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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1110/2024 R.G. promossa da:
con sede in Belforte Monferrato (AL) Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Alessandria via Trotti n.71 presso lo studio dell'avv. Flavio Buzzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, titolare dell'impresa individuale ME OR, in Genova COroparte_1
elettivamente domiciliato in via Roma n.11/8 presso lo studio degli avv. Roberto
OL e Roberto LL che lo rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATA
e
pagina 1 di 23 con sede in Torino, elettivamente COroparte_2
domiciliata in Casale Monferrato, via Alessandria n.26 presso lo studio legale
Cappa e rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bertola con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità contrattuale
Udienza di rimessione della causa in decisione del 13.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: richiamate le istanze istruttorie;
in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la responsabilità di per tutti i danni occorsi alla piattaforma aerea COroparte_1
oggetto del giudizio pari ad euro 10.665,58 oltre danni da lucro cessante per il periodo in cui la piattaforma non è stata messa a frutto e condannare la parte avversa al loro risarcimento ai sensi degli art. 1588 e 1590 c.c. o, in subordine, ex art.2051 c.c. ovvero 2043 c.c.; somme tutte gravate da interessi da contenersi entro i limiti dello scaglione di valore di euro 52.000,00; vinte le spese del grado con condanna delle parti avverse alla rifusione delle spese conseguenti alla condanna di primo grado.
PER PARTE APPELLATA COroparte_1
rigettare integralmente l'appello promosso da e confermare la sentenza Pt_1
impugnata. Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza, condannare la a garantire e manlevare COroparte_2
di quanto quest'ultima fosse condannata a Parte_2 COroparte_1
corrispondere a parte attrice/appellante; con vittoria di spese di questo grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA REALE MUTUA: richiamate le istanze istruttorie;
respingere ogni domanda contraria alla CP_2
con il favore delle spese.
[...]
pagina 2 di 23 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello la società Parte_1
impugna la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 665/2024 pubblicata il
6.8.2024 che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice nei confronti di titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, escludendo la responsabilità di quest'ultimo, ai sensi degli artt.
1588 e 1590 c.c., nella causazione del sinistro in cui era stata coinvolta la piattaforma aerea data in locazione dall'attrice all'impresa individuale convenuta per l'allestimento di alcune luminarie natalizie.
Primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
citava in giudizio titolare dell'impresa individuale ME
[...] COroparte_1
OR, per sentirne dichiarare la responsabilità ex artt. 1588 e 1590 c.c. o in subordine ex artt. 2051 e 2043 c.c., in relazione ai danni occorsi alla piattaforma aerea (su camion) Multitel MX 210, noleggiata dal convenuto in data 30.11.2019
e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo di € 10.665,68 oltre ai danni da lucro cessante.
Parte attrice riferiva che l'impresa individuale ME OR aveva noleggiato dalla società na piattaforma aerea installata su autocarro per procedere Pt_1
all'allestimento delle luminarie natalizie lungo le strade di Albisola Superiore. In data 12/12/2019 mentre il suddetto mezzo si trovava fermo sulla via Aurelia nel
Comune di Albisola Superiore veniva coinvolto in un sinistro stradale a causa di un autoarticolato che, transitando, aveva colpito (con il tetto della motrice) il cestello della gru alla sommità del braccio meccanico dove si trovava in quel momento (titolare dell'impresa), provocando danni all'impianto COroparte_1
di sollevamento e di sicurezza della piattaforma.
Specificava che dalle verifiche della Polizia municipale, effettuate a seguito dell'evento, era emerso che il cantiere posto in atto dal non era stato CP_1
pagina 3 di 23 adeguatamente segnalato ed era, quindi, privo dei requisiti di scurezza previsti dal CDS e che il cestello della piattaforma sporgeva sulla corsia di marcia per circa mezzo metro;
per tali motivi il era stato sanzionato. CP_1
Precisava inoltre che la società presso la quale COroparte_3 Parte_1
aveva assicurato per la RCA il mezzo incidentato, ritenendo il CP_1
corresponsabile al 50% nella causazione del sinistro, aveva offerto di corrispondere all'attrice la somma di € 12.400,00, tenuto conto della quantificazione sia del danno materiale che del fermo tecnico, ammontando dunque il danno residuo a € 10.665,68.
Si costituiva in giudizio titolare dell'impresa individuale ME COroparte_1
OR, contestando la ricostruzione dei fatti e deducendo di aver provveduto ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa durante i lavori nel cantiere.
Affermava tra l'altro di aver impugnato davanti al Giudice di Pace di Savona il provvedimento con il quale era stato sanzionato per non aver adottato gli accorgimenti necessari ai fini della sicurezza della circolazione e per non aver provveduto ad una adeguata segnalazione del cantiere in orario notturno, e successivamente di aver impugnato (senza successo) davanti al Tribunale di
Savona il provvedimento di rigetto al proprio ricorso emesso dal Giudice di Pace di Savona. Deduceva da ultimo di aver proposto ricorso dinanzi alla Corte di
Cassazione che aveva cassato la sentenza del Tribunale di Savona ritenendo che l'affermata mancata adozione degli idonei accorgimenti da parte dell'impresa fosse stata presunta dal mero verificarsi del sinistro, senza che fosse stata effettuata alcuna istruttoria, rinviando, per nuovo esame al Tribunale di Savona quale giudice d'appello.
