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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5287/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avv. NANFA MONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avv. NANFA MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 5 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo il 24 giugno
2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'immobile sito in Capaci (PA) via John Fitzgerald Kennedy n.104 scala
B piano 1, di proprietà esclusiva del sig. (per il quale lo Controparte_1 stesso si impegna a continuare a versare la rata mensile del mutuo pari ad €
613,00 circa), che costituiva la casa coniugale resterà adibito come tale, con l'uso dei beni e degli arredi ivi contenuti, a tutela e nell'interesse della figlia minore e pertanto resterà assegnato ed abitato esclusivamente dalla Per_1 sig.ra unitamente alla figlia, con espresso divieto di farvi abitare Parte_1
e/o risiedere stabilmente soggetti terzi estranei alle stesse. ìI sig. si CP_1 riserva di ritirare dall'abitazione coniugale, a proprie cure e spese, i pochi effetti personali ivi rimasti e qualche bene a lui necessario. Il pagamento degli oneri e delle utenze afferenti l'abitazione coniugale rimane ad esclusivo carico della signora che ha già eseguito a proprio nome la voltura di tutte le Pt_1 utenze.
3) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, continuando a mantenere la propria dimora abituale presso l'abitazione sita in Capaci (PA) via John Fitzgerald Kennedy n. 104 scala b, piano 1;
4) I genitori, relativamente alla figlia minore, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la sua istruzione, educazione e salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche all'istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate;
5) La minore , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra Per_1
2 i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia e che potranno riguardare tanto l'orario di prelevamento e/o accompagnamento, trascorrerà con il padre due fine settimana, alternati con la madre, dalle ore
14.00 del venerdi pomeriggio alle ore 21.00 della domenica. Tuttavia, in considerazione dei turni lavorativi del padre e della sua attività sindacale (che potrebbe vederlo impegnato nei fine settimana in cui gli spetterebbe stare con la figlia), entrambi i coniugi concordano che in tale ultima ipotesi la figlia minore - fintantochè non andrà a scuola - potrà stare con il padre nel corso della settimana due giorni consecutivi con pernottamento;
mentre quando inizerà la scuola, la stessa potrà vedere il padre due pomeriggi a Per_1 settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e tenendo in considerazione i turni lavorativi del sig. CP_1
- Le feste religiose e quelle civili, salvo miglior accordo tra i genitori, seguiranno il regime dell'alternanza annuale di modo che, con riferimento alle festività natalizie trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un Per_1 genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni;
con riferimento alle vacanze pasquali e salvo miglior accordo tra genitori, la minore starà con ciascuno dei due coniugi per metà delle Per_1 vacanze scolastiche in modo consecutivo ed esclusivo, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Il giorno del compleanno della minore, questa lo trascorrerà con entrambi i genitori (in caso di festeggiamento comune, la relativa spesa, previa concertazione, verrà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuno) ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni dalle ore 10:00 sino alle ore 14:00 con un genitore e dalle ore
14:00 sino alle ore 20:00 con l'altro genitore. Nel caso in cui il compleanno di dovesse cadere in un giorno in cui la stessa si troverà a scuola, il Per_1 regime seguirà quello dell'alternanza; - Le vacanze estive con la minore verranno regolamentate dai genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno secondo le esigenze della minore;
in ogni caso, salvo miglior accordo tra genitori, il sig. terrà con sé la figlia in modo esclusivo ed anche CP_1 Per_1 non continuativo per n. 15 giorni (due settimane) nel mese giugno oppure di luglio oppure di agosto e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico, quando la minore inizierà a frequentare la scuola. Nei periodi estivi, entrambi
3 i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare la figlia;
- Si conviene che, per il caso in cui il sig.
