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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7361 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42766 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA / OPPOSTA
Oggi, 02/10/2025, ad ore 12, innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. CARDONE PAOLO Parte_1 Parte_2 per l'avv. CAPURRO TOMMASO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte opposta rileva che, con riferimento all'eccezione di compromesso, non vi sia stata nessuna conflittualità, avendo parte opposta aderito immediatamente all'eccezione di incompetenza per sussistenza di una clausola arbitrale, mentre la sentenza citata da controparte nelle note difensive finali, ha dovuto dirimere un contrasto fra le parti in relazione alla competenza del giudice ordinario o del tribunale arbitrale, ipotesi diversa da quella del presente giudizio. Sottolinea che, in un'altra sentenza, sempre del Tribunale di Milano, citata nelle note difensive, le spese processuali sono state compensate (Trib. Bologna 2016, 11.5.2016) interviene espressamente in materia di competenza arbitrale e non incompetenza per territorio e cita la Corte costituzionale
2013, che è intervenuta sull'art. 819 ter c.p.c. proprio in materia di riparto di competenza fra giudice ordinario e arbitro, estendendo anche in questa ipotesi il principio della translatio iudici.
All'esito della discussione, ad ore 13, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata N. RG 42766 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42766 / 2024 r.g. promossa da:
e con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
CARDONE PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. CAPURRO TOMMASO ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.11.2024, i sig.ri e (Opponenti) hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 13274/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.09.2024 per il pagamento a favore di (Ariel o Opposta) Controparte_2 dell'importo di € 18.810,50, oltre le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione di un appartamento di loro proprietà sito in Santa Margherita Ligure, in forza di un contratto di appalto concluso fra le parti e per il quale l'opposta rappresentava il mancato pagamento di alcune fatture.
Preliminarmente, gli Opponenti eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Milano a causa della clausola arbitrale prevista all'art. 12 del contratto di appalto intercorso fra le parti, che prevede la devoluzione di ogni controversia derivante dal contratto ad un arbitrato irrituale da svolgersi presso la Camera Arbitrale Immobiliare di Genova e comunque l'improcedibilità della domanda.
In subordine, gli Opponenti eccepivano la nullità del decreto opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge e la carenza di legittimazione passiva del sig. che, pur Parte_1 essendo coniuge della sig.ra non avrebbe sottoscritto il contratto di appalto posto a Pt_2 fondamento della richiesta monitoria.
In via riconvenzionale, eccepivano la compensazione fra quanto richiesto in sede monitoria con l'importo dovuto a titolo di penale per il ritardo, come previsto in contratto, oltre alla compensazione per i vizi e difetti dei lavori eseguiti da e il risarcimento dei danni sofferti a CP_2 causa dell'inadempimento di CP_2
Chiedevano pertanto, dichiararsi l'improcedibilità e/o la nullità dell'azione promossa in sede monitoria dall'opposta per la presenza della clausola arbitrale, nonché dichiarare la carenza di legittimità passiva del sig. Parte_1
Nel merito, gli Opponenti chiedevano l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento di nulla dovere all'opposta a seguito della compensazione giudiziale con quanto dovuto per il ritardo nella consegna dell'immobile, nonché per i vizi e difetti dell'opera appaltata e per i danni subiti dagli opponenti, condannando parte opposta al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi € 25.888,53, o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'opposta, aderendo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano per la presenza all'art. 12 del contratto di appalto di una clausola compromissoria arbitrale.
Nel merito, rilevava che l'importo azionato monitoriamente non era contestato dagli Opponenti, mentre contestava le eccezioni svolte dagli opponenti sia in relazione alla validità delle fatture a costituire prova idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sia in merito alla asserita carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'Opposta contestava la richiesta di controparte di compensazione di quanto portato nelle fatture con penale da ritardo, in quanto infondata, così come la richiesta di compensazione per i lamentati danni per vizi e difetti dell'opera.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere nel merito, con rimissione delle parti dinanzi alla Camera Arbitrale Immobiliare di Genova;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dagli Opponenti e la condanna degli stessi al pagamento a favore di delle somme portate nel decreto ingiuntivo n.13274/2024 emesso dal CP_2
Tribunale di Milano, pari a € 18.210,50, o quella diversa somma, maggiore o minore, il tutto oltre gli interessi ex D.Lgs 231/2002 o, in subordine, ex lege, maturati e maturandi dal dovuto al saldo.
