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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/07/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10200/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10200/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Vallo della Lucania (SA), all lo studio dell'avv. Sansone Pantaleo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Santi Marti lo studio degli avv.ti Lucia Scannapieco e Laura Fasulo che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 14 giugno CP_1
2008 nel Comune di Salerno e che, dall' unione nati tre figli, Per_1
(06.04.2009), (20.08.2012) e (11.04.2016), chie Persona_2 Per_3 pronunciarsi la li effetti civili del m onio. Al riguardo, la ricorrente precisava che, con sentenza non definitiva n. 974/2022, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, procedimento successivamente definito con sentenza n. 2925/2024. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 19 settembre 2023, dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
2. All' udienza del 24 giugno 2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1508/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione e, con successiva ordinanza del 03.03.2025 emessa nella fase di merito, il G.I. ha parzialmente modificato le suddette condizioni prevedendo un affidamento paritetico dei figli a settimane alternate. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 24.06.2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, , e , Per_1 Per_2 Per_3 con residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno (SA) alla Via Cosimo Vestuti n. 5, a in ragione della convivenza con i figli minori;
CP_1
- la sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 5 settembre 2025; Pt_1
- salvo di cordo, i figli trascorreranno con la madre una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna e l'altra settimana il martedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna e dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre e il 31 dicembre
o il 25 dicembre e il successivo 1° gennaio seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo pasquale i figli trascorreranno le diverse festività con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto da concordarsi in base alle esigenze e alla volontà dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10200/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Divorzio Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Vallo della Lucania (SA), all lo studio dell'avv. Sansone Pantaleo che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Salerno, alla via Santi Marti lo studio degli avv.ti Lucia Scannapieco e Laura Fasulo che lo rappresentano e difendono in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 14 giugno CP_1
2008 nel Comune di Salerno e che, dall' unione nati tre figli, Per_1
(06.04.2009), (20.08.2012) e (11.04.2016), chie Persona_2 Per_3 pronunciarsi la li effetti civili del m onio. Al riguardo, la ricorrente precisava che, con sentenza non definitiva n. 974/2022, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, procedimento successivamente definito con sentenza n. 2925/2024. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse, in data 19 settembre 2023, dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti.
2. All' udienza del 24 giugno 2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio con rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. La domanda e fondata e deve essere accolta. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1508/2024, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione e, con successiva ordinanza del 03.03.2025 emessa nella fase di merito, il G.I. ha parzialmente modificato le suddette condizioni prevedendo un affidamento paritetico dei figli a settimane alternate. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Al riguardo, occorre rilevare che entrambe le parti hanno richiesto la pronuncia alle condizioni concordate di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 24.06.2025, che qui si richiamano integralmente e che il Tribunale conferma in quanto ritenute eque;
in particolare le parti hanno concordato quanto segue:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, , e , Per_1 Per_2 Per_3 con residenza prevalente presso il padre;
- i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno (SA) alla Via Cosimo Vestuti n. 5, a in ragione della convivenza con i figli minori;
CP_1
- la sig.ra si impegna a lasciare la casa familiare entro il 5 settembre 2025; Pt_1
- salvo di cordo, i figli trascorreranno con la madre una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna e l'altra settimana il martedì dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna e dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso l'abitazione paterna;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore il 24 dicembre e il 31 dicembre
o il 25 dicembre e il successivo 1° gennaio seguendo il criterio dell'alternanza; durante il periodo pasquale i figli trascorreranno le diverse festività con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto da concordarsi in base alle esigenze e alla volontà dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
- l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc.…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone in conformita all'accordo raggiunto tra le parti e richiamato in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi