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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1203/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1203 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via L. Galvani, n. 20, presso lo studio dell'avv.to Silvia Giammarchi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di Terni dell'11/12/2020);
ricorrente E
, C.F. elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Amelia, via Olof Palme, n. 1, presso lo studio dell'avv.to Doriana Succhiarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
C.F. , nella qualità di Curatore Parte_2 CodiceFiscale_3
Speciale di C.F. , elettivamente Parte_3 CodiceFiscale_4 domiciliata presso il proprio studio in Terni, vico Tempio del Sole, n. 20, in giudizio ex art. 86 c.p.c., come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 29/09/2022, su istanza presentata in data 19/09/2022);
intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione; conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale del 15/07/2025 da intendersi nella presente sede trascritto;
il P.M. precisava le proprie conclusioni in data 8/08/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24/05/2021, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7/05/2005 e che dall'unione coniugale era nato , in [...] Pt_3
1°/05/2007, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore e collocazione prevalente del figlio, disporsi l'affido condiviso del minore, con disciplina del diritto di visita paterno, e quantificarsi il pagina 1 di 16 contributo paterno al mantenimento nella misura pari ad euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, con percezione integrale degli assegni familiari da parte della madre, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 350,00 mensili. Domandava, altresì, prevedersi la suddivisione in pari quota dei risparmi accantonati durante il matrimonio sul conto corrente intestato al marito, la sopportazione delle spese di straordinaria manutenzione della casa coniugale da parte del marito, l'intestazione della autovettura Nissan in proprio favore. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente deduceva di essersi occupata principalmente del figlio in costanza del rapporto di coniugio, svolgendo lavori saltuari con entrate non elevate, mentre il marito percepiva stabile retribuzione in misura pari a circa 2.000,00 euro mensili, ossia entrate idonee a garantire la stabilità e la serenità del nucleo familiare. Rappresentava che negli anni e soprattutto nell'ultimo periodo il marito aveva iniziato a tenere un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti della moglie e, in particolare, aveva mantenuto un legame eccessivo con la propria famiglia d'origine (lasciando il proprio vestiario a casa dei genitori e frequentando la loro abitazione assiduamente, anche con pernotto) e si estraniava dal nucleo familiare, coltivando numerosi hobbies e amicizie, così da allontanarsi progressivamente dalla famiglia. Evidenziava che, nonostante i sospetti di tradimenti, aveva continuato a riporre fiducia nel marito e a preservare i legami familiari che riteneva di aver costruito, faticosamente. Tuttavia, nel mese di novembre del 2020 aveva appreso verità sconcertanti (dapprima mediante sms e, quindi, contattando direttamente gli interessati) ossia relazioni extraconiugali e, conseguentemente, aveva informato il marito di quanto scoperto, ragion per cui i coniugi avevano deciso di allontanarsi per un periodo e, in particolare, il marito era tornato dai suoi genitori. In tale frangente, il aveva tenuto un comportamento altalenante, dapprima CP_1 negando le accuse e, successivamente, chiedendo alla moglie in più occasioni di perdonarlo, con modalità inaccettabili anche alla presenza del figlio. Deduceva di aver sempre incoraggiato il figlio nel complesso momento vissuto, con Pt_3 ripercussioni sull'andamento scolastico, anche rispetto alla frequentazione paterna che lo stesso rifiutava, nonostante l'innegabile attaccamento al genitore, nonché di aver tentato di perdonare il rientrato a casa, senza successo in ragione della condotta tenuta dal CP_1 medesimo, il quale aveva mostrato di preferire “relazioni extraconiugali più movimentate”. Precisava di non richiedere l'addebito nel rispetto dell'interesse di , nonostante la Pt_3 ricorrenza dei presupposti per addivenire a tale pronuncia. Lamentava che, in conseguenza del radicale cambiamento della propria vita, aveva vissuto un momento di grande sofferenza, tanto da sottoporsi ad una terapia farmacologica a proprie spese, supportata economicamente dai suoi genitori. Allegava che il difficile contesto era stato aggravato dalle precarie condizioni economiche nella misura in cui la stessa percepiva modesta retribuzione di euro 300/350,00 mensili per l'attività lavorativa svolta in un call center, nonostante i risparmi accantonati dal marito in regime di comunione legale (circa 22.000,00 su un conto corrente intestato con la madre e circa 60.000,00 sul conto al medesimo intestato e acceso presso l'istituto Fineco). Il Presidente di Sezione fissava udienza per la comparizione delle parti al 19/07/2021, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio.
pagina 2 di 16 Con comparsa depositata in data 15/07/2021, si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione, nonché all'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, conseguente assegnazione dell'ex casa familiare in suo favore e disciplina del diritto di visita del padre, tenendo in considerazione i turni svolti per il lavoro, mentre con riferimento ai profili economici chiedeva la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre agli assegni familiari (pari a circa 45,00 euro) e alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, e di quello in favore della moglie in misura pari ad euro 200,00 mensili. A fondamento della posizione processuale assunta, detto resistente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande relative alla ripartizione degli accantonamenti e alla assegnazione della autovettura Nissan ai sensi dell'art. 40 c.p.c. Nel merito, deduceva la pretestuosità dell'azione giudiziale, a fronte dell'atteggiamento dapprima di inerzia e poi di rifiuto della moglie rispetto alla proposta conciliativa formulata che prevedeva, oltre alle condizioni indicate nella memoria di costituzione, il pagamento degli oneri condominiali, dell'abbonamento Sky e della rata mensile per l'acquisto dello smart watch del figlio, e le rimanenti spese del dentista da parte del l'assegnazione della autovettura Nissan alla moglie e, infine, la disciplina del CP_1 diritto di visita paterno, evidenziando di aver tenuto un comportamento attento anche dal punto di vista economico nella misura in cui aveva ottemperato in modo spontaneo e diligente ai propri obblighi verso la moglie e verso il figlio. Rappresentava di aver avuto da sempre un ottimo rapporto con , con cui era Pt_3 complice e condivideva diverse passioni, prima fra tutte il calcio, lamentando che negli ultimi mesi la ricorrente aveva fortemente ostacolato la relazione, coinvolgendo il minore nelle vicende separative, denigrando continuamente il padre e rendendo difficile il diritto di visita anche nella fase attuativa mediante continui controlli, anche sul telefono del figlio, così da introdurre una difficoltà nel rapporto in passato inesistente e causare un profondo dispiacere nel padre. Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, deduceva che la rappresentazione operata da controparte non era veritiera nella misura in cui la ricorrente aveva omesso di riferire di essere titolare di un libretto postale, mentre detto resistente aveva un libretto solo cointestato con la madre e un conto corrente presso Fineco, con saldo di circa 10.000,00 euro, posto che le restanti somme indicate da controparte costituivano accantonamenti virtuali pensionistici. Allegava, poi, di corrispondere la rata mensile di circa 327,00 euro per il mutuo della casa coniugale, al medesimo intestata, oltre oneri condominiali pari ad euro 90,00 mensili, nonché di essere affetto da celiachia, con conseguente esborsi maggiori per provvedere al proprio sostentamento e insufficienza del contributo pubblico di euro 110,00 mensili. Evidenziava che le spese sanitarie di erano integralmente coperte dal sistema di Pt_3 welfare del proprio datore di lavoro. Lamentava, poi, che la moglie non si era attivata per mettere a frutto la capacità lavorativa posseduta, anche avuto riguardo all'età. Contestava che la crisi coniugale fosse ascrivibile a sua responsabilità, deducendo che la coppia aveva avuto da sempre un rapporto conflittuale per profonde diversità e incompatibilità caratteriali e allegando che la sua malattia (ossia la celiachia),
pagina 3 di 16 diagnosticata nel 2012, aveva determinato un allontanamento sempre più marcato e incolmabile tra le parti e un grave malessere psico-fisico in capo al resistente, con compromissione della vita sociale, fino a quando intervenuta la diagnosi aveva vissuto una vera rinascita, nell'assenza totale della moglie, la quale non aveva mai compreso la sua sofferenza e le difficoltà vissute poiché dapprima lo rimproverava per essere sempre stanco e apatico e, quindi, nel momento del miglioramento delle condizioni psico-fisiche, si disinteressava degli interessi del marito, primo fra tutti l'impegno nel sindacato che lo aveva portato ad ottenere soddisfazioni gratificanti. Asseriva, al riguardo, che la moglie nel corso delle discussioni, in modo arbitrario e violento, aveva impedito al marito di rientrare a casa e lo aveva costretto a dormire in macchina o sul divano, precisando che tali episodi avvenivano alla presenza di , e Pt_3 aveva tenuto una condotta accentratrice, prendendo ogni decisione e richiedendo al esclusivamente di pagare senza muovere contestazioni, nonché aveva esternato la CP_1 sua difficoltà a svolgere lavori domestici, tanto che il resistente faceva riferimento a sua madre per evitare pretestuose discussioni. Rappresentava di aver resistito a tali continue vessazioni e umiliazioni, solamente per il bene di . Pt_3
Sentiti i coniugi all'udienza del 19/07/2021, il Presidente di Sezione assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/08/2021, il Presidente disponeva l'affido condiviso del figlio minore, con diritto di visita del padre e collocazione del minore presso la madre e conseguente assegnazione in suo favore della ex casa coniugale, nonché quantificava il contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 250,00 mensili, e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'udienza del 9/11/2021. Su istanza del padre in merito a problematiche sorte in relazione all'affido condiviso, il giudice fissava udienza al 7/09/2021 e, all'esito, disponeva, tra l'altro, procedersi ad un percorso di sostegno genitoriale ovvero di mediazione familiare, richiedendo alle parti di depositare relazione del professionista in tempo utile per la successiva udienza. All'udienza del 9/11/2021, il giudice designato, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, disponeva il rinvio dell'udienza al 14/12/2021 al fine di verificare l'andamento del percorso di sostegno genitoriale avviato dalle parti. All'udienza del 14/12/2021, il giudice, letta la relazione della professionista incaricata nella quale si dava atto dell'esistenza di lievi miglioramenti, disponeva la prosecuzione del percorso e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'8/03/2022 e all'esito di tale udienza assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riserva del 4/04/2022, il giudice disponeva CTU e l'acquisizione di documenti e rinviava per conferimento dell'incarico all'ausiliario al 18/05/2022, in modalità cartolare, e, quindi, accettato l'incarico da parte del CTU rinviava all'udienza del 24/05/2022 per conferimento dell'incarico ed esame delle deduzioni delle parti contenute nelle note scritte. All'esito dell'udienza del 24/05/2022, il giudice, conferito l'incarico all'ausiliario, rinviava al 21/06/2022 per esame dei documenti.
pagina 4 di 16 L'ausiliario nominato dal giudice, con comunicazione del 30/05/2022, dichiarava di non poter continuare il proprio incarico in ragione delle difficoltà rappresentate dalla difesa del resistente a partecipare agli incontri. Quindi, il giudice con ordinanza in atti procedeva alla nomina di altri ausiliari, i quali evidenziavano profili di incompatibilità o rinunciavano all'incarico per profili economici in ragione della complessità dei profili emersi, fino alla nomina della CTU
[...]
