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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028-2023 del ruolo generale passata in decisione, il 06.03.2025 vertente
TRA
L'avvocato del foro di IN nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
C.F. , difensore di sè medesima ex art. 86 c.p.c., avendone la qualità, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in IN alla Via Caradonio n. 2, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax: 0874.822726 ovvero le notificazioni a mezzo al seguente indirizzo pec: Email_1
ATTRICE
CONTRO
La sig.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1°.
8.1934 e residente in [...] alla Contrada Monterone n.5 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., dagli avv.ti prof. Giuseppe Trisorio
Liuzzi (c.f. ; pec: fax C.F._3 Email_2
080.5236570) e Luigi Cesare Greco (c.f. ; pec: C.F._4 Email_3 fax 0875.707255), elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo studio dell'avv. Luigi Greco in
Termoli (CB) alla via G. Pepe n. 23,
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione .
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 06.03.2025 .
FATTO
L'avv con atto di citazione notificato in data 22.11.2023 proponeva giudizio di merito Parte_1
a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione per l'opposizione all'esecuzione iniziata dalla IG.ra
, con Avviso di rilascio immobile ex art 608 c.p.c. notificato in data 01/04 settembre Controparte_1
2023 dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di IN, ai sensi dell'Art. 140 c.p.c. dall'ufficio postale di
IN "Agli eredi della IG.ra , collettivamente ed impersonalmente nel suo Parte_2 ultimo domicilio sito alla Contrada Monterone n. 1, IN", in virtù di Sentenza n. 220/2012 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso notificata in data 08.10.2012 ed atto di precetto per rilascio immobile notificato il 01 aprile 2022, Con detto avviso l'Ufficiale Giudiziario avvisava gli Eredi della
IG.ra collettivamente ed impersonalmente nel suo ultimo domicilio che in Parte_2 data 25 Settembre 2023, ore 11:30 e seguenti, avrebbe proceduto alla immissione della parte istante nel possesso del terreno sito in agro di IN con fabbricato rurale alla C.da San Primiano come riportato nell'atto di precetto.
Parte attrice con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la IG.ra P_
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni " Voglia l'Ill.mo competente Giudice adito,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni sollevate, dei motivi di opposizione esposti e delle istanze tutte avanzate e sopra esposte, - In Via Preliminare e Pregiudiziale sospendere inaudita altera parte l'efficacia e l'esecuzione del Preavviso di rilascio immobile ex art. 608 c.p.c. del 29 Agosto 2023 identificato su mod. C n. 960 e modello F n. 765 per tutte le motivazioni in premessa;
- Nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto, stante la palese fondatezza della stessa, dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e la improseguibilità dell'esecuzione per il rilascio immobili promossa dalla parte richiedente . Con vittoria di spese e competenze". Controparte_1
La convenuta, sig.ra , si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni:" Voglia L'On.le Tribunale di IN adito, ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattesa: a) rigettare le conclusioni rassegnate dalla sig.ra avv. per essere inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate Parte_1 in narrativa;
b) condannare la sig.ra avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. oltre Parte_1 che al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio". pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del 10.4.2024, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa al 10.9.2024 per la precisazione delle conclusioni. Infine, dopo una serie di rinvii, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
MOTIVAZIONE
Dalla documentazione prodotta e dagli atti di causa emerge che la ricorrente, , riveste Parte_1 la sola qualità di chiamata all'eredità della defunta , senza aver mai accettato Parte_2
l'eredità né aver compiuto atti dispositivi o presentato denuncia di successione, come risulta anche dall'ispezione ipotecaria in atti.
La notifica del preavviso di rilascio è stata eseguita “agli eredi collettivamente e impersonalmente”. Tale modalità, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., è riservata agli eredi e non ai chiamati all'eredità, ed è ammessa solo per il titolo esecutivo e il precetto, non anche per il preavviso di rilascio. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla, non essendo stato individuato e raggiunto il reale destinatario dell'azione esecutiva (“La stessa disposizione è applicabile sotto il profilo soggettivo agli eredi e non anche ai chiamati all'eredità
- sotto il profilo oggettivo l'avere ad oggetto il titolo esecutivo ed il precetto. Ne consegue che il ricorso a tale disposizione non è ammesso nei confronti dei chiamati all'eredità come nel caso di specie e nè per il preavviso di rilascio immobile.” - Cass. 18 maggio 2022 n. 15995).
Inoltre, parte convenuta ha omesso la previa notificazione personale del titolo esecutivo e del precetto, come previsto a pena di nullità dagli artt. 477 e 480 c.p.c., con conseguente inammissibilità e improcedibilità della procedura esecutiva (“La ricezione dell'atto di riassunzione non implica, comunque, l'acquisto della qualità di erede”, Cass. 2 dicembre 2022 n. 35466).
