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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/11/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 485/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
IT Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Paolo Dall'Ara (C.F. ) e dell'Avv. Alessia Marcato C.F._2
(C.F. ); C.F._3
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._4
AP ( ); C.F._5
parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale (passaggio atti in data 27/03/2025)
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
appello avverso la Sentenza n.
1934/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata in data 15/11/2024 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della
sentenza del Tribunale di Treviso n. 1934/2024 Sent., pubblicata il 15.11.2024,
notificata il 15.2.2025, nel capo 4) della stessa, con riviviscenza delle condizioni di
separazione consensuale in ordine al mantenimento della prole, sino alla definizione
del giudizio di appello così come confermate con ordinanza ex art. 473 bis.22/1 cpc del
Giudice delegato del Tribunale di Treviso dd. 11.7.2024, sussistendo i gravi e fondati
motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito: in via principale: 1. Riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1934/2024, riducendo l'assegno di mantenimento da 750 euro a 360 euro mensili
complessivi, in conformità con le statuizioni della separazione.
In via subordinata: 2. Rideterminare l'importo dell'assegno in misura più equa e
sostenibile,
tenendo conto delle condizioni reddituali e di salute delle parti e dell'interesse dei figli.
In ogni caso:
3. Dichiarare che l'ex moglie non può mantenere il cognome " " e Pt_1
deve
riprendere il cognome da nubile.
Con vittoria di spese di lite.”
Per parte appellata
“IN VIA PRELIMINARE: ci si oppone alla sospensione dell'esecutività e della
esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi di cui
all'art. 283 c.p.c., e comunque per i motivi sopra esposti.
pag. 2/11 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respinta ogni istanza, eccezione e/o richiesta
dell'appellante confermare la sentenza n. 1934/2024 del Parte_2
Tribunale di Treviso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: confermarsi l'importo dell'assegno di
mantenimento nella misura complessiva di euro 750,00 mensili o in quella che l'Ecc.ma
Corte riterrà opportuna, tenendo conto che grava sull'appellata il mantenimento di tre
figli, tutti studenti, la rata del mutuo ipotecario acceso per l'immobile di Padova e la
restituzione della somma avuto a titolo di prestito infruttifero dal Sig. . Parte_3
IN OGNI CASO: autorizzarsi l'appellata a mantenere il cognome “ ” per i motivi Pt_1
dedotti in narrativa.
Vinte le spese di lite in caso di opposizione.”
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 la sig.ra adiva il CP_1
Tribunale di Treviso per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig.
in Romania il 10/08/2002, chiedendo altresì di confermare Parte_1
l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale e l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, secondo quanto già accordato in sede di separazione, nonché
di porre a carico del padre il versamento di complessivi € 750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli ( , nato il [...]; Persona_1 [...]
, nata il [...] e , nata il [...]), essendo anche i Persona_2 Persona_3
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese pag. 3/11 straordinarie.
2. La parte rimaneva contumace, sicché in via istruttoria Parte_1
veniva richiesto alla Guardia di Finanza la trasmissione di informazioni relative alla condizione economica del convenuto.
3. Con sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11/07/2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
4. Con sentenza definitiva n. 1934/2024 del 15/11/2024, il Tribunale di Treviso in composizione collegiale accoglieva integralmente il ricorso e per l'effetto confermava l'assegnazione alla madre della casa familiare e l'affidamento esclusivo della figlia minore alla medesima e, in modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione
(che prevedevano l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente €120,00 per ciascun figlio), disponeva l'obbligo a carico del padre di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per le spese di lite, richieste dalla ricorrente solo in caso di opposizione.
Il giudizio di secondo grado
5. Con ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza Parte_1
esclusivamente in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli,
chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività del relativo capo di pronuncia.