. Per_1
Con ordinanza dell'11/07/2022, il giudice, in accoglimento dell'istanza nel frattempo depositata, fissava per l'ascolto del figlio minore in merito alle vacanze estive con il padre l'udienza del 13/07/2022 e, a fronte dei periodi di assenza indicati dalle parti, al successivo 2/08/2022 innanzi al Presidente di Sezione. All'udienza del 2/08/2022, il Presidente di Sezione sospendeva le frequentazioni padre- figlio fino all'udienza del 13/09/2022, che veniva confermata in trattazione scritta per il conferimento dell'incarico al CTU e in presenza per le parti. A fronte dell'istanza presentata dal resistente in data 24/08/2022, il giudice assegnatario nella sezione feriale fissava udienza per la discussione dell'istanza al 13/09/2022, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. A fronte dell'istanza urgente depositata dal padre in data 29/08/2022, il giudice assegnatario anticipava l'udienza al 6/09/2022 e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/09/2022, il Collegio confermava il provvedimento adottato in data 2/08/2022 di sospensione degli incontri, in ragione del comportamento tenuto dal padre il quale aveva continuato a pubblicare sui social foto che lo ritraevano nudo nonostante il disagio evidenziato dal figlio in sede di ascolto, integrava il quesito del CTU e nominava il Curatore speciale del minore in persona dell'avv.to rinviando per esame Parte_2 della relazione preliminare del CTU alla data dell'8/11/2022. Con comparsa depositata in data 26/09/2022, si costituiva in giudizio il Curatore speciale, aderendo alla sospensione dei rapporti padre-figlio in considerazione della complessità della situazione e della conflittualità tra i genitori e alla disposta CTU, con riserva di precisare all'esito le conclusioni in merito all'affidamento e al collocamento del minore. All'udienza del 4/10/2022, il giudice conferiva l'incarico al CTU nominato e rinviava per esame della relazione preliminare all'udienza del 7/12/2022 e all'esito, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza dell'11/12/2022, il giudice revocava l'obbligo del padre di comunicare i turni alla madre, disponeva l'immediato avvio in favore del minore del percorso di psicoterapia presso il professionista incaricato dai genitori, prevedeva la frequentazione padre-figlio per un pomeriggio a settimana e, a fine settimana alternati, nell'intera giornata della domenica, con monitoraggio del Curatore speciale rispetto alla eventuale posizione oppositiva del minore, formulava invito ai genitori a tenere un contegno tale da preservare le aperture evidenziate nel corso della consulenza, formulava espresso invito al padre ad evitare il ripetersi di situazioni suscettibili di ferire il figlio, nonché a valutare la possibilità di intraprendere il percorso indicato dal CTU e rinviava per esame della CTU definitiva al 25/01/2023. Assegnato temporaneamente il fascicolo al Presidente di Sezione, a detta udienza, nella permanenza di difficoltà nella frequentazione padre-minore, detto Presidente rimetteva alla pagina 5 di 16 psicoterapeuta incaricata della cura del minore, eventualmente previa consultazione del CTU, l'eventuale scelta di prevedere incontri innanzi alla psicoterapeuta, rinviando all'udienza del 12/04/2023, per esame della CTU. Assegnato nuovamente il procedimento all'odierno giudice relatore, su istanza del padre, il giudice fissava udienza al 28/03/2023 per l'ascolto del minore e la convocazione delle parti a fronte della situazione rappresentata in ordine alla interruzione del percorso psicoterapeutico da parte del minore e alla richiesta dello stesso di essere ascoltato dal giudice. Espletato l'ascolto del minore a detta udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 3/04/2023, il giudice, tenuto conto delle risultanze della CTU definitiva, incaricava il Curatore speciale di individuare, previa apposita indagine, uno psicoterapeuta per seguire il minore e rinviava all'udienza del 19/04/2023 per la scelta del professionista da parte dei genitori. Individuato a detta udienza il professionista di comune accordo tra i genitori, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2023, il giudice disponeva con la massima urgenza l'avvio della psicoterapia con la professionista indicata dai genitori, richiamando gli stessi al rispetto del munus demandato e a contenere la conflittualità nell'interesse del minore, nonché prevedeva la possibilità per il padre di rivolgersi al Curatore al fine di acquisire notizie sulla vita del minore in caso di mancata spontanea collaborazione della madre, con previsione del monitoraggio da parte del CTU e rinvio all'udienza del 12/07/2023 al fine di verificare l'andamento del progetto avviato nell'interesse del minore. In data 4/05/2023, il CTU comunicava la propria impossibilità a svolgere l'incarico demandato. Quindi, con ordinanza del 15/05/2023, il giudice fissava l'udienza del 23/05/2023 al fine di interloquire con la CTU in merito alle difficoltà rappresentate. All'udienza fissata, non compariva il CTU e il giudice invitava le parti ad interloquire sulla attuazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 23/05/2023, il giudice fissava udienza al 30/05/2023 per acquisire la posizione delle parti in merito alla nomina dell'esperto di cui all'art. 473bis.26 c.p.c. Acquisita la posizione delle parti, il giudice assumeva il procedimento in riserva. A fronte del rifiuto del padre alla nomina dell'esperto, con ordinanza riservata del 14/06/2023, il giudice disponeva la prosecuzione del percorso psicoterapeutico da parte del minore e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, nonché richiedeva al Curatore di assumere informazioni in merito alla caratterizzazione del percorso di psicoterapia in essere in favore del figlio, e fissava udienza all'11/07/2023, al fine di provvedere sull'istanza di modifica nel frattempo depositata dal padre, disponendo la comparizione personale delle parti e l'acquisizione di documentazione utile a ricostruire le rispettive condizioni economico-patrimoniali. Espletato a detta udienza il libero interrogatorio delle parti, il giudice concedeva termine per integrazioni documentali e rinviava in prosecuzione all'udienza del 19/09/2023,
pagina 6 di 16 all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulla modifica proposta in corso di causa. Con ordinanza riservata del 12/10/2023, il giudice in accoglimento parziale dell'istanza riduceva il contributo al mantenimento in favore della moglie ad euro 150,00 mensili, mentre confermava il contributo paterno in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre alla percezione in via integrale da parte della madre dell'AU pari ad euro 189,00 mensili, con rinvio per esame della relazione di monitoraggio dei servizi all'udienza del 15/11/2023, udienza rinviata al 28/11/2023 al fine di acquisire informative dalla psicoterapeuta in merito alla caratterizzazione temporale della psicoterapia e di verificare l'esito dell'incontro congiunto. A fronte del miglioramento emerso a detta udienza, il giudice rinviava alla data del 5/03/2024 al fine di verificare l'andamento della situazione ed eventuale udienza di precisazione delle conclusioni. A fronte del deposito di istanza urgente del Curatore, contenente la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti a tutela del minore, il giudice fissava udienza al 23/01/2024 al fine di instaurare il contraddittorio su tale istanza, disponendo il libero interrogatorio delle parti, un informatore per parte sulle problematiche emerse e l'audizione della psicoterapeuta del minore e dei Servizi sociali. Espletati gli adempimenti previsti, all'esito di tale udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice fissava l'udienza del 12/03/2024 per l'ascolto del minore ed, espletato l'ascolto a tale udienza, autorizzava il resistente alla produzione dei messaggi come richiesto, rinviando in prosecuzione alla data del 26/03/2024, all'esito della quale, a fronte della emersione di una problematica in merito alla opportunità di sottoporre il minore alle ripetizioni in ragione dell'andamento scolastico, il giudice attribuiva al Curatore speciale il potere di acquisire informativa scritta sul punto dagli insegnanti, rinviando in prosecuzione all'udienza del 9/04/2024 e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza dell'11/05/2024, il giudice a fronte del peggioramento della situazione, anche in relazione al contegno tenuto dalla madre in merito alla incapacità di contenere i propri impulsi nell'interesse del figlio, degli elementi di criticità emersi in capo al padre e della situazione di evidente disagio del minore, disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali, confermando il percorso di psicoterapia in favore del minore e fissando in prosecuzione l'udienza del 12/06/2024 al fine di verificare l'avvio del supporto alla genitorialità prospettato dal padre. All'udienza del 12/06/2024, le parti chiedevano di disporre la collaborazione dei tre professionisti incaricati per il supporto individuale di ciascun membro al fine di individuare le migliori soluzioni possibili per la tutela della famiglia e del minore e il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice formulava invito ai professionisti incaricati del supporto di collaborare al fine di assicurare alle parti un intervento funzionale al ripristino della serenità familiari e richiedendo a detti professionisti di redigere una attestazione in ordine alla prosecuzione dei percorsi e alla caratterizzazione temporale, nonché chiedeva ai Servizi Sociali affidatari di trasmettere una informativa entro il termine del 16/09/2024, rinviando per verificare l'andamento del progetto pagina 7 di 16 all'udienza del 2/10/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva, sulle deduzioni delle parti, anche con riferimento alla richiesta del Curatore speciale di prevedere un ulteriore spazio di tempo per la verifica dei percorsi al fine di accompagnare il minore al compimento della maggiore età nel mese di maggio 2025. Con ordinanza del 31/10/2024, il giudice confermava i provvedimenti esistenti, incaricava i Servizi Sociali di effettuare colloqui mensili con ciascun genitore al fine di verificare eventuali problematiche nella gestione del minore e, in caso di mancata composizione dei contrasti sorti, sottoporre la questione al giudice, autorizzava la produzione del decreto di archiviazione chiesta dal padre e rinviava all'udienza del 28/01/2025 al fine di verificare l'andamento del progetto avviato nell'interesse del minore e, a fronte dell'istanza successivamente presentata dal padre, anche per provvedere sulla chiesta modifica e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 10/02/2025, il giudice confermava il progetto in essere in favore del minore, richiedeva ai Servizi sociali di trasmettere relazione di aggiornamento, autorizzava l'accesso del minore presso il Servizio di Neuropsichiatria al fine di effettuare una valutazione per dislessia/disturbi specifici dell'apprendimento, respingeva le reciproche istanze di modifica, invitava la madre a sanare la morosità nel pagamento degli oneri condominiali, chiedeva la produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali, e fissava udienza per esame documenti e precisazione delle conclusioni all'8/04/2025. A fronte del deposito in data 14/03/2025 di ricorso da parte del resistente teso ad ottenere un ordine di protezione, il giudice respingeva l'adozione del decreto inaudita altera parte e fissava udienza al 25/03/2025 per la comparizione delle parti e un sommario informatore per parte, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Espletato il libero interrogatorio delle parti e assunti i sommari informatori a detta udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 27/03/2025, il giudice respingeva la richiesta di ordine di protezione, formulava ammonimento alla madre, prescriveva alla stessa di evitare condotte dai toni elevati, invitava il padre a proseguire il percorso ed entrambi i genitori a sostenere nella prosecuzione del percorso individuale, forniva istruzioni al Curatore in merito Pt_3 all'informativa del minore, e rinviava all'udienza del 29/04/2025 per verificare l'andamento della situazione. A detta udienza, il resistente formulava istanza di modifica, chiedendo la revoca del mantenimento in favore della moglie, e il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 15/07/2025, riservando la valutazione dell'istanza alla delibazione del Collegio in ragione dello stato avanzato del procedimento. All'udienza del 15/07/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservando la valutazione dell'istanza presentata dal padre in sede decisoria, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. e acquisendo le conclusioni della in sede, la quale chiedeva la Parte_4 conferma dei provvedimenti provvisori in essere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda tesa ad ottenere la separazione personale è fondata e merita accoglimento. Il comportamento di entrambe le parti attesta, infatti, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 8 di 16 Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti e la separazione di fatto instauratasi in epoca risalente e protrattasi per l'intera durata del processo, quali elementi che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo tale da rendere impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale. Va, dunque, pronunciata la separazione richiesta nella ricorrenza dei presupposti di legge. Ai fini della delimitazione del thema decidendum sui restanti profili, in via preliminare, il Collegio ritiene necessario evidenziare che il compimento della maggiore età di nel Pt_3 mese di maggio del corrente anno esime dalla valutazione della disciplina dei profili personali riguardanti il figlio (affidamento, collocazione e frequentazione del genitore non collocatario). Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei costi della CTU espletata nel corso del procedimento e della disciplina delle spese del procedimento nel rapporto con il Curatore speciale, appare necessario rimarcare che nel caso di specie sono emerse una conflittualità qualificata nella relazione genitoriale e importanti criticità nell'esercizio del ruolo in capo a ciascun genitore, come chiaramente si evince dalle lunghe scansioni cronologiche che hanno interessato il presente procedimento e dal contenuto dei provvedimenti adottati, alla cui lettura integralmente si rimanda, nonostante gli accorgimenti introdotti per consentire alle odierne parti in causa di superare la situazione complessa correlata alla vicenda separativa. Tali plurimi accorgimenti (mediazione familiare, psicoterapia individuale dei membri del nucleo familiare, cooperazione degli psicoterapeuti incaricati, monitoraggio dei Servizi sociali) non hanno consentito di ripristinare un clima sereno nell'interesse del figlio -in quanto entrambi i genitori non sono stati in grado di acquisire risorse personali idonee ad arginare il clima di elevata tensione esistente, anteponendo il minore al proprio sentire -, ma solamente di introdurre una psicoterapia in favore di al fine di contenere le Pt_3 manifeste fragilità emerse nel corso del procedimento, sostenendolo, rispetto alla quale il Collegio auspica la continuazione mediante spontanea adesione da parte dei genitori al fine di consentire al figlio ormai maggiorenne di conseguire una serenità funzionale al proficuo completamento della sua crescita e alla serena valutazione del tipo di relazione da intrattenere con il padre, che, alla luce delle deduzioni difensive svolte dal resistente nella comparsa conclusionale, avrebbe avuto “un netto miglioramento” (v. pag. 11 della comparsa conclusionale). Sul punto, appare sufficiente richiamare l'ultimo provvedimento adottato in data 27/03/2025 sull'ordine di protezione richiesto dal padre in relazione all'episodio occorso in data 13/03/2025 per l'accesso della madre presso l'abitazione dei genitori del CP_1 nel quale si evidenzia che in tale contesto la ha confermato l'assenza di capacità di Pt_1 contenere le proprie reazioni e di porre in essere comportamenti funzionali al fine di ripristinare una situazione di equilibrio nell'interesse del minore e il ha CP_1 confermato il ripetersi delle dinamiche accertate in sede di CTU in punto di modalità comunicative disfunzionali con il minore (v., in particolare, pag. 8 della CTU) nella misura in cui, a fronte del comportamento inadeguato e oppositivo del figlio, non è stato in grado di assumere una posizione da adulto, ponendosi sullo stesso piano del minore e proferendo frasi idonee ad accentuare il conflitto, piuttosto che a determinare con toni pacati una riflessione da parte del figlio sul comportamento dal medesimo tenuto.
