Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 13.1.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n. 1896/2022 R.G.
TRA
Avv. A ROCHIRA Parte_1
E anche quale mandatario di , Avv. G BORRELLI CP_1 Pt_2
INAIL avv. M DE PASQUALE
, Avv. A DE ROSSI Controparte_2
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022, la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2021 900 7497 00 7000 con cui gli veniva chiesto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso pagamento dei contributi e di relative sanzioni ed accessori nei termini ivi indicati. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Le parti intimate si costituivano in giudizio tempestivamente deducendone l'infondatezza dell'opposizione spiegata anche per motivi formali. Veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il
Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta ha ad oggetto l'intimazione sopra individuata e che essa riguarda il pagamento della cartella Inail e degli avvisi di addebito nei CP_1 termini individuati in dettaglio a pag.1 del ricorso.
1.2. Ciò posto, va subito evidenziato che l'opposizione proposta, avendo ad oggetto l'intimazione sopra individuata, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis
Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019), dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D lgs n. 46/1999 art. 49, comma 1. E' noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D. lgs., ex artt. 11 e 12. Il DPR 602/1973 art. 50 comma 2, come modificato dal cit. D. lgs. n.
46/1999 art.16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, (cfr. art.29 d.lgs n. 46/1999 per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 cpc, l'opposizione de qua si doveva quindi proporre nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento.
1.3. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie l'intimazione gravata è stata notificata il 19.10.2022, come ammesso dal concessionario a pag 2 della relativa memoria di costituzione – in assenza di specifica contestazione dell'opponente - mentre il ricorso è stato depositato in data 23.2.2022. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) sicchè
l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dall'Agenzia intimata nella CP_ relativa memoria (cfr. pag.5) e dall' a verbale d'udienza odierno (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass.
20.7.01 n. 9912; Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 26/11/2018).
2. Non può sottacersi comunque che la doglianza attorea afferente all'omissione della notifica dei titoli predetti ha natura formale e come tale doveva dedursi comunque nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15116; Tribunale Novara sez. lav.,
10/10/2023, n.222). Anche sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile.
3.1. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione nel lasso temporale tra la notifica degli atti presupposti e l'intimazione gravata ove si consideri i seguenti atti interruttivi della prescrizione individuati nella memoria di costituzione del concessionario intimato.
3.2. Viene in rilievo anzitutto la valenza interruttiva in relazione alla cartella 014 2014
00735651000 dell'intimazione notificata in data 24.10.2016 n. 014 2016 9010287519000, del pignoramento presso terzi notificato in data 6.3.2017, dell'intimazione notificata in data 17.5.2018 n.014
2017 9011712927000, dell'intimazione notificata in data 6.2.2020 n. 014 2019 901429981000: trattasi di circostanza pacifica in assenza di contestazione specifica inter partes.
3.3. Allo stesso modo costituisce circostanza pacifica - in assenza di contestazione specifica inter partes – che in relazione all'avviso di addebito n.314 2012 0002942713000 sono stati effettuati i seguenti atti interruttivi: intimazione notificata in data 24.10.2016 n.014 2016 9010287519000, pignoramento presso terzi notificato in data 6.3.2017, intimazione notificata in data 17.5.2018 n. 014
2017 9011712927000, intimazione notificata in data 6.2.2020 n.014 2019 9014269981000.
3.4. Analogamente costituisce circostanza pacifica - in assenza di contestazione specifica inter partes – che in relazione all'avviso di addebito n 314 2021 00004262000000 sono stati effettuati i seguenti atti interruttivi: intimazione notificata in data 24.102016 n. 014 2016 9010287519000, pignoramento presso terzi notificato in data 6.3.2017, intimazione notificata in data 17.5.2018 n. 014
2017 9011712927000, intimazione notificata in data 6.2.2020 n.014 2019 9014269981000.
2 4. In particolare, va sottolineato che nella memoria di costituzione l' intimata ha CP_2 individuato in relazione a ciascun atto presupposto dell'intimazione gravata i rispettivi atti interruttivi ed il relativo contenuto non è stato oggetto di specifica contestazione dalla parte opponente. In definitiva,
l'opposizione è infondata sotto tutti i profili e va di conseguenza rigettata.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Bari, 13.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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