Alla prima udienza il Giudice, ritenendo la questione della incompetenza del giudice ordinario ostativa all'esame della causa nel merito, invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexties c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' pacifico e non contestato la conclusione di un contratto di appalto in data 20.3.2023 così come non è contestata dalle parti la previsione, all'art. 12 dello stesso, di una clausola per arbitrato irrituale da svolgersi presso la Camera Arbitrale Immobiliare di Genova.
Deve pertanto ritenersi l'applicabilità nel caso di specie della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto concluso i sig.ri e e in data Pt_1 Pt_2 Controparte_2
23.3.2023.
Ne consegue, pertanto, l'incompetenza del giudice ordinario, stante la competenza esclusiva del
Collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Contratto di Appalto
e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e qui opposto.
La circostanza che il Tribunale di Milano abbia emesso un decreto ingiuntivo anche in presenza di una clausola arbitrale non consente di mutare questa conclusione, in quanto, secondo orientamento pacifico della giurisprudenza, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. SU n. 21550 / 2017), essendo pacifico che il debitore – ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo – può comunque far valere la clausola compromissoria opponendo al creditore l'eccezione di arbitrato e, in questo caso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che, in fase di opposizione, deve revocare il decreto emesso (cfr.
Cass. Civ., n. 9035 / 2019).
Quanto alle spese di lite, avendo l'eccezione di compromesso carattere processuale, si deve ritenere che la stessa integri una questione di competenza assimilabile all'eccezione di incompetenza per territorio semplice, con conseguente applicabilità, in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente, del disposto dell'art. 50 c.p.c., così come affermato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 223/2013.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara l'incompetenza del Giudice ordinario e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13274/2024 - RG 42509/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.12.2023 – 11.12.2023 per il pagamento della somma di € 25.952;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.10.2025.
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE CONVENUTA / OPPOSTA
Oggi, 02/10/2025, ad ore 12, innanzi alla dott.ssa Micaela Magri sono comparsi: per l'avv. CARDONE PAOLO Parte_1 Parte_2 per l'avv. CAPURRO TOMMASO Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice Invita le parti alla discussione orale della causa.
Il procuratore di parte opposta rileva che, con riferimento all'eccezione di compromesso, non vi sia stata nessuna conflittualità, avendo parte opposta aderito immediatamente all'eccezione di incompetenza per sussistenza di una clausola arbitrale, mentre la sentenza citata da controparte nelle note difensive finali, ha dovuto dirimere un contrasto fra le parti in relazione alla competenza del giudice ordinario o del tribunale arbitrale, ipotesi diversa da quella del presente giudizio. Sottolinea che, in un'altra sentenza, sempre del Tribunale di Milano, citata nelle note difensive, le spese processuali sono state compensate (Trib. Bologna 2016, 11.5.2016) interviene espressamente in materia di competenza arbitrale e non incompetenza per territorio e cita la Corte costituzionale
2013, che è intervenuta sull'art. 819 ter c.p.c. proprio in materia di riparto di competenza fra giudice ordinario e arbitro, estendendo anche in questa ipotesi il principio della translatio iudici.
All'esito della discussione, ad ore 13, dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata N. RG 42766 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42766 / 2024 r.g. promossa da:
e con l'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
CARDONE PAOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
, con l'avv. CAPURRO TOMMASO ed Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27.11.2024, i sig.ri e (Opponenti) hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 13274/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.09.2024 per il pagamento a favore di (Ariel o Opposta) Controparte_2 dell'importo di € 18.810,50, oltre le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione di un appartamento di loro proprietà sito in Santa Margherita Ligure, in forza di un contratto di appalto concluso fra le parti e per il quale l'opposta rappresentava il mancato pagamento di alcune fatture.
Preliminarmente, gli Opponenti eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Milano a causa della clausola arbitrale prevista all'art. 12 del contratto di appalto intercorso fra le parti, che prevede la devoluzione di ogni controversia derivante dal contratto ad un arbitrato irrituale da svolgersi presso la Camera Arbitrale Immobiliare di Genova e comunque l'improcedibilità della domanda.
