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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8330/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Massimo Majorana (c.f.
) presso il cui studio in Messina, Via M. Giurba n. 17 è C.F._2
elettivamente domiciliata;
attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro.tempore, e per essa rappresenta e difesa per CP_2 procura in atti dall'avv. Daniele Passaro (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 23, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Lenzo;
convenuta opposta
OGGETTO: “Opposizione ex art. 615 c.p.c.”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “1. Accertare e dichiarare Parte_1 nullo ed inefficace l'atto di pignoramento immobiliare e la relativa nota di trascrizione a sensi dell'art. 474 c.p.c.; art. 2665 cod. civ. e 555 c.p.c..
2. Per l'effetto dichiarare nulla ed improcedibile la procedura esecutiva n.
1092/2017 Tribunale Esecuzione Immobiliare di Catania;
3. Accertare e dichiarare inammissibili ed in ogni caso infondati tutti gli interventi spiegati dai creditori nei confronti dell'odierna attrice;
Ordinare la cancellazione del pignoramento liberando così i predetti immobili di esclusiva proprietà dell'odierna attrice da ogni vincolo derivante dal suddetto atto di pignoramento immobiliare”.
Per “1) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni Controparte_1 esposte nel presente atto, l'infondatezza dell'avversa opposizione e, per l'effetto, rigettarla integralmente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
2) Per l'effetto confermare in ogni sua parte il provvedimento del G.E. del
10.5.2023 reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.
1092/2017 pendente tra le medesime odierne parti avanti al Tribunale di Catania
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7.7.2023,
[...] ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in seno Parte_1
alla procedura esecutiva immobiliare n. 1092/2017 rg. es. con cui aveva eccepito la violazione dell'art. 474 c.p.c., deducendo che la perizia di stima del bene staggito fosse incompleta ed inesatta - avendo allegato, a titolo esemplificativo, una planimetria catastale non conforme allo stato dei luoghi;
- non avendo indicato che il tetto fosse ricoperto di eternit, che il certificato di prevenzione incendi era scaduto, così come pure l'autorizzazione allo scarico;
- non identificando nei grafici parti di immobili che, dunque, erano state escluse dal valore di stima.
pagina 2 di 6 In conclusione, l'opponente, previa sospensione della procedura esecutiva, aveva chiesto dichiararsi la nullità del pignoramento e l'improcedibilità del giudizio.
Il G.E., con provvedimento del 10.5.2023, rigettava l'istanza ritenendo che i vizi lamentati non attenessero al titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ma alla perizia di stima del bene, depositata il 9.10.2020 e mai contestata dal debitore e alla fase della vendita del bene;
rilevava pertanto che la domanda era da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sicché avrebbe dovuto proporsi nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., già ampiamente decorso e che in ogni caso, anche a volerla qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la stessa sarebbe stata tardiva, poiché proposta dopo l'ordinanza di vendita.
Quindi assegnava il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di diniego della sospensiva, per iniziare la causa di merito.
Nel presente giudizio si è costituita la creditrice che, Controparte_1
condividendo interamente il provvedimento reso dal G.E., chiedeva il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese processuali e condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., evidenziando peraltro che il bene staggito, oggetto della contestata perizia, fosse stato già da tempo aggiudicato e trasferito a terzi in data
26.09.2022, con conseguente carenza di interesse in capo all'opponente.
All'udienza del 22.3.2024 la causa veniva rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisate le conclusioni, soltanto la convenuta opposta ha depositato la comparsa conclusionale, mentre entrambe le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 3.12.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'opposizione in esame, il cui contenuto ha ad oggetto esclusivamente censure in ordine a quanto indicato e rappresentato nella relazione peritale relativa al bene staggito nell'ambito della procedura esecutiva pagina 3 di 6 immobiliare iscritta al n. 1092/2017 R.G. Es., va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Va inoltre osservato che la relazione di stima non è atto autonomamente impugnabile, ma atto preparatorio, recepito dall'ordinanza di vendita, quale provvedimento con cui si chiude la fase preparatoria del processo esecutivo che può essere opposta ex art. 617 c.p.c. per ogni vizio, anche conseguente ad invalidità precedenti.
In altri termini, l'ordinanza di vendita può essere impugnata nei venti giorni dal suo compimento tanto per motivi afferenti alla sua discrepanza dal modello di legge, quanto per far valere vizi relativi ad atti compiuti in precedenza, quando non autonomamente impugnabili ovvero dei quali gli interessati non abbiano avuto conoscenza legale.
Ebbene, tra gli atti esecutivi non opponibili interni alla fase preparatoria dell'esecuzione forzata rientra la relazione predisposta dal tecnico, la quale viene qualificata come atto preliminare privo di ogni potenzialità lesiva.
Difatti, la valutazione dell'esperto non ha mai autonoma rilevanza, se non quando sia stata fatta propria dal giudice in un suo provvedimento, come, ad esempio, nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita (cfr. Cass. 27 giugno 1972,
n. 2210).
Sulla scorta di quanto dedotto dall'opponente, oggetto di impugnazione avrebbe dovuto essere l'ordinanza di vendita delegata, resa in data 8.2.2021 dal
G.E. dell'intestato Tribunale, peraltro tempestivamente conosciuta dal debitore esecutato, essendosi questi costituito precedentemente, ovvero in data 27.1.2021.
Va aggiunto che la delega è lex specialis della procedura e ciò che avviene come conseguenza naturale della applicazione della stessa non può essere contestato a posteriori, ma necessita di opposizione agli atti esecutivi, da proporre giustappunto avverso l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza legale o di fatto.
Nel caso di specie, i vizi che la parte riconduce alla perizia di stima avrebbero dovuto esser denunziati con l'impugnazione dell'ordinanza di vendita ( oltre che pagina 4 di 6 avrebbero potuto essere dedotti anche prima, all'udienza per la determinazione delle modalità della vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.)
Giova all'uopo, inoltre, ricordare che il processo esecutivo è strutturato come una successione di sub-procedimenti preordinati a successivi provvedimenti distinti, sicché le nullità che si sono verificate in una certa fase del procedimento possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono, solo se sono state fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva.
Dunque, cristallizzatosi l'atto conclusivo della fase preparatoria, non residua spazio alcuno per contestazioni della medesima natura di quelle sollevate.
Ne deriva che l'opposizione spiegata in data 29.3.2023 è inammissibile perché proposta tardivamente.
Né è sostenibile che il rimedio oppositivo proposto sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, peraltro, sarebbe comunque tardiva perché proposta successivamente all'ordinanza che dispone la vendita.
Per completezza, si evidenzia che difetta anche l'interesse dell'esecutato a sollevare siffatte eccezioni, tenuto conto che il bene staggito è stato anzitempo aggiudicato e trasferito, precisamente con decreto di trasferimento emesso in data
26.09.2022.
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (per le cause di valore da €
260.000,00 a € 520.000,00 ex D.M. 147/2022), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività svolta, omettendo la liquidazione della fase istruttoria in quanto non svoltasi ed applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96
c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un pagina 5 di 6 danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass.
n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_1 Parte_1
e per essa delle spese del presente Controparte_1 CP_2 giudizio che liquida in € 3.011,50 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.
Catania, 29.3.2025 Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta sezione civile
Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Massimo Majorana (c.f.
) presso il cui studio in Messina, Via M. Giurba n. 17 è C.F._2
elettivamente domiciliata;
attrice opponente
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro.tempore, e per essa rappresenta e difesa per CP_2 procura in atti dall'avv. Daniele Passaro (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Catania, Via Alberto Mario n. 23, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Lenzo;
convenuta opposta
OGGETTO: “Opposizione ex art. 615 c.p.c.”.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per “1. Accertare e dichiarare Parte_1 nullo ed inefficace l'atto di pignoramento immobiliare e la relativa nota di trascrizione a sensi dell'art. 474 c.p.c.; art. 2665 cod. civ. e 555 c.p.c..