Asseriva, in sostanza, il convenuto che la completa responsabilità nella causazione del sinistro fosse ascrivibile al conducente dell'autoarticolato e che nulla avrebbe potuto contestarsi a ME OR.
pagina 4 di 23 Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in manleva e garanzia della propria compagnia assicuratrice COroparte_2
Si costituiva contestando l'applicabilità della COroparte_2
polizza all'evento occorso in data 12.12.19 e la quantificazione del danno formulata da parte attrice.
La causa veniva istruita tramite produzione documentale e prova orale e con
Sentenza n. 665/2024 il Tribunale di Alessandria definitivamente pronunciando: rigettava le domande formulate da parte attrice Parte_1
condannandola a rifondere tanto in favore di parte convenuta HOME
[...]
COMFORT di quanto in favore di parte terza chiamata COroparte_1
le spese di lite. COroparte_2
Il Giudice, richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere probatorio a carico del conduttore ex art.1588 c.c., rilevava come dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto dopo l'occorso fosse emerso:
-che in data 12/12/2019 l'autoarticolato condotto da , mentre COroparte_4
stava percorrendo in Albisola Superiore Corso Ferrari, giunto all'altezza del civico 21, non si era accorto della presenza del veicolo ad uso speciale, di proprietà di parcheggiato trasversalmente al delimitare della carreggiata, Pt_1
a bordo strada lato monte, all'interno di un'area di cantiere ivi presente;
-che tale veicolo ad uso speciale era caratterizzato dalla presenza di un braccio elevatore estensibile dotato di cestello posto al suo apice contenente un operaio, cestello posizionato ad un'altezza di circa 5 metri dal piano viabile, che sporgeva sulla corsia di marcia per circa mezzo metro;
-che, secondo le dichiarazioni rese dal personale presente in loco, per la segnalazione dell'ingombro del cestello era stato predisposto il posizionamento di due coni di segnalazione ed inoltre vi era la presenza di un operaio addetto alla pagina 5 di 23 viabilità stradale che precedeva il cantiere in base alla direttrice di marcia levante-ponente sulla corsia lato monte;
-che il cestello elevatore era stato urtato nella parte bassa nel supporto al cestello stesso dalla porzione alta, lato destro, della cabina anteriore dell'autoarticolato di cui sopra;
-che il conducente dell'autoarticolato non si era accorto dell'ingombro caratterizzato dal mezzo d'opera, né tantomeno della presenza di un operaio addetto alla viabilità che era collocato alcuni metri prima del luogo ove era stato posizionato il cestello dotato di braccio elevatore;
-che, a seguito dell'evento, avevano riportato danni la parte alta del telone del veicolo marciante, il braccio elevatore della piattaforma ad uso speciale CO (abrasioni e rigature del braccio elevatore nella parte urtata dal ) e CP_1
che si trovava all'interno del cestello sopraelevato.
[...]
Dato atto di ciò, il giudice passava a verificare se la convenuta avesse dato prova di aver adottato tutti gli accorgimenti esigibili nell'uso del mezzo, dimostrando di avere quindi rispettato nell'utilizzo di tale mezzo le prescrizioni normative in tali casi previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di
Esecuzione (artt. 36 e 39) in merito alla corretta installazione e segnalazione dei cantieri stradali.
Richiamati i predetti articoli di legge, evidenziava come dall'istruttoria e, in parte anche dal rapporto delle Autorità, fosse emerso che nella fattispecie il cantiere era stato adeguatamente segnalato, sia quanto al presegnalamento, che quanto al segnalamento sul posto (art. 36 e 39).
Quanto al fatto che il cestello in questione sporgesse sulla corsia di marcia di circa 50 cm, rilevava come invero le norme del codice della strada prevedano che il cantiere possa riversarsi anche sulle strade destinate alla circolazione di veicoli, evidenziando come nello stesso art 21 co. 2 CDS si faccia riferimento, tra l'altro, a lavori sulle aree destinate alla circolazione e si preveda infatti pagina 6 di 23 l'adozione degli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stessa e come lo stesso art. 39 del Reg. CDS faccia riferimento al cantiere stradale mobile.
Osservava tra l'altro come nel verbale di contestazione della violazione dell'art
21 del CDS al titolare di ME OR, la condotta sanzionata fosse stata non tanto quella di avere operato con un mezzo sporgente sulla corsia di marcia, ma quella di non avere adottato gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione.
Sottolineava invero come dal rapporto di Polizia risultasse che al fine di segnalare l'ingombro del cestello era stato predisposto il posizionamento di due coni di segnalazione e che vi era la presenza di un operaio addetto alla viabilità stradale che precedeva il cantiere.