pagina 9 di 16 Dunque, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio di causalità, i costi della CTU debbano essere posti definitivamente a carico solidale delle parti. Sempre in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità delle domande svolte nel ricorso introduttivo dalla ricorrente in merito alla ripartizione degli accantonamenti ed alla intestazione dell'autovettura. Difatti, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), non potendosi proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni, tra l'altro, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014). Tanto premesso, la presente decisione investe i profili economici della controversia e, in particolare, il mantenimento chiesto dalla moglie in misura pari ad euro 350,00 mensili e quello chiesto per il mantenimento del figlio in misura pari ad euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie e alla percezione degli assegni familiari, sull'opposizione del marito, il quale ha inizialmente chiesto la quantificazione del contributo dovuto alla moglie in misura pari ad euro 200,00 mensili, mentre da ultimo ha chiesto la revoca di qualsivoglia assegno, e del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre alla sopportazione in pari quota delle spese straordinarie e ferma la percezione degli assegni familiari da parte della madre. I provvedimenti vigenti, sul punto, prevedono il mantenimento del figlio in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre e la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 60%, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 150,00 mensili. Ciò premesso, vanno ricostruite le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti alla stregua delle complessive risultanze acquisite e delle sopravvenienze occorse nel corso del procedimento.
-la ricorrente, di anni 50, nel mese di luglio del 2025 ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del marito, e si è trasferita in un alloggio che le è stato messo a disposizione dall' con CP_2 esborsi mensili di euro 65,00 a titolo di canone agevolato e di spese condominiali stimate annue pari ad euro 500,00 (v. doc. 2 allegato alla comparsa conclusionale); la ricorrente ha il titolo di OSS (v. verbale di udienza dell'11/07/2023: “quando ero fidanzata con ho preso il CP_1 titolo di OSS, mi mancano due abilitazioni”); nel corso del procedimento, la stessa ha svolto attività lavorativa con carattere saltuario, con introiti dichiarati in sede presidenziale nell'anno 2021 di ammontare pari a circa 300/350,00 euro;
dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente nell'anno 2021 emerge l'accredito a titolo di retribuzione di importi sostanzialmente in linea con le dichiarazioni rese (v. accrediti mensili evincibili dal conto corrente a tale titolo per le mensilità ottobre, novembre e dicembre 2021, pari, rispettivamente, a 350,00, 550,00 e 550,00 euro, doc.
3.2 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 11/02/2022); al contempo, nell'anno 2021 emergono versamenti in contanti di ammontare non elevato e in linea con la tipologia di attività lavorativa svolta quale colf in particolare: -mese di aprile 2021:
pagina 10 di 16 euro 760,00, euro 140,00, euro 60,00 ed euro 60,00; -maggio 2021: euro 100,00; -dicembre 2021 euro 200,00); la ricorrente ha continuato a svolgere tale attività nell'anno 2022, come si evince dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente e dalle buste paga prodotte;
in particolare, nell'anno 2022 risultano due accrediti per euro 250,00 circa e per euro 670,00 circa, nonché sono state prodotte le buste paga (rispettivamente del mese di ottobre 2022 e del mese di novembre del 2022), mentre nell'anno 2023, risulta l'accredito per euro 905,76 e la relativa busta paga riguardante il periodo di espletamento dell'attività lavorativa nel mese di dicembre del 2022 (v. doc. 10 allegato alla memoria depositata in data 28/06/2023); dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente nell'anno 2022 e nell'anno 2023 emergono costanti versamenti in contanti, sia pure di ammontare non elevato (in particolare, emergono i seguenti versamenti in contanti: -luglio 2022: euro 140,00; -agosto 2022: euro 160,00; - febbraio 2023: euro 120,00; -marzo 2023: euro 120,00 ed euro 120,00; -maggio 2023: euro 150,00, euro 150,00 ed euro 200,00; -giugno 2023: euro 600,00; settembre 2023: euro 120,00), che lasciano presumere entrate sulla base dell'attività lavorativa saltuaria svolta;
in conseguenza dell'apertura della successione paterna nell'anno 2023, la stessa, unitamente agli altri due eredi (la madre e il fratello) è stata chiamata all'eredità di valore pari a complessivi euro 24.797,00, di cui euro 16.702,00 in relazione al valore dell'immobile caduto in eredità, euro 7.796,00 a titolo di valori mobiliari ed euro 299,00 a titolo di altri beni (v. doc. 3 depositato in data 31/03/2025, dichiarazione di successione); la stessa percepisce l'AU ammontante ad euro 180,00 circa nell'anno 2023, euro 199,00 circa nell'anno 2024 ed euro 201,00 nell'anno 2025 e, inoltre, ha usufruito del contributo buoni libri nell'anno 2023 (per euro 147,55) e nell'anno 2024 (per euro 118,16; v. per l'assegno unico e per i contributi, movimentazioni del conto corrente, depositato in data 31/03/2025); in conseguenza delle patologie dalle quali è affetta -da ultimo la neoplasia mammaria nel mese di ottobre 2023- le è stata riconosciuta l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua (v. doc. 3 depositato da parte ricorrente in data 13/01/2025, verbale dell'invalidità civile del 26/03/2024, attestante la diagnosi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con data di decorrenza dal 7/12/2023, in relazione alla diagnosi di neoplasia mammaria sx triplo negativo localmente avanzato in attuale chemioterapia, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, disturbo dell'Adattamento con asia e umore depresso in psicoterapia”; v. anche doc. 4 depositato in data verbale dell'invalidità civile del 13/03/2025, attestante la diagnosi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, in relazione alla diagnosi di neoplasia mammaria sx triplo negativo localmente avanzato già sottoposto a chemioterapia neoadiuvante, successiva quadrantectomia e radioterapia i trattamento immunoterapico iniettivo, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, disturbo dell'Adattamento con asia e umore depresso in psicoterapia. Obesità”; in tale verbale si dà atto, al contempo, “della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”); l'andamento positivo della patologia non esclude, comunque, la necessità della ricorrente di sottoporsi a trattamenti invasivi (v. doc. 4 depositato da parte ricorrente in data 13/01/2025 attestante la sottoposizione ad un ciclo di Radioterapia precauzionale postoperatoria a far data dalla fine di dicembre del 2024 con 15 sedute previste); infine, nel mese di agosto 2025, la resistente in conseguenza di una caduta accidentale ha subìto la frattura del gomito destro (v. doc. 4 depositato a corredo della comparsa conclusionale); a fronte delle gravi condizioni sopra pagina 11 di 16 descritte, sono state riconosciute alla ricorrente la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento (circostanza riconosciuta dalla stessa nella comparsa conclusionale: v. pag. 33), il cui ammontare complessivo si evince dall'accredito sul conto corrente per euro 1.050,00 circa nell'anno 2024 ed euro 1.066,00 circa nell'anno 2025 (v. estratti del conto corrente depositati in data 31/03/2025); il conto corrente evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario (come si desume dai rispettivi saldi, comunque, attivi: v. saldo al 1/01/2023: euro 300,00 circa;
saldo al 1/01/2024: euro 350,00 circa;
saldo al 31/12/2024: euro 250,00 circa), potendo la stessa fare affidamento non solo sulle entrate di cui dispone ma anche sull'aiuto dei propri familiari sulla base della allegazione, oltre che del contributo al mantenimento a carico del marito;
la stessa ha dichiarato di essere titolare di un buono cointestato con la madre di importo pari ad euro 5.000,00 (v. anche documentazione nel fascicolo di parte); è titolare di una polizza del valore di circa 5.000,00 euro (v. documentazione nel fascicolo di parte); e, infine, ha dichiarato di aver accantonato l'importo di euro 5.000,00 dal mantenimento del figlio (v. verbale di udienza del 28/01/2025);
-il resistente, di anni 53, durante il procedimento di separazione è tornato a vivere presso i propri genitori;
all'esito del trasferimento della moglie e del figlio presso l'immobile messo a disposizione dall' ha conseguito la disponibilità della casa coniugale di sua proprietà (v. CP_2 doc. 1 allegato alla comparsa conclusionale della ricorrente), gravata da mutuo pari ad euro 370,00 circa mensili (v. movimentazioni sul conto corrente, da ultimo prodotte a corredo della comparsa conclusionale); il resistente continua a lavorare come operaio presso le Acciaierie con entrate accreditate a titolo di retribuzione media negli anni 2023 e 2024 pari a circa 2.100,00 mensili (v. accrediti della retribuzione sul conto corrente relativi a tali annualità); le dichiarazioni fiscali versate in atti sono in linea con tali risultanze, risultando un reddito imponibile per i periodi di imposta 2022 e 2023 di circa 35.000,00 euro, v. dichiarazioni fiscali allegate al deposito del 7/04/2025); dall'esame del conto corrente emergono costanti somme accreditate a titolo di rimborso spese da una polisportiva nelle annualità 2023 e 2024 (e, in particolare, nell'anno 2024 per complessivi : -gennaio: 150,00 euro;
-febbraio 140,00; -marzo: 150,00; -aprile: 150,00; -maggio: 150,00; luglio: 200,00; -agosto: 400,00: -settembre: 300,00; - ottobre: 400,00; -novembre: 400,00; -dicembre: 400,00; gennaio 2025: 400,00; -febbraio 2025: 400,00); gli estratti del conto corrente evidenziano saldi attivi per importi non modesti ossia denotano una capacità di accantonamento e, in particolare, al mese di gennaio 2023: euro 7.900,00 circa, al mese di gennaio 2024: 10.500,00 circa, al mese di ottobre 2024, euro 12.000,00 circa, al 30/12/2024, euro 14.000,00 circa (v. estratti conto depositati in data 7/04/2025); nel mese di dicembre del 2022, il resistente ha acquistato un'autovettura, corrispondendo parte del prezzo mediante la corresponsione dell'importo di euro 6.000,00 e nella restante parte mediante stipula di un finanziamento con esborso mensile di euro 190,00 e durata di 5 anni (v. dichiarazioni rese a verbale di udienza dell'11/07/2023 e addebiti sul conto corrente per euro 190,00 mensili); il resistente ha dichiarato di essere titolare di accantonamenti per circa 13.000,00 euro e di un fondo pensione (v. verbale dell'11/07/2023); dall'esame delle movimentazioni del conto corrente, emerge l'accredito di somme non elevate per gli investimenti esistenti (v. accrediti nel mese di marzo degli anni 2023 e 2024 con causale
“Fondo Ea”, rispettivamente, per euro 223,63 ed euro 130,17). Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la quale si è trasferita presso altro bene.
