo incarico presso l'immobile sito in località Marinella di Lamezia Terme.
Ha dedotto sotto lo specifico aspetto in disamina parte appellante come, laddove a fronte degli atti relativi alla contabilità finale dei lavori edili in questione redatti dal il 22-8-2005, già attore in prime cure, e sulla scorta dei quali Controparte_3 quest'ultimo aveva agito in giudizio per fare valere nei suoi confronti la pretesa creditoria afferente al pagamento di un saldo residuo per le opere realizzate ancora dovuto, egli aveva per converso esibito gli accordi di diverso contenuto da lui originariamente sottoscritti con l'appaltatore precitato il 17 febbraio 2005 e l'8-3-
2005 in merito alle pattuizioni relative ai lavori commissionati e al prezzo da corrispondere, un più corretto apprezzamento delle emergenze documentali suindicate, in uno a quelle comprovanti i versamenti da lui effettuati in acconto nel corso del rapporto in favore della controparte, avrebbe dovuto condurre, in esito all'accertamento della entità e natura del lavori realizzati dalla ditta edile del e dell'ammontare del corrispettivo al medesimo spettante, alla CP_1 determinazione della somma residua dovuta a titolo di saldo in misura non superiore a €uro 2.000,00.
A parere del Collegio giudicante, la prospettazione dell'appellante sul punto non può essere condivisa, atteso che la pronuncia gravata risulta nella parte investita dalla proposta impugnazione saldamente ancorata al complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti di causa, oltre che frutto di un apprezzamento esaustivo e pienamente aderente al portato degli stessi.
Deve osservarsi a tal proposito, infatti, come il giudice di prime cure, nel procedere alla determinazione del quantum debeatur con riguardo al rapporto intercorso tra le parti in causa, abbia innanzi tutto correttamente accertato come spettante all'odierno appellato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori interni e di rifacimento della scala esterna commissionatigli dal relativamente Parte_1 all'immobile di località Marinella la somma di €uro 16.000,00 oltre iva, perfettamente corrispondente all'importo indicato sia nel preventivo sottoscritto da entrambi i predetti l'8-3-2005, che nella contabilità finale redatta in data 22-8-2005 dal solo CP_1
Per quel che afferisce, inoltre, alle restanti opere di ristrutturazione del fabbricato in questione per come in origine enumerate nel preventivo sottoscritto dalle parti in data 17-2-2005 versato in atti, recante la sola menzione dei prezzi unitari pattuiti per ciascuna tipologia di lavorazione, e successivamente contabilizzate in via unilaterale dalla ditta appaltatrice il 22-8-2005 con riferimento alle quantità dei lavori poi effettivamente realizzati, per un importo finale da questa indicato come dovuto pari da €uro 15.000,00 oltre iva, deve ritenersi, al contrario di quanto non condivisibilmente sostenuto in argomento con il proposto appello, che in maniera del tutto corretta il giudice di primo grado, a fronte dei non univoci elementi di valutazione ricavabili dai contenuti non del tutto sovrapponibili dei documenti sopra richiamati, abbia recepito ai fini accertativi in esame gli esiti della disposta Ctu in tema, attraverso cui si è pervenuti ad individuare il corrispettivo dovuto per gli specifici lavori in discussione, mediante l'applicazione delle previsioni del prezzario regionale vigente all'epoca degli stessi, in ragione di un importo di complessivi €uro
14.625,47.
Ne discende, pertanto, che, alla stregua dei dati probatori sopra delineati e della corretta metodologia di calcolo impiegata dall'ausiliario del Giudice in sede di espletata indagine, non vi sia spazio alcuno per il ricorso ad alternative modalità di ricostruzione dell'ammontare complessivo dei lavori edili da remunerare nei termini invocati da parte appellante, laddove la questione circa la tenutezza dell'appellante, ai fini della determinazione del saldo finale dei lavori ancora dovuto siccome costituente oggetto della pretesa giudiziale azionata nei suoi confronti dal al pagamento (oltre ai 16.000,00 €uro sopra citati) dell'accertata CP_1 somma di €uro 14.625,47, quale peraltro risultata di ammontare inferiore rispetto a quella contabilizzata in atti a suo carico da quest'ultimo, può dirsi pacifica ed incontestata in giudizio, non avendo il committente predetto giammai contestato né la effettiva realizzazione delle opere suddette, né l'avvenuta esecuzione di esse a perfetta regola d'arte.