Richiamava altresì le testimonianze rese in sede di escussione dai due lavoratori di ME OR e da un passante che avevano confermato sia il presegnalamento del cantiere mediante il cartello “lavori” con sfondo giallo a distanza di 50 metri dal punto delle lavorazioni, sia la presenza, in prossimità del veicolo operativo, di un operaio addetto alla viabilità dotato di giacca catarifrangente e di bandierina visibile anche in orario notturno.
Evidenziava come lo stesso addetto alla viabilità in servizio quel giorno, sig.
durante la prova orale avesse confermato di aver sventolato la bandiera Per_1
per la segnalazione del cantiere, anche se la stessa non era stata notata, nonché di aver visto l'autoarticolato impattare contro i birilli presenti sulla strada così confermando in sostanza il comportamento poco avveduto del conducente del mezzo. Precisava inoltre come dal rapporto di polizia fosse altresì emerso che in
Corso Ferrari era presente idonea illuminazione pubblica che permetteva una visuale completa della sede stradale.
Alla luce di ciò, il giudice riteneva dunque che la ME OR avesse posto in essere tutte le misure necessarie al fine di prevenire ed evitare l'evento dannoso e pagina 7 di 23 che pertanto quest'ultimo e il relativo danneggiamento del mezzo non potessero essere imputati alla medesima avendo la convenuta fornito prova liberatoria ex art 1588 c.c..
L'Appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria interpone appello la società la quale, richiamate le istanze istruttorie Parte_1
dedotte in primo grado, chiede alla Corte, nel merito ed in riforma dell'impugnata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
titolare della ditta individuale ME OR per tutti i danni occorsi alla
[...]
piattaforma aerea Multitel MX 210 installata su autocarro Nissan tg FJ 267HN a seguito del verificarsi del sinistro per cui è causa e pari, in oggi, ad euro
10.665,68 oltre ai danni da lucro cessante, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU ovvero tramite equità, oltre interessi, con la conseguente condanna di parte avversa al loro risarcimento a beneficio dell'attrice ai sensi degli art. 1588 e 1590 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Errata ricostruzione dei fatti di causa – Errata valutazione delle risultanze istruttorie – Errata valutazione del comportamento tenuto dal CP_1
La società appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il giudice riconosciuto la responsabilità del quale titolare dell'impresa CP_1
convenuta, nella causazione del sinistro del 12.12.19.
Evidenzia in primo luogo come dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, in base al rapporto di polizia e alle risultanze istruttorie, emerga con evidenza la circostanza dello sconfinamento del cestello nel quale lavorava il rispetto CP_1
alla sagoma del cantiere.
Ritiene che, al di là dell'esistenza di un cantiere realizzato a norma di legge, il giudice avrebbe dovuto valutare il fatto che al momento dell'occorso il CP_1
stesse lavorando al di fuori dell'area di cantiere e ad una altezza non usuale, non pagina 8 di 23 potendo l'analisi dei fatti limitarsi a verificare la regolarità o meno delle segnalazioni, dovendo invece essere estesa al comportamento del convenuto.
Osserva come tale circostanza sia stata proprio descritta dal il quale, nella CP_1
e-mail inviata in data 22.5.24 a per descrivere il sinistro, aveva precisato Parte_1
che il mezzo era posizionato all'interno della zona del cantiere e fuori dalla carreggiata, ma il cestello, al momento dell'impatto, sporgeva sul fondo stradale per circa mezzo metro ed aveva peraltro allegato alla email un disegno esplicativo dal quale chiaramente si evinceva che la piattaforma sporgeva sulla carreggiata ben oltre i coni che delimitavano il cantiere.
Richiama inoltre la rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, allegata in primo grado sub doc. 4 da parte avversa, dove è raffigurata la presumibile area di lavoro al margine della strada e dalla quale si evincerebbe, chiaramente, che tale area, adibita a parcheggio delle vetture, era appena sufficiente per dare ricovero ad un autocarro, ma non per consentire ad un braccio di sollevamento di operare senza invadere la carreggiata.
Ritiene che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza appellata, il comportamento del sig. abbia concausato il danno anche per il carattere CP_1
insidioso costituito dal posizionamento del cestello a mezz'aria e quindi in una posizione ben lontana dai confini del cantiere, costituiti dai coni posizionati a terra, e quindi non oggetto di particolare attenzione da parte del conducente del mezzo investitore, naturalmente portato ad avere attenzione agli ingombri che si trovano alla sua altezza visiva, tanto più che, essendo stato il cantiere delimitato, il conducente investitore legittimamente poteva presumere che non vi fossero ostacoli esterni all'area delimitata.
L'appellante contesta inoltre la parte della sentenza ove il giudice ha affermato che anche dalle norme del codice della strada si desume come il cantiere possa ben riversarsi anche sulla strada destinate alla circolazione dei veicoli, evidenziando come nello stesso si faccia riferimento a lavori sulle aree destinate pagina 9 di 23 alla circolazione, ma prevedendo l'adozione degli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stessa. Sostiene che l'art. 21 CDS non preveda alcuna possibilità di “commistione” tra cantiere stradale ed area destinata alla circolazione, al contrario, imponendo l'obbligo di evidenziare un confine netto ed invalicabile tra le aree destinate al pubblico e quelle del cantiere.