Con l'unico motivo di gravame ha denunciato l' “erronea valutazione comparativa
delle capacità economiche degli ex coniugi” e la sproporzione dell'onere posto a suo pag. 4/11 carico, in violazione degli artt. 316-bis, co. 1, e 337-ter, co. 4, c.c., argomentando sul punto: - che dalla documentazione in atti risulta che i redditi degli ex coniugi,
diversamente da quanto dedotto nella sentenza appellata, sono assimilabili;
- che l'appellata beneficia della casa coniugale;
- che l'appellata percepisce l'AUU; -che l'appellata non ha prodotto nel giudizio di primo grado gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni né documentazione attestante la titolarità
dei diritti reali sui beni immobili;
- che l'appellata percepirebbe inoltre un canone di locazione per l'immobile acquistato dagli ex coniugi sito in Padova e intestato al figlio maggiore. Quanto alla propria capacità economica, l'impugnante ha dedotto: - di essere impiegato come operaio e di percepire attualmente un reddito mensile di € 1.300 e non più di € 2.000,00, non potendo più svolgere con continuità turni di lavoro intensi o mansioni fisicamente gravose per ragioni di salute, come da referti allegati, riferendo poi di soffrire di patologie croniche e invalidanti;
- di vivere in un trilocale in affitto con canone pari ad € 500,00 mensili;
- di essere onerato di una spesa mensile pari a € 160,00
per finanziamento acceso per la riparazione della propria autovettura.
Ha chiesto infine di ordinare all'appellata di riprendere il proprio cognome da nubile,
non sussistendo i motivi di interesse ex art. 5, terzo comma, l. 898/1970.
6. Si è costituita in giudizio la quale, eccepito il vizio di nullità della CP_1
notifica, avendo l'appellante notificato l'atto di impugnazione alla parte personalmente,
ha insistito per l'integrale conferma della gravata sentenza. Ha rilevato nel merito: - che la busta paga prodotta dall'appellante risale ad aprile 2024, non essendo quindi dedotto l'ammontare delle buste paga più recenti;
- che risulta da fonti informative che il sig.
presti attività lavorativa a tempo pieno con straordinari, percependo stipendio pari Pt_1
pag. 5/11 al doppo di quanto risulta ufficialmente dalla busta paga;
- che la documentazione medica allegata dalla controparte risale al 2023 e che non è specificato quali problematiche di salute siano attualmente indice di limitazione lavorativa;
- che il mutuo per acquistare la casa coniugale, formalmente cointestata, è stato estinto grazie a prestito infruttifero concesso da terzo all'appellata stessa, e che l'appellante si è fino ad oggi rifiutato di restituire la propria quota;
- che le rate del mutuo cointestato per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio sono a proprio carico e che l'appartamento, in Per_4
uso al medesimo figlio, non è concesso in locazione;
- che dalla data della separazione il padre non ha pagato le spese straordinarie;
- che ad oggi è onerata del pagamento di rata mensile di finanziamento contratto per acquisto di un'autovettura di seconda mano.
Ha chiesto infine di essere autorizzata a mantenere l'uso del cognome del coniuge per giustificati motivi, avendo acquistato il cognome del marito all'atto del matrimonio, in ottemperanza alla normativa rumena, e avendolo da allora utilizzato in ambito sociale,
lavorativo e professionale. Ha dedotto inoltre, quale ulteriore motivo contrario, di avere allo stato tre cittadinanze (moldava, romena e italiana).
7. In data 10/04/2025 il sostituto P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
8. Superata la questione procedurale relativa all'eccepita nullità della notifica, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi alla presenza delle parti in data 17 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente va accertato il passaggio in giudicato della gravata sentenza in punto di affidamento della minore , di assegnazione della casa Persona_3
pag. 6/11 familiare nonché di ripartizione al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole.
10. Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento, sicché la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito indicate.
11. In tema di assegno di mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (assegno che, giova rammentare, “deriva direttamente
dal rapporto di filiazione, come previsto dall'art. 30 Cost.” sicché esso “deve far fronte
a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo
estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale
e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard
di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si
possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.”, cfr. ex
multis Cass. civ. n. 16739/2020), se è senz'altro vero che, nella quantificazione del contributo economico dovuto dal genitore non collocatario, il Giudice deve operare una comparazione dei redditi di entrambi i genitori in ossequio al principio di proporzionalità, va in ogni caso rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, da un lato tale quantificazione “non si fonda, a differenza di quanto avviene nella
determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida
comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge” (cfr. Cass. civ. n.
18538/2013), dall'altro la corretta applicazione dello stesso criterio di proporzionalità
impone di non limitarsi a considerare le sole risorse economiche di ciascuno ma di valutare altresì “i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la
pag. 7/11 valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter,
comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di
mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al
mantenimento in termini monetari.” (cfr. Cass. civ. 3329/2025).