2. Per l'effetto dichiarare nulla ed improcedibile la procedura esecutiva n.
1092/2017 Tribunale Esecuzione Immobiliare di Catania;
3. Accertare e dichiarare inammissibili ed in ogni caso infondati tutti gli interventi spiegati dai creditori nei confronti dell'odierna attrice;
Ordinare la cancellazione del pignoramento liberando così i predetti immobili di esclusiva proprietà dell'odierna attrice da ogni vincolo derivante dal suddetto atto di pignoramento immobiliare”.
Per “1) Accertare e dichiarare per tutte le ragioni Controparte_1 esposte nel presente atto, l'infondatezza dell'avversa opposizione e, per l'effetto, rigettarla integralmente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, nonché alla refusione delle spese per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
2) Per l'effetto confermare in ogni sua parte il provvedimento del G.E. del
10.5.2023 reso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.
1092/2017 pendente tra le medesime odierne parti avanti al Tribunale di Catania
3) Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 7.7.2023,
[...] ha riassunto nel merito l'opposizione spiegata in seno Parte_1
alla procedura esecutiva immobiliare n. 1092/2017 rg. es. con cui aveva eccepito la violazione dell'art. 474 c.p.c., deducendo che la perizia di stima del bene staggito fosse incompleta ed inesatta - avendo allegato, a titolo esemplificativo, una planimetria catastale non conforme allo stato dei luoghi;
- non avendo indicato che il tetto fosse ricoperto di eternit, che il certificato di prevenzione incendi era scaduto, così come pure l'autorizzazione allo scarico;
- non identificando nei grafici parti di immobili che, dunque, erano state escluse dal valore di stima.
pagina 2 di 6 In conclusione, l'opponente, previa sospensione della procedura esecutiva, aveva chiesto dichiararsi la nullità del pignoramento e l'improcedibilità del giudizio.
Il G.E., con provvedimento del 10.5.2023, rigettava l'istanza ritenendo che i vizi lamentati non attenessero al titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ma alla perizia di stima del bene, depositata il 9.10.2020 e mai contestata dal debitore e alla fase della vendita del bene;
rilevava pertanto che la domanda era da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, sicché avrebbe dovuto proporsi nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., già ampiamente decorso e che in ogni caso, anche a volerla qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. la stessa sarebbe stata tardiva, poiché proposta dopo l'ordinanza di vendita.
Quindi assegnava il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di diniego della sospensiva, per iniziare la causa di merito.
Nel presente giudizio si è costituita la creditrice che, Controparte_1
condividendo interamente il provvedimento reso dal G.E., chiedeva il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese processuali e condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c., evidenziando peraltro che il bene staggito, oggetto della contestata perizia, fosse stato già da tempo aggiudicato e trasferito a terzi in data
26.09.2022, con conseguente carenza di interesse in capo all'opponente.
All'udienza del 22.3.2024 la causa veniva rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisate le conclusioni, soltanto la convenuta opposta ha depositato la comparsa conclusionale, mentre entrambe le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. fissata al 3.12.2025 per la rimessione in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'opposizione in esame, il cui contenuto ha ad oggetto esclusivamente censure in ordine a quanto indicato e rappresentato nella relazione peritale relativa al bene staggito nell'ambito della procedura esecutiva pagina 3 di 6 immobiliare iscritta al n. 1092/2017 R.G. Es., va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Va inoltre osservato che la relazione di stima non è atto autonomamente impugnabile, ma atto preparatorio, recepito dall'ordinanza di vendita, quale provvedimento con cui si chiude la fase preparatoria del processo esecutivo che può essere opposta ex art. 617 c.p.c. per ogni vizio, anche conseguente ad invalidità precedenti.
In altri termini, l'ordinanza di vendita può essere impugnata nei venti giorni dal suo compimento tanto per motivi afferenti alla sua discrepanza dal modello di legge, quanto per far valere vizi relativi ad atti compiuti in precedenza, quando non autonomamente impugnabili ovvero dei quali gli interessati non abbiano avuto conoscenza legale.
Ebbene, tra gli atti esecutivi non opponibili interni alla fase preparatoria dell'esecuzione forzata rientra la relazione predisposta dal tecnico, la quale viene qualificata come atto preliminare privo di ogni potenzialità lesiva.
Difatti, la valutazione dell'esperto non ha mai autonoma rilevanza, se non quando sia stata fatta propria dal giudice in un suo provvedimento, come, ad esempio, nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita (cfr. Cass. 27 giugno 1972,
n. 2210).
Sulla scorta di quanto dedotto dall'opponente, oggetto di impugnazione avrebbe dovuto essere l'ordinanza di vendita delegata, resa in data 8.2.2021 dal
G.E. dell'intestato Tribunale, peraltro tempestivamente conosciuta dal debitore esecutato, essendosi questi costituito precedentemente, ovvero in data 27.1.2021.
Va aggiunto che la delega è lex specialis della procedura e ciò che avviene come conseguenza naturale della applicazione della stessa non può essere contestato a posteriori, ma necessita di opposizione agli atti esecutivi, da proporre giustappunto avverso l'ordinanza di autorizzazione alla vendita, nel termine di venti giorni dalla sua conoscenza legale o di fatto.
Nel caso di specie, i vizi che la parte riconduce alla perizia di stima avrebbero dovuto esser denunziati con l'impugnazione dell'ordinanza di vendita ( oltre che pagina 4 di 6 avrebbero potuto essere dedotti anche prima, all'udienza per la determinazione delle modalità della vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.)
Giova all'uopo, inoltre, ricordare che il processo esecutivo è strutturato come una successione di sub-procedimenti preordinati a successivi provvedimenti distinti, sicché le nullità che si sono verificate in una certa fase del procedimento possono riflettersi sulla validità degli atti della fase successiva che da essi dipendono, solo se sono state fatte valere entro la conclusione della fase in cui si sono prodotte, salvo che il vizio non sia tale da incidere da solo e direttamente anche sugli atti della fase successiva.
Dunque, cristallizzatosi l'atto conclusivo della fase preparatoria, non residua spazio alcuno per contestazioni della medesima natura di quelle sollevate.
Ne deriva che l'opposizione spiegata in data 29.3.2023 è inammissibile perché proposta tardivamente.
Né è sostenibile che il rimedio oppositivo proposto sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che, peraltro, sarebbe comunque tardiva perché proposta successivamente all'ordinanza che dispone la vendita.
Per completezza, si evidenzia che difetta anche l'interesse dell'esecutato a sollevare siffatte eccezioni, tenuto conto che il bene staggito è stato anzitempo aggiudicato e trasferito, precisamente con decreto di trasferimento emesso in data
26.09.2022.
Alla luce dei motivi che precedono, l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (per le cause di valore da €
260.000,00 a € 520.000,00 ex D.M. 147/2022), con applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'attività svolta, omettendo la liquidazione della fase istruttoria in quanto non svoltasi ed applicando la riduzione del 50%, trattandosi di pronuncia in rito (art. 4, comma 9).
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna di cui al 3 comma dell'art. 96
c.p.c., così come introdotto dalla legge di riforma del 2009, la quale, avendo carattere sanzionatorio, può essere pronunziata a prescindere da una specifica istanza della parte totalmente vittoriosa e in assenza di qualsiasi prova di un pagina 5 di 6 danno effettivo, sulla sola scorta della temerarietà della lite, sub specie di inescusabile negligenza oggettiva.
Difatti, la palese infondatezza della domanda, per le ragioni in dettaglio esposte in motivazione, comprova, se non il dolo, quantomeno la colpa grave, nell'aver proposto l'opposizione nella consapevolezza o non comprendendo con gravissima negligenza che la domanda era destinata ad inevitabile rigetto.
La Suprema Corte ha sul punto osservato come in tema di spese giudiziali vada condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza, per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito, senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso (cfr. Cass.
n. 18057/2016).
Appare, pertanto, adeguata la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata, pari ad € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa,
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_1 Parte_1
e per essa delle spese del presente Controparte_1 CP_2 giudizio che liquida in € 3.011,50 oltre spese generali, IVA e CPA, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di sanzione ex art. 96, 3° comma,
c.p.c.
Catania, 29.3.2025 Il Giudice dott.ssa Cristiana Delfa
pagina 6 di 6