pagina 12 di 16 Con riferimento al contributo paterno, tenuto conto della disparità economico-patrimoniale esistente nelle rispettive condizioni dei coniugi (attualmente, a fronte della retribuzione percepita dal marito per circa euro 2.100,00 mensili, la moglie percepisce a titolo di invalidità e accompagno l'importo di circa 1.066,00 euro e, comunque, nel caso di mancata conferma dell'invalidità la stessa in ragione della capacità lavorativa specifica di cui dispone -anche valutate le problematiche di salute- percepirà livelli non elevati di retribuzione, secondo quanto avvenuto nel recente passato in relazione all'attività di colf), degli esborsi fissi di cui sono gravati (e, in particolare, il mutuo quanto al resistente per euro 370,00 mensili, non potendosi attribuire rilievo al finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura per euro 190,00 mensili in quanto, per un verso, a fronte della liquidità di cui lo stesso dispone costituisce libera scelta del medesimo e, per altro verso, è destinato a terminare nel prossimo futuro;
quanto alla ricorrente, i costi, sia pure contenuti, per l'alloggio dell'Ater e i relativi oneri condominiali: euro 65,00 mensili e spese annue stimate di circa 500,00 euro), dei sussidi in senso ampio sui quali la ricorrente può fare affidamento (a titolo esemplificativo: AU e contributo per l'acquisto di libri), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (posto che dalle complessive risultanze delle lunghe scansioni cronologiche del presente procedimento si evince chiaramente l'alternanza di periodi di sospensione della frequentazione con il padre a periodi di frequentazione, comunque, con caratterizzazione temporale non assidua e mai comprensiva del pernotto), delle accresciute esigenze del medesimo ormai maggiorenne, appare equo prevedere a titolo di contributo paterno al mantenimento l'importo di euro 450,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata fino alla data odierna), oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre e la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 60% da individuare sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. Viene accolta la domanda di versamento diretto al figlio formulata dal padre, sulla mancata opposizione della madre, la quale -a fronte dell'espresso invito del giudice istruttore a prendere posizione espressa sul punto previa acquisizione della posizione del figlio (v. verbale di udienza del 15/07/2025) - ha dichiarato nella memoria di replica di non aver “niente da contestare … circa il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio” (v. pag. 11 della memoria di replica). Con riferimento alla domanda di contributo che la ricorrente ha svolto in proprio, è noto in via generale che condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017). In particolare, il requisito della disparità economica tra i coniugi ineludibilmente rinvia al positivo accertamento nella fattispecie concreta di una posizione di superiorità economica in capo al coniuge onerato rispetto a quello richiedente il contributo al mantenimento.
pagina 13 di 16 Ai fini della valutazione della inadeguatezza dei redditi del coniuge istante occorre in particolare considerare la sua capacità lavorativa specifica, con una valutazione in concreto che tenga conto delle effettive possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, e, in termini generali, di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass., n. 18547/2006; Cass., n. 3502/2013; Cass., n. 605/2017). Dunque, il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di equivalenza o affinità di condizioni economiche, non si può imporre all'uno di corrispondere all'altro alcun contributo. La valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti non richiede, poi, l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali -in ragione della funzione svolta ed estranea al procedimento di separazione- hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse in ragione ad esempio della titolarità di beni o di abitudini in aperta contraddizione con la situazione dichiarata (Cass., n. 13592/2006; Cass., n. 21649/2010; Cass., n. 18196/2015). Il parametro al quale ancorare la valutazione di adeguatezza è il tenore di vita che lo status di coniuge avrebbe potuto in astratto assicurare (Cass., n. 19291/2005; Cass., n. 9915/2007; Cass., n. 13026/2014). Il tenore di vita assume, in ogni caso, valenza di criterio solo tendenziale, dovendosi al contempo valutare che la separazione riduce le possibilità economiche anche del coniuge onerato, avuto particolare riguardo al venir meno del contenimento delle spese fisse e del risparmio insito nella condivisione delle consuetudini di vita, e non può essere ancorato a criteri aritmetici (Cass., n. 9878/2006). Va, infine, rilevato che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno - quali elementi costitutivi della pretesa - grava interamente sul richiedente (Cass., n. 6886/2018). Ebbene, facendo applicazione delle coordinate teoriche tracciate al caso di specie, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non può dubitarsi della disparità economico- patrimoniali nelle rispettive condizioni dei coniugi, tenuto conto della stabilità delle condizioni del resistente in ragione della retribuzione percepita in virtù dell'attività lavorativa svolta con contratto a tempo indeterminato, che gli ha consentito di conseguire una serena situazione economica evincibile dalla sopra richiamata capacità di accantonamento, rispetto a quella della ricorrente, caratterizzata in passato da lavori saltuari con entrate modeste e all'attualità dalla percezione della pensione di invalidità e dell'accompagno, il cui eventuale mancato rinnovo in ragione dell'auspicato miglioramento delle condizioni di salute complessive non potrà determinare comunque l'elisione della disparità in ragione dell'ammontare degli emolumenti percepiti in passato in relazione all'attività quale colf. Passando alla determinazione del quantum, il Collegio osserva che tale disparità rinviene, al contempo, fattore di contemperamento negli impegni gravanti sul resistente e, in particolare, nell'ammontare del mutuo mensile stipulato per l'acquisto della casa coniugale e nel mantenimento versato per il figlio, quali circostanze che appaiono suscettibili di essere valorizzati in termini di fattori di riduzione, ragion per cui deve trovare conferma il riconoscimento dell'importo pari ad euro 150,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata fino alla data odierna), come operato in corso di causa.
pagina 14 di 16 Infine, la domanda di condanna al pagamento dell'assegno non versato dal marito alla moglie dal mese di aprile 2025, formulata dalla ricorrente nella memoria di replica (v. pag. 11 della memoria di replica), è inammissibile nella presente sede, dovendosi, comunque, precisare -secondo quanto già evidenziato dall'istruttore nel corso del procedimento (v. ordinanza del 10/02/2025) che è pacifico che la madre non ha corrisposto parte degli oneri condominiali della ex casa coniugale nel periodo in cui ne ha goduto in virtù del provvedimento di assegnazione per la collocazione di , come invece era suo onere Pt_3
(Cass., n. 16613/2022; Cass., n. 18476/2005; Cass., n. 3836/2006; Cass., n. 5374/1994) e, al contempo, con riferimento al mantenimento del coniuge non opera il divieto di compensazione (Cass., n. 9686/2020), il quale trova applicazione solamente nel mantenimento in favore dei figli (Cass., n. 11689/2018). L'esito della lite giustifica la sopportazione da parte dei genitori delle spese per l'attività processuale svolta dal Curatore speciale, in favore dello Stato, stante l'ammissione al beneficio erariale, in applicazione del principio di causalità, posto che la nomina è scaturita dalle manifeste criticità di ciascun genitore. Nei rapporti tra le parti, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale sopportazione delle spese di lite, anche con riferimento agli esborsi della CTU, che vengono liquidati come da separato decreto e, quanto a in proprio a fronte della revoca Parte_1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato come operata con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così provvede
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], l'[...], e CP_1
, nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1
Labro, il 7/05/2005;
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile ove è annotato l'atto di procedere all'annotazione della sentenza sui registri di stato civile (atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 1);
-dichiara inammissibili le domanda formulate dalla ricorrente aventi ad oggetto la ripartizione degli accantonamenti, l'intestazione dell'autovettura e la condanna al versamento degli arretrati per il suo mantenimento;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
verserà direttamente al figlio entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 Pt_3
l'importo pari ad euro 450,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata alla data della presente decisione), da rivalutare successivamente annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
-l'assegno unico e universale ove spettante sarà percepito integralmente da Pt_1
[...] concorrerà alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio Controparte_1 nella misura del 60%, nella restante misura del 40%; dette spese saranno Parte_1 individuate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi integralmente richiamato e trascritto nella presente sede;
- corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata alla data della presente decisione), presso il domicilio della creditrice Pt_1
pagina 15 di 16 da rivalutare successivamente annualmente sulla base degli indici del costo della Pt_1 vita calcolati dall'Istat;
-condanna e quanto alla posizione del Curatore, al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidando le stesse in euro 2.800,00 (applicata la riduzione della metà), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra e anche con CP_1 Parte_1 riferimento agli esborsi della CTU. Così deciso in Terni in data 10/12/2025 Scaduti i termini concessi L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1203 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 via L. Galvani, n. 20, presso lo studio dell'avv.to Silvia Giammarchi, che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di Terni dell'11/12/2020);
ricorrente E
, C.F. elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Amelia, via Olof Palme, n. 1, presso lo studio dell'avv.to Doriana Succhiarelli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
C.F. , nella qualità di Curatore Parte_2 CodiceFiscale_3
Speciale di C.F. , elettivamente Parte_3 CodiceFiscale_4 domiciliata presso il proprio studio in Terni, vico Tempio del Sole, n. 20, in giudizio ex art. 86 c.p.c., come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 29/09/2022, su istanza presentata in data 19/09/2022);
intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione; conclusioni: le parti precisavano le conclusioni come da verbale del 15/07/2025 da intendersi nella presente sede trascritto;
il P.M. precisava le proprie conclusioni in data 8/08/2025, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24/05/2021, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 7/05/2005 e che dall'unione coniugale era nato , in [...] Pt_3
