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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
UDIENZA del 13.2.'25
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 9. compaiono:
• La parte ricorrente con l'avv. ANAPOLI ANTONELLA ,
• per parte resistente il legale rappresentante con l'avv. MANILDO FRANCESCO e la dottoressa G. Camolei ai fini della pratica professionale.
L'avv. ANAPOLI ANTONELLA precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. MANILDO FRANCESCO precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e da note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di conIGlio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 13/2/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 357 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con l'avv. ANAPOLI ANTONELLA Controparte_1
Resistente:
• , con l'avv. MANILDO FRANCESCO Controparte_2
Oggetto: adibizione a mansioni superiori e differenze retributive – comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente
1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato tra la Ricorrente e a far data dal 1.10.1986 o dal 31.01.1989, o in subordine dal Controparte_2
1.07.2007 o dal 28.02.2010, o in via di ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla Ricorrente sono attribuibili al 7 livello CCNL
Cinematografia o quello ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare a Controparte_2 pagare alla Ricorrente le differenze retributive pari ad € 108.734,36 lorde o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre a rateo 13° e 14°, ferie, ROL, TFR, compenso per lavoro straordinario
e spettanze di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) Accertata l'illegittimità del termine, condannare a risarcire alla ricorrente i Controparte_2 danni subiti calcolati tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
4) Ordinarsi la trasmissione dell'emananda sentenza all per la regolarizzazione contributiva di CP_3 legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
5) Dichiararsi la nullità, illegittimità, inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati, con ogni provvedimento consequenziale in particolare la restituzione delle sanzioni pecuniarie applicate, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati alla ricorrente da determinarsi in via equitativa;
6) Spese e competenze di causa rifuse.
In ordine alle conclusioni in via istruttoria si rinvia per relationem al ricorso introduttivo del giudizio.
Parte resistente
- respingersi ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Spese e compenso per la difesa integralmente rifusi, oltre agli accessori di legge.
In ordine alle conclusioni in via istruttoria si rinvia per relationem al memoria di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IGnora ha adito questo Tribunale illustrando: Controparte_1
- di essere stata assunta in data 31.12.1986, con contratto a tempo determinato, da IA
Teatrale LI NI (con la quale si sono poi susseguiti altri contratti di lavoro a termine fino al
13.10.2008); che con IA teatrale LI NI (divenuta successivamente
[...]
LI NI) si sono poi susseguiti diversi contratti a termine dal 07.01.2010 al Controparte_4
08.12.2022;
- di aver sottoscritto, nel giugno 2007, contratto a termine fino al 31.12.2009 con Gruppo NI srl1, con la quale si sarebbero susseguiti altri contratti a termine fino al 31.12.2023;
- che dal giugno 2007 il legale rappresentante di (IG. ) Controparte_2 CP_5
l'avrebbe assegnata all' Teatrale gli NI per un giorno la settimana. CP_4
Secondo la prospettazione della ricorrente, e Associazione Teatrale LI NI Controparte_2 costituirebbero un medesimo centro di interessi (il secondo farebbe parte del primo). Ciò si desumerebbe dai seguenti indicatori: identica sede della prestazione lavorativa della ricorrente
(Treviso, via Corti n. 54), tanto per le prestazioni svolte in favore di quanto per quelle CP_2 svolte in favore dell'Associazione (la cui sola sede legale è in via Corti 12); identità di beni strumentali (computer, telefono, scrivania e cancelleria); identità di email aziendale.
Quanto ai contratti a termine per “attività stagionale” (ex art. 31 comma 2 D.lgs. 81/2015 e art. 23 comma 2 lettera c) DPR 1525/63) stipulati con degli stessi sarebbe stato fatto un Controparte_2
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uso improprio. Non occupandosi di produzione cinematografica2, ma rivestendo l'incarico di responsabile ufficio stampa, la avrebbe posto infatti in essere un'attività priva del carattere CP_1 della discontinuità (come dimostrato peraltro dal susseguirsi di contratti a termine dal 1986 senza alcuna interruzione).
Non essendo mai sussistite le condizioni3 contemplate dall'art. 19 D. lgs. 81/2015 perché al contratto a termine fosse apposta una durata superiore a dodici mesi, la ricorrente ha invocato il contenuto del comma 1bis, chiedendo la trasformazione del contratto “in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. E a fronte dell'avvenuto superamento del limite dei ventiquattro mesi (elevato a 36 mesi dal CCNL applicabile nel caso di specie4), ha chiesto la trasformazione del contratto “in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”, con il risarcimento del danno pari a una indennità omnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Ha ancora evidenziato come nel caso di specie non vi sia mai stato lo stop & go, cioè il periodo cuscinetto di 10 o 20 giorni tra un contratto e l'altro (essendo la prestazione della IG.ra CP_1 stata continuativa dal 1986): il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
In definitiva, il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato fin dal 01.10.1986
(mancato stop & go) o dal 31.01.1989 (36 mesi) o - qualora si ritenga che non sussista unicità di centro di interessi - dal 01.07.2007 (mancato stop & go) o dal 28.02.2010 (inizio rapporto con CP_2
01.03.2007).
[...]
Ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e a far data dal 01.10.1986 o dal 31.01.1989 o, in Controparte_2 subordine, dal 01.07.2007 o dal 28.02.2010 (o in via di ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia).
Ha messo in evidenza che, anche nel caso in cui l'attività posta in essere dalla IG.ra possa CP_1 essere qualificata come stagionale, in ogni caso il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, giacché i contratti stagionali non possono superare il numero massimo di 4 proroghe dalla quinta, scatta la conversione a tempo indeterminato.
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Ha chiesto che, accertata l'illegittimità del termine, sia condannata a risarcire Controparte_2 alla ricorrente i danni subiti, calcolati tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Sotto il profilo delle mansioni espletate, ha allegato che:
• benché assunta come impiegata 3° livello, successivamente aumentato a 5° livello con mansioni di impiegata ufficio stampa, avrebbe in realtà svolto l'attività di responsabile ufficio stampa tanto per IA Teatrale LI NI che per l'orario di lavoro è CP_2 sempre stato libero e pari a 32 ore settimanali;
talvolta la ricorrente avrebbe lavorato e lavorerebbe il sabato e la domenica (dato che le mansioni di responsabile ufficio stampa prevedono il contatto diretto con i giornalisti e la partecipazione ad eventi e conferenze che si svolgono spesso nel fine settimana);
• si sarebbe occupata e si occuperebbe di: contatti con i giornalisti;
redazione di comunicati stampa per spettacoli, rassegne, programmi televisivi, serie cartoon, prodotti multimediali per l'infanzia; partecipazioni a festival italiani e internazionali, convegni;
organizzazione e gestione di conferenze stampa, meeting;
revisione dei testi per tutti i materiali prodotti o stampati quali brochure, testi di sito, ecc. (cfr. pagg. 7 a 10 del ricorso e docc. 16-37; cfr, biglietti da visita, e-mail, comunicati stampa e altri documenti - doc. 38-83 - in cui è qualificata come capo ufficio stampa).
Le mansioni in concreto espletate sarebbero rapportabili a un livello di inquadramento 7° CCNL
Cinematografia con paga base di € 2.229,53 (anziché € 1.764,62 del 5° livello ove è inquadrata)5. Ha dunque chiesto che venga accertato e dichiarato che le mansioni svolte dalla ricorrente sono attribuibili al 7° livello CCNL Cinematografia (o a quello ritenuto di giustizia), e conseguentemente che
[...] sia condannata a pagare alla ricorrente le differenze retributive pari ad € euro 108.734,36 CP_2 lorde o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre a rateo 13° e 14°, ferie, ROL, TFR, compenso per lavoro straordinario e spettanze di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto ordinarsi la trasmissione dell'emananda sentenza all' per la regolarizzazione CP_3 contributiva di legge.
Ha allegato – sotto il profilo dei comportamenti datoriali - che:
- dopo aver diffidato, in data 21.02.2023, il datore di lavoro a trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a pagare le differenze retributive, sarebbero iniziati nei propri confronti
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comportamenti discriminatori volti a sottrarle competenze, a escluderla da determinati progetti e a minarne l'autonomia: ad esempio, in data 28.09.2023 la IG.ra avrebbe ricevuto, unitamente CP_1 ai responsabili aziendali di altri settori, la comunicazione del IG. relativa Controparte_6 all'apertura del bando denominato “Europa Creativa” cui aveva intenzione di Controparte_2 partecipare (doc. 91). Il 04.10.2023 il IG. avrebbe convocato in riunione la IG.ra Controparte_6
, collega di ufficio della ricorrente, affidandole una parte del lavoro relativo alla richiesta Parte_1 di fondi europea (Europa Creativa Media), lavoro da sempre effettuato dalla IG.ra e del CP_1 quale la IG.ra non aveva alcuna esperienza. Inoltre, alla richiesta della IG.ra di poter Pt_1 Pt_1 chiedere aiuto alla ricorrente, sarebbe stato risposto che non poteva, essendo la IG. CP_1 occupata in altro;
- di essersi vista irrogare dal datore di lavoro la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (doc. 94), ma di ritenere insussistenti i fatti contestati (dal momento che la ricorrente, fin dai primi contratti, proprio per le mansioni svolte, non avrebbe mai avuto l'obbligo di osservare un orario di lavoro preciso, anche in considerazione del fatto che a volte capita di dover lavorare durante il weekend oppure in orario diverso da quanto indicato nel contratto).