[...]
dovesse beneficiare di ulteriori ferie, congedi e/o permessi CP_1 lavorativi che gli possano consentire di stare insieme alla figlia, previa comunicazione anticipata alla sig.ra di almeno sette giorni e previo Pt_1 consenso di quest'ultima, potrà stare insieme al padre in aggiunta ai Per_1 giorni calendarizzati di affido già prestabiliti;
- Verrà sempre garantita la presenza della minore per i festeggiamenti dei compleanni dei genitori e dei rispettivi nonni, sia materni che paterni, oltrechè nella giornata della festa del papà o della mamma, ciò anche in deroga ai tempi di frequentazione usuale infra determinati;
- Si conviene che, per il caso di spostamenti fuori provincia con la figlia, i coniugi dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo ove la minore verrà condotta e dovranno garantire alla figlia contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore;
mentre per il caso di spostamenti fuori regione con la figlia, vista la tenera età, gli stessi non saranno consentiti fino al raggiungimento del secondo anno di età della stessa. - Entrambi i coniugi espressamente convengono che la figlia non potrà pernottare, fino al Per_1 raggiungimento del quinto anno di età, insieme ad eventuali compagni/e di vita dei rispettivi genitori sia all'interno della sua abitazione (materna e/o paterna) sia fuori in occasione di viaggi. - Resta ovviamente salva la possibilità per i genitori, previo accordo, di apportare modifiche al calendario di incontri sopra previsto in considerazione delle esigenze (di salute e di studio) della figlia
. Per_1
6) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , Per_1 verserà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € Pt_1
200,00 (euro Duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
7) Il sig. contribuirà altresì, nella misura del 50%, al Controparte_1 pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e comunque a tutte le spese straordinarie adeguatamente documentate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo ovvero: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
4 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma ef ettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif erenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente
5 di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del documento che attesta la spesa;
Le detrazioni fiscali saranno ripartite dai coniugi al 50% per il sig. e al Controparte_1
50% per quanto concerne la sig.ra ; Parte_1
8) La sig.ra autorizza il sig. a continuare Parte_1 Controparte_1
a richiedere l'Assegno Unico (c.d. AUU) e ad incassarne il 100%, anche per la quota di sua spettanza;
9) La sig.ra si obbliga a rimborsare al sig. Parte_1 [...]
la somma di € 15.000,00 dallo stesso anticipata per eseguire CP_1 delle opere di ristrutturazione sull'immobile di proprietà della moglie sito in
Palermo via Generale Euclide Turba n.16, somma che verrà versata in un'unica soluzione dalla sig.ra al sig. al momento della vendita Pt_1 CP_1 dell'anzidetto immobile;
10) Entrambe le parti, nel dare atto dell'esistenza di una cessione del quinto gravante sullo stipendio del sig. , contratta in costanza di Controparte_1 matrimonio per affrontare spese personali della sig.ra , convengono Pt_1 che tale somma mensile verrà rimborsata per € 250,00 fino alla scadenza della cessione (che avverrà il 31 Marzo dell'anno 2031) mediante accredito mensile sul conto corrente del sig. al termine di tale cessione con onere di CP_1 rimborso a suo carico, la sig.ra s'impegna a versare al sig. la Pt_1 CP_1 sola somma mensile di € 90,00 a titolo di concorso nella rata mensile del mutuo di casa che il sig. continuerà a pagare, per come infra specificato CP_1 al punto n. 2);
11) La sig.ra si obbliga a rimborsare entro il 01.02.2027 al Parte_1 sig. la somma di € 508,00 dallo stesso recentemente Controparte_1 anticipata per spese di revisione e assicurazione dell'autoveicolo Ford Fiesta, di proprietà della stessa;
12) Entrambi i coniugi danno atto dell'esistenza della somma di € 4.000,00 circa per ricevuti dalla stessa in occasione della nascita e del Per_1 battesimo e, pertanto, gli stessi si impegnano a versare detta somma, unitamente a tutte le eventuali e future somme che la minore riceverà per feste
6 e/ricorrenze, in un libretto postale e/o buono fruttifero che verrà intestato alla minore con firma congiunta di entrambi.