Infine, quanto alle testimonianze rese evidenzia come le stesse possano valere a dare prova della esistenza del cantiere, ma non certo ad assolvere il dalla CP_1
sua corresponsabilità che peraltro sarebbe stata dal medesimo, come detto, riconosciuta.
Con comparsa del 17.3.25 si costituisce in giudizio titolare COroparte_1
della ditta individuale ME OR, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'interposto appello, con conferma integrale della sentenza di primo grado, ovvero, in subordine, di essere manlevato in virtù di polizza sottoscritta dalla
Con vittoria di spese di lite. Parte_3
Sull'asserita errata ricostruzione dei fatti di causa.
Parte appellata ritiene l'impugnazione completamente destituita di fondamento atteso che, contrariamente a quanto ex adverso affermato, il giudice in sentenza mai avrebbe inteso asserire che il cestello aereo sporgeva oltre l'area di cantiere, né che la normativa in vigore consentirebbe di operare sulla sede stradale anche al di fuori dell'area di cantiere segnalata, avendo invece il Tribunale correttamente accertato che il cantiere, anche presente sulla sede stradale, nel rispetto della normativa vigente, era stato ben segnalato dalla società convenuta.
Ritiene non corrisponda al vero la circostanza riportata da controparte secondo cui lo stesso avrebbe ammesso che stava lavorando al di fuori del cantiere CP_1
ad un'altezza di circa 4 – 5 metri da terra, trovandosi invece il cestello dentro l'area di cantiere in movimento ed essendo il cantiere doverosamente segnalato.
pagina 10 di 23 Ribadisce come ogni necessaria precauzione fosse stata adottata dalla ME
OR per eseguire l'opera nel rispetto della sicurezza dei propri operatori e degli utenti della strada essendo stata segnalata la presenza del cantiere attraverso l'utilizzo di coni segnaletici ad alta visibilità, da un cartello di pericolo
“lavori in corso” con fondo giallo a lato della corsia di marcia e a distanza di circa 50 metri dal punto delle lavorazioni, da un moviere munito di indumenti ad alta visibilità e da un secondo operaio della ME OR anch'egli presente a bordo strada e munito di indumenti ad alta visibilità.
Ritiene che nulla di più l'appellata avrebbe potuto fare per evitare l'occorso avvenuto per fatto e colpa esclusivi di che, alla guida COroparte_4
dell'autoarticolato, assumendo una condotta di guida non sufficientemente adeguata, avrebbe invaso l'area di cantiere, spazzato via i birilli ed infine urtato con il proprio rimorchio il punto di congiuntura tra il braccio meccanico ed il cestello.
Parte appellata evidenzia peraltro come la Polizia Municipale, intervenuta in loco dopo l'incidente, abbia in effetti contestato a e al COroparte_4
coobbligato in solido, quale proprietario del mezzo, la violazione CP_6
dell'art. 141 C.d.S. in quanto in presenza di un ostacolo prevedibile non era stato in grado di arrestare tempestivamente e nei limiti del suo campo di visibilità il veicolo condotto.
Ribadisce quanto al verbale di contestazione mosso nei confronti della convenuta come la pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 11888/2024 - all. 1 alla comparsa conclusionale di primo grado) abbia ritenuto il procedimento logico induttivo di cui al verbale impugnato viziato al punto da indurre surrettiziamente gli agenti verbalizzanti a contestare in via del tutto apodittica la presunta violazione del C.d. S. alla ricorrente. Precisa, inoltre, che ad oggi il giudizio è stato riassunto davanti al Tribunale di Savona.
pagina 11 di 23 Richiama le testimonianze assunte in primo grado che avrebbero confermato l'estraneità di ME OR rispetto a qualsivoglia ipotesi di corresponsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa.
Ritiene dunque che il giudice, a fronte del materiale probatorio raccolto in corso di causa, abbia correttamente concluso mandando esente la convenuta da ogni responsabilità.
Ad ogni modo, in punto quantum, richiama quanto già dedotto in sede di comparsa conclusionale;
si oppone inoltre all'ammissione delle istanze istruttorie avverse in quanto irrilevanti o documentali.
Insiste per la condanna di all'integrale manleva COroparte_2
dell'appellata, rimandando, sul punto, alle argomentazioni dedotte in primo grado.
Si costituisce in giudizio la quale eccepisce l'assenza di Parte_3
copertura assicurativa rilevando in primo luogo come l'attività svolta nell'occasione da ME OR (di installazione di luminarie natalizie) nulla abbia a che vedere con l'attività assicurata riguardante i soli impianti di condizionamento.
In ordine all'ex adverso invocato art.
2.20 delle condizioni generali di contratto evidenzia come la clausola predetta operi solo ove le attività aggiuntive (da ricomprendersi in polizza) siano state intraprese successivamente alla stipula della polizza stessa e siano assimilabili a quella oggetto del contratto di assicurazione.