1°/05/2007, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione, con assegnazione della casa coniugale in proprio favore e collocazione prevalente del figlio, disporsi l'affido condiviso del minore, con disciplina del diritto di visita paterno, e quantificarsi il pagina 1 di 16 contributo paterno al mantenimento nella misura pari ad euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, con percezione integrale degli assegni familiari da parte della madre, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 350,00 mensili. Domandava, altresì, prevedersi la suddivisione in pari quota dei risparmi accantonati durante il matrimonio sul conto corrente intestato al marito, la sopportazione delle spese di straordinaria manutenzione della casa coniugale da parte del marito, l'intestazione della autovettura Nissan in proprio favore. A sostegno delle domande formulate, detta ricorrente deduceva di essersi occupata principalmente del figlio in costanza del rapporto di coniugio, svolgendo lavori saltuari con entrate non elevate, mentre il marito percepiva stabile retribuzione in misura pari a circa 2.000,00 euro mensili, ossia entrate idonee a garantire la stabilità e la serenità del nucleo familiare. Rappresentava che negli anni e soprattutto nell'ultimo periodo il marito aveva iniziato a tenere un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti della moglie e, in particolare, aveva mantenuto un legame eccessivo con la propria famiglia d'origine (lasciando il proprio vestiario a casa dei genitori e frequentando la loro abitazione assiduamente, anche con pernotto) e si estraniava dal nucleo familiare, coltivando numerosi hobbies e amicizie, così da allontanarsi progressivamente dalla famiglia. Evidenziava che, nonostante i sospetti di tradimenti, aveva continuato a riporre fiducia nel marito e a preservare i legami familiari che riteneva di aver costruito, faticosamente. Tuttavia, nel mese di novembre del 2020 aveva appreso verità sconcertanti (dapprima mediante sms e, quindi, contattando direttamente gli interessati) ossia relazioni extraconiugali e, conseguentemente, aveva informato il marito di quanto scoperto, ragion per cui i coniugi avevano deciso di allontanarsi per un periodo e, in particolare, il marito era tornato dai suoi genitori. In tale frangente, il aveva tenuto un comportamento altalenante, dapprima CP_1 negando le accuse e, successivamente, chiedendo alla moglie in più occasioni di perdonarlo, con modalità inaccettabili anche alla presenza del figlio. Deduceva di aver sempre incoraggiato il figlio nel complesso momento vissuto, con Pt_3 ripercussioni sull'andamento scolastico, anche rispetto alla frequentazione paterna che lo stesso rifiutava, nonostante l'innegabile attaccamento al genitore, nonché di aver tentato di perdonare il rientrato a casa, senza successo in ragione della condotta tenuta dal CP_1 medesimo, il quale aveva mostrato di preferire “relazioni extraconiugali più movimentate”. Precisava di non richiedere l'addebito nel rispetto dell'interesse di , nonostante la Pt_3 ricorrenza dei presupposti per addivenire a tale pronuncia. Lamentava che, in conseguenza del radicale cambiamento della propria vita, aveva vissuto un momento di grande sofferenza, tanto da sottoporsi ad una terapia farmacologica a proprie spese, supportata economicamente dai suoi genitori. Allegava che il difficile contesto era stato aggravato dalle precarie condizioni economiche nella misura in cui la stessa percepiva modesta retribuzione di euro 300/350,00 mensili per l'attività lavorativa svolta in un call center, nonostante i risparmi accantonati dal marito in regime di comunione legale (circa 22.000,00 su un conto corrente intestato con la madre e circa 60.000,00 sul conto al medesimo intestato e acceso presso l'istituto Fineco). Il Presidente di Sezione fissava udienza per la comparizione delle parti al 19/07/2021, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio.
pagina 2 di 16 Con comparsa depositata in data 15/07/2021, si costituiva in giudizio il resistente, aderendo alla domanda di separazione, nonché all'affido condiviso del minore, con collocazione prevalente presso la madre, conseguente assegnazione dell'ex casa familiare in suo favore e disciplina del diritto di visita del padre, tenendo in considerazione i turni svolti per il lavoro, mentre con riferimento ai profili economici chiedeva la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre agli assegni familiari (pari a circa 45,00 euro) e alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, e di quello in favore della moglie in misura pari ad euro 200,00 mensili. A fondamento della posizione processuale assunta, detto resistente, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande relative alla ripartizione degli accantonamenti e alla assegnazione della autovettura Nissan ai sensi dell'art. 40 c.p.c. Nel merito, deduceva la pretestuosità dell'azione giudiziale, a fronte dell'atteggiamento dapprima di inerzia e poi di rifiuto della moglie rispetto alla proposta conciliativa formulata che prevedeva, oltre alle condizioni indicate nella memoria di costituzione, il pagamento degli oneri condominiali, dell'abbonamento Sky e della rata mensile per l'acquisto dello smart watch del figlio, e le rimanenti spese del dentista da parte del l'assegnazione della autovettura Nissan alla moglie e, infine, la disciplina del CP_1 diritto di visita paterno, evidenziando di aver tenuto un comportamento attento anche dal punto di vista economico nella misura in cui aveva ottemperato in modo spontaneo e diligente ai propri obblighi verso la moglie e verso il figlio. Rappresentava di aver avuto da sempre un ottimo rapporto con , con cui era Pt_3 complice e condivideva diverse passioni, prima fra tutte il calcio, lamentando che negli ultimi mesi la ricorrente aveva fortemente ostacolato la relazione, coinvolgendo il minore nelle vicende separative, denigrando continuamente il padre e rendendo difficile il diritto di visita anche nella fase attuativa mediante continui controlli, anche sul telefono del figlio, così da introdurre una difficoltà nel rapporto in passato inesistente e causare un profondo dispiacere nel padre. Con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali, deduceva che la rappresentazione operata da controparte non era veritiera nella misura in cui la ricorrente aveva omesso di riferire di essere titolare di un libretto postale, mentre detto resistente aveva un libretto solo cointestato con la madre e un conto corrente presso Fineco, con saldo di circa 10.000,00 euro, posto che le restanti somme indicate da controparte costituivano accantonamenti virtuali pensionistici. Allegava, poi, di corrispondere la rata mensile di circa 327,00 euro per il mutuo della casa coniugale, al medesimo intestata, oltre oneri condominiali pari ad euro 90,00 mensili, nonché di essere affetto da celiachia, con conseguente esborsi maggiori per provvedere al proprio sostentamento e insufficienza del contributo pubblico di euro 110,00 mensili. Evidenziava che le spese sanitarie di erano integralmente coperte dal sistema di Pt_3 welfare del proprio datore di lavoro. Lamentava, poi, che la moglie non si era attivata per mettere a frutto la capacità lavorativa posseduta, anche avuto riguardo all'età. Contestava che la crisi coniugale fosse ascrivibile a sua responsabilità, deducendo che la coppia aveva avuto da sempre un rapporto conflittuale per profonde diversità e incompatibilità caratteriali e allegando che la sua malattia (ossia la celiachia),
pagina 3 di 16 diagnosticata nel 2012, aveva determinato un allontanamento sempre più marcato e incolmabile tra le parti e un grave malessere psico-fisico in capo al resistente, con compromissione della vita sociale, fino a quando intervenuta la diagnosi aveva vissuto una vera rinascita, nell'assenza totale della moglie, la quale non aveva mai compreso la sua sofferenza e le difficoltà vissute poiché dapprima lo rimproverava per essere sempre stanco e apatico e, quindi, nel momento del miglioramento delle condizioni psico-fisiche, si disinteressava degli interessi del marito, primo fra tutti l'impegno nel sindacato che lo aveva portato ad ottenere soddisfazioni gratificanti. Asseriva, al riguardo, che la moglie nel corso delle discussioni, in modo arbitrario e violento, aveva impedito al marito di rientrare a casa e lo aveva costretto a dormire in macchina o sul divano, precisando che tali episodi avvenivano alla presenza di , e Pt_3 aveva tenuto una condotta accentratrice, prendendo ogni decisione e richiedendo al esclusivamente di pagare senza muovere contestazioni, nonché aveva esternato la CP_1 sua difficoltà a svolgere lavori domestici, tanto che il resistente faceva riferimento a sua madre per evitare pretestuose discussioni. Rappresentava di aver resistito a tali continue vessazioni e umiliazioni, solamente per il bene di . Pt_3
Sentiti i coniugi all'udienza del 19/07/2021, il Presidente di Sezione assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/08/2021, il Presidente disponeva l'affido condiviso del figlio minore, con diritto di visita del padre e collocazione del minore presso la madre e conseguente assegnazione in suo favore della ex casa coniugale, nonché quantificava il contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 250,00 mensili, e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'udienza del 9/11/2021. Su istanza del padre in merito a problematiche sorte in relazione all'affido condiviso, il giudice fissava udienza al 7/09/2021 e, all'esito, disponeva, tra l'altro, procedersi ad un percorso di sostegno genitoriale ovvero di mediazione familiare, richiedendo alle parti di depositare relazione del professionista in tempo utile per la successiva udienza. All'udienza del 9/11/2021, il giudice designato, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti, disponeva il rinvio dell'udienza al 14/12/2021 al fine di verificare l'andamento del percorso di sostegno genitoriale avviato dalle parti. All'udienza del 14/12/2021, il giudice, letta la relazione della professionista incaricata nella quale si dava atto dell'esistenza di lievi miglioramenti, disponeva la prosecuzione del percorso e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, con rinvio per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'8/03/2022 e all'esito di tale udienza assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riserva del 4/04/2022, il giudice disponeva CTU e l'acquisizione di documenti e rinviava per conferimento dell'incarico all'ausiliario al 18/05/2022, in modalità cartolare, e, quindi, accettato l'incarico da parte del CTU rinviava all'udienza del 24/05/2022 per conferimento dell'incarico ed esame delle deduzioni delle parti contenute nelle note scritte. All'esito dell'udienza del 24/05/2022, il giudice, conferito l'incarico all'ausiliario, rinviava al 21/06/2022 per esame dei documenti.
pagina 4 di 16 L'ausiliario nominato dal giudice, con comunicazione del 30/05/2022, dichiarava di non poter continuare il proprio incarico in ragione delle difficoltà rappresentate dalla difesa del resistente a partecipare agli incontri. Quindi, il giudice con ordinanza in atti procedeva alla nomina di altri ausiliari, i quali evidenziavano profili di incompatibilità o rinunciavano all'incarico per profili economici in ragione della complessità dei profili emersi, fino alla nomina della CTU
[...]