Del pari meritevole di essere disatteso è, poi, l'ulteriore complesso di rilievi di erroneità addotti in maniera analoga da parte appellante anche avverso le valutazioni contenute nella pronuncia gravata con riferimento al tenore degli accordi sottoscritti dalle parti in causa e dei documenti di pagamento prodotti in atti relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta di costruzioni del su suo Controparte_1 incarico presso il diverso fabbricato sito in Via A. Scarpino n. 8 di Lamezia Terme.
Laddove, infatti, alla produzione perfezionata a corredo dell'atto di citazione di primo grado dall'allora attore a sostegno della domanda Controparte_1 giudiziale intentata nei confronti dell'attuale appellante, in merito a tre distinti atti di contabilità finale dal medesimo redatti in data 23-5-2006 e contenenti l'elencazione dei lavori realizzati, rispettivamente, “per ”, di quelli “esterni per i Parte_1 fratelli” e, infine, di quelli “per ”, con indicazione del calcolo del CP_2 corrispettivo dovuto per ciascuna delle categorie di lavorazioni eseguite e quantificato in un totale pari a complessivi €uro 28.414,50, non ha fatto alcun riscontro da parte del se non l'esibizione di un preventivo per lavori Parte_1 da eseguirsi presso lo stesso immobile sottoscritto inter partes il 17-10-2005 per un importo non superiore ad €uro 8.317,00 più iva , può senz'altro ritenersi che l'apprezzamento effettuato da parte del giudice di prime cure in merito alle risultanze ricavabili dai documenti appena richiamati nei termini di cui in sentenza sia coerente e, come tale, immune da censure.
Ed invero, la discrasia in ordine all'indicazione dell'ammontare del corrispettivo nella specie dovuto al esistente tra la contabilità finale dei lavori CP_1 predisposta unilateralmente da quest'ultimo e il preventivo in origine concordato tra le parti contrattuali trova all'evidenza ragionevole spiegazione alla luce del fatto che la prima si riferisce pacificamente anche all'esecuzione di lavori diversi ed ulteriori rispetto quelle riportati nel secondo, essendo incontestata tra le parti in causa la circostanza che nella vicenda vennero commissionati in corso d'opera altri lavori oltre a quelli inizialmente previsti, siccome per l'appunto contabilizzati al termine nella loro complessiva e maggiore misura realizzata.
Anche la quantificazione dell'importo degli specifici lavori in questione, siccome effettuata dal primo giudice ancora una volta sulla base del recepimento degli esiti accertativi della espletata Ctu in ragione della complessiva somma di €uro 24.752,28 oltre iva, e, dunque, sempre favorevolmente alla posizione dell'appellante, poichè in misura inferiore a quella di cui alla contabilità finale ex adverso prodotta, si sottrae alle doglianze mosse a mezzo del proposto appello in disamina, in ragione delle medesime considerazioni in precedenza esposte circa la correttezza del ricorso all'approfondimento istruttorio in tal senso disposto a fronte delle connotazioni di non esaustività e risolutività degli elementi probatori aliunde acquisiti, nonché in ordine all'affidabilità del responso reso sul punto dall'ausiliario laddove improntato ad una metodologia di indagine corretta, oltre che immune da vizi logici.
