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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 434/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. GA IE sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla CP_ piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Podavitte;
per l l'avv. Bonetti;
per l'avv. Caprioli. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA IE
R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 434/2025 promossa da rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Alberto Podavitte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Caprioli, in forza procura depositata telematicamente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2025, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 delle parti resistenti affinché venga dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti, sanzioni ed interessi addebitati con gli avvisi d'addebito n. 35020180000295285000, n. 35020180000710755000, n. 35020190000244930000, n. 35020190000572955000, n. 35020210000213857000, n. 35020220000226271000, n. 35020220000540249000, n. 35020230000303381000, tutti richiamati all'interno dell'intimazione di pagamento n. 05020259001191807000 notificatale da il 03.09.2025. Controparte_5 A fondamento della sua pretesa, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione predetta, atteso che ad essa non sarebbero stati allegati gli avvisi di pagamento ivi richiamati, a suo dire non notificati o comunque notificati irregolarmente. Inoltre – sebbene nelle conclusioni costei paia eccepire la prescrizione dei crediti relativi a tutti e 8 gli avvisi d'addebito coinvolti – nel corpo del ricorso ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei contributi indicati nei primi 4 avvisi sopra elencati, nonché delle somme aggiuntive e degli interessi relativi a tutti gli avvisi de quibus. Ha infine contestato l'an e il quantum della pretesa creditoria, sostenendo in particolare che manchi l'indicazione delle modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive.
* CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo d'aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di pagamento all'indirizzo pec della ricorrente. Su questo presupposto, ha eccepito la decadenza della ricorrente ex art. 24, co. 2, 5 e 6, d. lgs. n. 46 del 1999, nonché l'infondatezza nel merito delle pretese azionate.
* 3. si è costituita in giudizio indicando analiticamente tutti gli atti interruttivi CP_2 della prescrizione spediti nel corso del tempo. Ha richiamato la disciplina normativa attinente al calcolo degli accessori e ha chiesto il rigetto del ricorso.
* 4. All'udienza del 26.11.2025, parte ricorrente, rispetto alle difese di ha CP_2 eccepito che le notifiche eseguite da quest'ultima non sarebbero valide perché provenienti da un indirizzo pec che non fa parte dei pubblici registri, onde l'irregolarità della notifica. Per il resto le parti hanno insistito come da rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va detto che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che, in tema di individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (coinvolto quando, come nella specie, è dedotta la sua prescrizione), la legittimazione compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tanto che, qualora il ricorso sia stato proposto soltanto nei confronti del concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, che ha solo il ruolo di soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento [Cass., sez. un., n. 7514/2022].
perciò, è stata convenuta erroneamente in giudizio perché priva di CP_2 legittimazione passiva.
* 6. Quanto alla qualificazione dell'azione, il ricorrente ha adombrato l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti che essi incorporano. Va allora ricordato che i rimedi oppositivi proponibili sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte [per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/2008], anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' per pretese Controparte_6 diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto) [cfr., Cass. n. 10326/2014].
6.1. Rinviando a quanto si dirà infra in merito alla prescrizione dei crediti per cui è causa, l'iniziativa con cui la ricorrente ha inteso censurare la validità della notifica degli atti presupposti è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto opponendo. Ciò perché il ricorso, nella parte in cui contiene deduzioni sul punto, non funge da strumento recuperatorio rispetto ad un atto non notificato, ma mira ad acclarare la sussistenza di vizi del procedimento di notificazione [cfr., Cass., n. 28583/2018]. Ciò posto, nella specie è documentale che abbia ricevuto l'intimazione di Parte_1 pagamento il 09.09.2025 [e non il 03.09, come erroneamente indicato in ricorso, cfr. doc. 17 e che abbia depositato il ricorso solo il successivo 13.10.2025, quando il CP_2 termine di venti giorni era ormai spirato. In parte qua, l'azione è perciò inammissibile, al di là della sua infondatezza, derivante da quanto si sta per osservare.
* 7. Nel merito, infatti, le domande della ricorrente, attinenti a debiti contributivi relativi alla Gestione Commercianti, sono tutte manifestamente infondate. La ricorrente, infatti, ha ricevuto al proprio indirizzo pec tutti gli avvisi d'addebito e una continua serie d'atti interruttivi della prescrizione di tutti i crediti coinvolti.
7.1. L'avviso di addebito n. 35020180000295285000, relativo a contributi del primi CP_ trimestre 2017, è stato notificato alla ricorrente il 05.08.2018 [cfr. doc. 1, 2, 3 . Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 02.10.2019, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16 , nonché con atto di pignoramento notificato CP_2 sempre a mezzo pec il 17.01.2020 [cfr. doc. 18 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.2. L'avviso di addebito n. 35020180000710755000, relativo lla quarta rata 2017 e e CP_ alla prima rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 12.01.2019 [cfr. doc. 4, 5, 6 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.3. L'avviso di addebito n. 35020190000244930000, relativo alla seconda e terza CP_ rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 23.07.2019 [cfr. doc. 7, 8, 9 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.4. L'avviso di addebito n. 35020190000572955000, relativo alla seconda e terza CP_ rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 21.12.2019 [cfr. doc. 10, 11, 12 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.5. L'avviso di addebito n. 35020210000213857000, relativo alla seconda, terza e CP_ quarta rata 2019, è stato notificato a mezzo pec il 28.11.2021 [cfr. doc. 13, 14, 15 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.6. L'avviso di addebito n. 35020220000226271000, relativo a quattro rate del CP_ 2020, è stato notificato a mezzo pec il 06.08.2022 [cfr. doc. 16, 17, 18 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.7. L'avviso di addebito n. 35020220000540249000, relativo ai primi tre trimestri CP_ 2021, è stato notificato a mezzo pec il 24.01.2023 [cfr. doc. 19, 20, 21 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.8. L'avviso di addebito n. 35020230000303381000, relativo alla quarta rata 2021 e alle prime tre rate 2022, è stato notificato a mezzo pec il 15.12.2023 [cfr. doc. 22, 23, 24 CP_
Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata il 09.09.2025 [cfr. doc. 17 . CP_2
7.9. Da quanto precede risulta la perfetta notifica degli avvisi d'addebito – la CP_ ricorrente, rispetto alle notifiche eseguite dall non ha proferito verbo -, nonché la valida trasmissione d'intimazioni di pagamento utili ad interrompere la decorrenza della prescrizione.
7.10. A quest'ultimo proposito, va osservato che l'eccezione della ricorrente secondo cui le notifiche eseguite da non sarebbero valide in quanto provenienti da indirizzo CP_2 non presente in elenchi pubblici è del tutto risibile, dal momento che, «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» [Cass., n. 18648/2023]. La ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio. Ed in ogni caso, come già osservato dallo scrivente in passato [sia permesso il rinvio a Trib. Pavia, n. 87/2020] pare opportuno evidenziare la plateale pretestuosità di una tale eccezione, dal momento che «la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che può senz'altro essere formulato, al pari di ogni difesa in giudizio, ma che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante;
questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica – come avvenuto nel caso di specie, in cui, invero, i dubbi sulla paternità dell'atto sono sorti da parte del mittente soltanto in sede di discussione, senza che li avesse incredibilmente mai manifestati in precedenza – oppure dichiarando di non aver mai indirizzato alcuna p.e.c.. Nessun vizio, però, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire».
7.11. Sono poi da disattendere, in quanto ugualmente di cortissimo respiro, le genericissime eccezioni in merito al calcolo di somme aggiuntive, aggi e interessi. Trattasi invero di importi calcolati secondo criteri fissati dalla legge che, per essere contestati in modo valido, avrebbero dovuto indurre parte ricorrente non già ad adombrare generici dubbi e perplessità, bensì a proporre un analitico calcolo atto ad evidenziare che il parametro normativo non era stato rispettato.