Inoltre, il procedimento disciplinare sarebbe nullo per omessa affissione del codice disciplinare, dal momento che lo Statuto dei lavoratori prevede che il CCNL imponga l'affissione del codice disciplinare come forma ad substantiam6. Il regolamento disciplinare veniva affisso in azienda solo in data 10.03.2023 (doc. 97);
- che in data 18.12.2023 il datore di lavoro le avrebbe comminato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno (doc. 103) per essersi la ricorrente qualificata come capo ufficio stampa in alcune comunicazioni e comunicati e, comunque, in relazione alle attività effettuate per la società convenuta: anche in questo caso il fatto contestato sarebbe inesistente (come comprovato dalla copiosa documentazione comprovante la mansioni di responsabile ufficio stampa della IG.ra ) e la sanzione disciplinare sarebbe illegittima;
CP_1
- che i due provvedimenti disciplinari avrebbero screditato la figura professionale della ricorrente (con violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c.; cfr. anche Corte Cass. ordinanza n. 16256/2018).
Ha concluso chiedendo la declaratoria della nullità, illegittimità, inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati, con ogni provvedimento consequenziale (in particolare la restituzione delle sanzioni applicate, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa).
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ritualmente costituito in giudizio, ha resistito alle avverse pretese. Controparte_2
Quanto all'invocata esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha precisato che:
- IA Teatrale LI NI (id est: l'Associazione) sarebbe una libera associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto del 21.11.1973 (doc. 4 della memoria di costituzione), della quale la ricorrente sarebbe entrata a far parte, quale associata, sin dal 1992, come comprovato dall'atto modificativo di Associazione del 24.04.1992 (doc. 5);
- (resistente) sarebbe una società a responsabilità limitata costituita in data Controparte_2
22.05.2006 (doc. 8), avente ad oggetto le attività di cui all'art. 2 dello Statuto (doc. 9). Con scrittura privata del 10.10.2006 (doc. 10) la società avrebbe acquistato dall' un ramo d'azienda, e CP_4 scorrendo l'allegato c) di detta scrittura (= elenco dei dipendenti passati, per effetto del trasferimento del ramo d'azienda, in capo alla cessionaria), emerge in maniera lampante l'assenza del nominativo della IG.ra , essendo la stessa associata (e non dipendente) dell'Associazione cedente;
CP_1
- non gestirebbe affatto IA Teatrale LI NI: quale entità a sé Controparte_2 stante, quest'ultima avrebbe una propria organizzazione e un proprio organico (doc. 11).
Tanto premesso, ha negato che la ricorrente svolga dalla metà degli anni 90 la mansione di
“capo ufficio stampa” del essendo la società stata costituita in data 22.05.2006. Il Controparte_2 fatto che la ricorrente in vari periodi abbia sottoscritto diversi e distinti contratti con la società (e con l è la dimostrazione del fatto che le due sono entità giuridiche separate, distinte e CP_4 autonome sotto ogni profilo, anche operativo e gestionale.
La ricorrente avrebbe prestato (e presta) attività:
a) nella IA Teatrale LI NI (associazione non a scopo di lucro) in primis quale associata e, dunque, gratuitamente;
poi, e di volta in volta, sottoscrivendo
“contratti di scrittura” in ragione ed occasione delle attività richiestele quale attrice e quale addetta stampa per le varie e singole rappresentazioni e manifestazioni;
b) nella società quale dipendente addetta all'ufficio stampa, in forza di Controparte_2 contratti a termine per attività stagionale (doc. 16-19) - attesa la stagionalità delle prestazioni della dipendente dovuta alla specificità e singolarità delle varie produzioni compiute negli anni dalla resistente - legittimi ai sensi del CCNL Cinematografia e
Produzione (doc. 14) e del Protocollo 08.06.2018 (doc. 15).
Tali ultimi contratti (sino a quello cessato in data 31.12.2022) non sarebbero stati impugnati ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 nel termine di 180 giorni dalla loro rispettiva cessazione (doc. 20-22)
e, conseguentemente, la ricorrente sarebbe decaduta da ogni possibilità di doglianza, anche se l'attività non fosse considerata e valutata come stagionale.
Quanto all'asserito svolgimento di mansioni superiori, il patrocinio della resistente ha eccepito come sia necessario tenere ben distinte:
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a) l'attività prestata per l'Associazione (quale associata), occupandosi dei rapporti con la stampa e non essendo remunerata (venendole versati solamente i contributi, come per ogni altro associato);
b) l'attività prestata per (quale dipendente): di “addetta all'ufficio stampa”, Controparte_2 non di “capo ufficio stampa”, come illegittimamente indicato dalla stessa nelle comunicazioni e-mail inviate, malgrado le ripetute e reiterate contestazioni della resistente
(doc. 27-34).
Se il capo ufficio stampa “è il responsabile delle strategie e delle strutture di informazione verso i mass-media: organizza e dirige l'ufficio stampa, progetta strumenti informativi a stampa o elettronici, cura l'immagine dell'ente. Mantiene i rapporti con le redazioni giornalistiche e coordina le attività di informazione”, la IG.ra , di
contro
: a) non avrebbe alcuna autonomia e non sarebbe affatto CP_1 responsabile delle strategie e delle strutture di informazione della società che Controparte_2 sono collegate intrinsecamente alla struttura creativa di detta società (è infatti la Direzione Artistica che definisce le modalità di presentazione culturale e informativa di quanto ideato); b) non organizzerebbe e non dirigerebbe affatto alcun ufficio stampa sotto la propria responsabilità, né direttamente né indirettamente (l'ufficio era infatti composto di due persone, la IG.ra Parte_1 responsabile social media, licenziatasi il 30.09. u.s., e la IG.ra , impiegata ufficio stampa, CP_1 che lavoravano in modo autonomo); c) non progetterebbe (né avebbe mai progettato) strumenti informativi a stampa o elettronici, sviluppati invece sempre su input dei creativi dall'Ufficio Grafica;
d)·non curerebbe (e non avrebbe mai curato) l'immagine della società; e) non si occuperebbe (e non si sarebbe mai occupata) in alcun modo della comunicazione internazionale di (e ciò Controparte_2 perché la pubblicità, le inserzioni ecc. sono curate dal IG. e realizzate dall'Ufficio Controparte_6
Grafico); non si occuperebbe (e non si sarebbe mai occupata) in alcun modo dei rapporti con i giornali nazionali e internazionali del settore, per essere tutti gli articoli scritti dal IG. ; non Controparte_6 avrebbe mai organizzato alcuna conferenza stampa per la società convenuta.
In nessun documento ufficiale dall'anno di costituzione della società (2006) Controparte_2 ad oggi la ricorrente è indicata come “capo ufficio stampa”. Nei titoli di coda di tutte le produzioni televisive di la IG.ra (da sola o con altri collaboratori/dipendenti del Controparte_2 CP_1
Gruppo) è indicata come “ufficio stampa” oppure come “ufficio stampa e comunicazione”, ma MAI come “capo ufficio stampa” (doc. 35). L'inquadramento della ricorrente al 5° Livello del CCNL applicato è, dunque, corretto, e l'avversaria pretesa di inquadramento al 7° Livello è palesemente infondata, così come la pretesa alle differenze retributive di cui al conteggio allegato dalla ricorrente
(doc. 89 del ricorso), riferite peraltro anche ad anni precedenti alla costituzione di Controparte_2
(avvenuta nel 2006).
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Quanto all'asserita illegittimità del comportamento del datore di lavoro, la convenuta ha negato di aver mai messo in atto alcun comportamento discriminatorio e ha chiesto il rigetto di ogni pretesa attorea:
- con riferimento al bando denominato “Europa Creativa”, la IG.ra avrebbe Parte_1 eseguito la traduzione (mansione MAI svolta dalla IG.ra ) e la ricorrente i compiti alla CP_1 medesima assegnati;
- la contestazione disciplinare del 9.03.2023 per i ritardi sarebbe perfettamente legittima, stante la mancata osservanza da parte della ricorrente degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti (cosa che attiene i più basilari obblighi del lavoratore ex art. 2104 c.c.);
- il Regolamento aziendale, affisso in sede di sin dall'anno 2020 (doc. 36), Controparte_2 oltre che l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e l'art. 42 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL di settore, sarebbero stati affissi in bacheca aziendale ben prima dell'invio della contestazione;
- la contestazione del 28.09.2023 sarebbe perfettamente legittima, per essersi la ricorrente abusivamente qualificata “capo ufficio stampa”, auto qualificazione NON rispondente affatto al ruolo ed alle mansioni affidatele e dalla medesima effettivamente svolte.
La causa, istruita documentalmente e sulla base delle reciproche allegazioni delle parti, è stata discussa e viene decisa all'odierna udienza.
****
1. inerente l'asseritamente erroneo inquadramento contrattuale. CP_9
Le domande di superiore inquadramento e di pagamento delle conseguenti differenze retributive non possono essere accolte per carenza del c.d. ragionamento trifasico. Invero, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, ossia dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. Cass. n. 28284/2009 e Cass. n. 5128/2007). Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano
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probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Condizione essenziale per il riconoscimento del superiore trattamento economico è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass. Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).
