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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8861/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INCELLI Controparte_1 C.F._1 DANIELA, con elezione di domicilio in VIA MOLA VECCHIA 2/A, FROSINONE, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.LUCA PELUSO e Controparte_2 TOMMASO MARANO con elezione di domicilio in VIA MICHELE PIRONTI 28, AVELLINO;
RESISTENTE e con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI e CP_3 PAOLO EUGENIO PEDA', con elezione di domicilio in VIA PO 25/B, ROMA;
RESISTENTE OGGETTO: indennità trasferta+altro CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12-4-2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato dal 20-9-2021 al 31-12-2021 alle dipendenze della società presso la sede operativa della società utilizzatrice con qualifica di Controparte_2 CP_3 operaio ed inquadramento nel livello C3 del ccnl metalmeccanica industria, lamentava che non gli erano stati corrisposti l'indennità di trasferta ed il rimborso spese e pasto ex art. 7 del ccnl , nonostante la distanza dal luogo di propria residenza e l'impossibilità di fare rientro alla residenza durante la pausa del pranzo. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento datoriale, la condanna, in via solidale , delle società convenute al pagamento, per le causali predette della somma di € 15.015,87, compressive anche del ricalcolo ai fini del tfr e degli accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano le società convenute che, con varie argomentazioni, contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
***** La domanda non risulta fondata e va, pertanto integralmente rigettata. In fatto, è documentato che il lavoratore, residente in [...], è stato assunto dalla CP_4 [...]
, avente sede a Napoli;
che, tuttavia, l'assunzione è stata effettuata Controparte_5 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in Presenzano (Caserta) e si è svolta unicamente a Presenzano, per l'esecuzione del contratto di somministrazione in favore della società utilizzatrice
CP_3 L'istante invoca a sostegno della pretesa la previsione di cui all'art. 7 del ccnl metalmeccanica industria, applicato al contratto di lavoro. La norma prevede: «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Il rimborso per il pasto è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica Per_1 della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si darà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”. (…) Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall'azienda, saranno dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione….”. Dall'esame della disposizione richiamata è evidente che l'erogazione di tutti i trattamenti ivi previsti presuppone che il lavoratore sia comandato a lavorare in trasferta. Giova, ai fini della soluzione della controversia, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v., ex multis Cass. n. 14380 del 08/07/2020) che ha affermato, in relazione a fattispecie analoga, che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Ancor più chiaramente (cfr. Cass., n. 19236 del 14/09/07; Cass. n. 8004 del 14/08/1998) la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli. Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché il ricorrente non ha eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro.
2 Non si è verificata dunque una trasferta del lavoratore da Anagni a Presenzano in quanto egli ha, piuttosto, lavorato sempre e solo a Presenzano, cioè nella stessa sede di lavoro per la quale è stato assunto. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore fossero diverse da quelle in cui si è svolta l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico. Ad analoghe conclusioni si perviene anche in relazione al rimborso pasti. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. n. 22985 del 21/10/2020; Cass. n. 5547 del 01/03/2021). In tale senso, invero, le norme primarie (art. 3, co. 1, L. 334/1997 e art. 2, co. 11, L. 550/1995) si limitano, infatti, a rinviare, per le regole di attribuzione dei buoni pasto, ad appositi accordi collettivi. Nella specie la contrattazione collettiva lo prevede solo per l'ipotesi della trasferta, anche indipendentemente dalla distanza kilometrica, ma pur sempre laddove non ci sia coincidenza tra la sede di lavoro e quella di prestazione dell'attività lavorativa. E il d.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), all'articolo 8, si limita ad affermare il diritto del lavoratore a beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, senza nulla dire in merito ai costi dei pasti ovvero circa l'obbligo della mensa aziendale. In mancanza, quindi, dei presupposti della contrattazione collettiva o di altra fonte di normazione primaria, la domanda risulta priva di fondamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 19 rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1300,00 in favore di ciascuna parte convenuta, comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa. Così deciso in data 18/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 8861/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INCELLI Controparte_1 C.F._1 DANIELA, con elezione di domicilio in VIA MOLA VECCHIA 2/A, FROSINONE, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.LUCA PELUSO e Controparte_2 TOMMASO MARANO con elezione di domicilio in VIA MICHELE PIRONTI 28, AVELLINO;
RESISTENTE e con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PESSI, RAFFAELE FABOZZI e CP_3 PAOLO EUGENIO PEDA', con elezione di domicilio in VIA PO 25/B, ROMA;
RESISTENTE OGGETTO: indennità trasferta+altro CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12-4-2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato dal 20-9-2021 al 31-12-2021 alle dipendenze della società presso la sede operativa della società utilizzatrice con qualifica di Controparte_2 CP_3 operaio ed inquadramento nel livello C3 del ccnl metalmeccanica industria, lamentava che non gli erano stati corrisposti l'indennità di trasferta ed il rimborso spese e pasto ex art. 7 del ccnl , nonostante la distanza dal luogo di propria residenza e l'impossibilità di fare rientro alla residenza durante la pausa del pranzo. Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento datoriale, la condanna, in via solidale , delle società convenute al pagamento, per le causali predette della somma di € 15.015,87, compressive anche del ricalcolo ai fini del tfr e degli accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano le società convenute che, con varie argomentazioni, contestavano la fondatezza della domanda di cui chiedevano il rigetto.