7.12. In ragione di quanto precede, il ricorso va perciò integralmente respinto.
* 8. Le spese seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate considerando il valore della causa, la sua media complessità e la mancanza d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_5 respinge le domande proposte dalla ricorrente;
CP_ condanna parte ricorrente a rifondere all' e ad Controparte_5 le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.401,00 ciascuna, più 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
GA IE
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. GA IE sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla CP_ piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Podavitte;
per l l'avv. Bonetti;
per l'avv. Caprioli. CP_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA IE
R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 434/2025 promossa da rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Alberto Podavitte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti depositata telematicamente, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Caprioli, in forza procura depositata telematicamente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata. resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2025, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 delle parti resistenti affinché venga dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti, sanzioni ed interessi addebitati con gli avvisi d'addebito n. 35020180000295285000, n. 35020180000710755000, n. 35020190000244930000, n. 35020190000572955000, n. 35020210000213857000, n. 35020220000226271000, n. 35020220000540249000, n. 35020230000303381000, tutti richiamati all'interno dell'intimazione di pagamento n. 05020259001191807000 notificatale da il 03.09.2025. Controparte_5 A fondamento della sua pretesa, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione predetta, atteso che ad essa non sarebbero stati allegati gli avvisi di pagamento ivi richiamati, a suo dire non notificati o comunque notificati irregolarmente. Inoltre – sebbene nelle conclusioni costei paia eccepire la prescrizione dei crediti relativi a tutti e 8 gli avvisi d'addebito coinvolti – nel corpo del ricorso ha sostenuto l'intervenuta prescrizione dei contributi indicati nei primi 4 avvisi sopra elencati, nonché delle somme aggiuntive e degli interessi relativi a tutti gli avvisi de quibus. Ha infine contestato l'an e il quantum della pretesa creditoria, sostenendo in particolare che manchi l'indicazione delle modalità di calcolo degli aggi, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive.
* CP_
2. L' si è costituito in giudizio sostenendo d'aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di pagamento all'indirizzo pec della ricorrente. Su questo presupposto, ha eccepito la decadenza della ricorrente ex art. 24, co. 2, 5 e 6, d. lgs. n. 46 del 1999, nonché l'infondatezza nel merito delle pretese azionate.
* 3. si è costituita in giudizio indicando analiticamente tutti gli atti interruttivi CP_2 della prescrizione spediti nel corso del tempo. Ha richiamato la disciplina normativa attinente al calcolo degli accessori e ha chiesto il rigetto del ricorso.
* 4. All'udienza del 26.11.2025, parte ricorrente, rispetto alle difese di ha CP_2 eccepito che le notifiche eseguite da quest'ultima non sarebbero valide perché provenienti da un indirizzo pec che non fa parte dei pubblici registri, onde l'irregolarità della notifica. Per il resto le parti hanno insistito come da rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va detto che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che, in tema di individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (coinvolto quando, come nella specie, è dedotta la sua prescrizione), la legittimazione compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tanto che, qualora il ricorso sia stato proposto soltanto nei confronti del concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., il ricorso va respinto per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, che ha solo il ruolo di soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento [Cass., sez. un., n. 7514/2022].
perciò, è stata convenuta erroneamente in giudizio perché priva di CP_2 legittimazione passiva.
* 6. Quanto alla qualificazione dell'azione, il ricorrente ha adombrato l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti che essi incorporano. Va allora ricordato che i rimedi oppositivi proponibili sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, così come in materia di riscossione delle imposte [per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/2008], anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall' per pretese Controparte_6 diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto) [cfr., Cass. n. 10326/2014].
6.1. Rinviando a quanto si dirà infra in merito alla prescrizione dei crediti per cui è causa, l'iniziativa con cui la ricorrente ha inteso censurare la validità della notifica degli atti presupposti è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto opponendo. Ciò perché il ricorso, nella parte in cui contiene deduzioni sul punto, non funge da strumento recuperatorio rispetto ad un atto non notificato, ma mira ad acclarare la sussistenza di vizi del procedimento di notificazione [cfr., Cass., n. 28583/2018]. Ciò posto, nella specie è documentale che abbia ricevuto l'intimazione di Parte_1 pagamento il 09.09.2025 [e non il 03.09, come erroneamente indicato in ricorso, cfr. doc. 17 e che abbia depositato il ricorso solo il successivo 13.10.2025, quando il CP_2 termine di venti giorni era ormai spirato. In parte qua, l'azione è perciò inammissibile, al di là della sua infondatezza, derivante da quanto si sta per osservare.
* 7. Nel merito, infatti, le domande della ricorrente, attinenti a debiti contributivi relativi alla Gestione Commercianti, sono tutte manifestamente infondate. La ricorrente, infatti, ha ricevuto al proprio indirizzo pec tutti gli avvisi d'addebito e una continua serie d'atti interruttivi della prescrizione di tutti i crediti coinvolti.
