CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 542/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alberto Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 664/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020602208-2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza appellata, ammettere la deducibilità ai fini Iva di tutte le voci esposte dalla soc. contribuente, con il favore delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Confermarsi la sentenza appellata, e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare anche le due voci ammesse in detrazione illegittimamente esposte da parte del contribunete.
Con il favore delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, in persona del giudice monocratico ha pronunziato su un ricorso presentato da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Torino.
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, contestando il mancato riconoscimento della detrazione IVA su alcune spese (indennità di trasferta, accantonamento
TFM, spese varie). In ordine al TFM (trattamento di Fine Mandato dell'amministratore, unico addetto operativo della società) la società sosteneva la deducibilità delle somme accantonate annualmente, mentre l'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità, sostenendo che mancava un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, necessario per la deduzione per competenza. In assenza di tale atto, la deduzione è ammessa solo per cassa, cioè al momento del pagamento effettivo. In relazione alle altre spese (locazione garage vicino all'abitazione dell'amministratore, pedaggi autostradali, acquisto di un trolley e di un Personal computer), l'Agenzia ha ritenuto non inerenti alcune di queste spese, in particolare la locazione del garage, situato in una zona prossima all'abitazione privata dell'amministratore.
In relazione al TFM il ricorso è stato respinto: la deducibilità per competenza non è ammessa senza un atto scritto con data certa anteriore al rapporto. Nel caso specifico, l'accantonamento era oltretutto sproporzionato rispetto alla remunerazione annua e quindi non deducibile. In relazione alle altre spese il ricorso del contribuente è stato accolto solo per la deducibilità dei costi relativi all'acquisto di un trolley e di un computer, ritenuti strumenti inerenti all'attività d'impresa. Non è stata riconosciuta la deducibilità per la locazione del garage, così come per i pedaggi autostradali. Nel respingere il ricorso del contribuente, la
CGT di primo grado ha compensato le spese di lite.
La Società ha proposto appello avverso la predetta sentenza, sostenendolo con i seguenti motivi: 1) la sentenza andava riformata per erronea applicazione delle norme sul TFM, 2) per omesso esame degli altri profili enunciati dalla soc. ricorrente, che avrebbero dovuto essere accolti anche per il difetto di motivazione dell'atto impugnato sui 'costi minori'; 3) per illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio di appello, ha formulato le proprie controdeduzioni e proposto appello incidentale per l'accoglimento della propria tesi del difetto di inerenza anche con riguardo ai modesti beni il cui valore il giudice di primo grado ha ritenuto suscettibile di deduzione ai fini
IVA.
Dopo scambio di memorie, la causa è infine pervenuta a giudizio del Collegio di secondo grado, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà.
Innanzi tutto, va osservato come sia erroneo il duplice presupposto processuale da cui ha preso le mosse la valutazione del primo giudice. Quest'ultimo ha infatti ritenuto innanzi tutto che non fosse stato depositato in atti il verbale dell'assemblea dei soci che delibera il TFM dotato di data certa. Ma il Verbale
TFM era stato depositato nel fascicolo di primo grado, e la sola esistenza di tale verbale avrebbe solo consentito – come ha argomentato lo stesso giudice – la deduzione del TFM per competenza. Inoltre, il
TFM in parola non era solo accantonato, ma risulta essere stato pagato nel 2017 come si deduce da apposita quietanza di pagamento nei confronti dell'assicurazione.
In particolare, la decisione di riconoscere il TFM risulta essere stata deliberata dall'Assemblea dei soci in data 27 dicembre 2017, come si evince dal relativo verbale dotato di data certa (“Verbale TFM”), ritualmente depositato in atti sia in primo grado (all. 4 al ricorso introduttivo) sia in appello (all. 2 all'atto di appello). La stessa Agenzia delle Entrate, del resto, non aveva mai contestato l'esistenza e la data certa del Verbale TFM, concentrando le proprie difese esclusivamente sulla presunta incongruità dell'importo.
