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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7823 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 29/10/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.27895 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Giuseppe Lauro, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, elettivamente domiciliati presso l'ufficio dell'Avvocatura di Napoli sita in via Alcide De CP_1
Gasperi, n.55 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere lavoratore marittimo a turno generale iscritto nelle matricole della gente di mare seconda categoria di Torre del Greco dal 09/11/2022 al numero 24433 in qualità di
[...]
; che sbarcato a Marsiglia per fine viaggio in data 16/12/2023, per il manifestarsi CP_2 di un evento morboso nella specie “lombosciatalgia””, il giorno 28/12/2023 si è affidato alle cure del SSN in persona della dott. il quale certificava e disponeva un Controparte_3 periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta dapprima dal 28/12/2023 al 07/03/2024 perdurata poi, per aggravamento della patologia in
“lombosciatalgia”, fino al 31/05/2024;
Tanto premesso, evidenziando il suo diritto alla liquidazione della indennità di malattia fino al 31.05.2025 – secondo i conteggi contenuti in ricorso- avendo assolto regolarmente l'onere di trasmissione della domanda con allegazione dei certificati medici comprovanti lo stato di malattia, ha concluso chiedendo di “-accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 il diritto di vedersi riconosciute le prestazioni per indennità di malattia complementare per il periodo certificato dal SSN dal giorno 28/12/2023 al giorno 31/05/2024 per un totale di 156 giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e CP_1 corrispondere, al netto di quanto già corrisposto, le somme dovute a titolo di indennità di malattia per il periodo certificato ed effettivamente indennizzabile pari a 153 giorni per un totale pari ad €2.448,70= (euro duemilaquattrocentoquarantotto e settanta centesimi).;”.
Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato di aver interamente indennizzato il periodo di malattia, avendo corrisposto l'importo lordo di € 8.924,88, precisando che il periodo di malattia indennizzato è quello compreso dal 28/12/2023 al 02/05/2024; che il periodo successivo non è stato indennizzato in quanto in quanto, secondo il giudizio dei medici del Centro CP_ medico legale , la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia, non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di un decorso di malattia così lungo.
************
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal
1° gennaio 2014, l gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità CP_1 di malattia.
In questa sede si controverte unicamente della inadeguatezza della liquidazione dell'indennità in questione, lamentando il ricorrente l'omesso pagamento di ulteriori giorni di malattia e precisamente dal 3.5.2024 al 31/05/2024, in totale 156 giorni.
Tuttavia l ha allegato e provato per tabulas che i medici preposti al controllo circa la CP_1 ripresa della capacità lavorativa hanno escluso la protrazione della malattia fino al 31 maggio 2024, potendo essere ripresa l'attività lavorativa già dal 3 maggio 2024 ( cfr all 4 e
5 nella prod ) CP_1
D'altro canto anche dalla documentazione versata agli atti dal ricorrente emerge la guarigione già alla data del 21.5.2024 con idoneità lavorativa ( cfr certificato ASL
Napoli3Sud del 21.5.2024 all. 5 prod ric). Circostanza che sicuramente confuta il prospettato prolungamento della malattia fino al 2.6.2024 indicato dal medico curante nell'ultimo certificato telematico in cui la diagnosi è quella di 'sciatalgia' ma non viene fornita una descrizione delle condizioni del paziente all'esito di un esame obiettivo.
Diversamente dalla documentazione versata in atti dall' e precisamente nel certificato CP_1 messo dal Centro Medico Legale della sede di Napoli dell'Istituto si legge “buone condizioni generali, rachide lombare: assente contrattura paravertebrale. completa la flessione del tronco con algia ai massimi gradi. lasegue positivo ai gradi estremi bilateralmente. tono trofismo e forza nella norma. deambulazione armonica” non da ultimo va considerato che la guarigione alla data indicata è stata confermata sia in sede di visita domiciliare che ambulatoriale, a seguito di contestazione dell'interessato.
L'importo liquidato pertanto è quello spettante al ricorrente per 123 giorni indennizzabili (
l'indennità spetta dal 4° giorno successivo alla denuncia di malattia), posto che non vi è contestazione sulla quantificazione dell'indennità giornaliera ( € 72,56)
Dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art 152 disp att cpc
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di procedura
Napoli 29.10.2025
Il Giudice
(Dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 29/10/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.27895 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Giuseppe Lauro, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, elettivamente domiciliati presso l'ufficio dell'Avvocatura di Napoli sita in via Alcide De CP_1
Gasperi, n.55 convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di essere lavoratore marittimo a turno generale iscritto nelle matricole della gente di mare seconda categoria di Torre del Greco dal 09/11/2022 al numero 24433 in qualità di
[...]
