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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1731/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino e dall'Avv. Prof. Luca Parrella, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Centro Direzionale Isola E/5,
PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bovari, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour, n. 44,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
riassumendo il giudizio a seguito della sentenza n. 390/2023 del CP_1 CP_2 pubblicata il 12.04.2023, nel giudizio recante R.G. n. 299/2023, con la quale il Giudice Amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
In fatto parte attrice ha rappresentato che: in data 01.07.2020 il aveva stipulato Controparte_1 un contratto di appalto pubblico rep. 6383 con quale mandataria del Parte_1 [...]
costituto anche dalle mandanti e per Controparte_3 CP_4 Controparte_5
l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e Via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della Via comunale dei Banchetti, per un importo di € 2.862.797,70; durante l'esecuzione del contratto, nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021, era intervenuto un notevole ed eccezionale incremento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nelle esecuzioni delle opere;
con note pagina 1 di 10 prot. 184 del 22.02.2021 e prot. 637.21 del 23.06.2021 (doc. 2 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione e al doc. 2 conv.) l'appaltatore aveva rappresentato al l'insorgenza di CP_1 detti incrementi esplicitando alcune riserve;
con nota prot. 1253 del 07.12.2021 la Parte_1 aveva presentato istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 domandando il riconoscimento dell'importo complessivo di € 196.842,95 (doc. 3 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione e al doc. 6 conv.); in data 30.12.2022 l'ente aveva rigettato la predetta istanza asserendo che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione afferente alla perizia di variante n. 2, l'appaltatore si sarebbe obbligato all'esecuzione dei lavori di perizia alle stesse condizioni del contratto originario, traendone una rinuncia “a qualsiasi indennità ad eccezione del corrispettivo individuato” (doc. 4 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione); la società aveva quindi adito il per far valere l'illegittimità di tale provvedimento (v. all. B atto di CP_2 citazione in riassunzione) ma il giudice amministrativo si era pronunciato dichiarando il proprio difetto di giurisdizione (sent. n. 390/2023 v. all. A, atto di citazione in riassunzione).
Parte attrice ha eccepito l'illegittimità del rigetto da parte del dell'istanza di Controparte_1 compensazione dei prezzi ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 formulata dall'impresa il 07.12.2021
(docc. 6, 6.1- 6.6) per un totale complessivo di € 196.842,95 per l'incremento eccezionale dei costi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre 2021. Parte attrice ha contestato il rigetto dell'istanza in primo luogo perché la compensazione dei prezzi troverebbe la propria fonte non in un'obbligazione contrattuale, ma in un diritto soggettivo per l'appaltatore disciplinato da un'apposita e univoca previsione di legge di natura emergenziale, e in secondo luogo perché con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in questione la si era espressamente riservata il diritto a Parte_1 mantenere in essere la predetta istanza con un'apposita clausola di salvezza (“resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni della Legge 106/2021”). In specie, secondo la prospettazione attorea, il fatto che si fosse semplicemente riservata in tal senso era coerente con l'esigenza di attendere la Pt_1 pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero poi decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
in via cautelare:
1. per le ragioni esposte nel corpo del presente atto, stante sia la sussistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora, sospendere l'efficacia del provvedimento del 30.12.2022, con cui il
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, ha rigettato l'istanza di compensazione dei prezzi CP_1 formulata da ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 77/2021 per i lavori eseguiti e Parte_1 contabilizzati nel primo semestre 2021 nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via
Bartolomeo della Gatta;
in via principale:
pagina 2 di 10
2. accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, l'illegittimità del predetto provvedimento del 30.12.2022, con cui il , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 ha rigettato l'istanza di compensazione dei prezzi formulata da ai sensi dell'art. 1 Parte_1 septies del D.L. n. 77/2021, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021 nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta e per l'effetto annullarlo;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto l'illegittimità di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso al predetto provvedimento del 30.12.2022, anche se non conosciuto, e per l'effetto annullarlo;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito da parte di nei Parte_1 confronti del , per le causali di cui al presente atto, pari ad € 196.842,95, Controparte_1 ovvero all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori, rivalutazione ed accessori come per legge;
5. condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori, rivalutazione ed accessori sino all'effettivo soddisfo.
in via istruttoria:
6. ammettere prova per testi sulle circostanze esposte nel corpo del presente atto. Con riserva e salvezza di specificare e di indicare i capitoli di prova testimoniale, di indicare la lista testi nonché di integrarle quando conosciute le difese di controparte ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.
2. Con richiesta fin d'ora di essere ammessa a prova contraria a quella che sarà articolata da controparte nei limiti in cui verrà ammessa ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3;
7. stante la natura tecnica della controversia, disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare e confermare la congruità del credito spettante all'appaltatore alla luce del DM 11.11.2021 nonché alla luce dell'istanza di compensazione all'uopo formulata da stante il rifiuto Parte_1 dell'ente e del direttore dei lavori di procedere a qualsiasi quantificazione. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria di spese, onorari e richiesta di refusione dell'importo versato a titolo di contributo unificato”.