. Per_1
Con ordinanza dell'11/07/2022, il giudice, in accoglimento dell'istanza nel frattempo depositata, fissava per l'ascolto del figlio minore in merito alle vacanze estive con il padre l'udienza del 13/07/2022 e, a fronte dei periodi di assenza indicati dalle parti, al successivo 2/08/2022 innanzi al Presidente di Sezione. All'udienza del 2/08/2022, il Presidente di Sezione sospendeva le frequentazioni padre- figlio fino all'udienza del 13/09/2022, che veniva confermata in trattazione scritta per il conferimento dell'incarico al CTU e in presenza per le parti. A fronte dell'istanza presentata dal resistente in data 24/08/2022, il giudice assegnatario nella sezione feriale fissava udienza per la discussione dell'istanza al 13/09/2022, con termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. A fronte dell'istanza urgente depositata dal padre in data 29/08/2022, il giudice assegnatario anticipava l'udienza al 6/09/2022 e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 6/09/2022, il Collegio confermava il provvedimento adottato in data 2/08/2022 di sospensione degli incontri, in ragione del comportamento tenuto dal padre il quale aveva continuato a pubblicare sui social foto che lo ritraevano nudo nonostante il disagio evidenziato dal figlio in sede di ascolto, integrava il quesito del CTU e nominava il Curatore speciale del minore in persona dell'avv.to rinviando per esame Parte_2 della relazione preliminare del CTU alla data dell'8/11/2022. Con comparsa depositata in data 26/09/2022, si costituiva in giudizio il Curatore speciale, aderendo alla sospensione dei rapporti padre-figlio in considerazione della complessità della situazione e della conflittualità tra i genitori e alla disposta CTU, con riserva di precisare all'esito le conclusioni in merito all'affidamento e al collocamento del minore. All'udienza del 4/10/2022, il giudice conferiva l'incarico al CTU nominato e rinviava per esame della relazione preliminare all'udienza del 7/12/2022 e all'esito, assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza dell'11/12/2022, il giudice revocava l'obbligo del padre di comunicare i turni alla madre, disponeva l'immediato avvio in favore del minore del percorso di psicoterapia presso il professionista incaricato dai genitori, prevedeva la frequentazione padre-figlio per un pomeriggio a settimana e, a fine settimana alternati, nell'intera giornata della domenica, con monitoraggio del Curatore speciale rispetto alla eventuale posizione oppositiva del minore, formulava invito ai genitori a tenere un contegno tale da preservare le aperture evidenziate nel corso della consulenza, formulava espresso invito al padre ad evitare il ripetersi di situazioni suscettibili di ferire il figlio, nonché a valutare la possibilità di intraprendere il percorso indicato dal CTU e rinviava per esame della CTU definitiva al 25/01/2023. Assegnato temporaneamente il fascicolo al Presidente di Sezione, a detta udienza, nella permanenza di difficoltà nella frequentazione padre-minore, detto Presidente rimetteva alla pagina 5 di 16 psicoterapeuta incaricata della cura del minore, eventualmente previa consultazione del CTU, l'eventuale scelta di prevedere incontri innanzi alla psicoterapeuta, rinviando all'udienza del 12/04/2023, per esame della CTU. Assegnato nuovamente il procedimento all'odierno giudice relatore, su istanza del padre, il giudice fissava udienza al 28/03/2023 per l'ascolto del minore e la convocazione delle parti a fronte della situazione rappresentata in ordine alla interruzione del percorso psicoterapeutico da parte del minore e alla richiesta dello stesso di essere ascoltato dal giudice. Espletato l'ascolto del minore a detta udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 3/04/2023, il giudice, tenuto conto delle risultanze della CTU definitiva, incaricava il Curatore speciale di individuare, previa apposita indagine, uno psicoterapeuta per seguire il minore e rinviava all'udienza del 19/04/2023 per la scelta del professionista da parte dei genitori. Individuato a detta udienza il professionista di comune accordo tra i genitori, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 20/04/2023, il giudice disponeva con la massima urgenza l'avvio della psicoterapia con la professionista indicata dai genitori, richiamando gli stessi al rispetto del munus demandato e a contenere la conflittualità nell'interesse del minore, nonché prevedeva la possibilità per il padre di rivolgersi al Curatore al fine di acquisire notizie sulla vita del minore in caso di mancata spontanea collaborazione della madre, con previsione del monitoraggio da parte del CTU e rinvio all'udienza del 12/07/2023 al fine di verificare l'andamento del progetto avviato nell'interesse del minore. In data 4/05/2023, il CTU comunicava la propria impossibilità a svolgere l'incarico demandato. Quindi, con ordinanza del 15/05/2023, il giudice fissava l'udienza del 23/05/2023 al fine di interloquire con la CTU in merito alle difficoltà rappresentate. All'udienza fissata, non compariva il CTU e il giudice invitava le parti ad interloquire sulla attuazione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 23/05/2023, il giudice fissava udienza al 30/05/2023 per acquisire la posizione delle parti in merito alla nomina dell'esperto di cui all'art. 473bis.26 c.p.c. Acquisita la posizione delle parti, il giudice assumeva il procedimento in riserva. A fronte del rifiuto del padre alla nomina dell'esperto, con ordinanza riservata del 14/06/2023, il giudice disponeva la prosecuzione del percorso psicoterapeutico da parte del minore e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, nonché richiedeva al Curatore di assumere informazioni in merito alla caratterizzazione del percorso di psicoterapia in essere in favore del figlio, e fissava udienza all'11/07/2023, al fine di provvedere sull'istanza di modifica nel frattempo depositata dal padre, disponendo la comparizione personale delle parti e l'acquisizione di documentazione utile a ricostruire le rispettive condizioni economico-patrimoniali. Espletato a detta udienza il libero interrogatorio delle parti, il giudice concedeva termine per integrazioni documentali e rinviava in prosecuzione all'udienza del 19/09/2023,
pagina 6 di 16 all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva sulla modifica proposta in corso di causa. Con ordinanza riservata del 12/10/2023, il giudice in accoglimento parziale dell'istanza riduceva il contributo al mantenimento in favore della moglie ad euro 150,00 mensili, mentre confermava il contributo paterno in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre alla percezione in via integrale da parte della madre dell'AU pari ad euro 189,00 mensili, con rinvio per esame della relazione di monitoraggio dei servizi all'udienza del 15/11/2023, udienza rinviata al 28/11/2023 al fine di acquisire informative dalla psicoterapeuta in merito alla caratterizzazione temporale della psicoterapia e di verificare l'esito dell'incontro congiunto. A fronte del miglioramento emerso a detta udienza, il giudice rinviava alla data del 5/03/2024 al fine di verificare l'andamento della situazione ed eventuale udienza di precisazione delle conclusioni. A fronte del deposito di istanza urgente del Curatore, contenente la richiesta di adozione di provvedimenti urgenti a tutela del minore, il giudice fissava udienza al 23/01/2024 al fine di instaurare il contraddittorio su tale istanza, disponendo il libero interrogatorio delle parti, un informatore per parte sulle problematiche emerse e l'audizione della psicoterapeuta del minore e dei Servizi sociali. Espletati gli adempimenti previsti, all'esito di tale udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice fissava l'udienza del 12/03/2024 per l'ascolto del minore ed, espletato l'ascolto a tale udienza, autorizzava il resistente alla produzione dei messaggi come richiesto, rinviando in prosecuzione alla data del 26/03/2024, all'esito della quale, a fronte della emersione di una problematica in merito alla opportunità di sottoporre il minore alle ripetizioni in ragione dell'andamento scolastico, il giudice attribuiva al Curatore speciale il potere di acquisire informativa scritta sul punto dagli insegnanti, rinviando in prosecuzione all'udienza del 9/04/2024 e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza dell'11/05/2024, il giudice a fronte del peggioramento della situazione, anche in relazione al contegno tenuto dalla madre in merito alla incapacità di contenere i propri impulsi nell'interesse del figlio, degli elementi di criticità emersi in capo al padre e della situazione di evidente disagio del minore, disponeva l'affido del minore ai Servizi Sociali, confermando il percorso di psicoterapia in favore del minore e fissando in prosecuzione l'udienza del 12/06/2024 al fine di verificare l'avvio del supporto alla genitorialità prospettato dal padre. All'udienza del 12/06/2024, le parti chiedevano di disporre la collaborazione dei tre professionisti incaricati per il supporto individuale di ciascun membro al fine di individuare le migliori soluzioni possibili per la tutela della famiglia e del minore e il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice formulava invito ai professionisti incaricati del supporto di collaborare al fine di assicurare alle parti un intervento funzionale al ripristino della serenità familiari e richiedendo a detti professionisti di redigere una attestazione in ordine alla prosecuzione dei percorsi e alla caratterizzazione temporale, nonché chiedeva ai Servizi Sociali affidatari di trasmettere una informativa entro il termine del 16/09/2024, rinviando per verificare l'andamento del progetto pagina 7 di 16 all'udienza del 2/10/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva, sulle deduzioni delle parti, anche con riferimento alla richiesta del Curatore speciale di prevedere un ulteriore spazio di tempo per la verifica dei percorsi al fine di accompagnare il minore al compimento della maggiore età nel mese di maggio 2025. Con ordinanza del 31/10/2024, il giudice confermava i provvedimenti esistenti, incaricava i Servizi Sociali di effettuare colloqui mensili con ciascun genitore al fine di verificare eventuali problematiche nella gestione del minore e, in caso di mancata composizione dei contrasti sorti, sottoporre la questione al giudice, autorizzava la produzione del decreto di archiviazione chiesta dal padre e rinviava all'udienza del 28/01/2025 al fine di verificare l'andamento del progetto avviato nell'interesse del minore e, a fronte dell'istanza successivamente presentata dal padre, anche per provvedere sulla chiesta modifica e, all'esito, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 10/02/2025, il giudice confermava il progetto in essere in favore del minore, richiedeva ai Servizi sociali di trasmettere relazione di aggiornamento, autorizzava l'accesso del minore presso il Servizio di Neuropsichiatria al fine di effettuare una valutazione per dislessia/disturbi specifici dell'apprendimento, respingeva le reciproche istanze di modifica, invitava la madre a sanare la morosità nel pagamento degli oneri condominiali, chiedeva la produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali, e fissava udienza per esame documenti e precisazione delle conclusioni all'8/04/2025. A fronte del deposito in data 14/03/2025 di ricorso da parte del resistente teso ad ottenere un ordine di protezione, il giudice respingeva l'adozione del decreto inaudita altera parte e fissava udienza al 25/03/2025 per la comparizione delle parti e un sommario informatore per parte, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. Espletato il libero interrogatorio delle parti e assunti i sommari informatori a detta udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 27/03/2025, il giudice respingeva la richiesta di ordine di protezione, formulava ammonimento alla madre, prescriveva alla stessa di evitare condotte dai toni elevati, invitava il padre a proseguire il percorso ed entrambi i genitori a sostenere nella prosecuzione del percorso individuale, forniva istruzioni al Curatore in merito Pt_3 all'informativa del minore, e rinviava all'udienza del 29/04/2025 per verificare l'andamento della situazione. A detta udienza, il resistente formulava istanza di modifica, chiedendo la revoca del mantenimento in favore della moglie, e il giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 15/07/2025, riservando la valutazione dell'istanza alla delibazione del Collegio in ragione dello stato avanzato del procedimento. All'udienza del 15/07/2025, il giudice riservava la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, riservando la valutazione dell'istanza presentata dal padre in sede decisoria, assegnando termini ex art. 190 c.p.c. e acquisendo le conclusioni della in sede, la quale chiedeva la Parte_4 conferma dei provvedimenti provvisori in essere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda tesa ad ottenere la separazione personale è fondata e merita accoglimento. Il comportamento di entrambe le parti attesta, infatti, l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi.