Anche nel merito della prima decisione è opportuno effettuare alcune precisazioni: preliminarmente, è pacifico che al TFM degli amministratori non si applichi la disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti (art. 2120 c.c.), né i relativi limiti quantitativi. La deducibilità del TFM è regolata dal combinato disposto degli artt. 105 e 17 del TUIR. La giurisprudenza ha costantemente affermato che «possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa» (Cass. Civ., Sez. 5, N. 13539 del 20-05-2025, Cass.
Civ., Sez. 5, N. 13541 del 20-05-2025, Cass. Civ., Sez. 5, N. 13540 del 20-05-2025, Cass. Civ., Sez. 6, N.
25435 del 29-08-2022, Cass. Civ., Sez. 5, N. 16352 del 17-06-2025). La deduzione per competenza nell'esercizio 2017 sarebbe quindi pienamente legittima;
e in ogni caso la voce sarebbe – in difetto – comunque deducibile per cassa, considerato che la Società ha provveduto al versamento della quota di euro 10.000,00 alla compagnia assicurativa Società_3 S.p.A. proprio nel 2017 (come da quietanza prodotta).
Quanto alla pretesa valutazione di “congruità” da parte dell'Ufficio, va premesso che il quantum del compenso e del TFM rientra nelle libere scelte imprenditoriali, insindacabili nel merito dall'Amministrazione Finanziaria. Per di più, le argomentazioni dell'Agenzia si fondano su parametri inidonei a sostenere la presunta sproporzione del TFM. In ordine alla sua incidenza sui ricavi, l'Ufficio omette di considerare la retribuzione complessiva dell'amministratore (compenso e TFM = euro
12.500,00). Tale importo, rapportato ai ricavi del 2017 (euro 67.437,81), rappresenta circa il 18,5%. Si tratta, per una società di consulenza priva di dipendenti, in cui l'amministratore è l'unica fonte di produzione del fatturato, di una incidenza non illogica, ed addirittura contenuta rispetto ai benchmark di settore che indicano un costo del personale tra il 20% e il 30% del fatturato.
In ordine all'incidenza sul risultato d'esercizio, va osservato che non è corretto far dipendere le retribuzioni degli amministratori dal risultato dell'esercizio della azienda amministrata. Ancora, con riferimento al rapporto con il compenso annuo, deve considerarsi che il TFM non è un'entità separata, ma una componente differita della retribuzione complessiva, sicchè appare illogico confrontare una parte del compenso (quella differita) con l'altra (quella corrente) per dedurne una sproporzione.
Di fatto, alla cessazione della carica, l'amministratore Dott. Rappresentante_1 ha effettivamente percepito le somme maturate, al netto delle ritenute, come da quietanza di liquidazione rilasciata da Società_3 S.p.A. (Allegato 7 alla nota di deposito in I° grado). Tale provento è stato regolarmente assoggettato a tassazione separata in capo al percipiente, e ciò dimostra, sia pure a posteriori, la realtà economica del costo e la sua effettiva uscita finanziaria, escludendo qualsiasi finalità elusiva. In relazione alle voci dei c.d. 'costi minori', né i rilievi del contribuente circa le voci nemmeno esaminate in primo grado, né i rilievi dell'Ufficio mossi con l'appello incidentale (a lamentare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità dei costi per l'acquisto di un trolley (euro
580,98) e di un computer (euro 734,30), definendo la decisione sul punto “apodittica”), possono trovare favorevole accoglimento in questa sede. Per i due beni predetti, infatti la loro inerenza è intuitiva, con riguardo all'attività svolta dalla società, di “consulenza in favore di aziende”. Per altro verso, anche gli ulteriori 'costi minori' (pedaggi autostradali e locazione di un garage) non appaiono in maniera stringente connessi alla attività dell'impresa.
Le sanzioni, su cui è tornato il contribuente, andranno ovviamente dimensionate all'effettiva entità delle voci indebitamente dedotte dal contribuente.
In relazione alla reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra esse anche delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello del contribuente Ricorrente_1, dichiara deducibile anche l'accantonamento del TFM. Conferma nel resto la sentenza appellata e compensa fra le parti le spese di lite del grado.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente e Relatore
BALDI CRISTIANO, Giudice
CURATOLO ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 542/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alberto Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 664/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E020602208-2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in riforma della sentenza appellata, ammettere la deducibilità ai fini Iva di tutte le voci esposte dalla soc. contribuente, con il favore delle spese di lite.
