Articolo 4 della Legge 31 luglio 1954, n. 580
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 agosto 1954
Art. 4.
Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e' corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1 gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo in godimento al 1 luglio 1954, escluso qualunque altro emolumento.
Entrata in vigore il 8 agosto 1954