Si è costituito in giudizio il rilevando in fatto: che il contratto di appalto in Controparte_1 questione (doc. 1 convenuta) era stato caratterizzato, nella sua fase iniziale, da un'aspra contrapposizione tra la e l'Amministrazione Comunale, tanto che al 22.02.2021, Parte_1 successivamente al primo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e al primo verbale di ripresa dei lavori, la società era giunta a formulare riserve per un importo totale pari ad € 275.660,77 (doc. 2 convenuta), nel quale era compresa anche la pretesa rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo dell'acciaio (in gergo di cantiere anche “ferro”) relativo, tra l'altro, al “tondo per cemento armato...ancora da acquistare” (Riserva n. 8 per € 17.860,36 v. doc. 2 conv.); di avere adottato una prima perizia suppletiva di variante (approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del pagina 3 di 10 14.05.2021) che ricomprendeva e tacitava alcune delle lavorazioni oggetto di riserva, ma non le riserve relative all'incremento del prezzo dei materiali;
che con la missiva prot. 637.21 del 23.06.2021 (doc. 2 controparte, pag. 4 ss.), la società aveva aggiornato in aumento la richiesta di ristoro per l'incremento dei prezzi dell'acciaio (appunto la Riserva n. 8), in particolare dell'acciaio da carpenteria metallica, oltre che del sopradetto tondo per cemento armato per € 63.308,64; che, avviato il procedimento di accordo bonario ex art. 205 del Codice Appalti, l'Ente aveva rivolto alla una proposta Parte_1 di accordo in data 06.08.2021, che inizialmente non veniva accettata (doc. 3), con la quale venivano riconosciute alla società solo una parte delle pretese avanzate con riserva e venivano rigettate le istanze di refusione dei costi per l'incremento dei prezzi (Riserva n. 8); che, in seguito, come noto, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni-bis), avvenuta con L.
n. 106/2021, introduceva l'art. 1-septies, norma straordinaria ed eccezionale finalizzata al riconoscimento di un indennizzo alle imprese appaltatrici per l'incremento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione relativamente al solo primo semestre del 2021; che la società attrice avanzava istanza di compensazione per le lavorazioni del primo semestre 2021 con la nota prot. 1253.21 del 07.12.2021
(doc. 6 e relativi allegati docc. 6.1-6.6), richiesta che atteneva ad una pluralità di materiali in acciaio/ferro relativi a lavorazioni riconducibili in parte alla mandataria altra parte alla Parte_1 mandante tutte sintetizzate in una tabella riepilogativa allegata all'istanza di CP_4 compensazione (v. doc. 6.6), per un totale complessivo di € 196.842,95; che successivamente, in data
10.01.2022, le parti erano giunte alla sottoscrizione di un accordo confluito nell'atto di sottomissione connesso alla seconda perizia di variante (doc. 7), nel quale la preso atto delle Parte_1 maggiori lavorazioni ricomprese nella seconda perizia di variante, espressamente accettava la proposta formulata dal RUP il 06.08.2021, e con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, espressamente dichiarava “- di accettare ed eseguire i lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro 3.056.481,71 al netto del ribasso d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato;
- di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario modificato secondo offerta dell'impresa ossia di 344 giorni (art.
2.10 del C.S.A. Parte I, Norme amministrative ed offerta impresa) oltre i giorni di sospensione come da verbali di sospensione e ripresa lavori e alla proroga di 90 giorni concessa in relazione alle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante n.2; - di prendere atto dell'entità e della tipologia delle modifiche apportate, di accettare la proposta di accordo bonario Part formulata dal con nota prot. 17573 del 6.8.2021 e, con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, di ritenere soddisfatte e/o rinunciate le seguenti riserve esplicitate sul registro di contabilità in occasione della emissione del SAL n.1 e del SAL n.2: riserva n.
2 - Compenso alle prove di laboratorio sui materiali;
riserva n. 5 – Fermo sulla fase di trivellazione dei pali causa ritardo sullo spostamento delle linee ENEL e Telecom;
riserva n.
7 - Rifusione dei costi e oneri sostenuti a seguito della sospensione dei lavori determinata dal verbale dei Carabinieri Forestali;
riserva n. 8 – rifusione dei costi dovuti all'aumento del ferro. Con riferimento alla riserva n.8 – “rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” (cfr. docc. 7 e doc.
8 - atto di sottomissione sottoscritto e formalizzato il 18.03.2022 in forma pubblica amministrativa con Rep. 6414 dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale con Delibera n. 4 del 14.01.2022); che dopo la sottoscrizione di tale accordo non aveva effettuato ulteriori richieste in Parte_1
pagina 4 di 10 merito alla conclusione della procedura di compensazione, avendo rinunciato a quelle pretese di cui nella presente sede chiede il riconoscimento in via giudiziale;
che nel giugno 2022 i rapporti tra le parti erano tornati a complicarsi, prima, con una richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dall'Impresa (nota Prot. 697.22 del 17.06.2022, doc. 9), solo parzialmente accolta dall'Amministrazione (doc. 10) e, successivamente, con la sospensione dei lavori del 09.09.2022, dovuta al danneggiamento dell'opera cagionato dall'RTI appaltatore in occasione di operazioni di sollevamento del ponte non previamente autorizzate, danneggiamento sfociato in un'apposita diffida dell'Ente ai danni della società attrice (doc. 11); che con la nota del 30.08.2022 la Società aveva chiesto informazioni sulle procedure poste in essere riguardo alla presentata istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73 del 25.05.21 (doc. 12); che con successive missive a mezzo del proprio legale, del 24.10.2022 e del 28.11.2022 (doc. 13 e 14), la aveva diffidato Parte_1
l'Amministrazione a rendicontare formalmente in ordine allo stato della procedura di compensazione e a provvedere al pagamento entro 15 giorni;
che in data 30.12.2022 il Comune di aveva CP_1 comunicato alla società le ragioni del mancato avvio del procedimento di compensazione, rappresentando che con le sottoscrizioni dell'atto di sottomissione del 10 gennaio e 18 marzo 2022 la società si era vincolata all'esecuzione dei lavori alle condizioni del contratto originario, per un importo specifico e determinato, rinunciando a qualsiasi “indennità ad eccezione del corrispettivo individuato” e rinunciando ai maggiori compensi pretesi con l'istanza formulata precedentemente in data 07/12/2021
(doc. 15).
Tanto premesso in fatto, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea per cui la pretesa compensazione non trova fondamento in un'obbligazione contrattuale ma in un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge, poiché, anche qualificandolo in tali termini, non sarebbe un diritto indisponibile, posto inoltre che già l'art. 1-septies, co. 4 del Decreto Sostegni-bis, prevedendo per l'appaltatore un termine di presentazione dell'istanza a pena di decadenza, dimostra la piena disponibilità del preteso diritto avente contenuto patrimoniale. Ha contestato la tesi circa la pretesa valenza della clausola di salvezza apposta dalla nell'atto di sottomissione, ossia “resta Parte_1 la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021”, a dire dell'attrice riferita all'istanza del
07.12.2021, relativa ai rincari del primo semestre 2021, e finalizzata ad attendere la pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione. A tal proposito l'Amministrazione convenuta ha rilevato che il Decreto Ministeriale dell'11.11.2021 di rilevazione dei prezzi del primo semestre 2021 è stato pubblicato il 23.11.2021, quindi, prima della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione (10.01.2022 e 18.03.2022), ed ha evidenziato che l'istanza di compensazione era stata, peraltro, già presentata il 07.12.2021, prima della firma dell'accordo; secondo la prospettazione di parte convenuta, la clausola di salvezza contenuta nell'accordo del 10.1.2022 non è riferita alla precedente istanza già presentata, ma alla possibilità di presentare una nuova istanza per il futuro, in relazione al secondo semestre 2021 posto che nelle more, in data 30.1.2021, con la Legge di
Bilancio era stato modificato il Decreto Sostegni-bis; in particolare, l'art. 1, comma 398, lettera a), è intervenuto sul primo comma dell'art. 1- septies estendendo la possibilità per le imprese di presentare le richieste di compensazione anche per il secondo semestre 2021.
pagina 5 di 10 Posta l'insussistenza del credito vantato da parte attrice, il ha allegato altresì Controparte_1
l'arbitrarietà e l'erroneità delle somme richieste sotto il profilo del quantum.
In subordine, parte convenuta ha rilevato l'esclusione del nesso causale ex art. 1227 c.c. dal momento che la con il suo il comportamento ha determinato il pregiudizio in termini di aumento Parte_1 di costi che essa lamenta, che sarebbe stato ben evitabile usando l'ordinaria diligenza. Ha rappresentato di aver erogato in favore dell'RTI appaltatore l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, a fronte di quella del 20% prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice Appalti e dall'art. 207 del D.L. n.
34/2020, per complessivi € 944.723,24, in forza della facoltà di incremento prevista dall'articolo 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021.
Ha quindi rilevato di aver messo la in condizioni di fronteggiare, attraverso un Parte_1 tempestivo approvvigionamento dei materiali, l'alea dell'aumento dei prezzi, ove quest'ultima avesse diligentemente destinato dette risorse allo specifico appalto in oggetto;
ha rilevato che la mancata tempestiva attivazione da parte della società - che ha utilizzato le risorse anticipate per finalità diverse da quelle che l'ordinaria diligenza avrebbe prescritto - ha posto la stessa nella condizione di subire un incremento del costo dei materiali ben evitabile in ragione dello sforzo economico profuso dall'Amministrazione convenuta.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. la causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
E' opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento anche nella sua successione temporale, in quanto utile non solo al fine di individuare la legge applicabile ma anche al fine dell'interpretazione dell'accordo raggiunto tra le parti in data 10.1.2022.
All'epoca in cui l'odierna attrice ha presentato l'istanza di compensazione di cui al doc. 3 allegato al ricorso presentato dinanzi al TAR – 7.12.2021 – era vigente l'art. 1 septies del D.L. n. 73 del CP_2
25.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 106 del 23.07.2021, (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali") del seguente tenore letterale: “
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi…
…3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ..dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno
pagina 6 di 10 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 …
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante
l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. …”
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23.11.2021, è stato pubblicato il Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11.11.2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (cfr. doc. 5 conv.).
Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 398, lettera a), b e c), la modifica dell'art. 1 septies sopra citato estendendo anche al secondo semestre 2021 la previsione già valida per il primo semestre e disponendo l'emissione del relativo decreto ministeriale entro il 31 marzo 2022.
L'art. 1 septies co. 1 cit. come modificato dalla legge 234/21 prevede che “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno
2021”.
Operata questa ricostruzione, si può procedere allo scrutinio delle domande attoree.
Nel caso in esame la ha avanzato istanza per la compensazione ex art. 1- septies del Parte_1
D.L. n. 73/2021 per le lavorazioni del primo semestre del 2021 con la nota Prot. 1253.21 del
07.12.2021 (cfr. doc. 6 conv. e relativi allegati 6.1-6.6), chiedendo il riconoscimento della somma di €
196.842,95.
Come già ricordato, ai sensi del 4 comma dell'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, l'appaltatore doveva presentare, a pena di decadenza, alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi di cui al comma 1.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11.11.2021, recante la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi per il primo semestre del 2021 (doc. 4 conv), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23.11.2021, data a partire dalla quale le imprese avevano a disposizione quindici giorni per presentare l'istanza di compensazione.
Parte attrice, dunque, ha tempestivamente inoltrato, in data 07.12.2021, l'istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.
pagina 7 di 10 Nell'istanza del 07.12.2021, parte attrice ha affermato che durante l'esecuzione del contratto, ed in particolare nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 ed il 30.06.2021, ha approvvigionato diversi materiali interessati dagli incrementi rilevati con il Decreto Ministeriale sopra richiamato, maturando il diritto alla compensazione dei prezzi prevista dal citato decreto.
Successivamente, in data 10.01.2022, le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscrivendo un atto di sottomissione connesso alla seconda perizia di variante (doc. 7 – la data non risulta dal documento ma non è contestata), nel quale la ha espressamente dichiarato “di accettare ed eseguire i Parte_1 lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro
3.056.481,71 al netto del ribasso d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato; - di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario modificato secondo offerta dell'impresa ossia di 344 giorni (art.
2.10 del C.S.A.