L'originario ricorso introduttivo è privo di tali allegazioni, essendosi il limitato a dedurre la spettanza del 7° livello sulla base della mera qualifica di capo ufficio stampa, senza neppure riportare la declaratoria contrattuale del livello formalmente rivestito (5°) e tantomeno quella del livello intermedio (6°); inoltre difetta qualsivoglia raffronto fra le mansioni espletate così come dedotte nel ricorso e quelle previste nelle declaratorie contrattuali del livello formalmente assegnato e di quello rivendicato.
Si tratta, peraltro, dell'unico livello superiore invocato dalla ricorrente la quale per un verso non prospetta né chiede in subordine un inquadramento diverso dal 7°, per altro verso nulla deduce sulle declaratorie delle qualifiche differenti ed inferiori ma pur sempre superiori a quella attribuita, in tal modo impedendo al giudice adito di valutare anche la configurabilità di qualifiche intermedie. Invero, il giudice di merito può riconoscere il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica intermedia solo qualora “… vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”
(Cass. n. 22872/2013; Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio
2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862).
2. PRETESA inerente l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e a far data dal Controparte_2
01.10.1986 o dal 31.01.1989 o, in subordine, dal 01.07.2007 o dal 28.02.2010
Deve in primis logicamente escludersi la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra e nel periodo anteriore Controparte_10 Controparte_2 alla costituzione di tale ultima società (e nel periodo anteriore alla stipula del primo contratto con tale società, in data 1.7.'07), non potendosi configurare neanche in astratto un'unicità d'imputazione contrattuale con un soggetto giuridico ancora non esistente.
Quanto al periodo successivo, il problema della sussistenza di un unico centro di imputazione non si pone, alla luce delle stesse allegazioni attoree che la escludono: a pagina 6 del ricorso introduttivo, infatti, si legge che “Il contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato fin dal 1.10.1986 (mancato stop & go) o dal 31.01.1989 (36 mesi), o qualora si ritenga che non sussista
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unicità di centro di interessi, dal 1.07.2007 (mancato stop & go) o dal 28.02.2010 (inizio rapporto con 1.03.2017)”. CP_2
In secundis, e venendo alla serie di contratti a termine stipulati dalla ricorrente con CP_2
a far data dal 1.7.'07, dalla documentazione agli atti7 emerge il seguente elenco: CP_2
- due contratti che configurano, nel loro complesso, l'integrale copertura del periodo 1.7.'07-
31.12.'07 nel 2007;
- un contratto che copre il periodo 1.1.08-30.11.'08 (con congedo di maternità tra il 1.10.'08 e il
30.11.'08);
- un contratto che copre il periodo 1.1.09-31.12.'09, con fruizione di maternità dal 1.1.'09-
30.6.'09;
- a seguire, dal 2010 al 2019, 10 contratti di durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre;
7 Cfr. il seguente stralcio del doc. 1 attoreo:
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- un contratto stipulato dal 3.2.2020 fino al termine delle prestazioni richieste dalle produzioni e (termine risultato poi essere quello del 23.12.'20: cfr. lettera allegata Parte_2 Parte_3
da parte resistente quale doc. 20);
- un contratto stipulato dal 4.1.'21 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione
(termine del 24.12.'21: cfr. lettera allegata da parte resistente quale doc. 21); Parte_4
- un contratto stipulato dal 3.1.'22 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione Mini
IO 4 e 210 (termine del 23.12.'20: cfr. lettera allegata da parte resistente Parte_2
quale doc. 22);
- un contratto stipulato dal 2.1.'23 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione dei due lavori ivi indicati11 (Gateway 66, NI e CC e Leo Da Vinci2). 8 Doc. 16 di parte resistente (stralcio): 9 Doc. 17 di parte resistente (stralcio) 10 Doc. 18 di parte resistente:
- 12 - Tribunale di Treviso
Con riferimento ai predetti contratti, le mansioni di impiegato ufficio stampa, a ben vedere, non appaiono legate a una singola lavorazione a carattere stagionale, bensì risultano correlate alle eIGenze più svariate. Anche con riferimento ai 4 contratti di cui ai sopra richiamati docc. 16-19 di parte resistente, la stagionalità è del tutto dubbia: il contratto stipulato il 3.2.'20 viene fatto cessare nel dicembre dello stesso anno sull'assunto che anche la produzione sia cessata, ma al 4.1.'21 Parte_5 viene stipulato un nuovo contratto a termine per la stessa produzione (e lo stesso deve dirsi con riferimento alle produzioni del 2022 e del 2023).
A ciò si aggiunga che la resistente non ha allegato in giudizio le precise attività alle quali negli anni è stata adibita la ricorrente, sicché non appare possibile verificare la fondatezza dell'eccepita natura stagionale dei contratti. Va poi rilevato che la durata di alcuni contratti si è protratta pure per 12 mesi annui, sì che non è ravvisabile il carattere della stagionalità.
Non essendo quella svolta dalla ricorrente qualificabile come attività stagionale, ma essendo essa stata piuttosto funzionale al disimpegno di eIGenze stabili della società, appare evidente come i contratti a termine stipulati tra le parti siano soggetti alla disciplina generale, con conseguente conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, trovando applicazione la conversione ex l. n. 230/1962 ed ex D.L.vo 368/01 poi (conversione fatta derivare, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, dall'applicazione dell'art. 1419 c.c., tanto più a seguito dell'espressa previsione di inefficacia del termine di cui all'art.1 D.lvo 368/2001).
Quanto al termine decadenziale cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n.
183/2010, il legislatore ha assoggettato l'impugnazione del contratto a termine, a fronte dell'eccezione di decadenza della resistente12 si osserva quanto segue.
L'articolo 32 della legge n. 183/2010 è stato oggetto di diverse modifiche13. Successivamente, l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto che l'impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo 12 Si legge a pag. 5 del ricorso: “Contratti, sino a quello cessato in data 31.12.2022, tutti cessati (doc. 20-22) e non impugnati, ex art. 28 del D.Lgs. 81/2015 nel termine di gg. 180 dalla loro rispettiva cessazione e, conseguentemente, la ricorrente è decaduta da ogni possibilità di doglianza”. Tribunale di Treviso
determinato debba avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, come novellato dalla legge n. 92/2012.
In ragione della formulazione omnicomprensiva del predetto art. 28 – che parla genericamente di impugnazione del contratto – devono ritenersi assoggettate ai termini di decadenza tutte le ipotesi di illegittima apposizione del termine. Da ultimo, per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018, nonché per le proroghe e i rinnovi (dei contratti già in essere) successive all'01.11.2018, giusta previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 87/2018, l'impugnazione stragiudiziale del contratto deve avvenire entro 180 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale.
Ebbene, nel caso in esame, deve essere parzialmente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente giacché l'art. 32 della legge n. 183/2010 – applicabile ratione temporis ai contratti stipulati fino al 24.06.2015 – prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alle doglianze concernenti la genesi del rapporto e la sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001.
Manca, invece, un qualche riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n.
368/2001. Come noto, la previsione della decadenza è eccezionale, di guisa da essere insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che l'esclusione dell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 4 bis, comporta l'inapplicabilità della richiamata disciplina decadenziale.
Né, del resto, vi sarebbero comunque gli estremi per procedere a una qualche interpretazione analogica atteso che, in caso di impugnativa della nullità del termine apposto al contratto (o di una proroga), ciò che viene impugnato è un vizio genetico del contratto (o della proroga) ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro, il quale, nonostante la nullità del termine, intende porre fine al rapporto di lavoro;
al contrario, in caso di reiterazione abusiva del contratto, la conversione del rapporto a termine – che potrebbe pure non essere venuto a scadenza – avviene ex lege in modo automatico in ragione del superamento del limite temporale.
entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Parte_6 ; i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere
[...] impugnati stragiudizialmenteentro 60 giorni dalla cessazione ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale – che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della legge n. 92/2012) sono diventati 180 – dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
i contratti cessati a far data dall'1 Parte_6 gennaio 2013 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla loro cessazione ed entro i
180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la
[...]
. Parte_6
- 14 - Tribunale di Treviso
Pertanto, in questa seconda ipotesi, non si rinviene alcun atto datoriale da impugnare e il lavoratore si limita a chiedere al giudice la tutela prevista dalla legge per il fatto della reiterazione abusiva, con la conseguenza che, non essendovi una domanda impugnatoria di un qualche atto datoriale (id est una domanda costituiva), ma piuttosto di accertamento e di conseguente condanna, l'anzidetta tutela può essere proposta nel termine di prescrizione ordinario.
Il profilo impugnatorio, dunque, è decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza (cfr. Cass. n. 32254/2019; Trib. Palermo n. 2029/2020). Deve, quindi, ritenersi che, in relazione alla fattispecie per cui si procede, il citato art. 32 non preveda alcuna decadenza e che, comunque, tale previsione non possa essere estesa analogicamente;
e ciò, sia per il divieto di analogia che investe le norme eccezionali, sia per l'assenza di un atto datoriale di data certa da cui far decorrere il termine di eventuale impugnazione.
Ora, nel caso in esame, in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, il ricorrente è certamente decaduto dall'impugnazione dei contratti a termine stipulati tra il 2015 e il 31.12.2022 (ai quali si applica la previsione decadenziale generalizzata di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015), giacché non vi è prova che sia intervenuta una qualche impugnazione stragiudiziale o giudiziale nei termini fissati. L'impugnazione è invece tempestiva sia per i contratti a termine intercorsi tra il 2007 e il 2014 (per i quali è esclusa ogni decadenza), sia per il contratto a termine stipulato in data 2.01.2023,
e ancora in corso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, atteso che, come noto, la decadenza può essere impedita direttamente, anche, dalla impugnativa giudiziale (cfr. Cass. n.