In subordine, gli Opponenti eccepivano la nullità del decreto opposto in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge e la carenza di legittimazione passiva del sig. che, pur Parte_1 essendo coniuge della sig.ra non avrebbe sottoscritto il contratto di appalto posto a Pt_2 fondamento della richiesta monitoria.
In via riconvenzionale, eccepivano la compensazione fra quanto richiesto in sede monitoria con l'importo dovuto a titolo di penale per il ritardo, come previsto in contratto, oltre alla compensazione per i vizi e difetti dei lavori eseguiti da e il risarcimento dei danni sofferti a CP_2 causa dell'inadempimento di CP_2
Chiedevano pertanto, dichiararsi l'improcedibilità e/o la nullità dell'azione promossa in sede monitoria dall'opposta per la presenza della clausola arbitrale, nonché dichiarare la carenza di legittimità passiva del sig. Parte_1
Nel merito, gli Opponenti chiedevano l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, l'accertamento di nulla dovere all'opposta a seguito della compensazione giudiziale con quanto dovuto per il ritardo nella consegna dell'immobile, nonché per i vizi e difetti dell'opera appaltata e per i danni subiti dagli opponenti, condannando parte opposta al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi € 25.888,53, o nella misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio l'opposta, aderendo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano per la presenza all'art. 12 del contratto di appalto di una clausola compromissoria arbitrale.
Nel merito, rilevava che l'importo azionato monitoriamente non era contestato dagli Opponenti, mentre contestava le eccezioni svolte dagli opponenti sia in relazione alla validità delle fatture a costituire prova idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sia in merito alla asserita carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
Con riferimento alla domanda riconvenzionale, l'Opposta contestava la richiesta di controparte di compensazione di quanto portato nelle fatture con penale da ritardo, in quanto infondata, così come la richiesta di compensazione per i lamentati danni per vizi e difetti dell'opera.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano a decidere nel merito, con rimissione delle parti dinanzi alla Camera Arbitrale Immobiliare di Genova;
nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dagli Opponenti e la condanna degli stessi al pagamento a favore di delle somme portate nel decreto ingiuntivo n.13274/2024 emesso dal CP_2
Tribunale di Milano, pari a € 18.210,50, o quella diversa somma, maggiore o minore, il tutto oltre gli interessi ex D.Lgs 231/2002 o, in subordine, ex lege, maturati e maturandi dal dovuto al saldo.
Alla prima udienza il Giudice, ritenendo la questione della incompetenza del giudice ordinario ostativa all'esame della causa nel merito, invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexties c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
E' pacifico e non contestato la conclusione di un contratto di appalto in data 20.3.2023 così come non è contestata dalle parti la previsione, all'art. 12 dello stesso, di una clausola per arbitrato irrituale da svolgersi presso la Camera Arbitrale Immobiliare di Genova.
Deve pertanto ritenersi l'applicabilità nel caso di specie della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto concluso i sig.ri e e in data Pt_1 Pt_2 Controparte_2
23.3.2023.
Ne consegue, pertanto, l'incompetenza del giudice ordinario, stante la competenza esclusiva del
Collegio arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 12 del Contratto di Appalto
e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano e qui opposto.
La circostanza che il Tribunale di Milano abbia emesso un decreto ingiuntivo anche in presenza di una clausola arbitrale non consente di mutare questa conclusione, in quanto, secondo orientamento pacifico della giurisprudenza, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. SU n. 21550 / 2017), essendo pacifico che il debitore – ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo – può comunque far valere la clausola compromissoria opponendo al creditore l'eccezione di arbitrato e, in questo caso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario precedentemente adito che, in fase di opposizione, deve revocare il decreto emesso (cfr.
Cass. Civ., n. 9035 / 2019).
Quanto alle spese di lite, avendo l'eccezione di compromesso carattere processuale, si deve ritenere che la stessa integri una questione di competenza assimilabile all'eccezione di incompetenza per territorio semplice, con conseguente applicabilità, in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente, del disposto dell'art. 50 c.p.c., così come affermato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 223/2013.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara l'incompetenza del Giudice ordinario e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
13274/2024 - RG 42509/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 5.12.2023 – 11.12.2023 per il pagamento della somma di € 25.952;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, il 2.10.2025.
Il GOT
(Micaela Magri)