pagina 8 di 16 Al riguardo, occorre valutare le deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti e la separazione di fatto instauratasi in epoca risalente e protrattasi per l'intera durata del processo, quali elementi che inducono a ritenere sussistente un distacco affettivo tale da rendere impossibile la ripresa e prosecuzione della convivenza coniugale. Va, dunque, pronunciata la separazione richiesta nella ricorrenza dei presupposti di legge. Ai fini della delimitazione del thema decidendum sui restanti profili, in via preliminare, il Collegio ritiene necessario evidenziare che il compimento della maggiore età di nel Pt_3 mese di maggio del corrente anno esime dalla valutazione della disciplina dei profili personali riguardanti il figlio (affidamento, collocazione e frequentazione del genitore non collocatario). Tuttavia, ai fini della regolamentazione dei costi della CTU espletata nel corso del procedimento e della disciplina delle spese del procedimento nel rapporto con il Curatore speciale, appare necessario rimarcare che nel caso di specie sono emerse una conflittualità qualificata nella relazione genitoriale e importanti criticità nell'esercizio del ruolo in capo a ciascun genitore, come chiaramente si evince dalle lunghe scansioni cronologiche che hanno interessato il presente procedimento e dal contenuto dei provvedimenti adottati, alla cui lettura integralmente si rimanda, nonostante gli accorgimenti introdotti per consentire alle odierne parti in causa di superare la situazione complessa correlata alla vicenda separativa. Tali plurimi accorgimenti (mediazione familiare, psicoterapia individuale dei membri del nucleo familiare, cooperazione degli psicoterapeuti incaricati, monitoraggio dei Servizi sociali) non hanno consentito di ripristinare un clima sereno nell'interesse del figlio -in quanto entrambi i genitori non sono stati in grado di acquisire risorse personali idonee ad arginare il clima di elevata tensione esistente, anteponendo il minore al proprio sentire -, ma solamente di introdurre una psicoterapia in favore di al fine di contenere le Pt_3 manifeste fragilità emerse nel corso del procedimento, sostenendolo, rispetto alla quale il Collegio auspica la continuazione mediante spontanea adesione da parte dei genitori al fine di consentire al figlio ormai maggiorenne di conseguire una serenità funzionale al proficuo completamento della sua crescita e alla serena valutazione del tipo di relazione da intrattenere con il padre, che, alla luce delle deduzioni difensive svolte dal resistente nella comparsa conclusionale, avrebbe avuto “un netto miglioramento” (v. pag. 11 della comparsa conclusionale). Sul punto, appare sufficiente richiamare l'ultimo provvedimento adottato in data 27/03/2025 sull'ordine di protezione richiesto dal padre in relazione all'episodio occorso in data 13/03/2025 per l'accesso della madre presso l'abitazione dei genitori del CP_1 nel quale si evidenzia che in tale contesto la ha confermato l'assenza di capacità di Pt_1 contenere le proprie reazioni e di porre in essere comportamenti funzionali al fine di ripristinare una situazione di equilibrio nell'interesse del minore e il ha CP_1 confermato il ripetersi delle dinamiche accertate in sede di CTU in punto di modalità comunicative disfunzionali con il minore (v., in particolare, pag. 8 della CTU) nella misura in cui, a fronte del comportamento inadeguato e oppositivo del figlio, non è stato in grado di assumere una posizione da adulto, ponendosi sullo stesso piano del minore e proferendo frasi idonee ad accentuare il conflitto, piuttosto che a determinare con toni pacati una riflessione da parte del figlio sul comportamento dal medesimo tenuto.
pagina 9 di 16 Dunque, ritiene il Collegio che, in applicazione del principio di causalità, i costi della CTU debbano essere posti definitivamente a carico solidale delle parti. Sempre in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità delle domande svolte nel ricorso introduttivo dalla ricorrente in merito alla ripartizione degli accantonamenti ed alla intestazione dell'autovettura. Difatti, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990 è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), non potendosi proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni, tra l'altro, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014). Tanto premesso, la presente decisione investe i profili economici della controversia e, in particolare, il mantenimento chiesto dalla moglie in misura pari ad euro 350,00 mensili e quello chiesto per il mantenimento del figlio in misura pari ad euro 550,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie e alla percezione degli assegni familiari, sull'opposizione del marito, il quale ha inizialmente chiesto la quantificazione del contributo dovuto alla moglie in misura pari ad euro 200,00 mensili, mentre da ultimo ha chiesto la revoca di qualsivoglia assegno, e del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 350,00 mensili, oltre alla sopportazione in pari quota delle spese straordinarie e ferma la percezione degli assegni familiari da parte della madre. I provvedimenti vigenti, sul punto, prevedono il mantenimento del figlio in misura pari ad euro 450,00 mensili, oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre e la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 60%, e quello in favore della moglie in misura pari ad euro 150,00 mensili. Ciò premesso, vanno ricostruite le rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti alla stregua delle complessive risultanze acquisite e delle sopravvenienze occorse nel corso del procedimento.
-la ricorrente, di anni 50, nel mese di luglio del 2025 ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del marito, e si è trasferita in un alloggio che le è stato messo a disposizione dall' con CP_2 esborsi mensili di euro 65,00 a titolo di canone agevolato e di spese condominiali stimate annue pari ad euro 500,00 (v. doc. 2 allegato alla comparsa conclusionale); la ricorrente ha il titolo di OSS (v. verbale di udienza dell'11/07/2023: “quando ero fidanzata con ho preso il CP_1 titolo di OSS, mi mancano due abilitazioni”); nel corso del procedimento, la stessa ha svolto attività lavorativa con carattere saltuario, con introiti dichiarati in sede presidenziale nell'anno 2021 di ammontare pari a circa 300/350,00 euro;
dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente nell'anno 2021 emerge l'accredito a titolo di retribuzione di importi sostanzialmente in linea con le dichiarazioni rese (v. accrediti mensili evincibili dal conto corrente a tale titolo per le mensilità ottobre, novembre e dicembre 2021, pari, rispettivamente, a 350,00, 550,00 e 550,00 euro, doc.
3.2 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 11/02/2022); al contempo, nell'anno 2021 emergono versamenti in contanti di ammontare non elevato e in linea con la tipologia di attività lavorativa svolta quale colf in particolare: -mese di aprile 2021:
pagina 10 di 16 euro 760,00, euro 140,00, euro 60,00 ed euro 60,00; -maggio 2021: euro 100,00; -dicembre 2021 euro 200,00); la ricorrente ha continuato a svolgere tale attività nell'anno 2022, come si evince dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente e dalle buste paga prodotte;
in particolare, nell'anno 2022 risultano due accrediti per euro 250,00 circa e per euro 670,00 circa, nonché sono state prodotte le buste paga (rispettivamente del mese di ottobre 2022 e del mese di novembre del 2022), mentre nell'anno 2023, risulta l'accredito per euro 905,76 e la relativa busta paga riguardante il periodo di espletamento dell'attività lavorativa nel mese di dicembre del 2022 (v. doc. 10 allegato alla memoria depositata in data 28/06/2023); dalle movimentazioni intervenute sul conto corrente nell'anno 2022 e nell'anno 2023 emergono costanti versamenti in contanti, sia pure di ammontare non elevato (in particolare, emergono i seguenti versamenti in contanti: -luglio 2022: euro 140,00; -agosto 2022: euro 160,00; - febbraio 2023: euro 120,00; -marzo 2023: euro 120,00 ed euro 120,00; -maggio 2023: euro 150,00, euro 150,00 ed euro 200,00; -giugno 2023: euro 600,00; settembre 2023: euro 120,00), che lasciano presumere entrate sulla base dell'attività lavorativa saltuaria svolta;
in conseguenza dell'apertura della successione paterna nell'anno 2023, la stessa, unitamente agli altri due eredi (la madre e il fratello) è stata chiamata all'eredità di valore pari a complessivi euro 24.797,00, di cui euro 16.702,00 in relazione al valore dell'immobile caduto in eredità, euro 7.796,00 a titolo di valori mobiliari ed euro 299,00 a titolo di altri beni (v. doc. 3 depositato in data 31/03/2025, dichiarazione di successione); la stessa percepisce l'AU ammontante ad euro 180,00 circa nell'anno 2023, euro 199,00 circa nell'anno 2024 ed euro 201,00 nell'anno 2025 e, inoltre, ha usufruito del contributo buoni libri nell'anno 2023 (per euro 147,55) e nell'anno 2024 (per euro 118,16; v. per l'assegno unico e per i contributi, movimentazioni del conto corrente, depositato in data 31/03/2025); in conseguenza delle patologie dalle quali è affetta -da ultimo la neoplasia mammaria nel mese di ottobre 2023- le è stata riconosciuta l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua (v. doc. 3 depositato da parte ricorrente in data 13/01/2025, verbale dell'invalidità civile del 26/03/2024, attestante la diagnosi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, con data di decorrenza dal 7/12/2023, in relazione alla diagnosi di neoplasia mammaria sx triplo negativo localmente avanzato in attuale chemioterapia, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, disturbo dell'Adattamento con asia e umore depresso in psicoterapia”; v. anche doc. 4 depositato in data verbale dell'invalidità civile del 13/03/2025, attestante la diagnosi di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, in relazione alla diagnosi di neoplasia mammaria sx triplo negativo localmente avanzato già sottoposto a chemioterapia neoadiuvante, successiva quadrantectomia e radioterapia i trattamento immunoterapico iniettivo, ipotiroidismo in terapia sostitutiva, disturbo dell'Adattamento con asia e umore depresso in psicoterapia. Obesità”; in tale verbale si dà atto, al contempo, “della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”); l'andamento positivo della patologia non esclude, comunque, la necessità della ricorrente di sottoporsi a trattamenti invasivi (v. doc. 4 depositato da parte ricorrente in data 13/01/2025 attestante la sottoposizione ad un ciclo di Radioterapia precauzionale postoperatoria a far data dalla fine di dicembre del 2024 con 15 sedute previste); infine, nel mese di agosto 2025, la resistente in conseguenza di una caduta accidentale ha subìto la frattura del gomito destro (v. doc. 4 depositato a corredo della comparsa conclusionale); a fronte delle gravi condizioni sopra pagina 11 di 16 descritte, sono state riconosciute alla ricorrente la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento (circostanza riconosciuta dalla stessa nella comparsa conclusionale: v. pag. 33), il cui ammontare complessivo si evince dall'accredito sul conto corrente per euro 1.050,00 circa nell'anno 2024 ed euro 1.066,00 circa nell'anno 2025 (v. estratti del conto corrente depositati in data 31/03/2025); il conto corrente evidenzia una situazione di equilibrio economico-finanziario (come si desume dai rispettivi saldi, comunque, attivi: v. saldo al 1/01/2023: euro 300,00 circa;
saldo al 1/01/2024: euro 350,00 circa;
saldo al 31/12/2024: euro 250,00 circa), potendo la stessa fare affidamento non solo sulle entrate di cui dispone ma anche sull'aiuto dei propri familiari sulla base della allegazione, oltre che del contributo al mantenimento a carico del marito;
la stessa ha dichiarato di essere titolare di un buono cointestato con la madre di importo pari ad euro 5.000,00 (v. anche documentazione nel fascicolo di parte); è titolare di una polizza del valore di circa 5.000,00 euro (v. documentazione nel fascicolo di parte); e, infine, ha dichiarato di aver accantonato l'importo di euro 5.000,00 dal mantenimento del figlio (v. verbale di udienza del 28/01/2025);
-il resistente, di anni 53, durante il procedimento di separazione è tornato a vivere presso i propri genitori;
all'esito del trasferimento della moglie e del figlio presso l'immobile messo a disposizione dall' ha conseguito la disponibilità della casa coniugale di sua proprietà (v. CP_2 doc. 1 allegato alla comparsa conclusionale della ricorrente), gravata da mutuo pari ad euro 370,00 circa mensili (v. movimentazioni sul conto corrente, da ultimo prodotte a corredo della comparsa conclusionale); il resistente continua a lavorare come operaio presso le Acciaierie con entrate accreditate a titolo di retribuzione media negli anni 2023 e 2024 pari a circa 2.100,00 mensili (v. accrediti della retribuzione sul conto corrente relativi a tali annualità); le dichiarazioni fiscali versate in atti sono in linea con tali risultanze, risultando un reddito imponibile per i periodi di imposta 2022 e 2023 di circa 35.000,00 euro, v. dichiarazioni fiscali allegate al deposito del 7/04/2025); dall'esame del conto corrente emergono costanti somme accreditate a titolo di rimborso spese da una polisportiva nelle annualità 2023 e 2024 (e, in particolare, nell'anno 2024 per complessivi : -gennaio: 150,00 euro;
-febbraio 140,00; -marzo: 150,00; -aprile: 150,00; -maggio: 150,00; luglio: 200,00; -agosto: 400,00: -settembre: 300,00; - ottobre: 400,00; -novembre: 400,00; -dicembre: 400,00; gennaio 2025: 400,00; -febbraio 2025: 400,00); gli estratti del conto corrente evidenziano saldi attivi per importi non modesti ossia denotano una capacità di accantonamento e, in particolare, al mese di gennaio 2023: euro 7.900,00 circa, al mese di gennaio 2024: 10.500,00 circa, al mese di ottobre 2024, euro 12.000,00 circa, al 30/12/2024, euro 14.000,00 circa (v. estratti conto depositati in data 7/04/2025); nel mese di dicembre del 2022, il resistente ha acquistato un'autovettura, corrispondendo parte del prezzo mediante la corresponsione dell'importo di euro 6.000,00 e nella restante parte mediante stipula di un finanziamento con esborso mensile di euro 190,00 e durata di 5 anni (v. dichiarazioni rese a verbale di udienza dell'11/07/2023 e addebiti sul conto corrente per euro 190,00 mensili); il resistente ha dichiarato di essere titolare di accantonamenti per circa 13.000,00 euro e di un fondo pensione (v. verbale dell'11/07/2023); dall'esame delle movimentazioni del conto corrente, emerge l'accredito di somme non elevate per gli investimenti esistenti (v. accrediti nel mese di marzo degli anni 2023 e 2024 con causale
“Fondo Ea”, rispettivamente, per euro 223,63 ed euro 130,17). Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la quale si è trasferita presso altro bene.