4560/1978), dovendosi in tal caso avere riguardo non alla data del deposito del ricorso ma a quello della sua notifica (cfr. Cass. 7625 /2004; Cass. n. 11812 /1990; Cass. n. 1028/1983).
Va poi rilevato che la mancata impugnazione osta solo all'esame di tutte quelle domande che siano ricollegabili ai contratti a termine per i quali la parte sia decaduta, ma non impedisce di valutare gli stessi al solo fine della verifica del superamento del limite dei 24/36 mesi, essendo quest'ultimo un dato di fatto che, come tale, sfugge alla ratio dei termini di impugnazione, come noto funzionali a dare certezza e stabilità ai rapporti tra i privati.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che, in conseguenza della reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, la ricorrente, sin dal 1.7.'07, ha prestato attività di lavoro subordinato – con le mansioni di addetto ufficio stampa – per un periodo effettivo superiore al limite di durata previsto dalla legge e, quindi, ha diritto a conseguire la tutela prevista dalla legge.
In ordine al quantum, in ragione della mancata impugnazione di alcuni dei precedenti contratti, il danno subito dalla ricorrente deve essere liquidato in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Infatti, se è vero che il
- 15 - Tribunale di Treviso
superamento del limite dei 24/36 mesi può essere valutato, sotto il profilo fattuale, anche in relazione ai contratti a termine anteriori e non impugnati, tuttavia, vero è anche che la mancata impugnazione, soprattutto in quelle ipotesi in cui già poteva profilarsi un interesse a far rilevare l'illegittimità del contratto a termine, non può essere priva di conseguenze, poiché, altrimenti, si verrebbe ad eludere totalmente una disposizione di legge imperativa la cui ratio è quella di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici.
Per tali motivi, ai fini della liquidazione del danno subito, non può tenersi conto dei contratti a termine non impugnati tempestivamente, con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento deve essere congruamente ridotto.
3. Pretesa inerente gli illegittimi comportamenti datoriali.
Prendendo in esame la contestazione disciplinare del 9.03.2023 per i ritardi (doc. n. 92 di parte ricorrente), inerente la mancata osservanza degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti, si osserva quanto segue.
La parte resistente, nella memoria costitutiva:
a) ha evidenziato che “nella stessa lettera di giustificazioni allegata al ricorso (cfr. doc. avv. 93) la ricorrente precisa che “si atterrà scrupolosamente all'orario di lavoro indicato in contratto”, evidentemente essendo e mostrando di essere a conoscenza dell'orario contrattuale che avrebbe dovuto rispettare giusta il Regolamento aziendale, affisso in sede di sin dall'anno 2020 (doc. 36), oltre all'art. 7 dello Statuto dei Controparte_2
Lavoratori e l'art. 42 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL Cinematografia-Produzione applicato dalla Società, che sono stati affissi in bacheca aziendale ben prima dell'invio della contestazione”;
a) non ha contestato quanto affermato dalla ricorrente, ossia che “da sempre, fin dai primi contratti, la Ricorrente, proprio per le mansioni svolte, non ha mai avuto l'obbligo di osservare un orario di lavoro preciso, anche in considerazione del fatto che a volte capita di dover lavorare durante il weekend oppure in orario diverso da quanto indicato nel contratto”
(cfr. pag. 14 del ricorso)14. 14 Addirittura, nella lettera di giustificazione citata dalla resistente (doc. 93 cit.) si legge (e del pari le relative circostanze non sono state contestate dalla resistente) che:
(…)
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La mancata contestazione di quella che era stata la prassi fino a quel momento pacificamente osservata dalla lavoratrice e avallata dal datore di lavoro (orari flessibili, possibilità di lavorare da casa ed anzi esortazione a farlo da parte del IG. ), dimostra che nella sanzione comminata la datrice di CP_11 lavoro ha violato quel particolare principio, inerente il rispetto dei principi di buona fede e correttezza, che si declina nel divieto di venire contra factum proprium.
La giurisprudenza italiana richiama questa figura proprio per giustificare una preclusione all'esercizio di un diritto (comminazione di una sanzione per la mancata osservanza di un dovere contrattuale) qualora le circostanze del caso evidenzino un comportamento del titolare del diritto, tenuto fino a quel momento, nel senso della sostanziale liberazione della controparte dalla relativa obbligazione.
Lo stesso dicasi con riferimento alla contestazione del 28.09.2023 per l'illegittimità dell'auto qualificazione di sé stessa quale “capo ufficio stampa” da parte della IGnora . La resistente CP_1 ha evidenziato come si tratti di una “auto qualificazione NON rispondente affatto al ruolo ed alle mansioni affidatele e dalla medesima effettivamente svolte”, ma di fatto, scorrendo la documentazione da 39 a 75 attorea, emerge come la resistente abbia sempre tollerato, accondisceso all'utilizzo di detta auto qualificazione. Di modo che il brusco cambio di atteggiamento, accompagnato addirittura da una contestazione disciplinare, viola il divieto del venire contra factum proprium.
Le sanzioni disciplinari de quibus sono, pertanto, illegittime, rivelando invero un atteggiamento velatamente ritorsivo della società verso la dipendente, per le pretese dalla stessa fatte valere.
Quanto alla pretesa della ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni quale conseguenza di detto comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, si osserva quanto segue.
Non è emerso che la ricorrente abbia ritratto dal comportamento datoriale un pregiudizio alla vita di relazione o alla conduzione dei rapporti personali o alla propria dimensione personale. Non sono allegate né provate modificazioni delle abitudini e degli assetti relazionali propri, alterazioni nelle scelte di vita o un diverso modo di esprimere la personalità nel mondo esterno.
Nondimeno è evidente il danno all'immagine, per la delegittimazione subita nei confronti degli altri dipendenti della società.
In via equitativa si reputa che tale danno all'immagine possa essere quantificato, all'attualità, in una somma pari a € 5.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
- 17 - Tribunale di Treviso
1) accerta e dichiara la sussistenza, tra la ricorrente e la resistente, di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.7.'07;
2) per effetto dell'illegittima reiterazione di contratti a termine condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità omnicomprensiva pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti;
3) dichiara l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari impugnati, e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in attuazione delle sanzioni pecuniarie applicate, e al risarcimento dei danni causati alla ricorrente, liquidati all'attualità in complessivi euro 5.000,00=;
4) respinge ogni diversa pretesa attorea;
5) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione,
nei confronti della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000,00=, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Treviso, 13/2/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 18 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - nata in [...] come compagnia teatrale costituita da , e Controparte_2 CP_5 Controparte_6
- è una casa di produzione di audiovisivi e cartoni animati che gestisce uno studio di produzione e CP_7 distribuzione di cartoni animati, un gruppo che si occupa di produrre trasmissioni audiovisive ( , un CP_8 team che gestisce la programmazione di un teatro (IA Teatrale LI NI) e un'equipe che gestisce un parco tematico (Parco Degli Alberi Parlanti) oltre ad attività editoriale e musicale. 2 il DPR 1525/63, al punto 49, individua come attività di carattere stagionale “Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”. 3 a) eIGenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero eIGenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) eIGenze connesse a incrementi temporanei, IGnificativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 4 CCNL 39 Cinematografia – produzione e s.m.i. 5 il 7° livello prevede “lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il
6° livello, coordinano e controllano un settore organizzativo o produttivo, anche di notevole entità e importanza svolgendo i relativi compiti ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici. Tra le esemplificazioni vi è “capo ufficio stampa (addetto stampa)” (come risulta dall'estratto del CCNL al doc. 85). 6 anche a voler seguire quella parte della giurisprudenza che afferma come non possa essere considerato in modo automatico motivo di annullamento del procedimento disciplinare la mancata affissione del codice disciplinare, ciò avviene solo qualora la violazione sia talmente rilevante da essere percepibile immediatamente come contraria al minimo etico e ai principi di carattere generale dell'ordinamento (Corte Cass. sentenza n.
11120/2021). 11 Doc. 19 di parte resistente: 13 Ed infatti, i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012, ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa,
- 13 -
UDIENZA del 13.2.'25
tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.
Alle ore 9. compaiono:
• La parte ricorrente con l'avv. ANAPOLI ANTONELLA ,
• per parte resistente il legale rappresentante con l'avv. MANILDO FRANCESCO e la dottoressa G. Camolei ai fini della pratica professionale.
L'avv. ANAPOLI ANTONELLA precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
L'avv. MANILDO FRANCESCO precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e da note conclusive e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di conIGlio;
all'esito, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice dott.ssa Maria Teresa Cusumano Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
all'udienza del 13/2/2025 il giudice del lavoro dr.ssa Maria Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa n. 357 /2024 tra le parti:
Ricorrente:
• , con l'avv. ANAPOLI ANTONELLA Controparte_1
Resistente:
• , con l'avv. MANILDO FRANCESCO Controparte_2
Oggetto: adibizione a mansioni superiori e differenze retributive – comportamento illegittimo del datore di lavoro.