13) Le parti convengono, altresì, che il cane di razza beagle di nome Per_2 di proprietà del sig. resterà affidato allo stesso, che si Controparte_1 impegna a provvedere al suo benessere, alla sua cura ed alle sue spese;
tuttavia la sig.ra avrà diritto di visita nei confronti del cane per una Pt_1 volta al mese, purchè tale diritto venga esercitato sempre alla presenza della figlia minore;
Per_1
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
15) I coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei propri beni personali e che non hanno null'altro da pretendere dall'altro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 171, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5287/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avv. NANFA MONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Leoni n. 49, presso lo studio dell'Avv. NANFA MONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 novembre 2025 e sottoscritto il 5 novembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo il 24 giugno
2017).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) L'immobile sito in Capaci (PA) via John Fitzgerald Kennedy n.104 scala
B piano 1, di proprietà esclusiva del sig. (per il quale lo Controparte_1 stesso si impegna a continuare a versare la rata mensile del mutuo pari ad €
613,00 circa), che costituiva la casa coniugale resterà adibito come tale, con l'uso dei beni e degli arredi ivi contenuti, a tutela e nell'interesse della figlia minore e pertanto resterà assegnato ed abitato esclusivamente dalla Per_1 sig.ra unitamente alla figlia, con espresso divieto di farvi abitare Parte_1
e/o risiedere stabilmente soggetti terzi estranei alle stesse. ìI sig. si CP_1 riserva di ritirare dall'abitazione coniugale, a proprie cure e spese, i pochi effetti personali ivi rimasti e qualche bene a lui necessario. Il pagamento degli oneri e delle utenze afferenti l'abitazione coniugale rimane ad esclusivo carico della signora che ha già eseguito a proprio nome la voltura di tutte le Pt_1 utenze.
3) La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, continuando a mantenere la propria dimora abituale presso l'abitazione sita in Capaci (PA) via John Fitzgerald Kennedy n. 104 scala b, piano 1;
4) I genitori, relativamente alla figlia minore, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la sua istruzione, educazione e salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. Nell'attuare tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per la stessa relative anche all'istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate;
5) La minore , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra Per_1
2 i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia e che potranno riguardare tanto l'orario di prelevamento e/o accompagnamento, trascorrerà con il padre due fine settimana, alternati con la madre, dalle ore
14.00 del venerdi pomeriggio alle ore 21.00 della domenica. Tuttavia, in considerazione dei turni lavorativi del padre e della sua attività sindacale (che potrebbe vederlo impegnato nei fine settimana in cui gli spetterebbe stare con la figlia), entrambi i coniugi concordano che in tale ultima ipotesi la figlia minore - fintantochè non andrà a scuola - potrà stare con il padre nel corso della settimana due giorni consecutivi con pernottamento;
mentre quando inizerà la scuola, la stessa potrà vedere il padre due pomeriggi a Per_1 settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e tenendo in considerazione i turni lavorativi del sig. CP_1
- Le feste religiose e quelle civili, salvo miglior accordo tra i genitori, seguiranno il regime dell'alternanza annuale di modo che, con riferimento alle festività natalizie trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un Per_1 genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò ad anni alterni;
con riferimento alle vacanze pasquali e salvo miglior accordo tra genitori, la minore starà con ciascuno dei due coniugi per metà delle Per_1 vacanze scolastiche in modo consecutivo ed esclusivo, alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Il giorno del compleanno della minore, questa lo trascorrerà con entrambi i genitori (in caso di festeggiamento comune, la relativa spesa, previa concertazione, verrà divisa tra le parti nella misura del 50% ciascuno) ovvero, nel caso di disaccordo, ad anni alterni dalle ore 10:00 sino alle ore 14:00 con un genitore e dalle ore
14:00 sino alle ore 20:00 con l'altro genitore. Nel caso in cui il compleanno di dovesse cadere in un giorno in cui la stessa si troverà a scuola, il Per_1 regime seguirà quello dell'alternanza; - Le vacanze estive con la minore verranno regolamentate dai genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno secondo le esigenze della minore;
in ogni caso, salvo miglior accordo tra genitori, il sig. terrà con sé la figlia in modo esclusivo ed anche CP_1 Per_1 non continuativo per n. 15 giorni (due settimane) nel mese giugno oppure di luglio oppure di agosto e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico, quando la minore inizierà a frequentare la scuola. Nei periodi estivi, entrambi
3 i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare la figlia;
- Si conviene che, per il caso in cui il sig.