Può dunque affermarsi, al contrario di quanto propugnato dal che Parte_2 anche in sede di accertamento dell'ammontare delle somme versate in acconto nel corso del rapporto di appalto dal al , ai fini Parte_1 Controparte_1 della determinazione finale della residua somma a saldo ancora dovuta a tale titolo dal primo in favore di quest'ultimo, la decisione di primo grado è da reputarsi corretta, essendo stata basata sul punto sull'effettuato computo delle somme da decurtare in ragione di importi quantificati sempre in misura non inferiore a quelli di cui è risultata comprovata (€uro 25.000,00 per i lavori di località Marinella, a fronte peraltro della maggior somma detratta a tale titolo dal primo giudice di €uro
26.000,00, e €uro 14.115,00 per i lavori di Via Scarpino) la corresponsione in favore dell'avente diritto alla stregua della documentazione acquisita agli atti di causa, costituita dagli assegni bancari esibiti in fotocopia e dalle ricevute rilasciate per di pagamenti effettuati in contanti.
A non dissimili statuizioni di rigetto, infine, deve pervenirsi in ordine ai motivi di appello a mezzo dei quali la decisione di primo grado è stata censurata anche per errronea e illogica valutazione della questione sollevata dall'allora convenuto e odierno appellante circa il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento proposta nei suoi confronti relativamente al corrispettivo dovuto con riferimento a quella porzione di lavori edili realizzati presso il locale posto al piano terra dell'immobile sito in Via Scarpino n. 8 di Lamezia Terme, per come quantificato dal Ctu nella somma di €uro 6.113,31, che, a suo dire, si sarebbero dovuti ritenere sulla base delle emergenze in atti essere stati commissionati dal figlio nel suo esclusivo interesse, esercitando costui all'interno di esso CP_2
l'attività di parrucchiere, e di cui pertanto egli non poteva essere chiamato a rispondere.
Ed invero, è sufficiente osservare di contro come l'assunto sostenuto in argomento nel proposto gravame muova dal presupposto rimasto del tutto indimostrato in esito al giudizio che nella vicenda di causa l'incarico per la esecuzione degli specifici lavori in discussione fosse stato affidato al titolare della ditta costruttrice in maniera diretta e personalmente dal , laddove invece si ricava dagli atti che CP_2
l'unico soggetto con il quale il ebbe a relazionarsi durante Controparte_1
l'intero corso del rapporto contrattuale fu il , il quale peraltro era Parte_1 anche il proprietario esclusivo dello stabile presso cui era allocato l'immobile adibito dal di lui figlio per lo svolgimento della sua attività.
In tal senso, nessuna valida e conducente indicazione in direzione valutativa contraria può fondatamente trarsi dalla nota contabile del 23-5-2006 a firma del contenente l'elencazione relativa a “lavori X ”, atteso che CP_1 CP_2 detta contabilità finale risulta indirizzata, non diversarmente da quanto riscontrabile anche con riguardo a quelle relative a tutti gli altri lavori e versate in atti, al Pt_1
e testualmente riferita nell'oggetto “ai lavori eseguiti presso Vs fabb.to sito
[...] in Via Armando Scarpino n. 08, nel Comune di Lamezia Terme.”.
Con riguardo, inoltre, al richiamo all'assegno bancario dell'importo di €uro 2.000,00 che risulta emesso dal all'ordine di tale CP_2 Persona_2 prodotto in atti, occorre rilevare come lo stesso nelle dichiarazioni Parte_1 rese in sede di interrogatorio formale nel corso della istruttoria espletata in primo grado in merito ai pagamenti effettuati per le causali in atti, abbia affermato come il titolo in questione fosse stato inizialmente dato dal figlio a lui, che, quindi, dopo averlo intestato al citato, lo aveva a sua volta consegnato a quest'ultimo. CP_1
Quanto appena evidenziato, infatti, funge semmai da riprova della esistenza di un accordo interno tra i predetti congiunti che fosse anche il figlio a concorrere CP_2 agli oneri economici connessi al costo della ristrutturazione del locale da lui utilizzato, restando per converso sempre il padre nell'ambito dei rapporti intrattenuti con l'impresa di costruzioni in virtù della stipulazione del contratto di appalto per cui è causa l'unico soggetto tenuto ad adempiere gli obblighi con questo assunti nei confronti della suddetta.
Sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, dunque, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , con atto di citazione ritualmente notificato, avverso
[...] CP_2 la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 10-2-2017 n. 204, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 576 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fasano in virtù di procura Parte_1
a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Falerna, Via Diego Menniti, 2;
appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Famularo in virtù Controparte_1 di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Citriniti, presso lo studio dell'Avv.