Conclusioni delle parti:
Parte ricorrente
1) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato tra la Ricorrente e a far data dal 1.10.1986 o dal 31.01.1989, o in subordine dal Controparte_2
1.07.2007 o dal 28.02.2010, o in via di ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2) Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla Ricorrente sono attribuibili al 7 livello CCNL
Cinematografia o quello ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare a Controparte_2 pagare alla Ricorrente le differenze retributive pari ad € 108.734,36 lorde o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre a rateo 13° e 14°, ferie, ROL, TFR, compenso per lavoro straordinario
e spettanze di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) Accertata l'illegittimità del termine, condannare a risarcire alla ricorrente i Controparte_2 danni subiti calcolati tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
4) Ordinarsi la trasmissione dell'emananda sentenza all per la regolarizzazione contributiva di CP_3 legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
5) Dichiararsi la nullità, illegittimità, inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati, con ogni provvedimento consequenziale in particolare la restituzione delle sanzioni pecuniarie applicate, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati alla ricorrente da determinarsi in via equitativa;
6) Spese e competenze di causa rifuse.
In ordine alle conclusioni in via istruttoria si rinvia per relationem al ricorso introduttivo del giudizio.
Parte resistente
- respingersi ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
Spese e compenso per la difesa integralmente rifusi, oltre agli accessori di legge.
In ordine alle conclusioni in via istruttoria si rinvia per relationem al memoria di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IGnora ha adito questo Tribunale illustrando: Controparte_1
- di essere stata assunta in data 31.12.1986, con contratto a tempo determinato, da IA
Teatrale LI NI (con la quale si sono poi susseguiti altri contratti di lavoro a termine fino al
13.10.2008); che con IA teatrale LI NI (divenuta successivamente
[...]
LI NI) si sono poi susseguiti diversi contratti a termine dal 07.01.2010 al Controparte_4
08.12.2022;
- di aver sottoscritto, nel giugno 2007, contratto a termine fino al 31.12.2009 con Gruppo NI srl1, con la quale si sarebbero susseguiti altri contratti a termine fino al 31.12.2023;
- che dal giugno 2007 il legale rappresentante di (IG. ) Controparte_2 CP_5
l'avrebbe assegnata all' Teatrale gli NI per un giorno la settimana. CP_4
Secondo la prospettazione della ricorrente, e Associazione Teatrale LI NI Controparte_2 costituirebbero un medesimo centro di interessi (il secondo farebbe parte del primo). Ciò si desumerebbe dai seguenti indicatori: identica sede della prestazione lavorativa della ricorrente
(Treviso, via Corti n. 54), tanto per le prestazioni svolte in favore di quanto per quelle CP_2 svolte in favore dell'Associazione (la cui sola sede legale è in via Corti 12); identità di beni strumentali (computer, telefono, scrivania e cancelleria); identità di email aziendale.
Quanto ai contratti a termine per “attività stagionale” (ex art. 31 comma 2 D.lgs. 81/2015 e art. 23 comma 2 lettera c) DPR 1525/63) stipulati con degli stessi sarebbe stato fatto un Controparte_2
- 3 - Tribunale di Treviso
uso improprio. Non occupandosi di produzione cinematografica2, ma rivestendo l'incarico di responsabile ufficio stampa, la avrebbe posto infatti in essere un'attività priva del carattere CP_1 della discontinuità (come dimostrato peraltro dal susseguirsi di contratti a termine dal 1986 senza alcuna interruzione).
Non essendo mai sussistite le condizioni3 contemplate dall'art. 19 D. lgs. 81/2015 perché al contratto a termine fosse apposta una durata superiore a dodici mesi, la ricorrente ha invocato il contenuto del comma 1bis, chiedendo la trasformazione del contratto “in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”. E a fronte dell'avvenuto superamento del limite dei ventiquattro mesi (elevato a 36 mesi dal CCNL applicabile nel caso di specie4), ha chiesto la trasformazione del contratto “in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”, con il risarcimento del danno pari a una indennità omnicomprensiva calcolata tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Ha ancora evidenziato come nel caso di specie non vi sia mai stato lo stop & go, cioè il periodo cuscinetto di 10 o 20 giorni tra un contratto e l'altro (essendo la prestazione della IG.ra CP_1 stata continuativa dal 1986): il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
In definitiva, il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato fin dal 01.10.1986
(mancato stop & go) o dal 31.01.1989 (36 mesi) o - qualora si ritenga che non sussista unicità di centro di interessi - dal 01.07.2007 (mancato stop & go) o dal 28.02.2010 (inizio rapporto con CP_2
01.03.2007).
[...]
Ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e a far data dal 01.10.1986 o dal 31.01.1989 o, in Controparte_2 subordine, dal 01.07.2007 o dal 28.02.2010 (o in via di ulteriore subordine dalla diversa data ritenuta di giustizia).
Ha messo in evidenza che, anche nel caso in cui l'attività posta in essere dalla IG.ra possa CP_1 essere qualificata come stagionale, in ogni caso il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato, giacché i contratti stagionali non possono superare il numero massimo di 4 proroghe dalla quinta, scatta la conversione a tempo indeterminato.
- 4 - Tribunale di Treviso
Ha chiesto che, accertata l'illegittimità del termine, sia condannata a risarcire Controparte_2 alla ricorrente i danni subiti, calcolati tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Sotto il profilo delle mansioni espletate, ha allegato che:
• benché assunta come impiegata 3° livello, successivamente aumentato a 5° livello con mansioni di impiegata ufficio stampa, avrebbe in realtà svolto l'attività di responsabile ufficio stampa tanto per IA Teatrale LI NI che per l'orario di lavoro è CP_2 sempre stato libero e pari a 32 ore settimanali;
talvolta la ricorrente avrebbe lavorato e lavorerebbe il sabato e la domenica (dato che le mansioni di responsabile ufficio stampa prevedono il contatto diretto con i giornalisti e la partecipazione ad eventi e conferenze che si svolgono spesso nel fine settimana);
• si sarebbe occupata e si occuperebbe di: contatti con i giornalisti;
redazione di comunicati stampa per spettacoli, rassegne, programmi televisivi, serie cartoon, prodotti multimediali per l'infanzia; partecipazioni a festival italiani e internazionali, convegni;
organizzazione e gestione di conferenze stampa, meeting;
revisione dei testi per tutti i materiali prodotti o stampati quali brochure, testi di sito, ecc. (cfr. pagg. 7 a 10 del ricorso e docc. 16-37; cfr, biglietti da visita, e-mail, comunicati stampa e altri documenti - doc. 38-83 - in cui è qualificata come capo ufficio stampa).
Le mansioni in concreto espletate sarebbero rapportabili a un livello di inquadramento 7° CCNL
Cinematografia con paga base di € 2.229,53 (anziché € 1.764,62 del 5° livello ove è inquadrata)5. Ha dunque chiesto che venga accertato e dichiarato che le mansioni svolte dalla ricorrente sono attribuibili al 7° livello CCNL Cinematografia (o a quello ritenuto di giustizia), e conseguentemente che
[...] sia condannata a pagare alla ricorrente le differenze retributive pari ad € euro 108.734,36 CP_2 lorde o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre a rateo 13° e 14°, ferie, ROL, TFR, compenso per lavoro straordinario e spettanze di fine rapporto, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Ha chiesto ordinarsi la trasmissione dell'emananda sentenza all' per la regolarizzazione CP_3 contributiva di legge.
Ha allegato – sotto il profilo dei comportamenti datoriali - che:
- dopo aver diffidato, in data 21.02.2023, il datore di lavoro a trasformare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a pagare le differenze retributive, sarebbero iniziati nei propri confronti
- 5 - Tribunale di Treviso
comportamenti discriminatori volti a sottrarle competenze, a escluderla da determinati progetti e a minarne l'autonomia: ad esempio, in data 28.09.2023 la IG.ra avrebbe ricevuto, unitamente CP_1 ai responsabili aziendali di altri settori, la comunicazione del IG. relativa Controparte_6 all'apertura del bando denominato “Europa Creativa” cui aveva intenzione di Controparte_2 partecipare (doc. 91). Il 04.10.2023 il IG. avrebbe convocato in riunione la IG.ra Controparte_6
, collega di ufficio della ricorrente, affidandole una parte del lavoro relativo alla richiesta Parte_1 di fondi europea (Europa Creativa Media), lavoro da sempre effettuato dalla IG.ra e del CP_1 quale la IG.ra non aveva alcuna esperienza. Inoltre, alla richiesta della IG.ra di poter Pt_1 Pt_1 chiedere aiuto alla ricorrente, sarebbe stato risposto che non poteva, essendo la IG. CP_1 occupata in altro;
- di essersi vista irrogare dal datore di lavoro la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (doc. 94), ma di ritenere insussistenti i fatti contestati (dal momento che la ricorrente, fin dai primi contratti, proprio per le mansioni svolte, non avrebbe mai avuto l'obbligo di osservare un orario di lavoro preciso, anche in considerazione del fatto che a volte capita di dover lavorare durante il weekend oppure in orario diverso da quanto indicato nel contratto).