[...]
dovesse beneficiare di ulteriori ferie, congedi e/o permessi CP_1 lavorativi che gli possano consentire di stare insieme alla figlia, previa comunicazione anticipata alla sig.ra di almeno sette giorni e previo Pt_1 consenso di quest'ultima, potrà stare insieme al padre in aggiunta ai Per_1 giorni calendarizzati di affido già prestabiliti;
- Verrà sempre garantita la presenza della minore per i festeggiamenti dei compleanni dei genitori e dei rispettivi nonni, sia materni che paterni, oltrechè nella giornata della festa del papà o della mamma, ciò anche in deroga ai tempi di frequentazione usuale infra determinati;
- Si conviene che, per il caso di spostamenti fuori provincia con la figlia, i coniugi dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo ove la minore verrà condotta e dovranno garantire alla figlia contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore;
mentre per il caso di spostamenti fuori regione con la figlia, vista la tenera età, gli stessi non saranno consentiti fino al raggiungimento del secondo anno di età della stessa. - Entrambi i coniugi espressamente convengono che la figlia non potrà pernottare, fino al Per_1 raggiungimento del quinto anno di età, insieme ad eventuali compagni/e di vita dei rispettivi genitori sia all'interno della sua abitazione (materna e/o paterna) sia fuori in occasione di viaggi. - Resta ovviamente salva la possibilità per i genitori, previo accordo, di apportare modifiche al calendario di incontri sopra previsto in considerazione delle esigenze (di salute e di studio) della figlia
. Per_1
6) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , Per_1 verserà alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € Pt_1
200,00 (euro Duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo;
7) Il sig. contribuirà altresì, nella misura del 50%, al Controparte_1 pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e comunque a tutte le spese straordinarie adeguatamente documentate, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo ovvero: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
4 specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma ef ettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif erenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente
5 di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione del documento che attesta la spesa;
Le detrazioni fiscali saranno ripartite dai coniugi al 50% per il sig. e al Controparte_1
50% per quanto concerne la sig.ra ; Parte_1
8) La sig.ra autorizza il sig. a continuare Parte_1 Controparte_1
a richiedere l'Assegno Unico (c.d. AUU) e ad incassarne il 100%, anche per la quota di sua spettanza;
9) La sig.ra si obbliga a rimborsare al sig. Parte_1 [...]
la somma di € 15.000,00 dallo stesso anticipata per eseguire CP_1 delle opere di ristrutturazione sull'immobile di proprietà della moglie sito in
Palermo via Generale Euclide Turba n.16, somma che verrà versata in un'unica soluzione dalla sig.ra al sig. al momento della vendita Pt_1 CP_1 dell'anzidetto immobile;
10) Entrambe le parti, nel dare atto dell'esistenza di una cessione del quinto gravante sullo stipendio del sig. , contratta in costanza di Controparte_1 matrimonio per affrontare spese personali della sig.ra , convengono Pt_1 che tale somma mensile verrà rimborsata per € 250,00 fino alla scadenza della cessione (che avverrà il 31 Marzo dell'anno 2031) mediante accredito mensile sul conto corrente del sig. al termine di tale cessione con onere di CP_1 rimborso a suo carico, la sig.ra s'impegna a versare al sig. la Pt_1 CP_1 sola somma mensile di € 90,00 a titolo di concorso nella rata mensile del mutuo di casa che il sig. continuerà a pagare, per come infra specificato CP_1 al punto n. 2);
11) La sig.ra si obbliga a rimborsare entro il 01.02.2027 al Parte_1 sig. la somma di € 508,00 dallo stesso recentemente Controparte_1 anticipata per spese di revisione e assicurazione dell'autoveicolo Ford Fiesta, di proprietà della stessa;
12) Entrambi i coniugi danno atto dell'esistenza della somma di € 4.000,00 circa per ricevuti dalla stessa in occasione della nascita e del Per_1 battesimo e, pertanto, gli stessi si impegnano a versare detta somma, unitamente a tutte le eventuali e future somme che la minore riceverà per feste
6 e/ricorrenze, in un libretto postale e/o buono fruttifero che verrà intestato alla minore con firma congiunta di entrambi.
13) Le parti convengono, altresì, che il cane di razza beagle di nome Per_2 di proprietà del sig. resterà affidato allo stesso, che si Controparte_1 impegna a provvedere al suo benessere, alla sua cura ed alle sue spese;
tuttavia la sig.ra avrà diritto di visita nei confronti del cane per una Pt_1 volta al mese, purchè tale diritto venga esercitato sempre alla presenza della figlia minore;
Per_1
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
15) I coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei propri beni personali e che non hanno null'altro da pretendere dall'altro.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 171, P. II, S. A, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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