Luigi Pallone;
- appellato e
- ; CP_2
- appellato contumace sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza ed in accoglimento dello spiegato appello, così provvedere:
1)riformare totalmente la sentenza impugnata con il presente gravame e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea formulata in primo grado;
2) porre definitivamente a carico di controparte le spese di CTU di primo grado;
3) con vittoria di spese e competenze di lite in entrambi gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. - Per l'appellato : Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione e/o domanda e/o istanza avversaria, così provvedere:
1)in via preliminare, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità del proposto gravame, stante la non ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso;
2) in via subordinata e nel merito:
-rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da e ciò per le deduzioni, eccezioni ed argomentazioni svolte nella Parte_1 narrativa che precede;
-confermare, per l'effetto, la sentenza di primo grado oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
-in via ulteriormente subordinata ed in accoglimento della riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare che il convenuto
( ) ed il terzo chiamato ( ) sono tenuti, in solido tra Parte_1 CP_2 loro o pro quota, a pagare in favore dell'attore la somma Controparte_1 capitale complessiva di €uro 15.585,00 o quella somma, maggiore o minore, che sia risultata provata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, se ed in quanto previsti per legge, dal dovuto sino al saldo effettivo;
-in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario spese generali, oltre iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme al fine di ottenere Parte_1 la condanna del medesimo al pagamento della somma complessiva di €uro 15.585,00
o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia o conforme ad equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino al saldo effettivo.
A fondamento della domanda l'attore deduceva:
- di aver eseguito, nell'interesse e per conto del , lavori di Parte_1 costruzione e di manutenzione straordinaria su due distinti fabbricati siti in Lamezia
Terme, rispettivamente in località Marinella e in via Armando Scarpino n. 8;
- che per l'esecuzione dei medesimi era stato pattuito un corrispettivo di €uro
59.700,00; - che, non avendo parte convenuta saldato interamente il corrispettivo de quo, risultava a carico della medesima un debito ammontante ad €uro 15.585,00 oltre iva.
Si costituiva come da comparsa di risposta in atti , deducendo Parte_1
l'infondatezza della domanda attorea, e chiedendone il rigetto.
Precisava parte convenuta che:
- le somme pattuite per l'esecuzione dei lavori commissionati dall'attore erano state interamente versate;
- che gli accordi contrattuali stipulati tra le parti risultavano difformi dalle note contabili prodotte dal nel corso del giudizio;
CP_1
- che, in corso d'opera, aveva commissionato ulteriori lavori all'attore nell'immobile sito in via Armando Scarpino, per i quali non era stato pattuito alcun corrispettivo, e che anche suo figlio, , aveva dato incarico al di eseguire CP_2 CP_1 alcuni lavori presso la propria attività commerciale, provvedendo al loro saldo.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, autorizzata parte attrice a chiamare in causa (rimasto contumace), concessi i termini ex art. 183, CP_2 comma 6. n. 2., c.p.c., e provvedutosi come da ordinanza in atti in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle parti, nel prosieguo, la causa veniva istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica con la nomina del Dott. Persona_1
, al quale era conferito l'incarico di rispondere al seguente quesito:
[...]
“Tenuto conto dei prezzi concordati dalle parti nei documenti allegati, nonché dei lavori eseguiti, quantifichi il CTU quale sia il corrispettivo dei suddetti lavori realmente effettuati, facendo riferimento, ove l'indicazione dei documenti dovesse risultare insufficiente, ai prezzi di mercato vigenti all'epoca dei lavori.”
All'esito, dunque, del deposito agli atti della relazione peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulla base delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Con sentenza depositata in data 10-2-2017 n. 204, il Tribunale Civile di Lamezia
Terme, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda attorea, condannava parte convenuta al pagamento in favore di della Controparte_1 somma pari ad €uro 15.262,75 oltre iva come per legge e interessi al tasso legale, e delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della espletata Ctu.