Inoltre, il procedimento disciplinare sarebbe nullo per omessa affissione del codice disciplinare, dal momento che lo Statuto dei lavoratori prevede che il CCNL imponga l'affissione del codice disciplinare come forma ad substantiam6. Il regolamento disciplinare veniva affisso in azienda solo in data 10.03.2023 (doc. 97);
- che in data 18.12.2023 il datore di lavoro le avrebbe comminato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno (doc. 103) per essersi la ricorrente qualificata come capo ufficio stampa in alcune comunicazioni e comunicati e, comunque, in relazione alle attività effettuate per la società convenuta: anche in questo caso il fatto contestato sarebbe inesistente (come comprovato dalla copiosa documentazione comprovante la mansioni di responsabile ufficio stampa della IG.ra ) e la sanzione disciplinare sarebbe illegittima;
CP_1
- che i due provvedimenti disciplinari avrebbero screditato la figura professionale della ricorrente (con violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 2087 c.c.; cfr. anche Corte Cass. ordinanza n. 16256/2018).
Ha concluso chiedendo la declaratoria della nullità, illegittimità, inefficacia dei provvedimenti disciplinari impugnati, con ogni provvedimento consequenziale (in particolare la restituzione delle sanzioni applicate, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa).
- 6 - Tribunale di Treviso
ritualmente costituito in giudizio, ha resistito alle avverse pretese. Controparte_2
Quanto all'invocata esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha precisato che:
- IA Teatrale LI NI (id est: l'Associazione) sarebbe una libera associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto del 21.11.1973 (doc. 4 della memoria di costituzione), della quale la ricorrente sarebbe entrata a far parte, quale associata, sin dal 1992, come comprovato dall'atto modificativo di Associazione del 24.04.1992 (doc. 5);
- (resistente) sarebbe una società a responsabilità limitata costituita in data Controparte_2
22.05.2006 (doc. 8), avente ad oggetto le attività di cui all'art. 2 dello Statuto (doc. 9). Con scrittura privata del 10.10.2006 (doc. 10) la società avrebbe acquistato dall' un ramo d'azienda, e CP_4 scorrendo l'allegato c) di detta scrittura (= elenco dei dipendenti passati, per effetto del trasferimento del ramo d'azienda, in capo alla cessionaria), emerge in maniera lampante l'assenza del nominativo della IG.ra , essendo la stessa associata (e non dipendente) dell'Associazione cedente;
CP_1
- non gestirebbe affatto IA Teatrale LI NI: quale entità a sé Controparte_2 stante, quest'ultima avrebbe una propria organizzazione e un proprio organico (doc. 11).
Tanto premesso, ha negato che la ricorrente svolga dalla metà degli anni 90 la mansione di
“capo ufficio stampa” del essendo la società stata costituita in data 22.05.2006. Il Controparte_2 fatto che la ricorrente in vari periodi abbia sottoscritto diversi e distinti contratti con la società (e con l è la dimostrazione del fatto che le due sono entità giuridiche separate, distinte e CP_4 autonome sotto ogni profilo, anche operativo e gestionale.
La ricorrente avrebbe prestato (e presta) attività:
a) nella IA Teatrale LI NI (associazione non a scopo di lucro) in primis quale associata e, dunque, gratuitamente;
poi, e di volta in volta, sottoscrivendo
“contratti di scrittura” in ragione ed occasione delle attività richiestele quale attrice e quale addetta stampa per le varie e singole rappresentazioni e manifestazioni;
b) nella società quale dipendente addetta all'ufficio stampa, in forza di Controparte_2 contratti a termine per attività stagionale (doc. 16-19) - attesa la stagionalità delle prestazioni della dipendente dovuta alla specificità e singolarità delle varie produzioni compiute negli anni dalla resistente - legittimi ai sensi del CCNL Cinematografia e
Produzione (doc. 14) e del Protocollo 08.06.2018 (doc. 15).
Tali ultimi contratti (sino a quello cessato in data 31.12.2022) non sarebbero stati impugnati ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 nel termine di 180 giorni dalla loro rispettiva cessazione (doc. 20-22)
e, conseguentemente, la ricorrente sarebbe decaduta da ogni possibilità di doglianza, anche se l'attività non fosse considerata e valutata come stagionale.
Quanto all'asserito svolgimento di mansioni superiori, il patrocinio della resistente ha eccepito come sia necessario tenere ben distinte:
- 7 - Tribunale di Treviso
a) l'attività prestata per l'Associazione (quale associata), occupandosi dei rapporti con la stampa e non essendo remunerata (venendole versati solamente i contributi, come per ogni altro associato);
b) l'attività prestata per (quale dipendente): di “addetta all'ufficio stampa”, Controparte_2 non di “capo ufficio stampa”, come illegittimamente indicato dalla stessa nelle comunicazioni e-mail inviate, malgrado le ripetute e reiterate contestazioni della resistente
(doc. 27-34).
Se il capo ufficio stampa “è il responsabile delle strategie e delle strutture di informazione verso i mass-media: organizza e dirige l'ufficio stampa, progetta strumenti informativi a stampa o elettronici, cura l'immagine dell'ente. Mantiene i rapporti con le redazioni giornalistiche e coordina le attività di informazione”, la IG.ra , di
contro
: a) non avrebbe alcuna autonomia e non sarebbe affatto CP_1 responsabile delle strategie e delle strutture di informazione della società che Controparte_2 sono collegate intrinsecamente alla struttura creativa di detta società (è infatti la Direzione Artistica che definisce le modalità di presentazione culturale e informativa di quanto ideato); b) non organizzerebbe e non dirigerebbe affatto alcun ufficio stampa sotto la propria responsabilità, né direttamente né indirettamente (l'ufficio era infatti composto di due persone, la IG.ra Parte_1 responsabile social media, licenziatasi il 30.09. u.s., e la IG.ra , impiegata ufficio stampa, CP_1 che lavoravano in modo autonomo); c) non progetterebbe (né avebbe mai progettato) strumenti informativi a stampa o elettronici, sviluppati invece sempre su input dei creativi dall'Ufficio Grafica;
d)·non curerebbe (e non avrebbe mai curato) l'immagine della società; e) non si occuperebbe (e non si sarebbe mai occupata) in alcun modo della comunicazione internazionale di (e ciò Controparte_2 perché la pubblicità, le inserzioni ecc. sono curate dal IG. e realizzate dall'Ufficio Controparte_6
Grafico); non si occuperebbe (e non si sarebbe mai occupata) in alcun modo dei rapporti con i giornali nazionali e internazionali del settore, per essere tutti gli articoli scritti dal IG. ; non Controparte_6 avrebbe mai organizzato alcuna conferenza stampa per la società convenuta.
In nessun documento ufficiale dall'anno di costituzione della società (2006) Controparte_2 ad oggi la ricorrente è indicata come “capo ufficio stampa”. Nei titoli di coda di tutte le produzioni televisive di la IG.ra (da sola o con altri collaboratori/dipendenti del Controparte_2 CP_1
Gruppo) è indicata come “ufficio stampa” oppure come “ufficio stampa e comunicazione”, ma MAI come “capo ufficio stampa” (doc. 35). L'inquadramento della ricorrente al 5° Livello del CCNL applicato è, dunque, corretto, e l'avversaria pretesa di inquadramento al 7° Livello è palesemente infondata, così come la pretesa alle differenze retributive di cui al conteggio allegato dalla ricorrente
(doc. 89 del ricorso), riferite peraltro anche ad anni precedenti alla costituzione di Controparte_2
(avvenuta nel 2006).
- 8 - Tribunale di Treviso
Quanto all'asserita illegittimità del comportamento del datore di lavoro, la convenuta ha negato di aver mai messo in atto alcun comportamento discriminatorio e ha chiesto il rigetto di ogni pretesa attorea:
- con riferimento al bando denominato “Europa Creativa”, la IG.ra avrebbe Parte_1 eseguito la traduzione (mansione MAI svolta dalla IG.ra ) e la ricorrente i compiti alla CP_1 medesima assegnati;
- la contestazione disciplinare del 9.03.2023 per i ritardi sarebbe perfettamente legittima, stante la mancata osservanza da parte della ricorrente degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti (cosa che attiene i più basilari obblighi del lavoratore ex art. 2104 c.c.);
- il Regolamento aziendale, affisso in sede di sin dall'anno 2020 (doc. 36), Controparte_2 oltre che l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e l'art. 42 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL di settore, sarebbero stati affissi in bacheca aziendale ben prima dell'invio della contestazione;
- la contestazione del 28.09.2023 sarebbe perfettamente legittima, per essersi la ricorrente abusivamente qualificata “capo ufficio stampa”, auto qualificazione NON rispondente affatto al ruolo ed alle mansioni affidatele e dalla medesima effettivamente svolte.
La causa, istruita documentalmente e sulla base delle reciproche allegazioni delle parti, è stata discussa e viene decisa all'odierna udienza.
****
1. inerente l'asseritamente erroneo inquadramento contrattuale. CP_9
Le domande di superiore inquadramento e di pagamento delle conseguenti differenze retributive non possono essere accolte per carenza del c.d. ragionamento trifasico. Invero, per consolidata giurisprudenza, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, ossia dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. Cass. n. 28284/2009 e Cass. n. 5128/2007). Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025).
In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano
- 9 - Tribunale di Treviso
probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Condizione essenziale per il riconoscimento del superiore trattamento economico è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata (Cass. Sentenza n. 16200 del 10/07/2009).
L'originario ricorso introduttivo è privo di tali allegazioni, essendosi il limitato a dedurre la spettanza del 7° livello sulla base della mera qualifica di capo ufficio stampa, senza neppure riportare la declaratoria contrattuale del livello formalmente rivestito (5°) e tantomeno quella del livello intermedio (6°); inoltre difetta qualsivoglia raffronto fra le mansioni espletate così come dedotte nel ricorso e quelle previste nelle declaratorie contrattuali del livello formalmente assegnato e di quello rivendicato.