7.1. L'avviso di addebito n. 35020180000295285000, relativo a contributi del primi CP_ trimestre 2017, è stato notificato alla ricorrente il 05.08.2018 [cfr. doc. 1, 2, 3 . Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 02.10.2019, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16 , nonché con atto di pignoramento notificato CP_2 sempre a mezzo pec il 17.01.2020 [cfr. doc. 18 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.2. L'avviso di addebito n. 35020180000710755000, relativo lla quarta rata 2017 e e CP_ alla prima rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 12.01.2019 [cfr. doc. 4, 5, 6 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.3. L'avviso di addebito n. 35020190000244930000, relativo alla seconda e terza CP_ rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 23.07.2019 [cfr. doc. 7, 8, 9 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.4. L'avviso di addebito n. 35020190000572955000, relativo alla seconda e terza CP_ rata 2018, è stato notificato a mezzo pec il 21.12.2019 [cfr. doc. 10, 11, 12 Successivamente, la prescrizione è stata interrotta con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, l'08.06.2022, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025 [cfr. docc. 13, 14, 15, 16, 17 . CP_2 Va da sé che la prescrizione non è maturata.
7.5. L'avviso di addebito n. 35020210000213857000, relativo alla seconda, terza e CP_ quarta rata 2019, è stato notificato a mezzo pec il 28.11.2021 [cfr. doc. 13, 14, 15 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.6. L'avviso di addebito n. 35020220000226271000, relativo a quattro rate del CP_ 2020, è stato notificato a mezzo pec il 06.08.2022 [cfr. doc. 16, 17, 18 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.7. L'avviso di addebito n. 35020220000540249000, relativo ai primi tre trimestri CP_ 2021, è stato notificato a mezzo pec il 24.01.2023 [cfr. doc. 19, 20, 21 Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata con intimazioni notificate, sempre alla pec della ricorrente, il 03.10.2023, il 10.09.2024 e il 09.09.2025
[cfr. docc. 15, 16, 17 . CP_2
7.8. L'avviso di addebito n. 35020230000303381000, relativo alla quarta rata 2021 e alle prime tre rate 2022, è stato notificato a mezzo pec il 15.12.2023 [cfr. doc. 22, 23, 24 CP_
Successivamente, la richiesta di pagamento è stata rinnovata il 09.09.2025 [cfr. doc. 17 . CP_2
7.9. Da quanto precede risulta la perfetta notifica degli avvisi d'addebito – la CP_ ricorrente, rispetto alle notifiche eseguite dall non ha proferito verbo -, nonché la valida trasmissione d'intimazioni di pagamento utili ad interrompere la decorrenza della prescrizione.
7.10. A quest'ultimo proposito, va osservato che l'eccezione della ricorrente secondo cui le notifiche eseguite da non sarebbero valide in quanto provenienti da indirizzo CP_2 non presente in elenchi pubblici è del tutto risibile, dal momento che, «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» [Cass., n. 18648/2023]. La ricorrente non ha evidenziato alcun pregiudizio. Ed in ogni caso, come già osservato dallo scrivente in passato [sia permesso il rinvio a Trib. Pavia, n. 87/2020] pare opportuno evidenziare la plateale pretestuosità di una tale eccezione, dal momento che «la certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.. Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che può senz'altro essere formulato, al pari di ogni difesa in giudizio, ma che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante;
questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica – come avvenuto nel caso di specie, in cui, invero, i dubbi sulla paternità dell'atto sono sorti da parte del mittente soltanto in sede di discussione, senza che li avesse incredibilmente mai manifestati in precedenza – oppure dichiarando di non aver mai indirizzato alcuna p.e.c.. Nessun vizio, però, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire».
7.11. Sono poi da disattendere, in quanto ugualmente di cortissimo respiro, le genericissime eccezioni in merito al calcolo di somme aggiuntive, aggi e interessi. Trattasi invero di importi calcolati secondo criteri fissati dalla legge che, per essere contestati in modo valido, avrebbero dovuto indurre parte ricorrente non già ad adombrare generici dubbi e perplessità, bensì a proporre un analitico calcolo atto ad evidenziare che il parametro normativo non era stato rispettato.
7.12. In ragione di quanto precede, il ricorso va perciò integralmente respinto.
* 8. Le spese seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate considerando il valore della causa, la sua media complessità e la mancanza d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_5 respinge le domande proposte dalla ricorrente;
CP_ condanna parte ricorrente a rifondere all' e ad Controparte_5 le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.401,00 ciascuna, più 15% per spese generali, oltre accessori di legge;
Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
GA IE