Avverso la suddetta pronuncia, previa richiesta della sospensione della sua esecutività, interponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello Pt_1
, mediante atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le
[...] statuizioni con essa adottate per i motivi che di seguito si espongono. In primo luogo, l'appellante riteneva che il primo giudice avesse erroneamente valutato gli accordi sottoscritti prodotti in atti, nonché i documenti di pagamento di somme relativamente ai lavori eseguiti in località Marinella e alla via A. Scarpino n. di Lamezia Terme.
Più in particolare, di doleva a siffatto proposito che, con riferimento al terzo accordo datato 17-2-2005 e avente ad oggetto i lavori della località Marinella, in cui le parti avevano pattuito prezzi a misura, senza l'indicazione dell'ammontare finito, il giudicante si fosse conformato erroneamente alle risultanze della espletata Ctu, senza tenere in debita considerazione la documentazione allegata in giudizio dalle parti, il cui attento esame avrebbe condotto alla corretta determinazione dell'entità dei corrispettivi dovuti circa i lavori eseguiti.
Evidenziava che, a tal fine, il giudice avrebbe potuto fare ricorso ad una semplice operazione aritmetica, aggiungendo alla somma degli acconti versati da esso
, ossia €uro 27.000,00, l'importo di €uro 2.000,00 a titolo di saldo Parte_1 residuo indicato in atti dallo stesso per un totale dovuto, dunque, di non CP_1 superiore alla somma di €uro 29.000,00.
Con riferimento, invece, ai lavori eseguiti in Via Scarpino, il deduceva che Pt_1 il primo giudice aveva errato nella determinazione del quantum in €uro 24.752,28, detraendo dallo stesso la somma di €uro 12.115,00, anziché di €uro 13.115,00.
Rilevava, da ultimo, parte appellante l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure nella pronuncia gravata in ordine alla questione da lui sollevata in merito al proprio difetto di legittimazione passiva circa i lavori commissionati dal figlio,
, al piano terra del suo immobile, sito alla Via Scarpino n. 8., CP_2 evidenziando al riguardo come al contrario si sarebbe dovuto qualificare il CP_2
come suo condebitore, avendo lo stesso commissionato lavori nel proprio
[...] esclusivo interesse, oltre che ritenere in conclusione l'avvenuta corresponsione da parte sua per gli stessi direttamente alla controparte una somma complessiva pari ad
€uro 44.115,00.
Con comparsa di risposta depositata in data 7-7-2017, si costituiva in giudizio per resistere all'avverso gravame, di cui eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., e contestava comunque la fondatezza nel merito, sulla base dell'assunto, posta la condivisibilità della statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l'insussistenza di contestazioni circa l'an della pretesa creditoria, della correttezza dell'ammontare dei lavori eseguiti e del relativo importo determinato da parte della Ctu disposta dalla medesima autorità giudicante, considerata la discrepanza ravvisabile tra le avverse posizioni, chiedendone, pertanto, il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Per converso, l'appellato , malgrado ritualmente evocato in giudizio, CP_2 non si costituiva restando contumace.
Tenutasi la prima udienza di comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari formulate dalle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, più volte trattenuta la causa in decisione e rimessa sul ruolo come da provvedimenti in atti, in esito all'udienza collegiale del 9-7-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata da parte appellata, posto che, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. Civili n. 27199 del 16-
11-2017; Cass. Civ. n. 10409 dell'1-6-2020) i motivi di appello proposti dall'appellante meritano approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartaria, con il D.Lgs. n. 149 del 2022, che
“all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
La previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dal e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto superata, Controparte_1 laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348 ter c.p.c..
Quanto al merito, il proposto appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, da rigettare.
Di nessun pregio si atteggiano, in primo luogo, i rilievi addotti dal Parte_1
a sostegno del gravame avverso la decisione di primo grado sotto il profilo della pretesa erroneità delle valutazioni in essa espresse in ordine al contenuto degli accordi sottoscritti dalle parti in causa e dei documenti di pagamento prodotti in atti relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla controparte su suo incarico presso l'immobile sito in località Marinella di Lamezia Terme.