Si tratta, peraltro, dell'unico livello superiore invocato dalla ricorrente la quale per un verso non prospetta né chiede in subordine un inquadramento diverso dal 7°, per altro verso nulla deduce sulle declaratorie delle qualifiche differenti ed inferiori ma pur sempre superiori a quella attribuita, in tal modo impedendo al giudice adito di valutare anche la configurabilità di qualifiche intermedie. Invero, il giudice di merito può riconoscere il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica intermedia solo qualora “… vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto di esplicita domanda giudiziale”
(Cass. n. 22872/2013; Cass. 4 luglio 2007 n. 15053; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3863; Cass. 23 gennaio
2009 n. 1717; Cass. 11 aprile 2013 n. 8862).
2. PRETESA inerente l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e a far data dal Controparte_2
01.10.1986 o dal 31.01.1989 o, in subordine, dal 01.07.2007 o dal 28.02.2010
Deve in primis logicamente escludersi la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra e nel periodo anteriore Controparte_10 Controparte_2 alla costituzione di tale ultima società (e nel periodo anteriore alla stipula del primo contratto con tale società, in data 1.7.'07), non potendosi configurare neanche in astratto un'unicità d'imputazione contrattuale con un soggetto giuridico ancora non esistente.
Quanto al periodo successivo, il problema della sussistenza di un unico centro di imputazione non si pone, alla luce delle stesse allegazioni attoree che la escludono: a pagina 6 del ricorso introduttivo, infatti, si legge che “Il contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato fin dal 1.10.1986 (mancato stop & go) o dal 31.01.1989 (36 mesi), o qualora si ritenga che non sussista
- 10 - Tribunale di Treviso
unicità di centro di interessi, dal 1.07.2007 (mancato stop & go) o dal 28.02.2010 (inizio rapporto con 1.03.2017)”. CP_2
In secundis, e venendo alla serie di contratti a termine stipulati dalla ricorrente con CP_2
a far data dal 1.7.'07, dalla documentazione agli atti7 emerge il seguente elenco: CP_2
- due contratti che configurano, nel loro complesso, l'integrale copertura del periodo 1.7.'07-
31.12.'07 nel 2007;
- un contratto che copre il periodo 1.1.08-30.11.'08 (con congedo di maternità tra il 1.10.'08 e il
30.11.'08);
- un contratto che copre il periodo 1.1.09-31.12.'09, con fruizione di maternità dal 1.1.'09-
30.6.'09;
- a seguire, dal 2010 al 2019, 10 contratti di durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre;
7 Cfr. il seguente stralcio del doc. 1 attoreo:
- 11 - Tribunale di Treviso
- un contratto stipulato dal 3.2.2020 fino al termine delle prestazioni richieste dalle produzioni e (termine risultato poi essere quello del 23.12.'20: cfr. lettera allegata Parte_2 Parte_3
da parte resistente quale doc. 20);
- un contratto stipulato dal 4.1.'21 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione
(termine del 24.12.'21: cfr. lettera allegata da parte resistente quale doc. 21); Parte_4
- un contratto stipulato dal 3.1.'22 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione Mini
IO 4 e 210 (termine del 23.12.'20: cfr. lettera allegata da parte resistente Parte_2
quale doc. 22);
- un contratto stipulato dal 2.1.'23 fino al termine delle eIGenze legate alla produzione dei due lavori ivi indicati11 (Gateway 66, NI e CC e Leo Da Vinci2). 8 Doc. 16 di parte resistente (stralcio): 9 Doc. 17 di parte resistente (stralcio) 10 Doc. 18 di parte resistente:
- 12 - Tribunale di Treviso
Con riferimento ai predetti contratti, le mansioni di impiegato ufficio stampa, a ben vedere, non appaiono legate a una singola lavorazione a carattere stagionale, bensì risultano correlate alle eIGenze più svariate. Anche con riferimento ai 4 contratti di cui ai sopra richiamati docc. 16-19 di parte resistente, la stagionalità è del tutto dubbia: il contratto stipulato il 3.2.'20 viene fatto cessare nel dicembre dello stesso anno sull'assunto che anche la produzione sia cessata, ma al 4.1.'21 Parte_5 viene stipulato un nuovo contratto a termine per la stessa produzione (e lo stesso deve dirsi con riferimento alle produzioni del 2022 e del 2023).
A ciò si aggiunga che la resistente non ha allegato in giudizio le precise attività alle quali negli anni è stata adibita la ricorrente, sicché non appare possibile verificare la fondatezza dell'eccepita natura stagionale dei contratti. Va poi rilevato che la durata di alcuni contratti si è protratta pure per 12 mesi annui, sì che non è ravvisabile il carattere della stagionalità.
Non essendo quella svolta dalla ricorrente qualificabile come attività stagionale, ma essendo essa stata piuttosto funzionale al disimpegno di eIGenze stabili della società, appare evidente come i contratti a termine stipulati tra le parti siano soggetti alla disciplina generale, con conseguente conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, trovando applicazione la conversione ex l. n. 230/1962 ed ex D.L.vo 368/01 poi (conversione fatta derivare, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, dall'applicazione dell'art. 1419 c.c., tanto più a seguito dell'espressa previsione di inefficacia del termine di cui all'art.1 D.lvo 368/2001).
Quanto al termine decadenziale cui, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n.
183/2010, il legislatore ha assoggettato l'impugnazione del contratto a termine, a fronte dell'eccezione di decadenza della resistente12 si osserva quanto segue.
L'articolo 32 della legge n. 183/2010 è stato oggetto di diverse modifiche13. Successivamente, l'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ha previsto che l'impugnazione stragiudiziale del contratto a tempo 12 Si legge a pag. 5 del ricorso: “Contratti, sino a quello cessato in data 31.12.2022, tutti cessati (doc. 20-22) e non impugnati, ex art. 28 del D.Lgs. 81/2015 nel termine di gg. 180 dalla loro rispettiva cessazione e, conseguentemente, la ricorrente è decaduta da ogni possibilità di doglianza”. Tribunale di Treviso
determinato debba avvenire entro 120 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale previsto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966, come novellato dalla legge n. 92/2012.
In ragione della formulazione omnicomprensiva del predetto art. 28 – che parla genericamente di impugnazione del contratto – devono ritenersi assoggettate ai termini di decadenza tutte le ipotesi di illegittima apposizione del termine. Da ultimo, per i contratti stipulati a partire dal 14 luglio 2018, nonché per le proroghe e i rinnovi (dei contratti già in essere) successive all'01.11.2018, giusta previsione dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 87/2018, l'impugnazione stragiudiziale del contratto deve avvenire entro 180 giorni dalla sua cessazione, fermo restando il termine di 180 giorni per l'impugnativa giudiziale.
Ebbene, nel caso in esame, deve essere parzialmente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente giacché l'art. 32 della legge n. 183/2010 – applicabile ratione temporis ai contratti stipulati fino al 24.06.2015 – prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alle doglianze concernenti la genesi del rapporto e la sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001.
Manca, invece, un qualche riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n.
368/2001. Come noto, la previsione della decadenza è eccezionale, di guisa da essere insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che l'esclusione dell'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 4 bis, comporta l'inapplicabilità della richiamata disciplina decadenziale.
Né, del resto, vi sarebbero comunque gli estremi per procedere a una qualche interpretazione analogica atteso che, in caso di impugnativa della nullità del termine apposto al contratto (o di una proroga), ciò che viene impugnato è un vizio genetico del contratto (o della proroga) ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro, il quale, nonostante la nullità del termine, intende porre fine al rapporto di lavoro;
al contrario, in caso di reiterazione abusiva del contratto, la conversione del rapporto a termine – che potrebbe pure non essere venuto a scadenza – avviene ex lege in modo automatico in ragione del superamento del limite temporale.
entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la Parte_6 ; i contratti di lavoro a termine cessati dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 dovevano essere
[...] impugnati stragiudizialmenteentro 60 giorni dalla cessazione ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale – che a far data dal 18 luglio 2012 (per effetto della legge n. 92/2012) sono diventati 180 – dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la;
i contratti cessati a far data dall'1 Parte_6 gennaio 2013 dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro 120 giorni dalla loro cessazione ed entro i
180 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa, entro lo stesso termine doveva essere avviata una procedura di conciliazione presso la
[...]
. Parte_6
- 14 - Tribunale di Treviso
Pertanto, in questa seconda ipotesi, non si rinviene alcun atto datoriale da impugnare e il lavoratore si limita a chiedere al giudice la tutela prevista dalla legge per il fatto della reiterazione abusiva, con la conseguenza che, non essendovi una domanda impugnatoria di un qualche atto datoriale (id est una domanda costituiva), ma piuttosto di accertamento e di conseguente condanna, l'anzidetta tutela può essere proposta nel termine di prescrizione ordinario.
Il profilo impugnatorio, dunque, è decisivo discrimine dell'applicazione della disciplina sulla decadenza (cfr. Cass. n. 32254/2019; Trib. Palermo n. 2029/2020). Deve, quindi, ritenersi che, in relazione alla fattispecie per cui si procede, il citato art. 32 non preveda alcuna decadenza e che, comunque, tale previsione non possa essere estesa analogicamente;
e ciò, sia per il divieto di analogia che investe le norme eccezionali, sia per l'assenza di un atto datoriale di data certa da cui far decorrere il termine di eventuale impugnazione.