Resistente/Appellato: Confermarsi la sentenza appellata, e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare anche le due voci ammesse in detrazione illegittimamente esposte da parte del contribunete.
Con il favore delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, in persona del giudice monocratico ha pronunziato su un ricorso presentato da Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate di Torino.
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017, contestando il mancato riconoscimento della detrazione IVA su alcune spese (indennità di trasferta, accantonamento
TFM, spese varie). In ordine al TFM (trattamento di Fine Mandato dell'amministratore, unico addetto operativo della società) la società sosteneva la deducibilità delle somme accantonate annualmente, mentre l'Agenzia delle Entrate ha contestato la deducibilità, sostenendo che mancava un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, necessario per la deduzione per competenza. In assenza di tale atto, la deduzione è ammessa solo per cassa, cioè al momento del pagamento effettivo. In relazione alle altre spese (locazione garage vicino all'abitazione dell'amministratore, pedaggi autostradali, acquisto di un trolley e di un Personal computer), l'Agenzia ha ritenuto non inerenti alcune di queste spese, in particolare la locazione del garage, situato in una zona prossima all'abitazione privata dell'amministratore.
In relazione al TFM il ricorso è stato respinto: la deducibilità per competenza non è ammessa senza un atto scritto con data certa anteriore al rapporto. Nel caso specifico, l'accantonamento era oltretutto sproporzionato rispetto alla remunerazione annua e quindi non deducibile. In relazione alle altre spese il ricorso del contribuente è stato accolto solo per la deducibilità dei costi relativi all'acquisto di un trolley e di un computer, ritenuti strumenti inerenti all'attività d'impresa. Non è stata riconosciuta la deducibilità per la locazione del garage, così come per i pedaggi autostradali. Nel respingere il ricorso del contribuente, la
CGT di primo grado ha compensato le spese di lite.
La Società ha proposto appello avverso la predetta sentenza, sostenendolo con i seguenti motivi: 1) la sentenza andava riformata per erronea applicazione delle norme sul TFM, 2) per omesso esame degli altri profili enunciati dalla soc. ricorrente, che avrebbero dovuto essere accolti anche per il difetto di motivazione dell'atto impugnato sui 'costi minori'; 3) per illegittimità delle sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio di appello, ha formulato le proprie controdeduzioni e proposto appello incidentale per l'accoglimento della propria tesi del difetto di inerenza anche con riguardo ai modesti beni il cui valore il giudice di primo grado ha ritenuto suscettibile di deduzione ai fini
IVA.
Dopo scambio di memorie, la causa è infine pervenuta a giudizio del Collegio di secondo grado, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà.
Innanzi tutto, va osservato come sia erroneo il duplice presupposto processuale da cui ha preso le mosse la valutazione del primo giudice. Quest'ultimo ha infatti ritenuto innanzi tutto che non fosse stato depositato in atti il verbale dell'assemblea dei soci che delibera il TFM dotato di data certa. Ma il Verbale
TFM era stato depositato nel fascicolo di primo grado, e la sola esistenza di tale verbale avrebbe solo consentito – come ha argomentato lo stesso giudice – la deduzione del TFM per competenza. Inoltre, il
TFM in parola non era solo accantonato, ma risulta essere stato pagato nel 2017 come si deduce da apposita quietanza di pagamento nei confronti dell'assicurazione.
In particolare, la decisione di riconoscere il TFM risulta essere stata deliberata dall'Assemblea dei soci in data 27 dicembre 2017, come si evince dal relativo verbale dotato di data certa (“Verbale TFM”), ritualmente depositato in atti sia in primo grado (all. 4 al ricorso introduttivo) sia in appello (all. 2 all'atto di appello). La stessa Agenzia delle Entrate, del resto, non aveva mai contestato l'esistenza e la data certa del Verbale TFM, concentrando le proprie difese esclusivamente sulla presunta incongruità dell'importo.