Parte I, Norme amministrative ed offerta impresa) oltre i giorni di sospensione come da verbali di sospensione e ripresa lavori e alla proroga di 90 giorni concessa in relazione alle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante n.2; - di prendere atto dell'entità e della tipologia delle Part modifiche apportate, di accettare la proposta di accordo bonario formulata dal con nota prot.
17573 del 6.8.2021 e, con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, di ritenere soddisfatte
e/o rinunciate le seguenti riserve esplicitate sul registro di contabilità in occasione della emissione del SAL n.1 e del SAL n.2: riserva n.
2 - Compenso alle prove di laboratorio sui materiali;
riserva n.
5 – Fermo sulla fase di trivellazione dei pali causa ritardo sullo spostamento delle linee ENEL e
Telecom; riserva n.
7 - Rifusione dei costi e oneri sostenuti a seguito della sospensione dei lavori determinata dal verbale dei Carabinieri Forestali;
riserva n. 8 – rifusione dei costi dovuti all'aumento del ferro. Con riferimento alla riserva n.8 – “rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” (doc. 7 conv.). Tale atto è stato formalizzato il 18.03.2022 in forma pubblica amministrativa con Rep. 6414 (cfr. doc. 8 conv.)
L'accordo concluso con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ha evidentemente superato l'istanza di compensazione dei prezzi del 07.12.2021, avendo questa il medesimo oggetto delle Riserve ed essendosi l'Impresa espressamente vincolata ad accettare, per l'esecuzione dell'opera appaltata, l' importo complessivamente indicato nell'atto di sottomissione in € 3.056.481,71, senza “diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato”.
Dunque, parte attrice con la sottoscrizione di tale atto, successiva all'istanza di compensazione ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021 del 7.12.2021, ha rinunciato ad ogni pretesa di ulteriore indennità rispetto all'importo contrattuale nonché a tutte le precedenti riserve esplicitate.
Occorre soffermarsi sull'interpretazione della clausola di salvezza contenuta nell'atto di sottomissione, attorno alla quale parte attrice ha sviluppato la propria difesa, ossia: “Con riferimento alla riserva n. 8 -
“rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla
Legge 106/2021”.
pagina 8 di 10 Parte attrice sostiene che tale clausola avrebbe fatto salva l'istanza di compensazione dei prezzi dalla stessa inoltrata in data 07.12.2021; parte convenuta ritiene che tale clausola fosse stata inserita pro futuro, affinché l'impresa potesse presentare successive istanze di compensazione, anche per il secondo semestre del 2021 e per i semestri successivi.
Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, l'interpretazione letterale della sola riserva “resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” non consente di riferire la clausola a un'istanza già in precedenza presentata, essendo riferita evidentemente solo a istanze ancora da formulare;
in caso contrario il tenore letterale della clausola avrebbe dovuto essere diverso e riferirsi espressamente alle istanze già presentate e puntualmente indicate.
Tale interpretazione è confermata dalla circostanza che proprio in data 1 gennaio 2022 era entrata in vigore la modifica dell'art. 1 septies del d.l. 73/21 sopra citata che aveva esteso la previsione della norma al secondo semestre 2022 rinviando ad un decreto ministeriale da emettere entro il 31.3.2022 e poi effettivamente pubblicato in data 4.4.2022.
Ciò è peraltro confermato da parte attrice la quale nell'atto di citazione ha rappresentato “Il fatto che
si sia semplicemente riservata in tal senso era del resto coerente con l'esigenza di attendere Pt_1 la pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero poi decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione ai sensi delle norme citate in apertura” (pag. 5). Invero, il d.m. relativo al primo semestre 2021 era già stato pubblicato in data 23.11.2021 tanto è vero che in data 7.12.2021 la società appaltatrice aveva presentato tempestivamente istanza. L'affermazione contenuta nell'atto di citazione non può pertanto che riferirsi al decreto ministeriale relativo al secondo semestre 2021, che nulla ha a che vedere con l'istanza del 7.12.2021 avente ad oggetto la richiesta di compensazione prezzi per i rincari relativi al solo primo semestre 2021, come previsto ab origine dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021.
Dunque, la stessa parte attrice nell'atto di citazione conferma che la clausola fosse riferita a variazioni dei prezzi non ancora rilevate alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Anche l'interpretazione complessiva dell'accordo conduce alla stessa conclusione atteso che, come già ricordato, con lo stesso l'appaltatrice ha dichiarato “di accettare ed eseguire i lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro 3.056.481,71 al netto del ribasso
d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato”. La società appaltatrice ha pertanto rinunciato a tutte le pretese sino a quel momento avanzate a qualunque titolo in relazione al corrispettivo spettante.
Va infine rilevato, in ordine a quanto affermato sul punto nell'atto di citazione, che la circostanza che l'art. 1 septies del D.L. 73/21 attribuisse un diritto soggettivo alle imprese appaltatrici, non implica che tale diritto fosse indisponibile e irrinunciabile;
anzi, la previsione di un termine per l'esercizio del diritto a pena di decadenza da parte della stessa norma ne conferma la natura di diritto disponibile. pagina 9 di 10 Assorbito ogni ulteriore profilo, le domande proposte devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.001,00 – 260.000,00, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, riduzione del 50 % per la fase decisoria, nessun compenso per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in
€ 6.300,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 31.01.2025
Il giudice
Marina Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1731/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Palladino e dall'Avv. Prof. Luca Parrella, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Centro Direzionale Isola E/5,
PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Bovari, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Cavour, n. 44,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
riassumendo il giudizio a seguito della sentenza n. 390/2023 del CP_1 CP_2 pubblicata il 12.04.2023, nel giudizio recante R.G. n. 299/2023, con la quale il Giudice Amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
In fatto parte attrice ha rappresentato che: in data 01.07.2020 il aveva stipulato Controparte_1 un contratto di appalto pubblico rep. 6383 con quale mandataria del Parte_1 [...]