pagina 12 di 16 Con riferimento al contributo paterno, tenuto conto della disparità economico-patrimoniale esistente nelle rispettive condizioni dei coniugi (attualmente, a fronte della retribuzione percepita dal marito per circa euro 2.100,00 mensili, la moglie percepisce a titolo di invalidità e accompagno l'importo di circa 1.066,00 euro e, comunque, nel caso di mancata conferma dell'invalidità la stessa in ragione della capacità lavorativa specifica di cui dispone -anche valutate le problematiche di salute- percepirà livelli non elevati di retribuzione, secondo quanto avvenuto nel recente passato in relazione all'attività di colf), degli esborsi fissi di cui sono gravati (e, in particolare, il mutuo quanto al resistente per euro 370,00 mensili, non potendosi attribuire rilievo al finanziamento stipulato per l'acquisto dell'autovettura per euro 190,00 mensili in quanto, per un verso, a fronte della liquidità di cui lo stesso dispone costituisce libera scelta del medesimo e, per altro verso, è destinato a terminare nel prossimo futuro;
quanto alla ricorrente, i costi, sia pure contenuti, per l'alloggio dell'Ater e i relativi oneri condominiali: euro 65,00 mensili e spese annue stimate di circa 500,00 euro), dei sussidi in senso ampio sui quali la ricorrente può fare affidamento (a titolo esemplificativo: AU e contributo per l'acquisto di libri), dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (posto che dalle complessive risultanze delle lunghe scansioni cronologiche del presente procedimento si evince chiaramente l'alternanza di periodi di sospensione della frequentazione con il padre a periodi di frequentazione, comunque, con caratterizzazione temporale non assidua e mai comprensiva del pernotto), delle accresciute esigenze del medesimo ormai maggiorenne, appare equo prevedere a titolo di contributo paterno al mantenimento l'importo di euro 450,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata fino alla data odierna), oltre alla percezione integrale dell'AU da parte della madre e la sopportazione da parte del padre delle spese straordinarie nella misura del 60% da individuare sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. Viene accolta la domanda di versamento diretto al figlio formulata dal padre, sulla mancata opposizione della madre, la quale -a fronte dell'espresso invito del giudice istruttore a prendere posizione espressa sul punto previa acquisizione della posizione del figlio (v. verbale di udienza del 15/07/2025) - ha dichiarato nella memoria di replica di non aver “niente da contestare … circa il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio” (v. pag. 11 della memoria di replica). Con riferimento alla domanda di contributo che la ricorrente ha svolto in proprio, è noto in via generale che condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017). In particolare, il requisito della disparità economica tra i coniugi ineludibilmente rinvia al positivo accertamento nella fattispecie concreta di una posizione di superiorità economica in capo al coniuge onerato rispetto a quello richiedente il contributo al mantenimento.
pagina 13 di 16 Ai fini della valutazione della inadeguatezza dei redditi del coniuge istante occorre in particolare considerare la sua capacità lavorativa specifica, con una valutazione in concreto che tenga conto delle effettive possibilità di inserimento nel mondo lavorativo, e, in termini generali, di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (Cass., n. 18547/2006; Cass., n. 3502/2013; Cass., n. 605/2017). Dunque, il coniuge obbligato alla corresponsione deve avere redditi superiori a quelli del beneficiario, giacché in presenza di equivalenza o affinità di condizioni economiche, non si può imporre all'uno di corrispondere all'altro alcun contributo. La valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti non richiede, poi, l'esatta ricostruzione della posizione di ciascun coniuge ma, piuttosto, una attendibile ricostruzione, rispetto alla quale le dichiarazioni fiscali -in ragione della funzione svolta ed estranea al procedimento di separazione- hanno valenza meramente presuntiva e possono essere disattese in presenza di risultanze probatorie incompatibili con le stesse in ragione ad esempio della titolarità di beni o di abitudini in aperta contraddizione con la situazione dichiarata (Cass., n. 13592/2006; Cass., n. 21649/2010; Cass., n. 18196/2015). Il parametro al quale ancorare la valutazione di adeguatezza è il tenore di vita che lo status di coniuge avrebbe potuto in astratto assicurare (Cass., n. 19291/2005; Cass., n. 9915/2007; Cass., n. 13026/2014). Il tenore di vita assume, in ogni caso, valenza di criterio solo tendenziale, dovendosi al contempo valutare che la separazione riduce le possibilità economiche anche del coniuge onerato, avuto particolare riguardo al venir meno del contenimento delle spese fisse e del risparmio insito nella condivisione delle consuetudini di vita, e non può essere ancorato a criteri aritmetici (Cass., n. 9878/2006). Va, infine, rilevato che l'onere della prova della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'assegno - quali elementi costitutivi della pretesa - grava interamente sul richiedente (Cass., n. 6886/2018). Ebbene, facendo applicazione delle coordinate teoriche tracciate al caso di specie, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non può dubitarsi della disparità economico- patrimoniali nelle rispettive condizioni dei coniugi, tenuto conto della stabilità delle condizioni del resistente in ragione della retribuzione percepita in virtù dell'attività lavorativa svolta con contratto a tempo indeterminato, che gli ha consentito di conseguire una serena situazione economica evincibile dalla sopra richiamata capacità di accantonamento, rispetto a quella della ricorrente, caratterizzata in passato da lavori saltuari con entrate modeste e all'attualità dalla percezione della pensione di invalidità e dell'accompagno, il cui eventuale mancato rinnovo in ragione dell'auspicato miglioramento delle condizioni di salute complessive non potrà determinare comunque l'elisione della disparità in ragione dell'ammontare degli emolumenti percepiti in passato in relazione all'attività quale colf. Passando alla determinazione del quantum, il Collegio osserva che tale disparità rinviene, al contempo, fattore di contemperamento negli impegni gravanti sul resistente e, in particolare, nell'ammontare del mutuo mensile stipulato per l'acquisto della casa coniugale e nel mantenimento versato per il figlio, quali circostanze che appaiono suscettibili di essere valorizzati in termini di fattori di riduzione, ragion per cui deve trovare conferma il riconoscimento dell'importo pari ad euro 150,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata fino alla data odierna), come operato in corso di causa.
pagina 14 di 16 Infine, la domanda di condanna al pagamento dell'assegno non versato dal marito alla moglie dal mese di aprile 2025, formulata dalla ricorrente nella memoria di replica (v. pag. 11 della memoria di replica), è inammissibile nella presente sede, dovendosi, comunque, precisare -secondo quanto già evidenziato dall'istruttore nel corso del procedimento (v. ordinanza del 10/02/2025) che è pacifico che la madre non ha corrisposto parte degli oneri condominiali della ex casa coniugale nel periodo in cui ne ha goduto in virtù del provvedimento di assegnazione per la collocazione di , come invece era suo onere Pt_3
(Cass., n. 16613/2022; Cass., n. 18476/2005; Cass., n. 3836/2006; Cass., n. 5374/1994) e, al contempo, con riferimento al mantenimento del coniuge non opera il divieto di compensazione (Cass., n. 9686/2020), il quale trova applicazione solamente nel mantenimento in favore dei figli (Cass., n. 11689/2018). L'esito della lite giustifica la sopportazione da parte dei genitori delle spese per l'attività processuale svolta dal Curatore speciale, in favore dello Stato, stante l'ammissione al beneficio erariale, in applicazione del principio di causalità, posto che la nomina è scaturita dalle manifeste criticità di ciascun genitore. Nei rapporti tra le parti, la soccombenza reciproca giustifica l'integrale sopportazione delle spese di lite, anche con riferimento agli esborsi della CTU, che vengono liquidati come da separato decreto e, quanto a in proprio a fronte della revoca Parte_1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato come operata con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta così provvede
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], l'[...], e CP_1
, nata a [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Parte_1
Labro, il 7/05/2005;
-ordina all'Ufficiale dello Stato civile ove è annotato l'atto di procedere all'annotazione della sentenza sui registri di stato civile (atti di matrimonio, anno 2005, parte II, serie A, atto n. 1);
-dichiara inammissibili le domanda formulate dalla ricorrente aventi ad oggetto la ripartizione degli accantonamenti, l'intestazione dell'autovettura e la condanna al versamento degli arretrati per il suo mantenimento;
-revoca l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
verserà direttamente al figlio entro il giorno 10 di ogni mese Controparte_1 Pt_3
l'importo pari ad euro 450,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata alla data della presente decisione), da rivalutare successivamente annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
-l'assegno unico e universale ove spettante sarà percepito integralmente da Pt_1
[...] concorrerà alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio Controparte_1 nella misura del 60%, nella restante misura del 40%; dette spese saranno Parte_1 individuate sulla base del protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi integralmente richiamato e trascritto nella presente sede;
- corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese l'importo pari ad euro 150,00 mensili (già compresa la rivalutazione Istat maturata alla data della presente decisione), presso il domicilio della creditrice Pt_1
pagina 15 di 16 da rivalutare successivamente annualmente sulla base degli indici del costo della Pt_1 vita calcolati dall'Istat;
-condanna e quanto alla posizione del Curatore, al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidando le stesse in euro 2.800,00 (applicata la riduzione della metà), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-compensa le spese di lite nei rapporti tra e anche con CP_1 Parte_1 riferimento agli esborsi della CTU. Così deciso in Terni in data 10/12/2025 Scaduti i termini concessi L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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