***** La domanda non risulta fondata e va, pertanto integralmente rigettata. In fatto, è documentato che il lavoratore, residente in [...], è stato assunto dalla CP_4 [...]
, avente sede a Napoli;
che, tuttavia, l'assunzione è stata effettuata Controparte_5 per lo svolgimento dell'attività lavorativa in Presenzano (Caserta) e si è svolta unicamente a Presenzano, per l'esecuzione del contratto di somministrazione in favore della società utilizzatrice
CP_3 L'istante invoca a sostegno della pretesa la previsione di cui all'art. 7 del ccnl metalmeccanica industria, applicato al contratto di lavoro. La norma prevede: «A) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro. Spetterà il rimborso delle spese relative ai pasti e pernottamento secondo le regole che seguono: a) il rimborso del pasto meridiano è dovuto quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito;
b) il rimborso del pasto serale è dovuto al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) il rimborso delle spese di pernottamento è dovuto al lavoratore che, per ragioni di servizio usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22. Tale rimborso non sarà erogato nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento. Il rimborso per il pasto è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica Per_1 della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Non si darà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi a disposizione dall'azienda quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”. (…) Le spese effettive di viaggio, corrispondenti ai mezzi di trasporto forniti o autorizzati dall'azienda, saranno dalle stesse anticipate. Saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese vive necessarie per l'espletamento della trasferta ed il saldo verrà effettuato unitamente alla corresponsione della retribuzione….”. Dall'esame della disposizione richiamata è evidente che l'erogazione di tutti i trattamenti ivi previsti presuppone che il lavoratore sia comandato a lavorare in trasferta. Giova, ai fini della soluzione della controversia, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v., ex multis Cass. n. 14380 del 08/07/2020) che ha affermato, in relazione a fattispecie analoga, che la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. Ancor più chiaramente (cfr. Cass., n. 19236 del 14/09/07; Cass. n. 8004 del 14/08/1998) la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli. Nella specie, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché il ricorrente non ha eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è tra sede lavorativa e luogo di espletamento del lavoro.
2 Non si è verificata dunque una trasferta del lavoratore da Anagni a Presenzano in quanto egli ha, piuttosto, lavorato sempre e solo a Presenzano, cioè nella stessa sede di lavoro per la quale è stato assunto. Né possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore fossero diverse da quelle in cui si è svolta l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico. Ad analoghe conclusioni si perviene anche in relazione al rimborso pasti. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. n. 22985 del 21/10/2020; Cass. n. 5547 del 01/03/2021). In tale senso, invero, le norme primarie (art. 3, co. 1, L. 334/1997 e art. 2, co. 11, L. 550/1995) si limitano, infatti, a rinviare, per le regole di attribuzione dei buoni pasto, ad appositi accordi collettivi. Nella specie la contrattazione collettiva lo prevede solo per l'ipotesi della trasferta, anche indipendentemente dalla distanza kilometrica, ma pur sempre laddove non ci sia coincidenza tra la sede di lavoro e quella di prestazione dell'attività lavorativa. E il d.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), all'articolo 8, si limita ad affermare il diritto del lavoratore a beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, senza nulla dire in merito ai costi dei pasti ovvero circa l'obbligo della mensa aziendale. In mancanza, quindi, dei presupposti della contrattazione collettiva o di altra fonte di normazione primaria, la domanda risulta priva di fondamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. Non sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 19 rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1300,00 in favore di ciascuna parte convenuta, comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa. Così deciso in data 18/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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