costituto anche dalle mandanti e per Controparte_3 CP_4 Controparte_5
l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e Via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della Via comunale dei Banchetti, per un importo di € 2.862.797,70; durante l'esecuzione del contratto, nel periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021, era intervenuto un notevole ed eccezionale incremento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione impiegati nelle esecuzioni delle opere;
con note pagina 1 di 10 prot. 184 del 22.02.2021 e prot. 637.21 del 23.06.2021 (doc. 2 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione e al doc. 2 conv.) l'appaltatore aveva rappresentato al l'insorgenza di CP_1 detti incrementi esplicitando alcune riserve;
con nota prot. 1253 del 07.12.2021 la Parte_1 aveva presentato istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 domandando il riconoscimento dell'importo complessivo di € 196.842,95 (doc. 3 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione e al doc. 6 conv.); in data 30.12.2022 l'ente aveva rigettato la predetta istanza asserendo che, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione afferente alla perizia di variante n. 2, l'appaltatore si sarebbe obbligato all'esecuzione dei lavori di perizia alle stesse condizioni del contratto originario, traendone una rinuncia “a qualsiasi indennità ad eccezione del corrispettivo individuato” (doc. 4 fascicolo TAR, depositato all. C atto di citazione in riassunzione); la società aveva quindi adito il per far valere l'illegittimità di tale provvedimento (v. all. B atto di CP_2 citazione in riassunzione) ma il giudice amministrativo si era pronunciato dichiarando il proprio difetto di giurisdizione (sent. n. 390/2023 v. all. A, atto di citazione in riassunzione).
Parte attrice ha eccepito l'illegittimità del rigetto da parte del dell'istanza di Controparte_1 compensazione dei prezzi ex art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 formulata dall'impresa il 07.12.2021
(docc. 6, 6.1- 6.6) per un totale complessivo di € 196.842,95 per l'incremento eccezionale dei costi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre 2021. Parte attrice ha contestato il rigetto dell'istanza in primo luogo perché la compensazione dei prezzi troverebbe la propria fonte non in un'obbligazione contrattuale, ma in un diritto soggettivo per l'appaltatore disciplinato da un'apposita e univoca previsione di legge di natura emergenziale, e in secondo luogo perché con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione in questione la si era espressamente riservata il diritto a Parte_1 mantenere in essere la predetta istanza con un'apposita clausola di salvezza (“resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D. L. n. 73/2021 convertito con modificazioni della Legge 106/2021”). In specie, secondo la prospettazione attorea, il fatto che si fosse semplicemente riservata in tal senso era coerente con l'esigenza di attendere la Pt_1 pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero poi decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione:
in via cautelare:
1. per le ragioni esposte nel corpo del presente atto, stante sia la sussistenza del fumus boni iuris sia del periculum in mora, sospendere l'efficacia del provvedimento del 30.12.2022, con cui il
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, ha rigettato l'istanza di compensazione dei prezzi CP_1 formulata da ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 77/2021 per i lavori eseguiti e Parte_1 contabilizzati nel primo semestre 2021 nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via
Bartolomeo della Gatta;
in via principale:
pagina 2 di 10
2. accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto, l'illegittimità del predetto provvedimento del 30.12.2022, con cui il , in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 ha rigettato l'istanza di compensazione dei prezzi formulata da ai sensi dell'art. 1 Parte_1 septies del D.L. n. 77/2021, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021 nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta e per l'effetto annullarlo;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni dedotte nel corpo del presente atto l'illegittimità di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso al predetto provvedimento del 30.12.2022, anche se non conosciuto, e per l'effetto annullarlo;
4. per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza di un credito da parte di nei Parte_1 confronti del , per le causali di cui al presente atto, pari ad € 196.842,95, Controparte_1 ovvero all'importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori, rivalutazione ed accessori come per legge;
5. condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della predetta somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori, rivalutazione ed accessori sino all'effettivo soddisfo.
in via istruttoria:
6. ammettere prova per testi sulle circostanze esposte nel corpo del presente atto. Con riserva e salvezza di specificare e di indicare i capitoli di prova testimoniale, di indicare la lista testi nonché di integrarle quando conosciute le difese di controparte ai sensi dell'art. 183 comma 6 n.
2. Con richiesta fin d'ora di essere ammessa a prova contraria a quella che sarà articolata da controparte nei limiti in cui verrà ammessa ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3;
7. stante la natura tecnica della controversia, disporre consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare e confermare la congruità del credito spettante all'appaltatore alla luce del DM 11.11.2021 nonché alla luce dell'istanza di compensazione all'uopo formulata da stante il rifiuto Parte_1 dell'ente e del direttore dei lavori di procedere a qualsiasi quantificazione. Con ogni più ampia riserva nel merito e salvezza di ulteriori mezzi istruttori. Con vittoria di spese, onorari e richiesta di refusione dell'importo versato a titolo di contributo unificato”.
Si è costituito in giudizio il rilevando in fatto: che il contratto di appalto in Controparte_1 questione (doc. 1 convenuta) era stato caratterizzato, nella sua fase iniziale, da un'aspra contrapposizione tra la e l'Amministrazione Comunale, tanto che al 22.02.2021, Parte_1 successivamente al primo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e al primo verbale di ripresa dei lavori, la società era giunta a formulare riserve per un importo totale pari ad € 275.660,77 (doc. 2 convenuta), nel quale era compresa anche la pretesa rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo dell'acciaio (in gergo di cantiere anche “ferro”) relativo, tra l'altro, al “tondo per cemento armato...ancora da acquistare” (Riserva n. 8 per € 17.860,36 v. doc. 2 conv.); di avere adottato una prima perizia suppletiva di variante (approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del pagina 3 di 10 14.05.2021) che ricomprendeva e tacitava alcune delle lavorazioni oggetto di riserva, ma non le riserve relative all'incremento del prezzo dei materiali;
che con la missiva prot. 637.21 del 23.06.2021 (doc. 2 controparte, pag. 4 ss.), la società aveva aggiornato in aumento la richiesta di ristoro per l'incremento dei prezzi dell'acciaio (appunto la Riserva n. 8), in particolare dell'acciaio da carpenteria metallica, oltre che del sopradetto tondo per cemento armato per € 63.308,64; che, avviato il procedimento di accordo bonario ex art. 205 del Codice Appalti, l'Ente aveva rivolto alla una proposta Parte_1 di accordo in data 06.08.2021, che inizialmente non veniva accettata (doc. 3), con la quale venivano riconosciute alla società solo una parte delle pretese avanzate con riserva e venivano rigettate le istanze di refusione dei costi per l'incremento dei prezzi (Riserva n. 8); che, in seguito, come noto, il legislatore in sede di conversione del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (Decreto Sostegni-bis), avvenuta con L.
