Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2023, n. 33363
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Sentenza 27 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 33363 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Feriale Penale, emessa il 27 luglio 2023. La questione centrale riguardava la richiesta di un condannato di ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati diversi, invocando il criterio di fungibilità delle pene ai sensi dell'art. 657, comma 4, del codice di procedura penale. Il giudice dell'esecuzione, nella sua ordinanza del 14 febbraio 2023, aveva rigettato tale istanza, sostenendo che non era stata dimostrata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati giudicati in due sentenze precedenti.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice dell'esecuzione non aveva effettuato la necessaria verifica sulla sussistenza della continuazione tra i reati, in particolare non aveva individuato il momento di cessazione della condotta criminosa. La Corte ha sottolineato che, in caso di delitti associativi, è fondamentale stabilire la cronologia delle condotte illecite rispetto alle pene già espiante. Pertanto, l'ordinanza è stata annullata e il caso è stato rinviato alla Corte di appello di Bari per un nuovo esame, in conformità con i principi di diritto stabiliti.

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Massime1

In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo che sia stato contestato senza l'indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica in ordine alla sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi presumere, in forza della regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, è possibile affermare la penale responsabilità anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento, che il momento consumativo coincida con la pronuncia della sentenza di condanna. (Fattispecie relativa a richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con applicazione del criterio di fungibilità delle pene previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., tra i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicati rispettivamente da due sentenze irrevocabili, di cui quella per reato associativo successiva alla prima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. feriale, sentenza 27/07/2023, n. 33363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33363
    Data del deposito : 27 luglio 2023

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