Ne deduce, pertanto, che la stessa non sia applicabile alla fattispecie sia perché dall'avvio dell'impresa ME OR si occupa in via principale di installazione di impianti elettrici e luminarie ed in via secondaria di installazione di impianti idro-termo sanitari e di condizionamento, sia perché l'installazione di luminarie non è neppure assimilabile a quella di impianti di condizionamento.
pagina 12 di 23 Precisa, tra l'altro, come l'assimilabilità sia esclusa dalla stessa polizza che nega la copertura per attività su ponteggi esterni e tetti, essendo, appunto, il sinistro de quo avvenuto in relazione all'installazione di luminarie esterne.
Richiama inoltre la clausola 2.10 ove alla condizione D è previsto che dalla garanzia per danni a cose di terzi sono escluse le “cose trasportate … da autoveicoli … su aree pubbliche”.
COesta, inoltre, che possano trovare applicazione gli ex adverso invocati artt. artt.1341-1342 c.c. atteso che il riferimento all'attività degli impianti di condizionamento non riguarda limitazioni di responsabilità afferenti condizioni generali di contratto, da approvarsi specificatamente, ma individua lo stesso oggetto del contratto.
L'APPELLO DEV'ESSERE ACCOLTO.
Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado (cosa che nessuna delle parti in causa contesta) alla fattispecie oggetto del presente giudizio si applica l'art.1588 c.c. che, in tema di locazioni, assume che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengano nel corso della locazione
“qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile”, con relativa presunzione di colpa a carico del conduttore che se ne libera dimostrando, appunto, la causa non imputabile.
Da ciò discende che la norma attribuisce l'onere della prova piena e completa della non imputabilità a carico del conduttore ME OR (Cass. 2014
n.2619) che agli atti non risulta averla fornita.
Lo stesso contratto di locazione oggetto del giudizio, del resto, specifica che
“eventuali danni dovuti ad imperizia o a cattivo uso del mezzo saranno addebitati interamente al cliente…” con previsione (come assume sempre il giudice di primo grado senza contestazione delle parti) comunque riconducibile al criterio normativo di cui all'art.1588 c.c. che prevede, appunto, l'onere della prova a carico del conduttore (per andare esente da responsabilità) che l'evento dannoso pagina 13 di 23 non sia a lui imputabile. Del resto, la suddetta previsione contrattuale non rappresenta certo, ex art. 2698 c.c., un patto negoziale di inversione dell'onere della prova (né alcuna delle parti in causa lo sostiene) per la qual cosa occorrerebbe la inequivoca manifestazione di volontà attinente alla rinuncia del locatore ai benefici ed ai vantaggi che gli derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere della prova (Cass.2005 n.14306).
Detto questo, il giudice di primo grado (pag.14 sentenza) afferma che, di per sé, non rileva che il cestello della gru (cosa che ritiene comprovata) sporgesse sulla corsia di marcia dei veicoli per mezzo metro, ma ciò che rileva è “che tale situazione di cantiere sia stata correttamente segnalata”.
Ciò perché (sempre secondo il giudice di primo grado) dal “codice della strada si desume come il cantiere possa ben riversarsi anche sulle strade destinate alla circolazione” e questo perché l'art.21 CdS fa riferimento “a lavori sulle aree destinate alla circolazione”. Ciò che avrebbe rilievo, quindi, sarebbe solo che tale situazione fosse stata, appunto, (semplicemente e) adeguatamente segnalata
(pag.14 sentenza).
Tale tesi è, di per sé, non condivisibile (tanto che l'appellato stesso ME
OR cerca di negare che il Tribunale l'abbia sostenuta: pag.5 comparsa).
Gli “accorgimenti necessari” per “la sicurezza e la fluidità della circolazione” che “chiunque esegue lavori…sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta dei veicoli e di pedoni deve adottare”, previsti dall'art.21, 2°c., CdS, infatti, comportano necessariamente che non possa crearsi alcuna interferenza (per sua natura pericolosissima) tra l'area di cantiere e il percorso stradale destinato alla circolazione dei veicoli. Lo comprova espressamente l'art.39 del
Regolamento CdS sui cantieri mobili (come quello oggetto del giudizio) che richiede (2°c., l. a), in sede di obbligatorio (neretto dell'estensore)
Presegnalamento di cantiere, “un cartello composito contente il segnale lavori, il segnale corsie disponibili…” di cui alle figure II, 399 /a e b allegate al pagina 14 di 23 Regolamento di esecuzione e, in sede di Segnalamento di Localizzazione (2°c.,
l. b), un segnale mobile e di protezione (figura II, 401) costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente “un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato con luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientate come il segnale di passaggio obbligatorio”, con segnaletica che comprende anche “la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti”.
Le figure II, 399 e II, 401 (di cui sopra), con il rinvio alle figure 411 a) e b) indicano chiaramente che in caso di cantiere che interferisca con le corsie di marcia queste devono essere deviate e comunque ridotte affinché mai, in alcun caso, la direttrice di marcia dei veicoli possa interferire con la zona di cantiere. La normativa del CdS, quindi, è univoca nello statuire il principio contrario a quello sostenuto dal giudice di primo grado.