Ora, nel caso in esame, in considerazione delle disposizioni sopra richiamate, il ricorrente è certamente decaduto dall'impugnazione dei contratti a termine stipulati tra il 2015 e il 31.12.2022 (ai quali si applica la previsione decadenziale generalizzata di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 80/2015), giacché non vi è prova che sia intervenuta una qualche impugnazione stragiudiziale o giudiziale nei termini fissati. L'impugnazione è invece tempestiva sia per i contratti a termine intercorsi tra il 2007 e il 2014 (per i quali è esclusa ogni decadenza), sia per il contratto a termine stipulato in data 2.01.2023,
e ancora in corso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, atteso che, come noto, la decadenza può essere impedita direttamente, anche, dalla impugnativa giudiziale (cfr. Cass. n.
4560/1978), dovendosi in tal caso avere riguardo non alla data del deposito del ricorso ma a quello della sua notifica (cfr. Cass. 7625 /2004; Cass. n. 11812 /1990; Cass. n. 1028/1983).
Va poi rilevato che la mancata impugnazione osta solo all'esame di tutte quelle domande che siano ricollegabili ai contratti a termine per i quali la parte sia decaduta, ma non impedisce di valutare gli stessi al solo fine della verifica del superamento del limite dei 24/36 mesi, essendo quest'ultimo un dato di fatto che, come tale, sfugge alla ratio dei termini di impugnazione, come noto funzionali a dare certezza e stabilità ai rapporti tra i privati.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti si evince chiaramente che, in conseguenza della reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti, la ricorrente, sin dal 1.7.'07, ha prestato attività di lavoro subordinato – con le mansioni di addetto ufficio stampa – per un periodo effettivo superiore al limite di durata previsto dalla legge e, quindi, ha diritto a conseguire la tutela prevista dalla legge.
In ordine al quantum, in ragione della mancata impugnazione di alcuni dei precedenti contratti, il danno subito dalla ricorrente deve essere liquidato in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Infatti, se è vero che il
- 15 - Tribunale di Treviso
superamento del limite dei 24/36 mesi può essere valutato, sotto il profilo fattuale, anche in relazione ai contratti a termine anteriori e non impugnati, tuttavia, vero è anche che la mancata impugnazione, soprattutto in quelle ipotesi in cui già poteva profilarsi un interesse a far rilevare l'illegittimità del contratto a termine, non può essere priva di conseguenze, poiché, altrimenti, si verrebbe ad eludere totalmente una disposizione di legge imperativa la cui ratio è quella di dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici.
Per tali motivi, ai fini della liquidazione del danno subito, non può tenersi conto dei contratti a termine non impugnati tempestivamente, con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento deve essere congruamente ridotto.
3. Pretesa inerente gli illegittimi comportamenti datoriali.
Prendendo in esame la contestazione disciplinare del 9.03.2023 per i ritardi (doc. n. 92 di parte ricorrente), inerente la mancata osservanza degli orari di lavoro contrattualmente stabiliti, si osserva quanto segue.
La parte resistente, nella memoria costitutiva:
a) ha evidenziato che “nella stessa lettera di giustificazioni allegata al ricorso (cfr. doc. avv. 93) la ricorrente precisa che “si atterrà scrupolosamente all'orario di lavoro indicato in contratto”, evidentemente essendo e mostrando di essere a conoscenza dell'orario contrattuale che avrebbe dovuto rispettare giusta il Regolamento aziendale, affisso in sede di sin dall'anno 2020 (doc. 36), oltre all'art. 7 dello Statuto dei Controparte_2
Lavoratori e l'art. 42 (Provvedimenti disciplinari) del CCNL Cinematografia-Produzione applicato dalla Società, che sono stati affissi in bacheca aziendale ben prima dell'invio della contestazione”;
a) non ha contestato quanto affermato dalla ricorrente, ossia che “da sempre, fin dai primi contratti, la Ricorrente, proprio per le mansioni svolte, non ha mai avuto l'obbligo di osservare un orario di lavoro preciso, anche in considerazione del fatto che a volte capita di dover lavorare durante il weekend oppure in orario diverso da quanto indicato nel contratto”
(cfr. pag. 14 del ricorso)14. 14 Addirittura, nella lettera di giustificazione citata dalla resistente (doc. 93 cit.) si legge (e del pari le relative circostanze non sono state contestate dalla resistente) che:
(…)
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La mancata contestazione di quella che era stata la prassi fino a quel momento pacificamente osservata dalla lavoratrice e avallata dal datore di lavoro (orari flessibili, possibilità di lavorare da casa ed anzi esortazione a farlo da parte del IG. ), dimostra che nella sanzione comminata la datrice di CP_11 lavoro ha violato quel particolare principio, inerente il rispetto dei principi di buona fede e correttezza, che si declina nel divieto di venire contra factum proprium.
La giurisprudenza italiana richiama questa figura proprio per giustificare una preclusione all'esercizio di un diritto (comminazione di una sanzione per la mancata osservanza di un dovere contrattuale) qualora le circostanze del caso evidenzino un comportamento del titolare del diritto, tenuto fino a quel momento, nel senso della sostanziale liberazione della controparte dalla relativa obbligazione.
Lo stesso dicasi con riferimento alla contestazione del 28.09.2023 per l'illegittimità dell'auto qualificazione di sé stessa quale “capo ufficio stampa” da parte della IGnora . La resistente CP_1 ha evidenziato come si tratti di una “auto qualificazione NON rispondente affatto al ruolo ed alle mansioni affidatele e dalla medesima effettivamente svolte”, ma di fatto, scorrendo la documentazione da 39 a 75 attorea, emerge come la resistente abbia sempre tollerato, accondisceso all'utilizzo di detta auto qualificazione. Di modo che il brusco cambio di atteggiamento, accompagnato addirittura da una contestazione disciplinare, viola il divieto del venire contra factum proprium.
Le sanzioni disciplinari de quibus sono, pertanto, illegittime, rivelando invero un atteggiamento velatamente ritorsivo della società verso la dipendente, per le pretese dalla stessa fatte valere.
Quanto alla pretesa della ricorrente di ottenere il risarcimento dei danni quale conseguenza di detto comportamento tenuto dalla datrice di lavoro, si osserva quanto segue.
Non è emerso che la ricorrente abbia ritratto dal comportamento datoriale un pregiudizio alla vita di relazione o alla conduzione dei rapporti personali o alla propria dimensione personale. Non sono allegate né provate modificazioni delle abitudini e degli assetti relazionali propri, alterazioni nelle scelte di vita o un diverso modo di esprimere la personalità nel mondo esterno.
Nondimeno è evidente il danno all'immagine, per la delegittimazione subita nei confronti degli altri dipendenti della società.
In via equitativa si reputa che tale danno all'immagine possa essere quantificato, all'attualità, in una somma pari a € 5.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
- 17 - Tribunale di Treviso
1) accerta e dichiara la sussistenza, tra la ricorrente e la resistente, di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 1.7.'07;
2) per effetto dell'illegittima reiterazione di contratti a termine condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità omnicomprensiva pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra le parti;
3) dichiara l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari impugnati, e per l'effetto condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in attuazione delle sanzioni pecuniarie applicate, e al risarcimento dei danni causati alla ricorrente, liquidati all'attualità in complessivi euro 5.000,00=;
4) respinge ogni diversa pretesa attorea;
5) condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione,
nei confronti della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 10.000,00=, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Treviso, 13/2/2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa Cusumano
- 18 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - nata in [...] come compagnia teatrale costituita da , e Controparte_2 CP_5 Controparte_6
- è una casa di produzione di audiovisivi e cartoni animati che gestisce uno studio di produzione e CP_7 distribuzione di cartoni animati, un gruppo che si occupa di produrre trasmissioni audiovisive ( , un CP_8 team che gestisce la programmazione di un teatro (IA Teatrale LI NI) e un'equipe che gestisce un parco tematico (Parco Degli Alberi Parlanti) oltre ad attività editoriale e musicale. 2 il DPR 1525/63, al punto 49, individua come attività di carattere stagionale “Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”. 3 a) eIGenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero eIGenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) eIGenze connesse a incrementi temporanei, IGnificativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 4 CCNL 39 Cinematografia – produzione e s.m.i. 5 il 7° livello prevede “lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il
6° livello, coordinano e controllano un settore organizzativo o produttivo, anche di notevole entità e importanza svolgendo i relativi compiti ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici. Tra le esemplificazioni vi è “capo ufficio stampa (addetto stampa)” (come risulta dall'estratto del CCNL al doc. 85). 6 anche a voler seguire quella parte della giurisprudenza che afferma come non possa essere considerato in modo automatico motivo di annullamento del procedimento disciplinare la mancata affissione del codice disciplinare, ciò avviene solo qualora la violazione sia talmente rilevante da essere percepibile immediatamente come contraria al minimo etico e ai principi di carattere generale dell'ordinamento (Corte Cass. sentenza n.
11120/2021). 11 Doc. 19 di parte resistente: 13 Ed infatti, i contratti di lavoro a termine cessati entro il 30 dicembre 2011, dovevano essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni, e quindi entro il 28 febbraio 2012, ed entro i 270 giorni successivi all'impugnazione stragiudiziale dovevano essere impugnati anche giudizialmente o, in alternativa,
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