Fatte queste doverose premesse, si ritiene che il Collegio di prime cure abbia applicato correttamente i principi informatori della materia sopra richiamati, atteso che l'incremento del contributo è stato disposto sia avuto riguardo alla capacità economica del padre che, per come evincibile dal compendio probatorio in atti, percepisce un reddito stabile e maggiore di quello della madre, sia tenuto conto del fatto che è la sig.ra ad essere stata, sin dalla separazione, integralmente onerata della gestione Pt_1
materiale e morale dei figli.
Tali valutazioni sono del tutto condivisibili e non risultano scalfite dagli assunti censori dell'appellante. È infatti documentalmente smentita l'affermazione del sig. Pt_1
secondo cui questi percepirebbe un reddito di circa € 1.300 mensili, non potendo più
svolgere turni di lavoro straordinari in ragione delle sue condizioni di salute: dagli estratti conto prodotti dallo stesso appellante sub. doc. 14 risulta che egli ha mediamente percepito nell'anno 2024 una retribuzione pari a circa € 1.860,00 (gennaio € 1.483,40;
febbraio € 1.462,66; marzo € 2.955,55; aprile € 1.376,97; maggio € 1.523,43; agosto €
1.639,96; settembre 1.877,85; ottobre € 2.053,25; novembre 2.089,28; dicembre €
2.145,24 -oltre ad € 1.357,54, presumibilmente ricevuti come “tredicesima”, comunque non ricompresi nel calcolo-). Dunque, si ritiene che la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre ad essere pienamente congrua alla capacità economico reddituale dell'appellante, sia in ogni caso pag. 8/11 proporzionata agli oneri economici e di gestione tutt'oggi incombenti sulla madre, la quale nel 2023 ha percepito un reddito annuo lordo pari a € 24.682,00 e, inoltre, risulta
-per via documentale- la sola debitrice della somma di € 100.000,00 ricevuta in prestito non fruttifero per l'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare (cointestata agli ex coniugi) ed è integralmente onerata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della proprietà intestata al figlio maggiore della coppia (tale circostanza, dedotta in atti dall'appellata, non è stata contestata dal sig. ). A ciò si aggiunga che non risulta Pt_1
contestato quanto riferito dall'appellata, secondo cui il padre non avrebbe ottemperato all'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie (sicché la stessa ha provveduto a notificare in data 25/03/2025 atto di precetto per la somma di € 12.629,99, oltre interessi): un tanto ad ulteriore riprova della gravosità degli oneri di gestione dei figli a carico dell'appellata. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello non è dunque meritevole di accoglimento.
12. Va parimenti rigettata la richiesta formulata dal sig. volta a vietare all'ex Pt_1
coniuge il mantenimento del proprio cognome. Posto che l'art. 5, comma terzo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 dispone che “Il tribunale, con la sentenza con cui
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può
autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.”,
ritiene il Collegio sussistente l'interesse della sig. al mantenimento del cognome Pt_1
del marito, non solo tenuto conto della durata -ultraventennale- dell'unione coniugale e del fatto che l'appellata risulta aver speso il cognome acquisito con il matrimonio in tutti gli atti ufficiali depositati nel corso del giudizio (vedasi, ad esempio, la pag. 9/11 dichiarazione dei redditi o il contratto di finanziamento prodotti rispettivamente sub.
doc. 8 e 5), ma altresì in ragione delle indubbie difficoltà pratiche che deriverebbero dalla perdita del diritto all'utilizzazione del cognome dell'ex marito, avendo l'appellata tre cittadinanze (italiana, moldava e romena). Peraltro, non risulta nemmeno dedotta dall'appellante la sussistenza di un pregiudizio riconducibile al mantenimento da parte della ex moglie del proprio cognome.
Va dunque rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pag. 10/11 -condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge,
- dispone a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
-dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24/11/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa IT Rigoni
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 485/2025
Il Collegio, in persona dei magistrati:
IT Rigoni Presidente
Barbara Gallo Consigliera
Valentina Verduci Consigliera rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Paolo Dall'Ara (C.F. ) e dell'Avv. Alessia Marcato C.F._2
(C.F. ); C.F._3
parte appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._4
AP ( ); C.F._5
parte appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale (passaggio atti in data 27/03/2025)
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
appello avverso la Sentenza n.
1934/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata in data 15/11/2024 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della
sentenza del Tribunale di Treviso n. 1934/2024 Sent., pubblicata il 15.11.2024,
notificata il 15.2.2025, nel capo 4) della stessa, con riviviscenza delle condizioni di
separazione consensuale in ordine al mantenimento della prole, sino alla definizione
del giudizio di appello così come confermate con ordinanza ex art. 473 bis.22/1 cpc del
Giudice delegato del Tribunale di Treviso dd. 11.7.2024, sussistendo i gravi e fondati
motivi di cui all'art. 283 c.p.c.
Nel merito: in via principale: 1. Riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n.
1934/2024, riducendo l'assegno di mantenimento da 750 euro a 360 euro mensili
complessivi, in conformità con le statuizioni della separazione.
In via subordinata: 2. Rideterminare l'importo dell'assegno in misura più equa e
sostenibile,
tenendo conto delle condizioni reddituali e di salute delle parti e dell'interesse dei figli.
In ogni caso:
3. Dichiarare che l'ex moglie non può mantenere il cognome " " e Pt_1
deve
riprendere il cognome da nubile.
Con vittoria di spese di lite.”
Per parte appellata
“IN VIA PRELIMINARE: ci si oppone alla sospensione dell'esecutività e della
esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi di cui
all'art. 283 c.p.c., e comunque per i motivi sopra esposti.
pag. 2/11 NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respinta ogni istanza, eccezione e/o richiesta
dell'appellante confermare la sentenza n. 1934/2024 del Parte_2
Tribunale di Treviso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: confermarsi l'importo dell'assegno di
mantenimento nella misura complessiva di euro 750,00 mensili o in quella che l'Ecc.ma
Corte riterrà opportuna, tenendo conto che grava sull'appellata il mantenimento di tre
figli, tutti studenti, la rata del mutuo ipotecario acceso per l'immobile di Padova e la
restituzione della somma avuto a titolo di prestito infruttifero dal Sig. . Parte_3
IN OGNI CASO: autorizzarsi l'appellata a mantenere il cognome “ ” per i motivi Pt_1
dedotti in narrativa.
Vinte le spese di lite in caso di opposizione.”
FATTO
Il giudizio di primo grado
1. Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2024 la sig.ra adiva il CP_1
Tribunale di Treviso per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig.
in Romania il 10/08/2002, chiedendo altresì di confermare Parte_1
l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale e l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia, secondo quanto già accordato in sede di separazione, nonché
di porre a carico del padre il versamento di complessivi € 750,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli ( , nato il [...]; Persona_1 [...]
, nata il [...] e , nata il [...]), essendo anche i Persona_2 Persona_3
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese pag. 3/11 straordinarie.
2. La parte rimaneva contumace, sicché in via istruttoria Parte_1
veniva richiesto alla Guardia di Finanza la trasmissione di informazioni relative alla condizione economica del convenuto.
3. Con sentenza parziale n. 1374/2024 dell'11/07/2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
4. Con sentenza definitiva n. 1934/2024 del 15/11/2024, il Tribunale di Treviso in composizione collegiale accoglieva integralmente il ricorso e per l'effetto confermava l'assegnazione alla madre della casa familiare e l'affidamento esclusivo della figlia minore alla medesima e, in modifica delle condizioni di cui all'accordo di separazione
(che prevedevano l'obbligo del padre di corrispondere mensilmente €120,00 per ciascun figlio), disponeva l'obbligo a carico del padre di versare, quale contributo al mantenimento dei tre figli, la somma complessiva mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla per le spese di lite, richieste dalla ricorrente solo in caso di opposizione.
Il giudizio di secondo grado
5. Con ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza Parte_1
esclusivamente in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli,
chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutività del relativo capo di pronuncia.
