Art. 2. Nomina del direttore generale del vice direttore generale e dei direttori centrali.
Il direttore generale dei Monopoli di Stato e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
((Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo.
I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalita' di cui al primo comma))
I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestono la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Al direttore generale e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto dei Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 . Al vice direttore generale ed ai direttori centrali e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella.
Il direttore generale dei Monopoli di Stato e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
((Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita la qualifica di vice direttore generale tecnico e la qualifica di vice direttore generale amministrativo.
I vice direttori generali sono scelti, rispettivamente, tra i direttori centrali tecnici ed i direttori centrali amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono nominati con le modalita' di cui al primo comma))
I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le finanze sentito il Consiglio di amministrazione, tra i funzionari che rivestono la qualifica immediatamente inferiore nelle carriere direttive di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Al direttore generale e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto dei Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 . Al vice direttore generale ed ai direttori centrali e' attribuito il trattamento economico, di cui al coefficiente 900 della medesima tabella.