n. 106/2021, introduceva l'art. 1-septies, norma straordinaria ed eccezionale finalizzata al riconoscimento di un indennizzo alle imprese appaltatrici per l'incremento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione relativamente al solo primo semestre del 2021; che la società attrice avanzava istanza di compensazione per le lavorazioni del primo semestre 2021 con la nota prot. 1253.21 del 07.12.2021
(doc. 6 e relativi allegati docc. 6.1-6.6), richiesta che atteneva ad una pluralità di materiali in acciaio/ferro relativi a lavorazioni riconducibili in parte alla mandataria altra parte alla Parte_1 mandante tutte sintetizzate in una tabella riepilogativa allegata all'istanza di CP_4 compensazione (v. doc. 6.6), per un totale complessivo di € 196.842,95; che successivamente, in data
10.01.2022, le parti erano giunte alla sottoscrizione di un accordo confluito nell'atto di sottomissione connesso alla seconda perizia di variante (doc. 7), nel quale la preso atto delle Parte_1 maggiori lavorazioni ricomprese nella seconda perizia di variante, espressamente accettava la proposta formulata dal RUP il 06.08.2021, e con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, espressamente dichiarava “- di accettare ed eseguire i lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro 3.056.481,71 al netto del ribasso d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato;
- di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario modificato secondo offerta dell'impresa ossia di 344 giorni (art.
2.10 del C.S.A. Parte I, Norme amministrative ed offerta impresa) oltre i giorni di sospensione come da verbali di sospensione e ripresa lavori e alla proroga di 90 giorni concessa in relazione alle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante n.2; - di prendere atto dell'entità e della tipologia delle modifiche apportate, di accettare la proposta di accordo bonario Part formulata dal con nota prot. 17573 del 6.8.2021 e, con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, di ritenere soddisfatte e/o rinunciate le seguenti riserve esplicitate sul registro di contabilità in occasione della emissione del SAL n.1 e del SAL n.2: riserva n.
2 - Compenso alle prove di laboratorio sui materiali;
riserva n. 5 – Fermo sulla fase di trivellazione dei pali causa ritardo sullo spostamento delle linee ENEL e Telecom;
riserva n.
7 - Rifusione dei costi e oneri sostenuti a seguito della sospensione dei lavori determinata dal verbale dei Carabinieri Forestali;
riserva n. 8 – rifusione dei costi dovuti all'aumento del ferro. Con riferimento alla riserva n.8 – “rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” (cfr. docc. 7 e doc.
8 - atto di sottomissione sottoscritto e formalizzato il 18.03.2022 in forma pubblica amministrativa con Rep. 6414 dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale con Delibera n. 4 del 14.01.2022); che dopo la sottoscrizione di tale accordo non aveva effettuato ulteriori richieste in Parte_1
pagina 4 di 10 merito alla conclusione della procedura di compensazione, avendo rinunciato a quelle pretese di cui nella presente sede chiede il riconoscimento in via giudiziale;
che nel giugno 2022 i rapporti tra le parti erano tornati a complicarsi, prima, con una richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dall'Impresa (nota Prot. 697.22 del 17.06.2022, doc. 9), solo parzialmente accolta dall'Amministrazione (doc. 10) e, successivamente, con la sospensione dei lavori del 09.09.2022, dovuta al danneggiamento dell'opera cagionato dall'RTI appaltatore in occasione di operazioni di sollevamento del ponte non previamente autorizzate, danneggiamento sfociato in un'apposita diffida dell'Ente ai danni della società attrice (doc. 11); che con la nota del 30.08.2022 la Società aveva chiesto informazioni sulle procedure poste in essere riguardo alla presentata istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 73 del 25.05.21 (doc. 12); che con successive missive a mezzo del proprio legale, del 24.10.2022 e del 28.11.2022 (doc. 13 e 14), la aveva diffidato Parte_1
l'Amministrazione a rendicontare formalmente in ordine allo stato della procedura di compensazione e a provvedere al pagamento entro 15 giorni;
che in data 30.12.2022 il Comune di aveva CP_1 comunicato alla società le ragioni del mancato avvio del procedimento di compensazione, rappresentando che con le sottoscrizioni dell'atto di sottomissione del 10 gennaio e 18 marzo 2022 la società si era vincolata all'esecuzione dei lavori alle condizioni del contratto originario, per un importo specifico e determinato, rinunciando a qualsiasi “indennità ad eccezione del corrispettivo individuato” e rinunciando ai maggiori compensi pretesi con l'istanza formulata precedentemente in data 07/12/2021
(doc. 15).
Tanto premesso in fatto, parte convenuta ha dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea per cui la pretesa compensazione non trova fondamento in un'obbligazione contrattuale ma in un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge, poiché, anche qualificandolo in tali termini, non sarebbe un diritto indisponibile, posto inoltre che già l'art. 1-septies, co. 4 del Decreto Sostegni-bis, prevedendo per l'appaltatore un termine di presentazione dell'istanza a pena di decadenza, dimostra la piena disponibilità del preteso diritto avente contenuto patrimoniale. Ha contestato la tesi circa la pretesa valenza della clausola di salvezza apposta dalla nell'atto di sottomissione, ossia “resta Parte_1 la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.
1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021”, a dire dell'attrice riferita all'istanza del
07.12.2021, relativa ai rincari del primo semestre 2021, e finalizzata ad attendere la pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione. A tal proposito l'Amministrazione convenuta ha rilevato che il Decreto Ministeriale dell'11.11.2021 di rilevazione dei prezzi del primo semestre 2021 è stato pubblicato il 23.11.2021, quindi, prima della data di sottoscrizione dell'atto di sottomissione (10.01.2022 e 18.03.2022), ed ha evidenziato che l'istanza di compensazione era stata, peraltro, già presentata il 07.12.2021, prima della firma dell'accordo; secondo la prospettazione di parte convenuta, la clausola di salvezza contenuta nell'accordo del 10.1.2022 non è riferita alla precedente istanza già presentata, ma alla possibilità di presentare una nuova istanza per il futuro, in relazione al secondo semestre 2021 posto che nelle more, in data 30.1.2021, con la Legge di
Bilancio era stato modificato il Decreto Sostegni-bis; in particolare, l'art. 1, comma 398, lettera a), è intervenuto sul primo comma dell'art. 1- septies estendendo la possibilità per le imprese di presentare le richieste di compensazione anche per il secondo semestre 2021.
pagina 5 di 10 Posta l'insussistenza del credito vantato da parte attrice, il ha allegato altresì Controparte_1
l'arbitrarietà e l'erroneità delle somme richieste sotto il profilo del quantum.
In subordine, parte convenuta ha rilevato l'esclusione del nesso causale ex art. 1227 c.c. dal momento che la con il suo il comportamento ha determinato il pregiudizio in termini di aumento Parte_1 di costi che essa lamenta, che sarebbe stato ben evitabile usando l'ordinaria diligenza. Ha rappresentato di aver erogato in favore dell'RTI appaltatore l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, a fronte di quella del 20% prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice Appalti e dall'art. 207 del D.L. n.
34/2020, per complessivi € 944.723,24, in forza della facoltà di incremento prevista dall'articolo 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021.
Ha quindi rilevato di aver messo la in condizioni di fronteggiare, attraverso un Parte_1 tempestivo approvvigionamento dei materiali, l'alea dell'aumento dei prezzi, ove quest'ultima avesse diligentemente destinato dette risorse allo specifico appalto in oggetto;
ha rilevato che la mancata tempestiva attivazione da parte della società - che ha utilizzato le risorse anticipate per finalità diverse da quelle che l'ordinaria diligenza avrebbe prescritto - ha posto la stessa nella condizione di subire un incremento del costo dei materiali ben evitabile in ragione dello sforzo economico profuso dall'Amministrazione convenuta.
Sulla base di tali allegazioni parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda attorea.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c.. la causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata all'udienza del 16.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
E' opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento anche nella sua successione temporale, in quanto utile non solo al fine di individuare la legge applicabile ma anche al fine dell'interpretazione dell'accordo raggiunto tra le parti in data 10.1.2022.
All'epoca in cui l'odierna attrice ha presentato l'istanza di compensazione di cui al doc. 3 allegato al ricorso presentato dinanzi al TAR – 7.12.2021 – era vigente l'art. 1 septies del D.L. n. 73 del CP_2
25.05.2021 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 106 del 23.07.2021, (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali") del seguente tenore letterale: “
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi…
…3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ..dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno
pagina 6 di 10 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 …
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante
l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. …”
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23.11.2021, è stato pubblicato il Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11.11.2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (cfr. doc. 5 conv.).
Successivamente, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 398, lettera a), b e c), la modifica dell'art. 1 septies sopra citato estendendo anche al secondo semestre 2021 la previsione già valida per il primo semestre e disponendo l'emissione del relativo decreto ministeriale entro il 31 marzo 2022.
L'art. 1 septies co. 1 cit. come modificato dalla legge 234/21 prevede che “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il
31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno
2021”.
Operata questa ricostruzione, si può procedere allo scrutinio delle domande attoree.
Nel caso in esame la ha avanzato istanza per la compensazione ex art. 1- septies del Parte_1
D.L. n. 73/2021 per le lavorazioni del primo semestre del 2021 con la nota Prot. 1253.21 del
07.12.2021 (cfr. doc. 6 conv. e relativi allegati 6.1-6.6), chiedendo il riconoscimento della somma di €
196.842,95.
Come già ricordato, ai sensi del 4 comma dell'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, l'appaltatore doveva presentare, a pena di decadenza, alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di rilevazione dei prezzi di cui al comma 1.
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell'11.11.2021, recante la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi per il primo semestre del 2021 (doc. 4 conv), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23.11.2021, data a partire dalla quale le imprese avevano a disposizione quindici giorni per presentare l'istanza di compensazione.
Parte attrice, dunque, ha tempestivamente inoltrato, in data 07.12.2021, l'istanza di compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021.
pagina 7 di 10 Nell'istanza del 07.12.2021, parte attrice ha affermato che durante l'esecuzione del contratto, ed in particolare nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 ed il 30.06.2021, ha approvvigionato diversi materiali interessati dagli incrementi rilevati con il Decreto Ministeriale sopra richiamato, maturando il diritto alla compensazione dei prezzi prevista dal citato decreto.
Successivamente, in data 10.01.2022, le parti hanno raggiunto un accordo, sottoscrivendo un atto di sottomissione connesso alla seconda perizia di variante (doc. 7 – la data non risulta dal documento ma non è contestata), nel quale la ha espressamente dichiarato “di accettare ed eseguire i Parte_1 lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro
3.056.481,71 al netto del ribasso d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato; - di portare a termine i lavori suddetti entro il periodo prescritto nel contratto originario modificato secondo offerta dell'impresa ossia di 344 giorni (art.
2.10 del C.S.A.