Con l'unico motivo di gravame ha denunciato l' “erronea valutazione comparativa
delle capacità economiche degli ex coniugi” e la sproporzione dell'onere posto a suo pag. 4/11 carico, in violazione degli artt. 316-bis, co. 1, e 337-ter, co. 4, c.c., argomentando sul punto: - che dalla documentazione in atti risulta che i redditi degli ex coniugi,
diversamente da quanto dedotto nella sentenza appellata, sono assimilabili;
- che l'appellata beneficia della casa coniugale;
- che l'appellata percepisce l'AUU; -che l'appellata non ha prodotto nel giudizio di primo grado gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni né documentazione attestante la titolarità
dei diritti reali sui beni immobili;
- che l'appellata percepirebbe inoltre un canone di locazione per l'immobile acquistato dagli ex coniugi sito in Padova e intestato al figlio maggiore. Quanto alla propria capacità economica, l'impugnante ha dedotto: - di essere impiegato come operaio e di percepire attualmente un reddito mensile di € 1.300 e non più di € 2.000,00, non potendo più svolgere con continuità turni di lavoro intensi o mansioni fisicamente gravose per ragioni di salute, come da referti allegati, riferendo poi di soffrire di patologie croniche e invalidanti;
- di vivere in un trilocale in affitto con canone pari ad € 500,00 mensili;
- di essere onerato di una spesa mensile pari a € 160,00
per finanziamento acceso per la riparazione della propria autovettura.
Ha chiesto infine di ordinare all'appellata di riprendere il proprio cognome da nubile,
non sussistendo i motivi di interesse ex art. 5, terzo comma, l. 898/1970.
6. Si è costituita in giudizio la quale, eccepito il vizio di nullità della CP_1
notifica, avendo l'appellante notificato l'atto di impugnazione alla parte personalmente,
ha insistito per l'integrale conferma della gravata sentenza. Ha rilevato nel merito: - che la busta paga prodotta dall'appellante risale ad aprile 2024, non essendo quindi dedotto l'ammontare delle buste paga più recenti;
- che risulta da fonti informative che il sig.
presti attività lavorativa a tempo pieno con straordinari, percependo stipendio pari Pt_1
pag. 5/11 al doppo di quanto risulta ufficialmente dalla busta paga;
- che la documentazione medica allegata dalla controparte risale al 2023 e che non è specificato quali problematiche di salute siano attualmente indice di limitazione lavorativa;
- che il mutuo per acquistare la casa coniugale, formalmente cointestata, è stato estinto grazie a prestito infruttifero concesso da terzo all'appellata stessa, e che l'appellante si è fino ad oggi rifiutato di restituire la propria quota;
- che le rate del mutuo cointestato per l'acquisto dell'immobile intestato al figlio sono a proprio carico e che l'appartamento, in Per_4
uso al medesimo figlio, non è concesso in locazione;
- che dalla data della separazione il padre non ha pagato le spese straordinarie;
- che ad oggi è onerata del pagamento di rata mensile di finanziamento contratto per acquisto di un'autovettura di seconda mano.
Ha chiesto infine di essere autorizzata a mantenere l'uso del cognome del coniuge per giustificati motivi, avendo acquistato il cognome del marito all'atto del matrimonio, in ottemperanza alla normativa rumena, e avendolo da allora utilizzato in ambito sociale,
lavorativo e professionale. Ha dedotto inoltre, quale ulteriore motivo contrario, di avere allo stato tre cittadinanze (moldava, romena e italiana).
7. In data 10/04/2025 il sostituto P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
8. Superata la questione procedurale relativa all'eccepita nullità della notifica, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi alla presenza delle parti in data 17 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Preliminarmente va accertato il passaggio in giudicato della gravata sentenza in punto di affidamento della minore , di assegnazione della casa Persona_3
pag. 6/11 familiare nonché di ripartizione al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della prole.
10. Tanto premesso, l'appello non è meritevole di accoglimento, sicché la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata per le ragioni di seguito indicate.
11. In tema di assegno di mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (assegno che, giova rammentare, “deriva direttamente
dal rapporto di filiazione, come previsto dall'art. 30 Cost.” sicché esso “deve far fronte
a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, essendo
estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale
e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica
idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard
di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si
possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.”, cfr. ex
multis Cass. civ. n. 16739/2020), se è senz'altro vero che, nella quantificazione del contributo economico dovuto dal genitore non collocatario, il Giudice deve operare una comparazione dei redditi di entrambi i genitori in ossequio al principio di proporzionalità, va in ogni caso rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, da un lato tale quantificazione “non si fonda, a differenza di quanto avviene nella
determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida
comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge” (cfr. Cass. civ. n.
