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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°11326 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.ti POLLICORO RAFFAELLA e FELLA Parte_1
GIANFRANCO;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Ernie discali multiple cervicali e lombari” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, come è emerso anche dalla prova orale, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricolo ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a piegamenti, posizioni incogrue prolungate tali da determinare l'insorgenza della malattia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dal dicembre 2024 ovvero dall' esame elettromiografico effettuato in tale data, che dimostra la sofferenza neurogena agli arti inferiori .
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate in ragione del riconoscimento differito del beneficio a data successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6%
a far data dal 12/2024, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi CP_1 legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°11326 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv.ti POLLICORO RAFFAELLA e FELLA Parte_1
GIANFRANCO;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 20/12/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Ernie discali multiple cervicali e lombari” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, come è emerso anche dalla prova orale, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di bracciante agricolo ed è stato in maniera continuativa e giornaliera esposto a piegamenti, posizioni incogrue prolungate tali da determinare l'insorgenza della malattia denunciata.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 6% (sei per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dal dicembre 2024 ovvero dall' esame elettromiografico effettuato in tale data, che dimostra la sofferenza neurogena agli arti inferiori .
Orbene, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale maturato e CP_1 maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese vanno compensate in ragione del riconoscimento differito del beneficio a data successiva sia alla domanda amministrativa, sia alla domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 6%
a far data dal 12/2024, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi CP_1 legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. spese compensate
Così deciso in Taranto, 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa RI LEONE
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