Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2025, proposto da Panpat S.r.l., Pantar S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Rosario Calanni Fraccono e Andrea Fantappiè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente e Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria:
- del silenzio-inadempimento, ingiustamente opposto dall'Assessorato resistente, all'istanza inoltrata dalle ricorrenti con la pec del 22 luglio 2024 - relativa alla volturazione in favore di PANPAT, dell'autorizzazione unica in ambito P.A.U.R., conseguita dalla PANTAR srl con il Decreto DDG numero 628 del 20 marzo 2024, del dirigente generale del Dipartimento Energia dell'omonimo assessorato, volto a realizzare nel Comune di Paternò (CT) un impianto per il recupero della frazione organica di rifiuti (FORSU) con produzione di biometano - mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere automaticamente alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l'adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnargli; nonché
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura corrispondente ai benefici che avrebbe potuto conseguire partecipando alle procedure indette dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la concessione di finanziamenti o incentivi per progetti legati alle energie rinnovabili all'efficienza energetica e, infine
per l'accertamento e la declaratoria
dei presupposti, sulla base della disciplina normativa e regolamentare vigente, per l'accoglimento dell'istanza di voltura del 22 luglio 2024 rimasta inevasa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente e dell’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. LE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Le società ricorrenti hanno agito in giudizio avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità sull’istanza di voltura di un’autorizzazione unica, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
Con sentenza parziale n. 3192/2025, questo Tribunale ha accolto la domanda avverso il silenzio, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza e rinviando la trattazione della domanda risarcitoria ad un’udienza successiva.
In ottemperanza alla predetta sentenza, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di voltura richiesto.
Con atto depositato in data 27 febbraio 2026, le società ricorrenti hanno dichiarato di aver conseguito il bene della vita cui aspiravano e di aver, pertanto, perso ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, inclusa la domanda risarcitoria, manifestando l’intenzione di rinunciare formalmente al ricorso.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
A fronte della dichiarazione di rinuncia al ricorso e della richiesta di estinzione del giudizio formulata dai ricorrenti, il Collegio osserva che non sussistono i presupposti per una pronuncia in tal senso.
L’art. 84 c.p.a. subordina infatti l’estinzione del processo per rinuncia all’osservanza di specifiche formalità.
In particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue” .
Nel caso di specie, l’atto di rinuncia, sebbene sottoscritto anche dalle parti personalmente oltre che dai difensori, non risulta notificato all’Amministrazione resistente nel rispetto del termine di legge. Tale carenza formale osta alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Tuttavia, la medesima dichiarazione, pur se irrituale ai fini dell'estinzione, assume un valore processuale dirimente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 84 c.p.a., a tenore del quale: “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” .
La giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che un atto di rinuncia, ancorché formalmente invalido per produrre l’effetto estintivo, costituisce un “qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame” (TAR Puglia - Bari n. 1316 del 2024); esso si qualifica, infatti, come un atto inequivocabile dal quale emerge la volontà della parte di non voler più coltivare la pretesa azionata in giudizio.
Nel caso in esame, le società ricorrenti hanno dichiarato espressamente che, a seguito del provvedimento di voltura, hanno “conseguito il bene della vita cui aspiravano” e, di conseguenza, hanno “perso ogni interesse alla prosecuzione del presente giudizio, ivi compresa la domanda accessoria di risarcimento del danno da ritardo” .
Tale manifestazione di volontà integra un comportamento processuale idoneo a fondare una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – come è noto - costituisce una pronuncia di rito che si fonda sulla constatazione del venir meno dell'utilità della sentenza di merito per la parte ricorrente, a seguito di una situazione di fatto o di diritto nuova e diversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso.
Tale esito processuale si distingue dalla cessazione della materia del contendere, la quale presuppone il pieno e incondizionato soddisfacimento della pretesa del ricorrente da parte dell'Amministrazione, con implicito riconoscimento dell'originaria fondatezza della domanda.
Nel caso di specie, sebbene l'Amministrazione abbia rilasciato il provvedimento di voltura, la domanda risarcitoria non ha trovato alcun soddisfacimento, rendendo più appropriata la declaratoria di improcedibilità basata sulla manifestata carenza di interesse della parte a coltivarla ulteriormente.
In conclusione, l’atto di rinuncia, pur non potendo condurre all’estinzione del giudizio per le ragioni formali sopra esposte, costituisce prova inequivocabile del sopravvenuto difetto di interesse delle ricorrenti alla decisione sulla domanda risarcitoria.
Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile su tale capo di domanda.
Le spese della presente fase del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’esito in rito della controversia e del comportamento processuale delle parti, che con la dichiarazione di rinuncia hanno inteso definire la pendenza anche in relazione alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE CH, Presidente
LE TI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TI | IE CH |
IL SEGRETARIO