Anche nel merito della prima decisione è opportuno effettuare alcune precisazioni: preliminarmente, è pacifico che al TFM degli amministratori non si applichi la disciplina del TFR dei lavoratori dipendenti (art. 2120 c.c.), né i relativi limiti quantitativi. La deducibilità del TFM è regolata dal combinato disposto degli artt. 105 e 17 del TUIR. La giurisprudenza ha costantemente affermato che «possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa» (Cass. Civ., Sez. 5, N. 13539 del 20-05-2025, Cass.
Civ., Sez. 5, N. 13541 del 20-05-2025, Cass. Civ., Sez. 5, N. 13540 del 20-05-2025, Cass. Civ., Sez. 6, N.
25435 del 29-08-2022, Cass. Civ., Sez. 5, N. 16352 del 17-06-2025). La deduzione per competenza nell'esercizio 2017 sarebbe quindi pienamente legittima;
e in ogni caso la voce sarebbe – in difetto – comunque deducibile per cassa, considerato che la Società ha provveduto al versamento della quota di euro 10.000,00 alla compagnia assicurativa Società_3 S.p.A. proprio nel 2017 (come da quietanza prodotta).
Quanto alla pretesa valutazione di “congruità” da parte dell'Ufficio, va premesso che il quantum del compenso e del TFM rientra nelle libere scelte imprenditoriali, insindacabili nel merito dall'Amministrazione Finanziaria. Per di più, le argomentazioni dell'Agenzia si fondano su parametri inidonei a sostenere la presunta sproporzione del TFM. In ordine alla sua incidenza sui ricavi, l'Ufficio omette di considerare la retribuzione complessiva dell'amministratore (compenso e TFM = euro
12.500,00). Tale importo, rapportato ai ricavi del 2017 (euro 67.437,81), rappresenta circa il 18,5%. Si tratta, per una società di consulenza priva di dipendenti, in cui l'amministratore è l'unica fonte di produzione del fatturato, di una incidenza non illogica, ed addirittura contenuta rispetto ai benchmark di settore che indicano un costo del personale tra il 20% e il 30% del fatturato.
In ordine all'incidenza sul risultato d'esercizio, va osservato che non è corretto far dipendere le retribuzioni degli amministratori dal risultato dell'esercizio della azienda amministrata. Ancora, con riferimento al rapporto con il compenso annuo, deve considerarsi che il TFM non è un'entità separata, ma una componente differita della retribuzione complessiva, sicchè appare illogico confrontare una parte del compenso (quella differita) con l'altra (quella corrente) per dedurne una sproporzione.
Di fatto, alla cessazione della carica, l'amministratore Dott. Rappresentante_1 ha effettivamente percepito le somme maturate, al netto delle ritenute, come da quietanza di liquidazione rilasciata da Società_3 S.p.A. (Allegato 7 alla nota di deposito in I° grado). Tale provento è stato regolarmente assoggettato a tassazione separata in capo al percipiente, e ciò dimostra, sia pure a posteriori, la realtà economica del costo e la sua effettiva uscita finanziaria, escludendo qualsiasi finalità elusiva. In relazione alle voci dei c.d. 'costi minori', né i rilievi del contribuente circa le voci nemmeno esaminate in primo grado, né i rilievi dell'Ufficio mossi con l'appello incidentale (a lamentare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità dei costi per l'acquisto di un trolley (euro
580,98) e di un computer (euro 734,30), definendo la decisione sul punto “apodittica”), possono trovare favorevole accoglimento in questa sede. Per i due beni predetti, infatti la loro inerenza è intuitiva, con riguardo all'attività svolta dalla società, di “consulenza in favore di aziende”. Per altro verso, anche gli ulteriori 'costi minori' (pedaggi autostradali e locazione di un garage) non appaiono in maniera stringente connessi alla attività dell'impresa.
Le sanzioni, su cui è tornato il contribuente, andranno ovviamente dimensionate all'effettiva entità delle voci indebitamente dedotte dal contribuente.
In relazione alla reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra esse anche delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello del contribuente Ricorrente_1, dichiara deducibile anche l'accantonamento del TFM. Conferma nel resto la sentenza appellata e compensa fra le parti le spese di lite del grado.