Ha dedotto sotto lo specifico aspetto in disamina parte appellante come, laddove a fronte degli atti relativi alla contabilità finale dei lavori edili in questione redatti dal il 22-8-2005, già attore in prime cure, e sulla scorta dei quali Controparte_3 quest'ultimo aveva agito in giudizio per fare valere nei suoi confronti la pretesa creditoria afferente al pagamento di un saldo residuo per le opere realizzate ancora dovuto, egli aveva per converso esibito gli accordi di diverso contenuto da lui originariamente sottoscritti con l'appaltatore precitato il 17 febbraio 2005 e l'8-3-
2005 in merito alle pattuizioni relative ai lavori commissionati e al prezzo da corrispondere, un più corretto apprezzamento delle emergenze documentali suindicate, in uno a quelle comprovanti i versamenti da lui effettuati in acconto nel corso del rapporto in favore della controparte, avrebbe dovuto condurre, in esito all'accertamento della entità e natura del lavori realizzati dalla ditta edile del e dell'ammontare del corrispettivo al medesimo spettante, alla CP_1 determinazione della somma residua dovuta a titolo di saldo in misura non superiore a €uro 2.000,00.
A parere del Collegio giudicante, la prospettazione dell'appellante sul punto non può essere condivisa, atteso che la pronuncia gravata risulta nella parte investita dalla proposta impugnazione saldamente ancorata al complesso degli elementi probatori acquisiti agli atti di causa, oltre che frutto di un apprezzamento esaustivo e pienamente aderente al portato degli stessi.
Deve osservarsi a tal proposito, infatti, come il giudice di prime cure, nel procedere alla determinazione del quantum debeatur con riguardo al rapporto intercorso tra le parti in causa, abbia innanzi tutto correttamente accertato come spettante all'odierno appellato a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori interni e di rifacimento della scala esterna commissionatigli dal relativamente Parte_1 all'immobile di località Marinella la somma di €uro 16.000,00 oltre iva, perfettamente corrispondente all'importo indicato sia nel preventivo sottoscritto da entrambi i predetti l'8-3-2005, che nella contabilità finale redatta in data 22-8-2005 dal solo CP_1
Per quel che afferisce, inoltre, alle restanti opere di ristrutturazione del fabbricato in questione per come in origine enumerate nel preventivo sottoscritto dalle parti in data 17-2-2005 versato in atti, recante la sola menzione dei prezzi unitari pattuiti per ciascuna tipologia di lavorazione, e successivamente contabilizzate in via unilaterale dalla ditta appaltatrice il 22-8-2005 con riferimento alle quantità dei lavori poi effettivamente realizzati, per un importo finale da questa indicato come dovuto pari da €uro 15.000,00 oltre iva, deve ritenersi, al contrario di quanto non condivisibilmente sostenuto in argomento con il proposto appello, che in maniera del tutto corretta il giudice di primo grado, a fronte dei non univoci elementi di valutazione ricavabili dai contenuti non del tutto sovrapponibili dei documenti sopra richiamati, abbia recepito ai fini accertativi in esame gli esiti della disposta Ctu in tema, attraverso cui si è pervenuti ad individuare il corrispettivo dovuto per gli specifici lavori in discussione, mediante l'applicazione delle previsioni del prezzario regionale vigente all'epoca degli stessi, in ragione di un importo di complessivi €uro
14.625,47.
Ne discende, pertanto, che, alla stregua dei dati probatori sopra delineati e della corretta metodologia di calcolo impiegata dall'ausiliario del Giudice in sede di espletata indagine, non vi sia spazio alcuno per il ricorso ad alternative modalità di ricostruzione dell'ammontare complessivo dei lavori edili da remunerare nei termini invocati da parte appellante, laddove la questione circa la tenutezza dell'appellante, ai fini della determinazione del saldo finale dei lavori ancora dovuto siccome costituente oggetto della pretesa giudiziale azionata nei suoi confronti dal al pagamento (oltre ai 16.000,00 €uro sopra citati) dell'accertata CP_1 somma di €uro 14.625,47, quale peraltro risultata di ammontare inferiore rispetto a quella contabilizzata in atti a suo carico da quest'ultimo, può dirsi pacifica ed incontestata in giudizio, non avendo il committente predetto giammai contestato né la effettiva realizzazione delle opere suddette, né l'avvenuta esecuzione di esse a perfetta regola d'arte.