Detto questo, non risulta affatto che la delimitazione del cantiere fosse idonea ad escludere interferenze tra il medesimo e la marcia dei mezzi che percorrevano la sede stradale, anche considerando (come vedremo) i due coni che (ai sensi dell'art.34 Regolamento CdS) avevano la funzione di delimitare ed evidenziare la zona di lavoro.
Il rapporto della Polizia Municipale di Albisola Superiore (la quale ha comminato sanzioni amministrative anche all'impresa individuale ME
OR) è certamente, ex se, utilizzabile ai fini del presente giudizio intercorrente tra le parti private. Ciò anche se il verbale sanzionatorio che ne deriva, per non avere l'appaltatore dei lavori adottato gli accorgimenti necessari ai fini della sicurezza della circolazione e dell'adeguata segnalazione del cantiere, è stato confermato in sede di opposizione dal giudice di pace e dal tribunale di Savona, ma la cui statuizione è stata annullata con rinvio da parte della Corte di Cassazione al tribunale di Savona perché le circostanze di fatto pagina 15 di 23 vengano approfondite ai fini dell'eventuale annullamento del verbale sanzionatorio.
Lo stesso rapporto evidenzia (all'esito dell'audizione delle parti e delle persone informate) come il cantiere non fosse adeguatamente segnalato e fosse privo di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza. Dal rapporto emerge chiaramente che il cestello in elevazione sporgeva sulla corsia di marcia aperta al traffico per circa mezzo metro e non risulta in alcun modo che la stessa corsia (per l'ampiezza sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e la non interferenza con la presenza della gru e del cestello in quota) fosse preclusa alla circolazione dei mezzi, tanto più visto l'ingombro dell'autoarticolato sopraggiungente (tra l'altro, in orario notturno) la cui altezza interferiva pienamente con la sopraelevata posizione del cestello.
In secondo luogo, dalla mail in data 22.1.2020 inviata dallo stesso CP_1
titolare dell'impresa individuale ME OR, a emerge che “la
[...] Parte_1
perpendicolare della cesta della piattaforma sul fondo stradale, si proiettava sullo stesso per circa 50 cm.” e, pur sostenendosi che l'ingombro dell'area di lavoro era “segnalato con dei coni segnaletici”, il successivo schizzo planimetrico allegato alla mail, e disegnato (pacificamente) dallo stesso mostra con CP_1
chiarezza che i coni segnaletici (che in realtà erano solo due e non quattro, come emerge dal rapporto della Polizia Municipale) delimitavano un'area di cantiere più ristretta della zona in cui operavano il cestello ed il braccio della gru: zona
(scoperta dalle dovute indicazioni circa la presenza del cantiere) in cui, appunto,
è occorso il sinistro del quale dal disegno si evince l'urto intervenuto sulla sede CO stradale tra il che la percorreva regolarmente all'interno della propria corsia di marcia e il cestello che (parzialmente) la ostruiva. Del resto, le stesse difese di primo grado della ME OR (comparsa di risposta, pag.3) assumono che i coni segnalatori erano stati posizionati sulla “striscia delimitante la corsia stradale” e, quindi, non impedivano in alcun modo il pagina 16 di 23 transito ai veicoli proprio su quella corsia in parte ostruita, in altezza, dalla presenza del cestello in questione.
Gi stessi tre testi (due dipendenti di ME OR ed un passante) assunti in primo grado sui capi di prova n. 4 e n.5 dedotti da ME OR (capi di prova che, tra l'altro, non fanno il minimo accenno alla presenza dei coni e alla loro posizione) hanno, inoltre, confermato semplicemente la presenza del cartello segnaletico “lavori” a 50 metri dalla gru, dell'addetto alla viabilità dotato di giacca catarifrangente e bandiera di segnalazione e dei (due) coni di segnalazione. Per quanto attiene al cartello hanno confermato (come, del resto specificamente dedotto nei capi di prova) che si trattasse del cartello “lavori”
(di cui all'art.31, 2°c., Regolamento CdS, figura II, 383) il quale è un semplice triangolo a sfondo giallo (con omino stilizzato intento al lavoro) che ha il
(semplice) compito di presegnalare i cantieri. Non risulta affatto, quindi, che fossero stati apposti i suvvisti cartelli previsti, in fase di Presegnalamento e di
Segnalamento di localizzazione, dall'art.39 del Regolamento sui cantieri mobili
(figure II 399, a) e b) e 401) che devono contenere, invece, anche il segnale di corsie disponibili, ridotte e deviate, il segnale di passaggio obbligatorio e la freccia indicante la direzione per superare il cantiere. Segnali, come detto, obbligatori nel caso (come quello oggetto del presente giudizio) in cui il mezzo operante sul cantiere estenda la propria massa (in questo caso il cestello sopraelevato) al di fuori (e per mezzo metro) dell'area di cantiere andando ad interferire (molto pericolosamente) con la corsia di marcia su cui transitano i veicoli in circolazione.