18538/2013), dall'altro la corretta applicazione dello stesso criterio di proporzionalità
impone di non limitarsi a considerare le sole risorse economiche di ciascuno ma di valutare altresì “i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la
pag. 7/11 valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter,
comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di
mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al
mantenimento in termini monetari.” (cfr. Cass. civ. 3329/2025).
Fatte queste doverose premesse, si ritiene che il Collegio di prime cure abbia applicato correttamente i principi informatori della materia sopra richiamati, atteso che l'incremento del contributo è stato disposto sia avuto riguardo alla capacità economica del padre che, per come evincibile dal compendio probatorio in atti, percepisce un reddito stabile e maggiore di quello della madre, sia tenuto conto del fatto che è la sig.ra ad essere stata, sin dalla separazione, integralmente onerata della gestione Pt_1
materiale e morale dei figli.
Tali valutazioni sono del tutto condivisibili e non risultano scalfite dagli assunti censori dell'appellante. È infatti documentalmente smentita l'affermazione del sig. Pt_1
secondo cui questi percepirebbe un reddito di circa € 1.300 mensili, non potendo più
svolgere turni di lavoro straordinari in ragione delle sue condizioni di salute: dagli estratti conto prodotti dallo stesso appellante sub. doc. 14 risulta che egli ha mediamente percepito nell'anno 2024 una retribuzione pari a circa € 1.860,00 (gennaio € 1.483,40;
febbraio € 1.462,66; marzo € 2.955,55; aprile € 1.376,97; maggio € 1.523,43; agosto €
1.639,96; settembre 1.877,85; ottobre € 2.053,25; novembre 2.089,28; dicembre €
2.145,24 -oltre ad € 1.357,54, presumibilmente ricevuti come “tredicesima”, comunque non ricompresi nel calcolo-). Dunque, si ritiene che la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre ad essere pienamente congrua alla capacità economico reddituale dell'appellante, sia in ogni caso pag. 8/11 proporzionata agli oneri economici e di gestione tutt'oggi incombenti sulla madre, la quale nel 2023 ha percepito un reddito annuo lordo pari a € 24.682,00 e, inoltre, risulta
-per via documentale- la sola debitrice della somma di € 100.000,00 ricevuta in prestito non fruttifero per l'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare (cointestata agli ex coniugi) ed è integralmente onerata del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della proprietà intestata al figlio maggiore della coppia (tale circostanza, dedotta in atti dall'appellata, non è stata contestata dal sig. ). A ciò si aggiunga che non risulta Pt_1
contestato quanto riferito dall'appellata, secondo cui il padre non avrebbe ottemperato all'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie (sicché la stessa ha provveduto a notificare in data 25/03/2025 atto di precetto per la somma di € 12.629,99, oltre interessi): un tanto ad ulteriore riprova della gravosità degli oneri di gestione dei figli a carico dell'appellata. Per tutte le suesposte ragioni, l'appello non è dunque meritevole di accoglimento.
12. Va parimenti rigettata la richiesta formulata dal sig. volta a vietare all'ex Pt_1
coniuge il mantenimento del proprio cognome. Posto che l'art. 5, comma terzo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 dispone che “Il tribunale, con la sentenza con cui
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può
autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.”,
ritiene il Collegio sussistente l'interesse della sig. al mantenimento del cognome Pt_1
del marito, non solo tenuto conto della durata -ultraventennale- dell'unione coniugale e del fatto che l'appellata risulta aver speso il cognome acquisito con il matrimonio in tutti gli atti ufficiali depositati nel corso del giudizio (vedasi, ad esempio, la pag. 9/11 dichiarazione dei redditi o il contratto di finanziamento prodotti rispettivamente sub.
doc. 8 e 5), ma altresì in ragione delle indubbie difficoltà pratiche che deriverebbero dalla perdita del diritto all'utilizzazione del cognome dell'ex marito, avendo l'appellata tre cittadinanze (italiana, moldava e romena). Peraltro, non risulta nemmeno dedotta dall'appellante la sussistenza di un pregiudizio riconducibile al mantenimento da parte della ex moglie del proprio cognome.
Va dunque rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa complessità di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pag. 10/11 -condanna parte appellante al pagamento a favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.211,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge,
- dispone a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
-dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24/11/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Verduci Dott.ssa IT Rigoni
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