Del pari meritevole di essere disatteso è, poi, l'ulteriore complesso di rilievi di erroneità addotti in maniera analoga da parte appellante anche avverso le valutazioni contenute nella pronuncia gravata con riferimento al tenore degli accordi sottoscritti dalle parti in causa e dei documenti di pagamento prodotti in atti relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta di costruzioni del su suo Controparte_1 incarico presso il diverso fabbricato sito in Via A. Scarpino n. 8 di Lamezia Terme.
Laddove, infatti, alla produzione perfezionata a corredo dell'atto di citazione di primo grado dall'allora attore a sostegno della domanda Controparte_1 giudiziale intentata nei confronti dell'attuale appellante, in merito a tre distinti atti di contabilità finale dal medesimo redatti in data 23-5-2006 e contenenti l'elencazione dei lavori realizzati, rispettivamente, “per ”, di quelli “esterni per i Parte_1 fratelli” e, infine, di quelli “per ”, con indicazione del calcolo del CP_2 corrispettivo dovuto per ciascuna delle categorie di lavorazioni eseguite e quantificato in un totale pari a complessivi €uro 28.414,50, non ha fatto alcun riscontro da parte del se non l'esibizione di un preventivo per lavori Parte_1 da eseguirsi presso lo stesso immobile sottoscritto inter partes il 17-10-2005 per un importo non superiore ad €uro 8.317,00 più iva , può senz'altro ritenersi che l'apprezzamento effettuato da parte del giudice di prime cure in merito alle risultanze ricavabili dai documenti appena richiamati nei termini di cui in sentenza sia coerente e, come tale, immune da censure.
Ed invero, la discrasia in ordine all'indicazione dell'ammontare del corrispettivo nella specie dovuto al esistente tra la contabilità finale dei lavori CP_1 predisposta unilateralmente da quest'ultimo e il preventivo in origine concordato tra le parti contrattuali trova all'evidenza ragionevole spiegazione alla luce del fatto che la prima si riferisce pacificamente anche all'esecuzione di lavori diversi ed ulteriori rispetto quelle riportati nel secondo, essendo incontestata tra le parti in causa la circostanza che nella vicenda vennero commissionati in corso d'opera altri lavori oltre a quelli inizialmente previsti, siccome per l'appunto contabilizzati al termine nella loro complessiva e maggiore misura realizzata.
Anche la quantificazione dell'importo degli specifici lavori in questione, siccome effettuata dal primo giudice ancora una volta sulla base del recepimento degli esiti accertativi della espletata Ctu in ragione della complessiva somma di €uro 24.752,28 oltre iva, e, dunque, sempre favorevolmente alla posizione dell'appellante, poichè in misura inferiore a quella di cui alla contabilità finale ex adverso prodotta, si sottrae alle doglianze mosse a mezzo del proposto appello in disamina, in ragione delle medesime considerazioni in precedenza esposte circa la correttezza del ricorso all'approfondimento istruttorio in tal senso disposto a fronte delle connotazioni di non esaustività e risolutività degli elementi probatori aliunde acquisiti, nonché in ordine all'affidabilità del responso reso sul punto dall'ausiliario laddove improntato ad una metodologia di indagine corretta, oltre che immune da vizi logici.