Parte I, Norme amministrative ed offerta impresa) oltre i giorni di sospensione come da verbali di sospensione e ripresa lavori e alla proroga di 90 giorni concessa in relazione alle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia di variante n.2; - di prendere atto dell'entità e della tipologia delle Part modifiche apportate, di accettare la proposta di accordo bonario formulata dal con nota prot.
17573 del 6.8.2021 e, con il buon esito del pagamento dell'importo ivi indicato, di ritenere soddisfatte
e/o rinunciate le seguenti riserve esplicitate sul registro di contabilità in occasione della emissione del SAL n.1 e del SAL n.2: riserva n.
2 - Compenso alle prove di laboratorio sui materiali;
riserva n.
5 – Fermo sulla fase di trivellazione dei pali causa ritardo sullo spostamento delle linee ENEL e
Telecom; riserva n.
7 - Rifusione dei costi e oneri sostenuti a seguito della sospensione dei lavori determinata dal verbale dei Carabinieri Forestali;
riserva n. 8 – rifusione dei costi dovuti all'aumento del ferro. Con riferimento alla riserva n.8 – “rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” (doc. 7 conv.). Tale atto è stato formalizzato il 18.03.2022 in forma pubblica amministrativa con Rep. 6414 (cfr. doc. 8 conv.)
L'accordo concluso con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ha evidentemente superato l'istanza di compensazione dei prezzi del 07.12.2021, avendo questa il medesimo oggetto delle Riserve ed essendosi l'Impresa espressamente vincolata ad accettare, per l'esecuzione dell'opera appaltata, l' importo complessivamente indicato nell'atto di sottomissione in € 3.056.481,71, senza “diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato”.
Dunque, parte attrice con la sottoscrizione di tale atto, successiva all'istanza di compensazione ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021 del 7.12.2021, ha rinunciato ad ogni pretesa di ulteriore indennità rispetto all'importo contrattuale nonché a tutte le precedenti riserve esplicitate.
Occorre soffermarsi sull'interpretazione della clausola di salvezza contenuta nell'atto di sottomissione, attorno alla quale parte attrice ha sviluppato la propria difesa, ossia: “Con riferimento alla riserva n. 8 -
“rifusione dei costi dovuti all'aumento del prezzo del ferro” resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla
Legge 106/2021”.
pagina 8 di 10 Parte attrice sostiene che tale clausola avrebbe fatto salva l'istanza di compensazione dei prezzi dalla stessa inoltrata in data 07.12.2021; parte convenuta ritiene che tale clausola fosse stata inserita pro futuro, affinché l'impresa potesse presentare successive istanze di compensazione, anche per il secondo semestre del 2021 e per i semestri successivi.
Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, l'interpretazione letterale della sola riserva “resta la facoltà dell'appaltatore di formulare istanza ai sensi dell'art.1-septies del D.L. n.73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021” non consente di riferire la clausola a un'istanza già in precedenza presentata, essendo riferita evidentemente solo a istanze ancora da formulare;
in caso contrario il tenore letterale della clausola avrebbe dovuto essere diverso e riferirsi espressamente alle istanze già presentate e puntualmente indicate.
Tale interpretazione è confermata dalla circostanza che proprio in data 1 gennaio 2022 era entrata in vigore la modifica dell'art. 1 septies del d.l. 73/21 sopra citata che aveva esteso la previsione della norma al secondo semestre 2022 rinviando ad un decreto ministeriale da emettere entro il 31.3.2022 e poi effettivamente pubblicato in data 4.4.2022.
Ciò è peraltro confermato da parte attrice la quale nell'atto di citazione ha rappresentato “Il fatto che
si sia semplicemente riservata in tal senso era del resto coerente con l'esigenza di attendere Pt_1 la pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del decreto contenente la rilevazione dei prezzi, dal quale sarebbero poi decorsi i termini per la presentazione dell'istanza di compensazione ai sensi delle norme citate in apertura” (pag. 5). Invero, il d.m. relativo al primo semestre 2021 era già stato pubblicato in data 23.11.2021 tanto è vero che in data 7.12.2021 la società appaltatrice aveva presentato tempestivamente istanza. L'affermazione contenuta nell'atto di citazione non può pertanto che riferirsi al decreto ministeriale relativo al secondo semestre 2021, che nulla ha a che vedere con l'istanza del 7.12.2021 avente ad oggetto la richiesta di compensazione prezzi per i rincari relativi al solo primo semestre 2021, come previsto ab origine dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021.
Dunque, la stessa parte attrice nell'atto di citazione conferma che la clausola fosse riferita a variazioni dei prezzi non ancora rilevate alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Anche l'interpretazione complessiva dell'accordo conduce alla stessa conclusione atteso che, come già ricordato, con lo stesso l'appaltatrice ha dichiarato “di accettare ed eseguire i lavori occorrenti con le stesse condizioni, patti e prezzi, di quelle contenute nel contratto originario, come da perizia redatta secondo le disposizioni impartite dalla D.L. per un importo di Euro 3.056.481,71 al netto del ribasso
d'asta del 7,17%; e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo individuato”. La società appaltatrice ha pertanto rinunciato a tutte le pretese sino a quel momento avanzate a qualunque titolo in relazione al corrispettivo spettante.
Va infine rilevato, in ordine a quanto affermato sul punto nell'atto di citazione, che la circostanza che l'art. 1 septies del D.L. 73/21 attribuisse un diritto soggettivo alle imprese appaltatrici, non implica che tale diritto fosse indisponibile e irrinunciabile;
anzi, la previsione di un termine per l'esercizio del diritto a pena di decadenza da parte della stessa norma ne conferma la natura di diritto disponibile. pagina 9 di 10 Assorbito ogni ulteriore profilo, le domande proposte devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.001,00 – 260.000,00, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, riduzione del 50 % per la fase decisoria, nessun compenso per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in
€ 6.300,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 31.01.2025
Il giudice
Marina Rossi
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