Si rileva altresì che, per effetto della sospensione e della mancata tempestiva prosecuzione della procedura, si è determinata l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e la conseguente inefficacia sopravvenuta dell'atto di precetto (art. 481 c.p.c.), come dettagliatamente ricostruito da parte attrice e non contestato specificamente da parte convenuta
(“Maturata poi l'estinzione di diritto dell'esecuzione di rilascio/processo esecutivo in data 8 novembre
2022, i residui 9 giorni di efficacia del precetto sono andati a scadere il 17 novembre 2022”).
Alla luce dei sopra esposti vizi, l'esecuzione per rilascio promossa da parte convenuta nei confronti di parte attrice andrà dichiarata nulla ed improcedibile .
pagina 3 di 4 In conformità al principio generale per cui l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'esecuzione, comporta la rimessione delle parti nello status quo ante all'esecuzione medesima, va ordinato il ripristino della situazione di fatto precedente, disponendo la reintegra di parte attrice e/o degli aventi diritto, nel possesso e nella disponibilità dell'immobile oggetto di rilascio .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di IN, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
contro , rigetta ogni diversa istanza, difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione così dispone:
- Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del preavviso impugnato;
-per l'effetto, dichiara l'improcedibilità e l'improseguibilità dell'esecuzione per rilascio immobile, promossa da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- Ordina il ripristino della situazione quo ante all'esecuzione, disponendo la reintegra di parte attrice
, ovvero del soggetto indicato nel verbale di immissione del 25.09.2023, nella Parte_1 disponibilità e nel possesso degli immobili di cui in atti, e precisamente dei terreni siti in IN alla
Contrada San Primiano della superficie catastale di Ha 2.51.00, riportati in Catasto alla partita 1083 foglio 59 p.lle 716, 152, 719, 717, 722 oltre ai diritti pari ad 1/2 della porzione di fabbricato rurale censita alla partita 3834 foglio 59 p.lla 231 di are 2.60 senza redditi;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano nel presente giudizio in complessivi € 2.000,00 , oltre rimborso forfettario
[...]
15% cap e iva come per legge, se dovuta.
IN, 11.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1028-2023 del ruolo generale passata in decisione, il 06.03.2025 vertente
TRA
L'avvocato del foro di IN nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
C.F. , difensore di sè medesima ex art. 86 c.p.c., avendone la qualità, C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio Studio in IN alla Via Caradonio n. 2, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax: 0874.822726 ovvero le notificazioni a mezzo al seguente indirizzo pec: Email_1
ATTRICE
CONTRO
La sig.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
1°.
8.1934 e residente in [...] alla Contrada Monterone n.5 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., dagli avv.ti prof. Giuseppe Trisorio
Liuzzi (c.f. ; pec: fax C.F._3 Email_2
080.5236570) e Luigi Cesare Greco (c.f. ; pec: C.F._4 Email_3 fax 0875.707255), elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo studio dell'avv. Luigi Greco in
Termoli (CB) alla via G. Pepe n. 23,
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione .
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 06.03.2025 .
FATTO
L'avv con atto di citazione notificato in data 22.11.2023 proponeva giudizio di merito Parte_1
a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione per l'opposizione all'esecuzione iniziata dalla IG.ra
, con Avviso di rilascio immobile ex art 608 c.p.c. notificato in data 01/04 settembre Controparte_1
2023 dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di IN, ai sensi dell'Art. 140 c.p.c. dall'ufficio postale di
IN "Agli eredi della IG.ra , collettivamente ed impersonalmente nel suo Parte_2 ultimo domicilio sito alla Contrada Monterone n. 1, IN", in virtù di Sentenza n. 220/2012 emessa dalla Corte di Appello di Campobasso notificata in data 08.10.2012 ed atto di precetto per rilascio immobile notificato il 01 aprile 2022, Con detto avviso l'Ufficiale Giudiziario avvisava gli Eredi della
IG.ra collettivamente ed impersonalmente nel suo ultimo domicilio che in Parte_2 data 25 Settembre 2023, ore 11:30 e seguenti, avrebbe proceduto alla immissione della parte istante nel possesso del terreno sito in agro di IN con fabbricato rurale alla C.da San Primiano come riportato nell'atto di precetto.