Può dunque affermarsi, al contrario di quanto propugnato dal che Parte_2 anche in sede di accertamento dell'ammontare delle somme versate in acconto nel corso del rapporto di appalto dal al , ai fini Parte_1 Controparte_1 della determinazione finale della residua somma a saldo ancora dovuta a tale titolo dal primo in favore di quest'ultimo, la decisione di primo grado è da reputarsi corretta, essendo stata basata sul punto sull'effettuato computo delle somme da decurtare in ragione di importi quantificati sempre in misura non inferiore a quelli di cui è risultata comprovata (€uro 25.000,00 per i lavori di località Marinella, a fronte peraltro della maggior somma detratta a tale titolo dal primo giudice di €uro
26.000,00, e €uro 14.115,00 per i lavori di Via Scarpino) la corresponsione in favore dell'avente diritto alla stregua della documentazione acquisita agli atti di causa, costituita dagli assegni bancari esibiti in fotocopia e dalle ricevute rilasciate per di pagamenti effettuati in contanti.
A non dissimili statuizioni di rigetto, infine, deve pervenirsi in ordine ai motivi di appello a mezzo dei quali la decisione di primo grado è stata censurata anche per errronea e illogica valutazione della questione sollevata dall'allora convenuto e odierno appellante circa il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento proposta nei suoi confronti relativamente al corrispettivo dovuto con riferimento a quella porzione di lavori edili realizzati presso il locale posto al piano terra dell'immobile sito in Via Scarpino n. 8 di Lamezia Terme, per come quantificato dal Ctu nella somma di €uro 6.113,31, che, a suo dire, si sarebbero dovuti ritenere sulla base delle emergenze in atti essere stati commissionati dal figlio nel suo esclusivo interesse, esercitando costui all'interno di esso CP_2
l'attività di parrucchiere, e di cui pertanto egli non poteva essere chiamato a rispondere.
Ed invero, è sufficiente osservare di contro come l'assunto sostenuto in argomento nel proposto gravame muova dal presupposto rimasto del tutto indimostrato in esito al giudizio che nella vicenda di causa l'incarico per la esecuzione degli specifici lavori in discussione fosse stato affidato al titolare della ditta costruttrice in maniera diretta e personalmente dal , laddove invece si ricava dagli atti che CP_2
l'unico soggetto con il quale il ebbe a relazionarsi durante Controparte_1
l'intero corso del rapporto contrattuale fu il , il quale peraltro era Parte_1 anche il proprietario esclusivo dello stabile presso cui era allocato l'immobile adibito dal di lui figlio per lo svolgimento della sua attività.
In tal senso, nessuna valida e conducente indicazione in direzione valutativa contraria può fondatamente trarsi dalla nota contabile del 23-5-2006 a firma del contenente l'elencazione relativa a “lavori X ”, atteso che CP_1 CP_2 detta contabilità finale risulta indirizzata, non diversarmente da quanto riscontrabile anche con riguardo a quelle relative a tutti gli altri lavori e versate in atti, al Pt_1
e testualmente riferita nell'oggetto “ai lavori eseguiti presso Vs fabb.to sito
[...] in Via Armando Scarpino n. 08, nel Comune di Lamezia Terme.”.
Con riguardo, inoltre, al richiamo all'assegno bancario dell'importo di €uro 2.000,00 che risulta emesso dal all'ordine di tale CP_2 Persona_2 prodotto in atti, occorre rilevare come lo stesso nelle dichiarazioni Parte_1 rese in sede di interrogatorio formale nel corso della istruttoria espletata in primo grado in merito ai pagamenti effettuati per le causali in atti, abbia affermato come il titolo in questione fosse stato inizialmente dato dal figlio a lui, che, quindi, dopo averlo intestato al citato, lo aveva a sua volta consegnato a quest'ultimo. CP_1
Quanto appena evidenziato, infatti, funge semmai da riprova della esistenza di un accordo interno tra i predetti congiunti che fosse anche il figlio a concorrere CP_2 agli oneri economici connessi al costo della ristrutturazione del locale da lui utilizzato, restando per converso sempre il padre nell'ambito dei rapporti intrattenuti con l'impresa di costruzioni in virtù della stipulazione del contratto di appalto per cui è causa l'unico soggetto tenuto ad adempiere gli obblighi con questo assunti nei confronti della suddetta.
Sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, dunque, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellato costituito delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e di , con atto di citazione ritualmente notificato, avverso
[...] CP_2 la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 10-2-2017 n. 204, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)