Relativamente ai coni, inoltre, i testi nulla hanno detto circa l'area che tali strumenti di sicurezza delimitavano, non comprovando in alcun modo le loro testimonianze che la zona ove operava il cestello fosse preclusa (come doveva necessariamente essere) alla circolazione. Non risulta decisiva neppure la circostanza che il teste abbia dichiarato che “l'autoarticolato ha Per_1
pagina 17 di 23 impattato dei birilli presenti sulla strada” (che, comunque, erano, come da rapporto della Polizia Municipale, soltanto due) perché non risulta (come detto) affatto comprovato che gli stessi delimitassero correttamente la zona di operazioni del cestello in quota e perché neppure dal disegno redatto dalla stessa parte appellante risulta (né viene minimamente allegato) che
l'autoarticolato abbia deviato (invadendo il cantiere) dalla lineare direzione di marcia che stava percorrendo lungo la corsia stradale di sua pertinenza ed aperta al traffico né, tantomeno, che sia uscito dalla carreggiata spostandosi sulla destra della sua direzione di marcia (né i testi lo hanno minimamente affermato).
Rileva, infine, sottolineare che, in relazione allo stato dei luoghi e alla pericolosissima sporgenza della cesta in elevazione sulla perpendicolare della corsia di marcia, la presenza di soli due (mal posizionati) coni di plastica
(viste le loro limitate dimensioni, peso e capacità di deterrenza) non può dirsi, ex art.21 CdS, accorgimento idoneo ad assicurare la sicurezza della circolazione, così come la presenza del moviere munito di bandierina di segnalazione all'inizio del cantiere (mal segnalato).
di conseguenza, non avendo fornito la prova piena e completa COroparte_1
della propria non imputabilità dell'evento risponde dei danni occorsi alla cosa mobile locata ex art.1588 c.c. (Cass.2018 n.22823).
Irrilevante è la circostanza che ne risponda in solido ex art.2055 c.c. con il conducente del TIR (essendo possibile il concorso tra illecito contrattuale ed aquiliano: Cass.2010 n,7618) perché il vincolo solidale che lega i coautori del fatto importa che il danneggiato ( possa pretendere la totalità della Parte_1
prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo dei coobbligati
(Cass.2008 n.16810).
In relazione al quantum debeatur il danno emergente risulta comprovato, mentre il lucro cessante è privo di riscontri probatori.
pagina 18 di 23 In relazione a tale seconda voce di danno parte appellante deduce a capo di prova orale la circostanza che concede in noleggio la piattaforma MX Parte_1
210 al costo di 1.870,00 euro al mese oltre IVA”. Tale istanza istruttoria dedotta
“per mero scrupolo difensivo e qualora la Corte ne ravvisasse la necessità” è inammissibile perché richiesta in via eventuale e, comunque, risulta irrilevante perché insufficiente a provare il danno da eventuale lucro cessante (mancato guadagno) in assenza di bilanci, libri contabili e fatture che consentano di comprovare il parco mezzi, il loro periodo di impiego, il giro d'affari e la reddittività netta dell'azienda in relazione ai contratti conclusi con i clienti.
Il danno emergente, derivante dai costi di riparazione del mezzo, è comprovato dalla fattura dell'impresa Multitel n.2357 del 30.9.2020 per l'ammontare di euro
23.605,66 (sub doc. 15 di parte attrice-appellante).
Tale fattura non è stata contestata nell'autenticità e provenienza dagli appellati, risulta avallata dalla (con la quale l'appellante COroparte_7
aveva stipulato polizza RCA) che ha provveduto a risarcire il 50% del danno patito (ritenuta la colpa concorrente dell'assicurato) proprio sulla base dell'ammontare di tale fattura, particolarmente dettagliata e contenente le voci di tutti i pezzi sostituiti e dei materiali impiegati con l'indicazione specifica dei singoli prezzi, nonché corredata dal documento di “descrizione lavori” dettagliato ed individuante tutto il materiale utilizzato per l'intervento con il costo della mano d'opera e le relative ore impiegate per i lavori complessivi.
Le del tutto generiche contestazioni delle parti appellate non sono idonee ad inficiare il valore probatorio di tale documento proveniente da terzo che rappresenta elemento di prova (Cass.2023 n.9507) su cui fondare la decisione
(Cass.2020 n.25162). Il danno da fermo tecnico, invece, non puo' essere riconosciuto in quanto non è in re ipsa e non si identifica con l'indisponibilità del bene, ma con la dimostrazione delle spese sostenute per procacciarsi un veicolo sostituivo ovvero delle perdite di proventi subite per il suo mancato uso pagina 19 di 23 (Cass.2024 n.32946). L'IVA sulla fattura non è dovuta perché per l'impresa rappresenta “una partita di giro” (fatto, tra l'altro, non contestato dalla Pt_1
stessa appellante).