; che sbarcato a Marsiglia per fine viaggio in data 16/12/2023, per il manifestarsi CP_2 di un evento morboso nella specie “lombosciatalgia””, il giorno 28/12/2023 si è affidato alle cure del SSN in persona della dott. il quale certificava e disponeva un Controparte_3 periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta dapprima dal 28/12/2023 al 07/03/2024 perdurata poi, per aggravamento della patologia in
“lombosciatalgia”, fino al 31/05/2024;
Tanto premesso, evidenziando il suo diritto alla liquidazione della indennità di malattia fino al 31.05.2025 – secondo i conteggi contenuti in ricorso- avendo assolto regolarmente l'onere di trasmissione della domanda con allegazione dei certificati medici comprovanti lo stato di malattia, ha concluso chiedendo di “-accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 il diritto di vedersi riconosciute le prestazioni per indennità di malattia complementare per il periodo certificato dal SSN dal giorno 28/12/2023 al giorno 31/05/2024 per un totale di 156 giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro;
- condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare e CP_1 corrispondere, al netto di quanto già corrisposto, le somme dovute a titolo di indennità di malattia per il periodo certificato ed effettivamente indennizzabile pari a 153 giorni per un totale pari ad €2.448,70= (euro duemilaquattrocentoquarantotto e settanta centesimi).;”.
Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l' ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato di aver interamente indennizzato il periodo di malattia, avendo corrisposto l'importo lordo di € 8.924,88, precisando che il periodo di malattia indennizzato è quello compreso dal 28/12/2023 al 02/05/2024; che il periodo successivo non è stato indennizzato in quanto in quanto, secondo il giudizio dei medici del Centro CP_ medico legale , la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia, non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi, diretti e/o indiretti, giustificativi di un decorso di malattia così lungo.
************
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal
1° gennaio 2014, l gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità CP_1 di malattia.
In questa sede si controverte unicamente della inadeguatezza della liquidazione dell'indennità in questione, lamentando il ricorrente l'omesso pagamento di ulteriori giorni di malattia e precisamente dal 3.5.2024 al 31/05/2024, in totale 156 giorni.
Tuttavia l ha allegato e provato per tabulas che i medici preposti al controllo circa la CP_1 ripresa della capacità lavorativa hanno escluso la protrazione della malattia fino al 31 maggio 2024, potendo essere ripresa l'attività lavorativa già dal 3 maggio 2024 ( cfr all 4 e
5 nella prod ) CP_1
D'altro canto anche dalla documentazione versata agli atti dal ricorrente emerge la guarigione già alla data del 21.5.2024 con idoneità lavorativa ( cfr certificato ASL
Napoli3Sud del 21.5.2024 all. 5 prod ric). Circostanza che sicuramente confuta il prospettato prolungamento della malattia fino al 2.6.2024 indicato dal medico curante nell'ultimo certificato telematico in cui la diagnosi è quella di 'sciatalgia' ma non viene fornita una descrizione delle condizioni del paziente all'esito di un esame obiettivo.
Diversamente dalla documentazione versata in atti dall' e precisamente nel certificato CP_1 messo dal Centro Medico Legale della sede di Napoli dell'Istituto si legge “buone condizioni generali, rachide lombare: assente contrattura paravertebrale. completa la flessione del tronco con algia ai massimi gradi. lasegue positivo ai gradi estremi bilateralmente. tono trofismo e forza nella norma. deambulazione armonica” non da ultimo va considerato che la guarigione alla data indicata è stata confermata sia in sede di visita domiciliare che ambulatoriale, a seguito di contestazione dell'interessato.
L'importo liquidato pertanto è quello spettante al ricorrente per 123 giorni indennizzabili (
l'indennità spetta dal 4° giorno successivo alla denuncia di malattia), posto che non vi è contestazione sulla quantificazione dell'indennità giornaliera ( € 72,56)
Dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art 152 disp att cpc
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di procedura
Napoli 29.10.2025
Il Giudice
(Dr A. Bonfiglio)