TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1243
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 al personale della Polizia di Stato, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché siano rispettate le condizioni di età e servizio e i termini per la presentazione della domanda.

  • Rigettato
    Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS

    L'eccezione è infondata, poiché l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione è infondata sia perché il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza dell'ammontare dell'indennità (onere probatorio dell'INPS), sia perché, nel caso di specie, la ricorrente è stata posta in congedo in data successiva al maturare del termine di prescrizione quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1243
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1243
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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