Parte attrice con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la IG.ra P_
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni " Voglia l'Ill.mo competente Giudice adito,
[...] contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni sollevate, dei motivi di opposizione esposti e delle istanze tutte avanzate e sopra esposte, - In Via Preliminare e Pregiudiziale sospendere inaudita altera parte l'efficacia e l'esecuzione del Preavviso di rilascio immobile ex art. 608 c.p.c. del 29 Agosto 2023 identificato su mod. C n. 960 e modello F n. 765 per tutte le motivazioni in premessa;
- Nel merito accogliere la presente opposizione e per l'effetto, stante la palese fondatezza della stessa, dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e la improseguibilità dell'esecuzione per il rilascio immobili promossa dalla parte richiedente . Con vittoria di spese e competenze". Controparte_1
La convenuta, sig.ra , si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza Controparte_1 della domanda attorea e rassegnando le seguenti conclusioni:" Voglia L'On.le Tribunale di IN adito, ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattesa: a) rigettare le conclusioni rassegnate dalla sig.ra avv. per essere inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni illustrate Parte_1 in narrativa;
b) condannare la sig.ra avv. ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. oltre Parte_1 che al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio". pagina 2 di 4 Alla prima udienza di comparizione del 10.4.2024, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e, all'esito, il Giudice ha rinviato la causa al 10.9.2024 per la precisazione delle conclusioni. Infine, dopo una serie di rinvii, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche
MOTIVAZIONE
Dalla documentazione prodotta e dagli atti di causa emerge che la ricorrente, , riveste Parte_1 la sola qualità di chiamata all'eredità della defunta , senza aver mai accettato Parte_2
l'eredità né aver compiuto atti dispositivi o presentato denuncia di successione, come risulta anche dall'ispezione ipotecaria in atti.
La notifica del preavviso di rilascio è stata eseguita “agli eredi collettivamente e impersonalmente”. Tale modalità, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., è riservata agli eredi e non ai chiamati all'eredità, ed è ammessa solo per il titolo esecutivo e il precetto, non anche per il preavviso di rilascio. Pertanto, la notifica deve ritenersi nulla, non essendo stato individuato e raggiunto il reale destinatario dell'azione esecutiva (“La stessa disposizione è applicabile sotto il profilo soggettivo agli eredi e non anche ai chiamati all'eredità
- sotto il profilo oggettivo l'avere ad oggetto il titolo esecutivo ed il precetto. Ne consegue che il ricorso a tale disposizione non è ammesso nei confronti dei chiamati all'eredità come nel caso di specie e nè per il preavviso di rilascio immobile.” - Cass. 18 maggio 2022 n. 15995).
Inoltre, parte convenuta ha omesso la previa notificazione personale del titolo esecutivo e del precetto, come previsto a pena di nullità dagli artt. 477 e 480 c.p.c., con conseguente inammissibilità e improcedibilità della procedura esecutiva (“La ricezione dell'atto di riassunzione non implica, comunque, l'acquisto della qualità di erede”, Cass. 2 dicembre 2022 n. 35466).
Si rileva altresì che, per effetto della sospensione e della mancata tempestiva prosecuzione della procedura, si è determinata l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., e la conseguente inefficacia sopravvenuta dell'atto di precetto (art. 481 c.p.c.), come dettagliatamente ricostruito da parte attrice e non contestato specificamente da parte convenuta
(“Maturata poi l'estinzione di diritto dell'esecuzione di rilascio/processo esecutivo in data 8 novembre
2022, i residui 9 giorni di efficacia del precetto sono andati a scadere il 17 novembre 2022”).
Alla luce dei sopra esposti vizi, l'esecuzione per rilascio promossa da parte convenuta nei confronti di parte attrice andrà dichiarata nulla ed improcedibile .
pagina 3 di 4 In conformità al principio generale per cui l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'esecuzione, comporta la rimessione delle parti nello status quo ante all'esecuzione medesima, va ordinato il ripristino della situazione di fatto precedente, disponendo la reintegra di parte attrice e/o degli aventi diritto, nel possesso e nella disponibilità dell'immobile oggetto di rilascio .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di IN, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
contro , rigetta ogni diversa istanza, difesa, Parte_1 Controparte_1 eccezione e deduzione così dispone:
- Accoglie l'opposizione e dichiara la nullità del preavviso impugnato;
-per l'effetto, dichiara l'improcedibilità e l'improseguibilità dell'esecuzione per rilascio immobile, promossa da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
- Ordina il ripristino della situazione quo ante all'esecuzione, disponendo la reintegra di parte attrice
, ovvero del soggetto indicato nel verbale di immissione del 25.09.2023, nella Parte_1 disponibilità e nel possesso degli immobili di cui in atti, e precisamente dei terreni siti in IN alla
Contrada San Primiano della superficie catastale di Ha 2.51.00, riportati in Catasto alla partita 1083 foglio 59 p.lle 716, 152, 719, 717, 722 oltre ai diritti pari ad 1/2 della porzione di fabbricato rurale censita alla partita 3834 foglio 59 p.lla 231 di are 2.60 senza redditi;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano nel presente giudizio in complessivi € 2.000,00 , oltre rimborso forfettario
[...]
15% cap e iva come per legge, se dovuta.
IN, 11.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 4 di 4