Il danno patito dalla società appellante, di conseguenza, ammonta alla somma imponibile di euro 19.348,92 di cui alla fattura che precede (senza IVA), dalla quale va detratta la cifra di euro 12.940,00 già risarcita dall'impresa assicuratrice della RCA di parte appellante, per un totale dovuto di euro 6.408,92, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dal giorno del sinistro del 12.12.2019 sino alla sentenza di secondo grado (che liquida il danno), giorno dal quale decorreranno gli interessi legali di cui all'art.1284, 1°c., c.c. Il danno da ritardo non dev'essere riconosciuto in quanto non espressamente richiesto e non ricompreso nella generica richiesta degli “interessi”.
Dev'essere respinta la domanda di di garanzia nei riguardi COroparte_1
della propria compagnia di assicurazioni CP_2
Al momento dell'incidente oggetto del presente giudizio era COroparte_1
impegnato (su incarico del nell'installazione delle luminarie elettriche CP_8
di Natale, mentre la polizza assicurativa stipulata con la in data CP_2
16.4.2019 (pag.1), ritualmente sottoscritta dall'assicurato, indica chiaramente
l'oggetto dell'assicurazione spiegando che “ assicura…per CP_2
l'esercizio delle seguenti attività: IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO”.
L'oggetto dell'assicurazione, di conseguenza, nulla ha a che vedere con l'installazione delle luminarie di Natale, attività estranea a quella assicurata che, quindi, non può dar luogo ad alcun indennizzo assicurativo in relazione ai fatti di causa.
Né è invocabile l'art.2.20 delle Condizioni Aggiuntive di polizza che prevede come “l'esercizio di nuove attività…assimilabili a quelle già assicurate e descritte in polizza è automaticamente incluso in garanzia…”. Come emerge pagina 20 di 23 dalla visura CCIAA riferita ad ME OR (pag. 1 e 3, oggetto sociale) prodotta da infatti, le attività riguardanti l'installazione di luminarie Parte_1
vengono svolte dall'impresa individuale sin dal 16.5.2000, data di costituzione dell'impresa, che svolge, dall'epoca, anche attività relative agli impianti di condizionamento (appunto, quelle assicurate). L'attività di installazione di luminarie, quindi (esercitata dall'anno 2000), non rappresenta una “nuova attività” rispetto al momento di stipulazione della polizza del 16.4.2019 e, di conseguenza, non è coperta dalla polizza medesima.
Né rileva (come sostiene l'appellato che il titolare dell'impresa “era CP_1
convinto” di aver assicurato la propria attività di installazione di luminarie, giacché non allega, non deduce e non produce alcun elemento da cui possa desumersi che l'oggetto del contratto (che, come tale, non necessita di alcuna specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.) fosse diverso da quello risultante dalla polizza. Del tutto irrilevante è l'invocazione, da parte dell'assicurato, dell'art.1893 c.c. che non si riferisce certo ad errori commessi dell'assicurato nell'individuazione dell'oggetto della polizza, ma alle sue dichiarazioni reticenti che consentono il recesso dal contratto da parte dell'assicuratore.
La domanda di garanzia, quindi, dev'essere respinta.
Le spese legali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza di nei riguardi di entrambe le controparti, liquidate come in COroparte_1
dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali riferite al valore della causa.
Nelle conclusioni parte appellante avanza la richiesta di “condanna delle parti avverse alla rifusione delle spese conseguenti alla condanna di primo grado”. In forza della presente sentenza le parti appellate sono certamente tenute a restituire a le somme che questa abbia pagato in esecuzione della sentenza di Pt_1
primo grado, ma la relativa condanna non può essere emessa in questa sede. infatti, in sede di appello non indica le somme (eventualmente) pagate e Pt_1
pagina 21 di 23 la relativa data di esborso, né produce alcuna documentazione comprovante gli intervenuti pagamenti. Eventuali restituzioni, di conseguenza, dovranno essere regolate in separata sede.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
in totale riforma della sentenza n.665/2024 pubblicata in data 06/08/2024 del
Tribunale di Alessandria, dichiara tenuto e condanna titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a
[...]
la somma di euro 6.408,92 da rivalutarsi secondo gli indici Parte_1
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dal
12.12.2019 sino al giorno di pubblicazione della sentenza di secondo grado;
giorno dal quale decorreranno gli interessi legali di cui all'art.1284, 1°c., c.c. sino al saldo;
respinge la domanda di manleva formulata da titolare COroparte_1
dell'impresa individuale ME OR, nei confronti della COroparte_2
[...]
dichiara tenuto e condanna titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, a pagare a le spese del Parte_1
primo grado del giudizio che liquida per esposti in euro 545,00 e per compensi in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
dichiara tenuto e condanna titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, a pagare alla le spese del COroparte_2
primo grado del giudizio che liquida per compensi in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
pagina 22 di 23 dichiara tenuto e condanna titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, a pagare a le spese del Parte_1
presente grado del giudizio che liquida per esposti in euro 545,00 e per compensi in euro 5.809,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
dichiara tenuto e condanna titolare dell'impresa individuale COroparte_1
ME OR, a pagare alla le spese del COroparte_2
presente grado del giudizio che liquida per compensi in euro 5.809,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025 della Terza Sezione
Civile della Corte d'Appello.
Il Presidente dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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